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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGIO Parte_1 C.F._1
CARTILLONE elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore sig. , rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente fra loro dall'Avv. Carlo Fiumanò e dall'Avv. Emanuela
Valentini, elettivamente domiciliata presso i difensori RESISTENTE
OGGETTO sanzione disciplinare conservativa
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 25/06/2024 dipendente della società Parte_1
resistente dal 1 maggio 2022 con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di autista adibito ad attività di logistica distributive di corriere espresso adibito al magazzino di Origgio, ha dedotto di essere costretto a svolgere un orario di lavoro maggiore rispetto a quello ordinario applicato al rapporto (39 ore settimanali su 5 giorni lavorativi di 07 ore e
48 minuti) in ragione del numero di consegne assegnategli, svolgendo pertanto prestazioni di natura straordinaria non retribuite. Il ricorrente ha poi rilevato di essere stato destinatario di numerosi contestazioni disciplinari, in data 21/03/2024, 22/03/2024, 30/03/2024,
03/04/2024 e 04/04/2024 nelle quali gli veniva addebitata una percentuale di consegna
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delle spedizioni assegnategli in giornata inferiore a quella degli altri autisti che integrava un inadempimento “di carattere eminentemente soggettivo in quanto indice di una prestazione inadeguata virgola in termini quantitativi e qualitativi, sotto il profilo del dirigente adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro”
Sulla base di queste premesse, rilevando altresì l'omesso pagamento di ulteriori differenze retributive, il ricorrente ha chiesto:” Dichiararsi l'inefficacia, l'annullamento, la nullità, l'invalidità
e l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ricorrente perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Dichiararsi che la società resistente ha indebitamente trattenuto al ricorrente la somma di euro 32,88 per le multe e la somma di euro 1.004,41 per 12 giorni di sospensione;
per l'effetto, condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di detti importi.
2. Sul carattere continuativo della prestazione svolta dal ricorrente
Accertarsi e dichiararsi per i motivi esposti che la prestazione lavorativa del ricorrente ha il carattere della continuità e che non sussistono le condizioni per l'applicazione del regime orario di discontinuità ai sensi dell'art. 11, comma quinquies del CCNL Trasporto merci e ai sensi dell'Ipotesi di accordo di II livello del 23/11/2021 per le aziende aderenti ad che CP_3 operano nella distribuzione ultimo miglio per Controparte_4
Accertarsi e dichiararsi per i motivi esposti l'illegittimità della citata Ipotesi di accordo di II livello del
23/11/2021. Conseguentemente dichiararsi che l'orario di lavoro ordinario del ricorrente è pari a 39 ore settimanali, ai sensi dell'art. 11 del CCNL Trasporto merci.
3. Sulle differenze retributive:
Accertarsi e dichiararsi, che la resistente non ha corrisposto al ricorrente gli istituti contrattuali del premio di operosità, elemento perequativo e indennità mensa, previsti dal CCNL Trasporto merci applicato al rapporto di lavoro. Conseguentemente dichiararsi, per i motivi esposti, che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del CCNL Trasporto Merci, ha diritto di percepire, per i titoli dedotti, la somma lorda di euro 2.577,91 lordi, di cui euro 168,56 lordi a titolo di incidenza sul TFR, o quelle altre somme che saranno ritenute dovute, con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente del citato importo o di quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta “
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha rilevato che l'orario di lavoro svolto, CP_1
in virtù di un accordo nazionale di secondo livello, sottoscritto anche dalla sigla sindacale alla quale era iscritto il ricorrente, era pari a 39 ore settimanali (da estendersi sulla base dell'accordo a 42), ovvero per un massimo di 8 ore e 54 minuti, ovvero 8 ore e 24 minuti al giorno con 30 minuti di pausa pranzo;
orario da considerarsi da quando all'autista vengono consegnate le chiavi del veicolo, sino alla riconsegna delle stesse, trattandosi di lavoro discontinuo. Ha ribadito altresì la correttezza delle contestazioni disciplinari svolte e ha chiesto il rigetto del ricorso.
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Fallito il tentativo di conciliazione, messa in attività istruttoria, all'udienza odierna all'esito della discussione la casa viene decisa con sentenza che si deposita.
Contestazioni disciplinari
Le contestazioni disciplinari comunicate al ricorrente sono tutte del seguente tenore: in primo luogo il datore di lavoro indica quale è la percentuale media del consegnato riferibile ai colleghi di lavoro contestando poi l'inferiore percentuale realizzata dal ricorrente in quella specifica giornata. Nello specifico si contesta la consegna nella percentuale del
70,16% il 5 Marzo e del 75% il 6 marzo 2024 su una media del 97,78%; una percentuale di consegna del 68,75% il 12 marzo, del 70% il 14 marzo, del 69,15% il 16 marzo su una media del 96,56%); una percentuale del 75,1% il 17 marzo su una media del 97,00%; una percentuale del 72,29% il 24 marzo su una media del 96,06 (cfr. docc. 10-16 resistente).
Ritiene questo giudice che le contestazioni debbano essere tutte annullate con restituzione ricorrente di quanto trattenuto a titolo di sanzione. L'inadempimento soggettivo imputato al ricorrente non può essere contestato sulla scorta di una mera comparazione statistica con le consegne effettuate dagli altri colleghi del ricorrente. Un giudizio di tal fatta non tiene in considerazione le variabili esogene incidenti su tempi e modi della prestazione del ricorrente e che, come tali, non possono essere attribuite alla responsabilità del lavoratore. Si pensi alla tipologia del percorso stradale assegnato ed alle condizioni del traffico e della viabilità mutevoli anche nella stessa giornata;
al numero dei pacchi affidati ed al numero delle consegne correlate;
all'ubicazione delle consegne;
alle condizioni personali dei destinatari (ciò che può richiedere un tempo maggiore di consegna finalizzata ad un servizio maggiormente satisfattivo per il destinatario) ed alla presenza o meno degli stessi.
In assenza di elementi certi e specifici di equivalenza delle prestazioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di precise circostanze di prova -qui non dedotte-, le contestazioni devono essere annullate. In ogni caso le minori percentuali di consegna rilevate (ove effettivamente comparabili) potrebbero considerarsi sintomatiche di uno scarso rendimento colpevole solo all'esito di una attenta analisi sulla prestazione esigibile.
All'annullamento delle contestazioni consegue la restituzione delle somme indebitamente trattenute pari ad euro 1037,29 (sulla quale parte resistente nulla ha eccepito) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Natura discontinua o meno dell'attività lavorativa svolta.
Si premette che l'interesse ad agire relativo alla domanda di accertamento del carattere della continuità della prestazione resa dal ricorrente al fine della disapplicazione del regime orario di cui all'art. 11, comma quinquies del CCNL Trasporto merci nonché
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dell'accordo di II livello del 23/11/2021, può sussistere solo ove il ricorrente dia prova della natura continua della prestazione lavorativa. Tale prova, incombente al lavoratore, non è stata fornita. Valgono infatti anche per il ricorrente le medesime considerazioni di cui sopra circa la necessità di specificità delle circostanze di prova, non potendosi trarre conclusioni di carattere generale a fronte della estrema variabilità della giornata lavorativa e considerando altresì il giudizio di discontinuità della prestazione espresso dalle parti sociali all'esito positivo “di tale verifica anche a livello aziendale dalle aziende firmatarie dell'accordo” di cui al punto 4 dell'accordo 23.11.2021 (cfr. doc. 3 ricorrente).
La domanda va pertanto respinta.
Differenze retributive
1) Premio di operosità.
La lettera g) delle premesse dell'accordo 23.11.2021 conferma” la piena applicazione del
CCNL Logistica, Trasporto Merce e Spedizione nel 18.5.21, le cui disposizioni si intendono interamente applicabili per le materie non disciplinate dal presente accordo applicazione del punto 4 dell'accordo 23 novembre 2021”.
Il punto 18 del citato accordo prevede l'introduzione di un premio di risultato
Parte resistente documenta l'avvenuto riconoscimento di un premio di risultato al ricorrente (cfr. doc. 17 resistente) che non ne contesta l'entità.
Il Premio di operosità cui fa riferimento il ricorrente è invece previsto all'art. 61 del CCNL
“TRASPORTO MERCI - INDUSTRIA ( DAL 01/05/2021 AL 31/03/2024 ) TESTO UNICO
VIGENTE 19/03/2024” un testo unico integrato formato nel luglio 2023 e riepilogativo di tutti gli accordi vigenti.
Nello specifico l'art. 61 citato è contenuto nella sezione PARTE SPECIALE - SEZIONE
PRIMA - CCNL TRASPORTO MERCI con la precisazione che “Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti alle organizzazioni stipulanti il
CCNL trasporto merci 13.6.2000 ovvero a quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.” Non risulta che il CCNL 13.6.2000 sia stato sottoscritto da PR
(cui è iscritto il datore di lavoro) né risulta applicato al contratto di lavoro del ricorrente (cfr. doc. 3 ricorrente). La domanda è quindi respinta.
2) Elemento perequativo
Il riconoscimento dell'elemento perequativo di cui al punto 4 dell'articolo 38 del CCNL trasporto merci industria, parte generale, è correlato “ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono,
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compresi i margini di produttività”,…” I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL” .
Dalla lettura della disposizione emerge pertanto la preoccupazione delle parti sociali di concordare questa erogazione tenendo conto delle istanze del territorio e delle aziende che vi operano. Benché il premio di risultato disciplinato dall'accordo di secondo livello del
23/11/2021 sia basato in parte su parametri sovrapponibili, è evidente che si tratti di un accordo nazionale collegato alla specificità della prestazione lavorativa resa ovvero il cosiddetto «ultimo chilometro senza alcuna rilevanza delle peculiarità originate CP_4 collegate all'ambito territoriale o aziendale. Deve conseguentemente escludersi che tale accordo nazionale sia satisfattivo delle condizioni di cui all'art. 38 citato, idonee a escludere l'applicazione dell'elemento perequativo che, pertanto, deve ritenersi dovuto nella misura pari a 1,5% del minimo conglobato. D'altra parte, i contraenti dell'accordo nazionale di secondo livello hanno, come si è sopra rilevato, confermato la validità delle clausole del ccnl 18.5.'21 su temi non specificamente regolamentati, come l'elemento perequativo.
Va pertanto riconosciuto l'importo di euro 1.806,24, non contestato nella quantificazione dalla resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
si esclude l'incidenza sugli altri istituti contrattuali poiché non espressamente prevista.
3) Straordinari
Manca la deduzione di una prova specifica e conferente sul punto. Perciò la domanda va respinta.
Sulla base considerazioni svolte, annullate le sanzioni impugnate nel presente giudizio, parte ricorrente va condannata alla restituzione di euro 1037,29 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal prelievo al soddisfo nonché al pagamento di euro 1.806,24 a titolo di elemento perequativo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2000,00, applicati i medi nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa ha dato
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lettura del seguente
- accertata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente e impugnate nel presente ricorso, condanna la resistente alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione per euro 1037,29 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal prelievo al soddisfo;
- accertata la debenza dell'elemento perequativo condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.806,24 a tale titolo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande formulate da parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 18/03/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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