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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 14/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 18873 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. T. A. Manni – E. Gnani in virtù di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 all'avv. G. Cerutti in virtù di procura allegata alla memoria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/05/24 la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1836/24 emesso dal Tribunale di Roma – GL e notificato in data 8/04/24 con pedissequo atto di precetto, con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'opposta la somma di euro 571,97 a titolo di spese
1 legali in virtù del decreto ingiuntivo suindicato emesso a causa del mancato pagamento della retribuzione mensile di gennaio 2024. Ha eccepito l'opponente l'inesistenza del credito retributivo fatto valere alla data della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto già corrisposto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione ed il difetto di interesse ad agire dell'opposta e la non imputabilità alla società opponente del ritardo nell'adempimento ed ha concluso chiedendo:
“in via preliminare sospendere, inaudita alter parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione, fondata su prova scritta e di pronta soluzione essendo, più nello specifico, intervenuto il pagamento integrale della sorte prima della notifica del decreto ingiuntivo stesso. Nel merito, Voglia, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi meglio sopra esposto accertando e dichiarando la cessazione della materia del contendere e quindi che nulla è dovuto alla sig.ra alla odierna scrivente neanche in ordine alle spese CP_2 legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Si è costituita in giudizio, con memoria, l'opposta indicata in epigrafe, contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso chiedendo:
“a. revocare il decreto ingiuntivo quanto alla sorte, riducendo la somma ingiunta a quanto dovuto per gli accessori ed alle spese;
b. condannare la società opponente al pagamento anche delle spese processuali del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario." Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 14/05/25 sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, rilevarsi che con ordinanza del 21/11/24 in atti il Giudice ha così statuito:
“rilevato che l'art. 649 c.p.c. prevede che sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo il Giudice provveda con ordinanza non impugnabile, che costituisce provvedimento tipico da emettere sulla scorta dell'instaurato contraddittorio delle parti, ritenuta la non sussistenza di gravi motivi, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sulla scorta della carenza di specifica allegazione in ordine alla sussistenza del cd. periculum in mora, e cioè del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile che la società opponente debitrice subirebbe dall'eventuale esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche in caso di fondatezza dell'opposizione, in considerazione dell'entità della somma ingiunta atteso che il credito fatto valere con l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, pari alla somma complessiva di euro 571,97 riguarda soltanto le spese legali e gli accessori liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese
2 legali e gli accessori dovuti per la notificazione dell'atto di precetto, atteso che il pagamento da parte della società opponente della somma di euro 1192,00 a titolo di sorte capitale per la retribuzione di gennaio 2024 è avvenuto in data 26/03/24, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 20/03/24 e prima della sua notificazione avvenuta in data 8/04/24; visto l'art. 649 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione proposta”. Nel merito deve, poi, rilevarsi che oggetto della domanda monitoria è il credito relativo alla retribuzione mensile di gennaio 2024 maturato in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e che tale credito risulta essere stato soddisfatto per quanto riguarda la sola sorte capitale dalla società opponente in data 26/03/24, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 20/03/24 e prima della sua notificazione avvenuta in data 8/04/24. Con l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo si è, quindi, intimato all'opponente il pagamento della sola somma di euro 571,97 a titolo di spese legali del decreto ingiuntivo, che non risultavano corrisposte, e dell'atto di precetto (cfr. Cass. n. 164/96: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.”), dovendosi ritenere che, nell'ipotesi in cui il pagamento della sorte capitale intervenga dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica, sia venuto meno in capo al creditore l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. solo per il credito retributivo fatto valere con la domanda monitoria ma non per le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo. Peraltro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione il quale ha ad oggetto non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo ( Cass. n. 19126/04: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento”). Inoltre Cass. n. 18125/17 ha precisato che “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda
3 conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”. Quindi, concludendo, se il decreto ingiuntivo è risultato legittimamente emesso, e ciò non è stato contestato dall'opponente, ed il credito retributivo fatto valere sussisteva al momento della sua emissione e la sorte capitale ingiunta risulta essere stata corrisposta dall'opponente dopo l' emissione del decreto ingiuntivo e prima della sua notificazione e, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine per la sua corresponsione, trattandosi di retribuzione relativa al mese di gennaio 2024, deve revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e la società opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 571,97 comprensiva delle spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo e delle spese dell'atto di precetto, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ed oltre al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e n. 147/22 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 571,97 per i titoli indicati nell'atto di precetto notificato, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione Roma, 14/05/25 IL GIUDICE
LU ID
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 14/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 18873 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. T. A. Manni – E. Gnani in virtù di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 all'avv. G. Cerutti in virtù di procura allegata alla memoria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/05/24 la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1836/24 emesso dal Tribunale di Roma – GL e notificato in data 8/04/24 con pedissequo atto di precetto, con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'opposta la somma di euro 571,97 a titolo di spese
1 legali in virtù del decreto ingiuntivo suindicato emesso a causa del mancato pagamento della retribuzione mensile di gennaio 2024. Ha eccepito l'opponente l'inesistenza del credito retributivo fatto valere alla data della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto già corrisposto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione ed il difetto di interesse ad agire dell'opposta e la non imputabilità alla società opponente del ritardo nell'adempimento ed ha concluso chiedendo:
“in via preliminare sospendere, inaudita alter parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione, fondata su prova scritta e di pronta soluzione essendo, più nello specifico, intervenuto il pagamento integrale della sorte prima della notifica del decreto ingiuntivo stesso. Nel merito, Voglia, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi meglio sopra esposto accertando e dichiarando la cessazione della materia del contendere e quindi che nulla è dovuto alla sig.ra alla odierna scrivente neanche in ordine alle spese CP_2 legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Si è costituita in giudizio, con memoria, l'opposta indicata in epigrafe, contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso chiedendo:
“a. revocare il decreto ingiuntivo quanto alla sorte, riducendo la somma ingiunta a quanto dovuto per gli accessori ed alle spese;
b. condannare la società opponente al pagamento anche delle spese processuali del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario." Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 14/05/25 sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, rilevarsi che con ordinanza del 21/11/24 in atti il Giudice ha così statuito:
“rilevato che l'art. 649 c.p.c. prevede che sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo il Giudice provveda con ordinanza non impugnabile, che costituisce provvedimento tipico da emettere sulla scorta dell'instaurato contraddittorio delle parti, ritenuta la non sussistenza di gravi motivi, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sulla scorta della carenza di specifica allegazione in ordine alla sussistenza del cd. periculum in mora, e cioè del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile che la società opponente debitrice subirebbe dall'eventuale esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche in caso di fondatezza dell'opposizione, in considerazione dell'entità della somma ingiunta atteso che il credito fatto valere con l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, pari alla somma complessiva di euro 571,97 riguarda soltanto le spese legali e gli accessori liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese
2 legali e gli accessori dovuti per la notificazione dell'atto di precetto, atteso che il pagamento da parte della società opponente della somma di euro 1192,00 a titolo di sorte capitale per la retribuzione di gennaio 2024 è avvenuto in data 26/03/24, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 20/03/24 e prima della sua notificazione avvenuta in data 8/04/24; visto l'art. 649 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione proposta”. Nel merito deve, poi, rilevarsi che oggetto della domanda monitoria è il credito relativo alla retribuzione mensile di gennaio 2024 maturato in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e che tale credito risulta essere stato soddisfatto per quanto riguarda la sola sorte capitale dalla società opponente in data 26/03/24, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 20/03/24 e prima della sua notificazione avvenuta in data 8/04/24. Con l'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo si è, quindi, intimato all'opponente il pagamento della sola somma di euro 571,97 a titolo di spese legali del decreto ingiuntivo, che non risultavano corrisposte, e dell'atto di precetto (cfr. Cass. n. 164/96: “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.”), dovendosi ritenere che, nell'ipotesi in cui il pagamento della sorte capitale intervenga dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica, sia venuto meno in capo al creditore l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. solo per il credito retributivo fatto valere con la domanda monitoria ma non per le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo. Peraltro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione il quale ha ad oggetto non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo ( Cass. n. 19126/04: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento”). Inoltre Cass. n. 18125/17 ha precisato che “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda
3 conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”. Quindi, concludendo, se il decreto ingiuntivo è risultato legittimamente emesso, e ciò non è stato contestato dall'opponente, ed il credito retributivo fatto valere sussisteva al momento della sua emissione e la sorte capitale ingiunta risulta essere stata corrisposta dall'opponente dopo l' emissione del decreto ingiuntivo e prima della sua notificazione e, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine per la sua corresponsione, trattandosi di retribuzione relativa al mese di gennaio 2024, deve revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e la società opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 571,97 comprensiva delle spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo e delle spese dell'atto di precetto, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ed oltre al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e n. 147/22 ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 571,97 per i titoli indicati nell'atto di precetto notificato, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione Roma, 14/05/25 IL GIUDICE
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