CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato MONTALBANO Parte_1
FRANCESCO
- Appellante - C O N T R O e CP_1 Controparte_2
- Appellati contumaci - All'udienza del 13/03/2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da ricorso in appello. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Sciacca il 21 febbraio 2022,
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
5912021000115400700 dell'importo di € 27.889,79 notificatole dall' a titolo di CP_1 contributi da versare alla gestione commercianti per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2019, deducendo l'infondatezza della richiesta non avendo la stessa mai esercitato attività di impresa;
nel costituirsi in giudizio, l' ha aderito alla CP_1 domanda, rappresentando di aver già provveduto a cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti e sgravato l'avviso di addebito. Con sentenza n. 6/2023 del 18.01.2023, in adesione alla richiesta congiunta delle parti costituite, nella contumacia di il Tribunale ha, pertanto, CP_2 dichiarato la cessazione della materia del contendere e, secondo il principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico dell' metà delle spese di lite, che ha CP_1 nel resto compensato avuto riguardo alla “condotta processuale della convenuta la quale ha
1 provveduto allo sgravio dell'avviso dell' addebito, il 9 marzo 2022, ancor prima della costituzione in giudizio”. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 9.02.2023, chiedendone la riforma limitatamente alla parziale compensazione delle spese processuali, che ha chiesto porsi interamente a carico dell' rileva, a tal proposito, che il giudice aveva erroneamente valorizzato CP_1 soltanto il segmento della condotta dell' realizzatosi dopo la notifica del CP_1 ricorso giurisdizionale, senza tenere conto del fatto che alla sua proposizione lo stesso aveva nondimeno dato causa mediante l'ingiustificata iscrizione della Pt_1 alla gestione commercianti e la conseguente imposizione contributiva, omettendo peraltro di dare riscontro al ricorso amministrativo dalla stessa proposto;
lamenta, inoltre, la violazione dei “minimi tariffari” ed il difetto di motivazione a supporto della scelta di discostarsi, nella liquidazione, dai valori medi, di cui chiede l'applicazione. L' e sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono CP_1 CP_2 costituiti. All'udienza del 13/03/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' e della CP_1 CP_2 ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. L' costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di aver CP_1 provveduto, in autotutela, alla cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti ed allo sgravio del conseguente avviso di addebito, mostrando, in tal modo, di aderire alle contestazioni sollevate dalla in merito alla sussistenza Pt_1 dei presupposti degli atti impugnati. Il provvedimento in autotutela è tuttavia intervenuto solo in data 9.03.2022, successivamente alla notifica del ricorso di primo grado (24.02.2022). Va dunque osservato che l'originario (ingiustificato) provvedimento di iscrizione della alla gestione commercianti e la conseguente emissione di Pt_1 un avviso di addebito per i relativi contributi ha innegabilmente dato causa all'instaurazione della controversia, la quale, peraltro, si sarebbe potuta evitare laddove l' avesse tempestivamente accolto il ricorso amministrativo inoltrato CP_1 dalla stessa all'Istituto in data 20.01.2022, con cui erano state esposte le Pt_1 ragioni dell'opposizione, poi trasfuse nel ricorso giurisdizionale;
sicché il tardivo (perché intervenuto solo in corso di causa) riconoscimento dell'erroneità
2 dell'iscrizione e – a caduta - dell'insussistenza del debito contributivo posto in riscossione con l'avviso di addebito n. 5912021000115400700, nonché la conseguente rimozione, in autotutela, dei provvedimenti impugnati, non sono utilmente valorizzabili al fine di elidere la responsabilità dell' nella CP_1 provocazione del contenzioso, le cui spese, pertanto, devono essere dallo stesso sostenute in via esclusiva, secondo il principio della soccombenza virtuale;
in tal senso, pertanto, la sentenza gravata va emendata. Infondate si rivelano, invece, le censure che l'appellante appunta alla quantificazione delle spese liquidate. La controversia in esame, infatti, come pure sottolineato dal primo giudice, si rivelava di bassissima complessità sia in quanto concernente una materia ampiamente esaminata da copiosa giurisprudenza senza registrare particolari contrasti interpretativi, sia in quanto, in concreto, caratterizzata da un quadro fattuale del tutto pacifico tra le parti, tale da aver determinato, da parte dell' CP_1
l'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati conducendo ad una pronuncia in rito di presa d'atto della cessazione della materia del contendere. Ne consegue la piena condivisibilità dell'applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile e, per come non è contestato, l'esclusione del compenso per la fase istruttoria (a motivo della natura della decisione) e la mancata applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 2, non avendo l'evocazione in giudizio della (peraltro priva di CP_2 legittimazione passiva) comportato la prospettazione di ulteriori profili o questioni di fatto o di diritto;
avuto, pertanto, riguardo al valore della controversia, coincidente con quello dell'importo dell'avviso di addebito opposto (€ 27.889,79), le spese vanno determinate, per il giudizio di primo grado, nella misura di € 2.906,00 oltre oneri di legge. Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' (stante l'estraneità della ai fatti di causa) come in CP_1 CP_2 dispositivo, in relazione al valore del presente grado (commisurato all'importo delle spese processuali di primo grado).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' e della qui CP_1 CP_2 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 6/2023 resa il 18.01.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, condanna l' a pagare a CP_1 Pt_1
le spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 2.906,00,
[...] oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali di questo grado che CP_1 liquida in € 962,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
4