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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/07/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 322/2023, avente ad oggetto “contratto di mantenimento” e riservata per la decisione all'udienza del 9 aprile 2024
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. RANU' DOMENICO (C.F. C.F._1
) – PARTE ATTRICE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. DE PAOLA ROBERTO (C.F. ) e C.F._4
l'Avv. DE PAOLA ALESSANDRO ) C.F._5
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – L'attrice allega d'aver stipulato con il convenuto, con rogito del 20.7.2020, un contratto di mantenimento con il qua- le controparte s'impegnava a somministrarle e prestarle, vita natu- ral durante, ogni forma di assistenza morale, materiale, accudi- mento e cura di cui essa attrice avesse avuto bisogno. In corrispet- tivo, trasferiva al convenuto la nuda proprietà degli immobili siti in Policoro al Viale Salerno n. 102, meglio specificati in citazione.
Lamenta che il convenuto si è reso inadempiente agli obblighi assunti, visitandola raramente e per qualche minuto, per cui chiede accertarsi tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del citato contratto di mantenimento, adottando i conseguenti provvedimen- ti.
“LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO” – Quest'ultimo non discono- sce la stipula del contratto di mantenimento così come allegato da parte attrice e deduce che la predetta si determinava a stipularlo conoscendolo da molti anni, in quanto amica della di lui nonna, ed apprezzandone le qualità personali.
Contesta l'inadempimento attribuitogli, allegando di fornire all'attrice supporto morale e materiale e, in particolare, d'averla accompagnata nel periodo estivo degli anni 2020/2022 presso una struttura alberghiera e ad effettuare visite mediche, d'aver soddi- sfatto quotidianamente le sue esigenze e d'averla assistita dopo l'incidente subito nel 2021.
Allega, altresì, che dall'anno 2022 le condizioni di salute dell'attrice sono peggiorate, manifestando uno squilibrio cogniti- vo, vuoti di memoria, confusione e atteggiamenti aggressivi.
Chiede, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, e in ca-
2 so d'accoglimento della stessa, il pagamento della somma di €
45.000,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di quel- la di € 7.000,00 per le spese sostenute.
“L'INTERROGATORIO LIBERO DELL'ATTRICE” – All'udienza del
20.6.2023 l'attrice è stata sentita da questo Giudice, al quale si è mostrata confusa ed imprecisa, riferendo di non conoscere il luogo nel quale si trovava, motivo per cui gli atti sono stati trasmessi al
Pubblico Ministero in sede per valutare l'opportunità di chiedere per la predetta la nomina di un amministratore di sostegno.
“L'ISTRUTTORIA COMPIUTA” – Nel corso del giudizio sono state as- sunte delle prove testimoniali.
nipote dell'attrice, ha riferito che Controparte_2
quest'ultima, prima dell'udienza del 20.6.2023, le chiese d'andarla a prendere perché era sola ed aveva bisogno di assisten- za e successivamente d'essere stata presso la sua abitazione per diversi giorni, anche in occasione del compleanno della zia.
, direttore dell'albergo “Giardini d'Oriente” ove Persona_1
lavora il convenuto, ha riferito che quest'ultimo nei mesi estivi degli anni 2020/2022 portava sempre l'attrice presso detta struttu- ra e l'accompagnava in Chiesa. Ha altresì riferito che il 18.6.2023
i coniugi andarono a prendere l'attrice, la- Controparte_3
sciando i suoi abiti in detto albergo.
governante dell'albergo “Giardini d'Oriente”, Testimone_1
ha confermato le circostanze riferite dal PE
, titolare di una pizzeria ubicata sotto Controparte_4
l'abitazione della nonna del convenuto e frequentata dall'attrice, ha riferito che quest'ultima, da settembre 2020 a giugno 2021 e da fine settembre 2021 a giugno 2022, si trasferiva presso l'albergo
3 “Giardini d'Oriente”, circostanze confermate anche da TE
, addetta ai servizi nell'abitazione dell'attrice.
[...]
cugina di secondo grado del convenuto, ha rife- Parte_2
rito che dall'ottobre al giugno del triennio 2020/2022 il predetto si prendeva cura dell'attrice, facendole compagnia, accompagnando- la a visite mediche ed a trattamenti fisioterapici, approvvigionan- dola quotidianamente di generi alimentari. Ad ottobre del 2022
l'attrice ritornava presso la sua abitazione ed il convenuto conti- nuava a prestarle assistenza, circostanze che la teste ha avuto mo- do di verificare di persona.
, zio del convenuto, ha riferito degli ap- Controparte_5
prezzamenti positivi che l'attrice esprimeva per l'assistenza pre- statale dal convenuto e che dopo il 20.6.2023, giorno dell'udienza, il convenuto tentava invano di mettersi in contatto con l'attrice, ma non riusciva a trovarla.
madre del convenuto, ha riferito Controparte_6
dell'assistenza prestata dal figlio all'attrice e del mutamento di umore della stessa all'inizio dell'anno 2023. Ha inoltre riferito che, successivamente all'udienza del 20.6.2023, l'attrice si allon- tanava con la figliastra e, dopo varie ricerche, rispondeva al tele- fono e chiedeva d'andarla a prendere, comunicandole che era a
Follonica.
ha riferito di essere stata ospite dell'attrice da CP_7
ottobre 2022 al 15.6.2023 e d'averle prestato assistenza per disob- bligarsi di tale ospitalità, assistenza per la quale non riceveva al- cun compenso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE” – All'esito della compiuta istruttoria ed esaminati gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio,
4 la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua con- clusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante” (così
Cass. civ. Sez. II, 22/11/2023, n. 32439) e, in caso d'inadempimento da parte del vitaliziante agli obblighi contrat- tualmente assunti, si ritiene ammissibile la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c., per cui il vitaliziato deve solo allegare tale inadempimento, gravando sul vitaliziante l'onere di fornire la prova del contrario, prova quest'ultima che nel caso in esame il convenuto, vitaliziante, ha fornito.
Difatti, dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi su sua ri- chiesta, emerge in maniera chiara come lo stesso si prendeva cura dell'attrice dopo la stipula del contratto qui impugnato, curandosi della sua salute fisica ed anche della sua serenità, come emerge dal fatto che nei mesi estivi la teneva con sé presso la struttura al- berghiera presso la quale lavora. In tal senso depongono le depo- sizioni di tutti i citati testi, sulla cui attendibilità non pare lecito dubitare.
Emerge, poi, da tali dichiarazioni, che l'attrice fu prelevata dalla struttura alberghiera solo qualche giorno prima dell'udienza del
20.6.2023, nel corso della quale, sentita liberamente, mostrava grande confusione (dichiarava persino di non conoscere il luogo in cui si trovava), circostanza strana ove si consideri che ella aveva
5 firmato il mandato difensivo il 9.2.2023 solo quattro mesi prima, per cui, pur avendo deciso d'agire nei confronti del convenuto, continuava ad avvalersi della sua compagnia ed assistenza.
Una diversa conclusione non può essere assunta considerando le dichiarazioni rese dalle testi e Controparte_2 Tes_3
, non avendo nessuna delle due fornito elementi utili a dimo-
[...]
strare un disinteresse del convenuto alle esigenze dell'attrice. In particolare, appare poco credibile la nipote dell'attrice, CP_2
quando riferisce che quest'ultima prima dell'udienza del
20.6.2023 le chiese di andarla a prendere perché era sola ed aveva bisogno di assistenza, in quanto all'epoca l'attrice si trovava pres- so la struttura alberghiera sopra citata, ove riceveva l'assistenza del convenuto e non spiega perché l'attrice avrebbe atteso ben quattro mesi (tanti ne erano passati dalla sottoscrizione del manda- to difensivo) per prendere una tale decisione e perché non si era preparata ad andare via, come dimostrato dal fatto che lasciava i suoi abiti in albergo.
Ritenuto, quindi, che nessun inadempimento può essere addebi- tato al convenuto, anche perché l'attrice con il suo comportamento ha di fatto reso impossibile le prestazioni offertegli dal primo, la domanda formulata nei suoi confronti va rigettata, il che esime questo Giudice dall'esaminare la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in via subordinata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorren- do giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difenso-
6 re della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.300,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.186,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 14.2.2023 da Parte_3
nei confronti di , nonché sulla
[...] Controparte_1
domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo in subordine nei confronti della prima, rigetta la prima, dichiara non luogo a provvedere sulla seconda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in €
7.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Matera, 8 luglio 2024. Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABA-
TO, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 322/2023, avente ad oggetto “contratto di mantenimento” e riservata per la decisione all'udienza del 9 aprile 2024
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. RANU' DOMENICO (C.F. C.F._1
) – PARTE ATTRICE – C.F._2
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. DE PAOLA ROBERTO (C.F. ) e C.F._4
l'Avv. DE PAOLA ALESSANDRO ) C.F._5
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – L'attrice allega d'aver stipulato con il convenuto, con rogito del 20.7.2020, un contratto di mantenimento con il qua- le controparte s'impegnava a somministrarle e prestarle, vita natu- ral durante, ogni forma di assistenza morale, materiale, accudi- mento e cura di cui essa attrice avesse avuto bisogno. In corrispet- tivo, trasferiva al convenuto la nuda proprietà degli immobili siti in Policoro al Viale Salerno n. 102, meglio specificati in citazione.
Lamenta che il convenuto si è reso inadempiente agli obblighi assunti, visitandola raramente e per qualche minuto, per cui chiede accertarsi tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del citato contratto di mantenimento, adottando i conseguenti provvedimen- ti.
“LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO” – Quest'ultimo non discono- sce la stipula del contratto di mantenimento così come allegato da parte attrice e deduce che la predetta si determinava a stipularlo conoscendolo da molti anni, in quanto amica della di lui nonna, ed apprezzandone le qualità personali.
Contesta l'inadempimento attribuitogli, allegando di fornire all'attrice supporto morale e materiale e, in particolare, d'averla accompagnata nel periodo estivo degli anni 2020/2022 presso una struttura alberghiera e ad effettuare visite mediche, d'aver soddi- sfatto quotidianamente le sue esigenze e d'averla assistita dopo l'incidente subito nel 2021.
Allega, altresì, che dall'anno 2022 le condizioni di salute dell'attrice sono peggiorate, manifestando uno squilibrio cogniti- vo, vuoti di memoria, confusione e atteggiamenti aggressivi.
Chiede, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, e in ca-
2 so d'accoglimento della stessa, il pagamento della somma di €
45.000,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di quel- la di € 7.000,00 per le spese sostenute.
“L'INTERROGATORIO LIBERO DELL'ATTRICE” – All'udienza del
20.6.2023 l'attrice è stata sentita da questo Giudice, al quale si è mostrata confusa ed imprecisa, riferendo di non conoscere il luogo nel quale si trovava, motivo per cui gli atti sono stati trasmessi al
Pubblico Ministero in sede per valutare l'opportunità di chiedere per la predetta la nomina di un amministratore di sostegno.
“L'ISTRUTTORIA COMPIUTA” – Nel corso del giudizio sono state as- sunte delle prove testimoniali.
nipote dell'attrice, ha riferito che Controparte_2
quest'ultima, prima dell'udienza del 20.6.2023, le chiese d'andarla a prendere perché era sola ed aveva bisogno di assisten- za e successivamente d'essere stata presso la sua abitazione per diversi giorni, anche in occasione del compleanno della zia.
, direttore dell'albergo “Giardini d'Oriente” ove Persona_1
lavora il convenuto, ha riferito che quest'ultimo nei mesi estivi degli anni 2020/2022 portava sempre l'attrice presso detta struttu- ra e l'accompagnava in Chiesa. Ha altresì riferito che il 18.6.2023
i coniugi andarono a prendere l'attrice, la- Controparte_3
sciando i suoi abiti in detto albergo.
governante dell'albergo “Giardini d'Oriente”, Testimone_1
ha confermato le circostanze riferite dal PE
, titolare di una pizzeria ubicata sotto Controparte_4
l'abitazione della nonna del convenuto e frequentata dall'attrice, ha riferito che quest'ultima, da settembre 2020 a giugno 2021 e da fine settembre 2021 a giugno 2022, si trasferiva presso l'albergo
3 “Giardini d'Oriente”, circostanze confermate anche da TE
, addetta ai servizi nell'abitazione dell'attrice.
[...]
cugina di secondo grado del convenuto, ha rife- Parte_2
rito che dall'ottobre al giugno del triennio 2020/2022 il predetto si prendeva cura dell'attrice, facendole compagnia, accompagnando- la a visite mediche ed a trattamenti fisioterapici, approvvigionan- dola quotidianamente di generi alimentari. Ad ottobre del 2022
l'attrice ritornava presso la sua abitazione ed il convenuto conti- nuava a prestarle assistenza, circostanze che la teste ha avuto mo- do di verificare di persona.
, zio del convenuto, ha riferito degli ap- Controparte_5
prezzamenti positivi che l'attrice esprimeva per l'assistenza pre- statale dal convenuto e che dopo il 20.6.2023, giorno dell'udienza, il convenuto tentava invano di mettersi in contatto con l'attrice, ma non riusciva a trovarla.
madre del convenuto, ha riferito Controparte_6
dell'assistenza prestata dal figlio all'attrice e del mutamento di umore della stessa all'inizio dell'anno 2023. Ha inoltre riferito che, successivamente all'udienza del 20.6.2023, l'attrice si allon- tanava con la figliastra e, dopo varie ricerche, rispondeva al tele- fono e chiedeva d'andarla a prendere, comunicandole che era a
Follonica.
ha riferito di essere stata ospite dell'attrice da CP_7
ottobre 2022 al 15.6.2023 e d'averle prestato assistenza per disob- bligarsi di tale ospitalità, assistenza per la quale non riceveva al- cun compenso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE” – All'esito della compiuta istruttoria ed esaminati gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio,
4 la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua con- clusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante” (così
Cass. civ. Sez. II, 22/11/2023, n. 32439) e, in caso d'inadempimento da parte del vitaliziante agli obblighi contrat- tualmente assunti, si ritiene ammissibile la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c., per cui il vitaliziato deve solo allegare tale inadempimento, gravando sul vitaliziante l'onere di fornire la prova del contrario, prova quest'ultima che nel caso in esame il convenuto, vitaliziante, ha fornito.
Difatti, dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi su sua ri- chiesta, emerge in maniera chiara come lo stesso si prendeva cura dell'attrice dopo la stipula del contratto qui impugnato, curandosi della sua salute fisica ed anche della sua serenità, come emerge dal fatto che nei mesi estivi la teneva con sé presso la struttura al- berghiera presso la quale lavora. In tal senso depongono le depo- sizioni di tutti i citati testi, sulla cui attendibilità non pare lecito dubitare.
Emerge, poi, da tali dichiarazioni, che l'attrice fu prelevata dalla struttura alberghiera solo qualche giorno prima dell'udienza del
20.6.2023, nel corso della quale, sentita liberamente, mostrava grande confusione (dichiarava persino di non conoscere il luogo in cui si trovava), circostanza strana ove si consideri che ella aveva
5 firmato il mandato difensivo il 9.2.2023 solo quattro mesi prima, per cui, pur avendo deciso d'agire nei confronti del convenuto, continuava ad avvalersi della sua compagnia ed assistenza.
Una diversa conclusione non può essere assunta considerando le dichiarazioni rese dalle testi e Controparte_2 Tes_3
, non avendo nessuna delle due fornito elementi utili a dimo-
[...]
strare un disinteresse del convenuto alle esigenze dell'attrice. In particolare, appare poco credibile la nipote dell'attrice, CP_2
quando riferisce che quest'ultima prima dell'udienza del
20.6.2023 le chiese di andarla a prendere perché era sola ed aveva bisogno di assistenza, in quanto all'epoca l'attrice si trovava pres- so la struttura alberghiera sopra citata, ove riceveva l'assistenza del convenuto e non spiega perché l'attrice avrebbe atteso ben quattro mesi (tanti ne erano passati dalla sottoscrizione del manda- to difensivo) per prendere una tale decisione e perché non si era preparata ad andare via, come dimostrato dal fatto che lasciava i suoi abiti in albergo.
Ritenuto, quindi, che nessun inadempimento può essere addebi- tato al convenuto, anche perché l'attrice con il suo comportamento ha di fatto reso impossibile le prestazioni offertegli dal primo, la domanda formulata nei suoi confronti va rigettata, il che esime questo Giudice dall'esaminare la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in via subordinata.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorren- do giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difenso-
6 re della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.300,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.186,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 14.2.2023 da Parte_3
nei confronti di , nonché sulla
[...] Controparte_1
domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo in subordine nei confronti della prima, rigetta la prima, dichiara non luogo a provvedere sulla seconda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in €
7.300,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Matera, 8 luglio 2024. Il Giudice
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