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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1736/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato MARCELLA D'URSO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURIA, PEC Email_2 appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13-15/03/2023
Pag. 1 di 11 OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_2
Accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, fermo restando tutte le altre determinazioni del Tribunale, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata:
1) Revocare l'onere posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 indiretto dei figli e corrispondendo alla moglie l'importo di € 450,00 (pari a € Per_1 Per_2
225,00 per ciascuno);
2) Disporre conseguentemente la riduzione del contributo di mantenimento mensile per i figli minori e ad € 240,00 complessivi (€120,00 per ciascuno) o a quella diversa Per_1 Per_2 somma che sarà ritenuta congrua dall'attento Giudicante rivalutabili annualmente ed al 50% delle spese straordinarie da rimborsare come indicato nella sentenza impugnata.
Con condanna alle spese del presente giudizio.
per l'appellato
VOGLIA L'ON. LE CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ammettere per la forma e nel merito il presente atto di costituzione in giudizio;
- Rigettare l'appello per gli esposti motivi o con qualsivoglia motivazione, confermare in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- Fare obbligo al Sig. a corrispondere alla Signora un assegno per il Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei figli pari ad Euro 450,00 oltre assegno unico in misura del 100%, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati dal mese da aprile 2023, data di pronuncia della Sentenza di divorzio, disponendone il pagamento direttamente dallo stipendio mensile mediante accredito dal datore di lavoro in favore della
Signora - Confermare per il resto le condizioni previste in sede di divorzio, secondo CP_1 quanto previsto nella Sentenza impugnata;
Pag. 2 di 11 - Fare obbligo al Sig. a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1/07/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
02/7/2005, dalla cui unione erano nati, nel 2007, , nel 2011 , e che il Per_1 Per_2
Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato il giorno 04/02-01/03/2016 aveva omologato la separazione consensuale - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti di ciascun figlio ad
130,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo alle diverse spese sostenute, anche a seguito della formazione di un nuovo nucleo familiare, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1 pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso della prole, la condanna del l pagamento delle spese relative al mutuo contratto per l'acquisto della Pt_1
casa coniugale, di un assegno divorzile di € 100,00 ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 22/09/2020, riteneva di affidare i figli minorenni a entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla revocava il mantenimento della moglie disposto nella misura di euro CP_1
Pag. 3 di 11 100,00, e poneva a carico del 'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo Pt_1
esclusivo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. La Corte di appello di Palermo, adita in sede di reclamo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla ritenuto che la circostanza CP_1
relativa al mantenimento richiedesse approfondimenti e valutazioni non compatibili con la natura temporanea e urgente dei provvedimenti adottati ed emergendo tra i coniugi un chiaro squilibrio reddituale, si pronunciava ponendo a carico del Pt_1
e in favore della moglie l'obbligo di corrispondere gli assegni familiari percepiti per i figli.
6. Istruita la causa mediante prove testimoniale, con sentenza definitiva n.
1271/2023 del 13-15/03/2023, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e, disposto l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre, confermava l'assegnazione della casa coniugale, poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della prole, CP_1
l'assegno mensile di 450,00 euro (225,00 per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
7. Con ricorso depositato in data 13/10/2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita che domandando la conferma della sentenza Controparte_1
appellata in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del gravame, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
10. Con il deposito delle note scritte del 08/02/2024 il GANCI, ha lamentato
Pag. 4 di 11 l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellata, stante la tardività della sua costituzione, in spregio del termine di 30 gg di cui all'art 473 bis.32 cpc., chiedendo all'uopo la concessione del termine per il deposito della memoria di replica di cui al 2° comma.
11. Sostituita l'udienza del giorno 8 novembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con unico articolato motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura nella misura di 450,00 euro mensili il contributo al mantenimento delle figlie a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di 240,00 complessivi (120,00 euro per figlio) euro mensili.
13. Sul punto il Tribunale di Palermo - rilevato che il ricorrente aveva chiesto la riduzione a 260,00 euro mensili complessivi (130,00 per ciascuno, rispetto alla somma fissata in sede di accordi di separazione pari a 600,00 euro mensili) invocando il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge per il quale paga l'intero mutuo, ed il possibile inserimento nel mondo lavorativo della resistente, a fronte del quadro probatorio offerto - tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto comunque opportuno disporre l'obbligo del di versare alla Pt_1
la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie, considerata la capacità lavorativa e retributiva delle parti in lite, delle condizioni economiche complessive delle stesse e del fatto che i figli coabitano con la madre.
14. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado abbia erratamente accolto la richiesta di controparte, non essendovi alcuna significativa disparità patrimoniale tra i coniugi e nell'effettuare il calcolo dei propri redditi, stante il peggioramento della propria condizione reddituale, lamentando di aver già dimostrato in sede di giudizio di prime cure, come già dal 2017 a causa dei diversi prestiti contratti, tra cui il mutuo per l'acquisto della casa familiare, la cessione del
Pag. 5 di 11 quinto e successivo rinnovo, il prestito Inps e quello Agos Ducati, oltre alle spese di locazione, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli dall'attuale compagna e le relative spese ordinarie e straordinarie che ne conseguono, ha subito una forte contrazione economica che, ad oggi lo ha reso quasi del tutto privo di reddito ( per un totale di esborsi mensili pari a 1915,14 euro su
2100,00 euro circa di stipendio), potendo contare soltanto su di un residuo mensile di euro 184,86.
15. Segnatamente, l'appellante, si duole degli errori di valutazione condotti dal
Giudice di primo grado nel valutare la propria condizione economico-patrimoniale, ben comparabile a quell'appellata, stante che la la quale ancora in età CP_1
giovane e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, ben può contribuire al proprio mantenimento, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di cittadinanza, e potendo contare sugli assegni versati dall'altro coniuge a titolo di mantenimento oltre l'assegno unico integrale e del 100% del canone corrisposto per il mutuo contratto per la acquisto della casa familiare.
16. Per tali ragioni, il fermo restando l'affidamento condiviso di entrambi i Pt_1 figli, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in complessivi euro 240,00 mensili.
17. L'appellata, al riguardo, dopo aver premesso di aver sempre sostenuto il progetto di vita familiare, occupandosi della gestione del ménage familiare e della cura e crescita della prole, ha dedotto che il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato che ella è priva di redditi e allo stato inoccupata, non potendo includervi nella categoria il reddito di cittadinanza, in ogni caso revocato da gennaio 2024, e non potendo contare su ulteriori redditi, mentre il può vantare su cospicue risorse economiche, derivanti anche dai compensi Pt_1
fuori busta paga percepiti per le missioni svolte anche nel campo della “emergenza migranti” quale carabiniere. Allo stesso modo, ha ritenuto equilibrata l'assegnazione della casa coniugale disposta a suo favore per abitarla con figli non ancora maggiorenni, e l'onere di pagare le relative rate del mutuo per il suo acquisto posto a
Pag. 6 di 11 carico dell'ex marito, avendo il giudice valutato la minore capacità reddituale dell'appellata.
18. Ed ancora, precisa, l'appellata che le spese lamentate dal er i debiti Pt_1 contratti da questi risalgono ad un periodo successivo la separazione e per finalità relative al suo nuovo nucleo familiare e che la circostanza per cui l'ex marito paghi un canone di 430,00 euro per la locazione dell'abitazione del suo nuovo nucleo familiare, non corrisponda al vero, godendo lo stesso di un alloggio a titolo gratuito. Pertanto, egli ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa e disponendo l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di 450,00 euro mensili.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. Superata la generica eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dall'appellata ed in disparte alla motivazione relativa all'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori non oggetto di impugnazione, la sentenza gravata ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in € 450,00, avendo considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal la circostanza Pt_1 che questi ha subito un peggioramento della propria condizione finanziaria e, dall'altro, in riferimento alla l'assegnazione della casa coniugale, la sua CP_1
età ancor utilmente impiegabile e la convivenza con i figli.
21. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Pag. 7 di 11 22. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
23. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
24. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
25. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
26. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
27. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio
Pag. 8 di 11 circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
28. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
29. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
30. Ora, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri
(Cass. 29/07/2021, n. 21818; Cass. 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175).
31. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellata, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellante.
32. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi allegate agli atti, che coprono un periodo di tempo che va dal 2020 al 2022, si evince che il durante l'arco della Pt_1 sua carriera da Carabiniere, abbia presumibilmente svolto diversi incarichi per il quale ad oggi percepisce uno stipendio di circa 2.190,67 euro, che hanno comportato nel corso degli anni una più che adeguata capacità reddituale sostanziale pari per
Pag. 9 di 11 l'anno 2022 ad un reddito di 42,658,00 euro lordi, (cf. CUD 2022 allegati agli atti).
33. Ciò posto, se, per un verso, deve riconoscersi, che l'odierna appellata risulti, ad oggi priva di redditi, potendo fare affidamento esclusivamente, oltre che sull'abitazione familiare assegnata, sugli assegni familiari percepiti e sul mantenimento dal orrisposto, tuttavia, per altro verso, va dato atto del fatto Pt_1
che a fronte di una pregressa situazione reddituale stabile, il bbia, ad oggi, Pt_1 effettivamente subito un peggioramento della propria situazione reddituale dovuto ai prestiti contratti ed alla formazione di un nucleo familiare composto da due figli avuti dall'attuale compagna, che dal novembre 2020 non lavora più a seguito di dimissioni volontarie, non potendo di fatto contare ancora ad oggi su di una disponibilità patrimoniale e reddituale consolidata, tale da giustificare la riduzione dell'assegno volto al mantenimento della prole dalla misura disposta dal giudice di
Prime cure stante il non più evidente squilibrio tra le rispettive capacità delle parti.
34. A fronte di ciò, tenuto conto, delle esposizioni debitorie documentate dall'odierno appellante per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, che ridurranno per la durata di 16 anni (scadenza 2040) i suoi redditi per un importo di €
581,26 mensili pari al canone mensile, ad aggi aumentato a 760,00 euro per il pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, di altri 148,13 euro per la rata del prestito INPS, di ulteriori 305,75 mensili a titolo di cessione del quinto, di un prestito presso la Agos Ducati con scadenza 2027 con canone mensile di 230,00 euro mensili e di ulteriori 430,00 euro mensili per la locazione dell'immobile presso cui vive, del fatto che l'appellata è assegnataria dell'immobile adibito a casa familiare, e tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, quali determinati dalla sentenza oggetto di appello, questa Corte ritiene che il motivo di impugnazione vada parzialmente accolto, mediante la rideterminazione della misura dell'assegno mensile per il mantenimento della prole a carico del n euro 400,00 mensili (200,00 per figlio), oltre al 50% Pt_1 delle straordinarie.
35. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, tenendo in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità
Pag. 10 di 11 economiche e lavorative delle parti e le esigenze dei figli della coppia, l'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura sopra Pt_1 indicata.
36. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 13-15/3/2023proposto da nei confronti di pone a carico di Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli di € 400,00 mensili (e 200,00 per ciascuno).
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 22 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1736/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato MARCELLA D'URSO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURIA, PEC Email_2 appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13-15/03/2023
Pag. 1 di 11 OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_2
Accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, fermo restando tutte le altre determinazioni del Tribunale, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata:
1) Revocare l'onere posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 indiretto dei figli e corrispondendo alla moglie l'importo di € 450,00 (pari a € Per_1 Per_2
225,00 per ciascuno);
2) Disporre conseguentemente la riduzione del contributo di mantenimento mensile per i figli minori e ad € 240,00 complessivi (€120,00 per ciascuno) o a quella diversa Per_1 Per_2 somma che sarà ritenuta congrua dall'attento Giudicante rivalutabili annualmente ed al 50% delle spese straordinarie da rimborsare come indicato nella sentenza impugnata.
Con condanna alle spese del presente giudizio.
per l'appellato
VOGLIA L'ON. LE CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ammettere per la forma e nel merito il presente atto di costituzione in giudizio;
- Rigettare l'appello per gli esposti motivi o con qualsivoglia motivazione, confermare in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- Fare obbligo al Sig. a corrispondere alla Signora un assegno per il Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei figli pari ad Euro 450,00 oltre assegno unico in misura del 100%, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati dal mese da aprile 2023, data di pronuncia della Sentenza di divorzio, disponendone il pagamento direttamente dallo stipendio mensile mediante accredito dal datore di lavoro in favore della
Signora - Confermare per il resto le condizioni previste in sede di divorzio, secondo CP_1 quanto previsto nella Sentenza impugnata;
Pag. 2 di 11 - Fare obbligo al Sig. a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1/07/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
02/7/2005, dalla cui unione erano nati, nel 2007, , nel 2011 , e che il Per_1 Per_2
Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato il giorno 04/02-01/03/2016 aveva omologato la separazione consensuale - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti di ciascun figlio ad
130,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo alle diverse spese sostenute, anche a seguito della formazione di un nuovo nucleo familiare, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1 pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso della prole, la condanna del l pagamento delle spese relative al mutuo contratto per l'acquisto della Pt_1
casa coniugale, di un assegno divorzile di € 100,00 ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 22/09/2020, riteneva di affidare i figli minorenni a entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla revocava il mantenimento della moglie disposto nella misura di euro CP_1
Pag. 3 di 11 100,00, e poneva a carico del 'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo Pt_1
esclusivo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. La Corte di appello di Palermo, adita in sede di reclamo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla ritenuto che la circostanza CP_1
relativa al mantenimento richiedesse approfondimenti e valutazioni non compatibili con la natura temporanea e urgente dei provvedimenti adottati ed emergendo tra i coniugi un chiaro squilibrio reddituale, si pronunciava ponendo a carico del Pt_1
e in favore della moglie l'obbligo di corrispondere gli assegni familiari percepiti per i figli.
6. Istruita la causa mediante prove testimoniale, con sentenza definitiva n.
1271/2023 del 13-15/03/2023, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e, disposto l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre, confermava l'assegnazione della casa coniugale, poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della prole, CP_1
l'assegno mensile di 450,00 euro (225,00 per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
7. Con ricorso depositato in data 13/10/2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita che domandando la conferma della sentenza Controparte_1
appellata in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del gravame, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
10. Con il deposito delle note scritte del 08/02/2024 il GANCI, ha lamentato
Pag. 4 di 11 l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellata, stante la tardività della sua costituzione, in spregio del termine di 30 gg di cui all'art 473 bis.32 cpc., chiedendo all'uopo la concessione del termine per il deposito della memoria di replica di cui al 2° comma.
11. Sostituita l'udienza del giorno 8 novembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con unico articolato motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura nella misura di 450,00 euro mensili il contributo al mantenimento delle figlie a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di 240,00 complessivi (120,00 euro per figlio) euro mensili.
13. Sul punto il Tribunale di Palermo - rilevato che il ricorrente aveva chiesto la riduzione a 260,00 euro mensili complessivi (130,00 per ciascuno, rispetto alla somma fissata in sede di accordi di separazione pari a 600,00 euro mensili) invocando il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge per il quale paga l'intero mutuo, ed il possibile inserimento nel mondo lavorativo della resistente, a fronte del quadro probatorio offerto - tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto comunque opportuno disporre l'obbligo del di versare alla Pt_1
la somma mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie, considerata la capacità lavorativa e retributiva delle parti in lite, delle condizioni economiche complessive delle stesse e del fatto che i figli coabitano con la madre.
14. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado abbia erratamente accolto la richiesta di controparte, non essendovi alcuna significativa disparità patrimoniale tra i coniugi e nell'effettuare il calcolo dei propri redditi, stante il peggioramento della propria condizione reddituale, lamentando di aver già dimostrato in sede di giudizio di prime cure, come già dal 2017 a causa dei diversi prestiti contratti, tra cui il mutuo per l'acquisto della casa familiare, la cessione del
Pag. 5 di 11 quinto e successivo rinnovo, il prestito Inps e quello Agos Ducati, oltre alle spese di locazione, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli dall'attuale compagna e le relative spese ordinarie e straordinarie che ne conseguono, ha subito una forte contrazione economica che, ad oggi lo ha reso quasi del tutto privo di reddito ( per un totale di esborsi mensili pari a 1915,14 euro su
2100,00 euro circa di stipendio), potendo contare soltanto su di un residuo mensile di euro 184,86.
15. Segnatamente, l'appellante, si duole degli errori di valutazione condotti dal
Giudice di primo grado nel valutare la propria condizione economico-patrimoniale, ben comparabile a quell'appellata, stante che la la quale ancora in età CP_1
giovane e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, ben può contribuire al proprio mantenimento, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di cittadinanza, e potendo contare sugli assegni versati dall'altro coniuge a titolo di mantenimento oltre l'assegno unico integrale e del 100% del canone corrisposto per il mutuo contratto per la acquisto della casa familiare.
16. Per tali ragioni, il fermo restando l'affidamento condiviso di entrambi i Pt_1 figli, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in complessivi euro 240,00 mensili.
17. L'appellata, al riguardo, dopo aver premesso di aver sempre sostenuto il progetto di vita familiare, occupandosi della gestione del ménage familiare e della cura e crescita della prole, ha dedotto che il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato che ella è priva di redditi e allo stato inoccupata, non potendo includervi nella categoria il reddito di cittadinanza, in ogni caso revocato da gennaio 2024, e non potendo contare su ulteriori redditi, mentre il può vantare su cospicue risorse economiche, derivanti anche dai compensi Pt_1
fuori busta paga percepiti per le missioni svolte anche nel campo della “emergenza migranti” quale carabiniere. Allo stesso modo, ha ritenuto equilibrata l'assegnazione della casa coniugale disposta a suo favore per abitarla con figli non ancora maggiorenni, e l'onere di pagare le relative rate del mutuo per il suo acquisto posto a
Pag. 6 di 11 carico dell'ex marito, avendo il giudice valutato la minore capacità reddituale dell'appellata.
18. Ed ancora, precisa, l'appellata che le spese lamentate dal er i debiti Pt_1 contratti da questi risalgono ad un periodo successivo la separazione e per finalità relative al suo nuovo nucleo familiare e che la circostanza per cui l'ex marito paghi un canone di 430,00 euro per la locazione dell'abitazione del suo nuovo nucleo familiare, non corrisponda al vero, godendo lo stesso di un alloggio a titolo gratuito. Pertanto, egli ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa e disponendo l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di 450,00 euro mensili.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. Superata la generica eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dall'appellata ed in disparte alla motivazione relativa all'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori non oggetto di impugnazione, la sentenza gravata ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in € 450,00, avendo considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal la circostanza Pt_1 che questi ha subito un peggioramento della propria condizione finanziaria e, dall'altro, in riferimento alla l'assegnazione della casa coniugale, la sua CP_1
età ancor utilmente impiegabile e la convivenza con i figli.
21. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Pag. 7 di 11 22. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
23. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
24. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
25. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
26. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
27. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio
Pag. 8 di 11 circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
28. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
29. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
30. Ora, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri
(Cass. 29/07/2021, n. 21818; Cass. 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175).
31. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellata, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellante.
32. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi allegate agli atti, che coprono un periodo di tempo che va dal 2020 al 2022, si evince che il durante l'arco della Pt_1 sua carriera da Carabiniere, abbia presumibilmente svolto diversi incarichi per il quale ad oggi percepisce uno stipendio di circa 2.190,67 euro, che hanno comportato nel corso degli anni una più che adeguata capacità reddituale sostanziale pari per
Pag. 9 di 11 l'anno 2022 ad un reddito di 42,658,00 euro lordi, (cf. CUD 2022 allegati agli atti).
33. Ciò posto, se, per un verso, deve riconoscersi, che l'odierna appellata risulti, ad oggi priva di redditi, potendo fare affidamento esclusivamente, oltre che sull'abitazione familiare assegnata, sugli assegni familiari percepiti e sul mantenimento dal orrisposto, tuttavia, per altro verso, va dato atto del fatto Pt_1
che a fronte di una pregressa situazione reddituale stabile, il bbia, ad oggi, Pt_1 effettivamente subito un peggioramento della propria situazione reddituale dovuto ai prestiti contratti ed alla formazione di un nucleo familiare composto da due figli avuti dall'attuale compagna, che dal novembre 2020 non lavora più a seguito di dimissioni volontarie, non potendo di fatto contare ancora ad oggi su di una disponibilità patrimoniale e reddituale consolidata, tale da giustificare la riduzione dell'assegno volto al mantenimento della prole dalla misura disposta dal giudice di
Prime cure stante il non più evidente squilibrio tra le rispettive capacità delle parti.
34. A fronte di ciò, tenuto conto, delle esposizioni debitorie documentate dall'odierno appellante per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, che ridurranno per la durata di 16 anni (scadenza 2040) i suoi redditi per un importo di €
581,26 mensili pari al canone mensile, ad aggi aumentato a 760,00 euro per il pagamento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, di altri 148,13 euro per la rata del prestito INPS, di ulteriori 305,75 mensili a titolo di cessione del quinto, di un prestito presso la Agos Ducati con scadenza 2027 con canone mensile di 230,00 euro mensili e di ulteriori 430,00 euro mensili per la locazione dell'immobile presso cui vive, del fatto che l'appellata è assegnataria dell'immobile adibito a casa familiare, e tenuto conto dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, quali determinati dalla sentenza oggetto di appello, questa Corte ritiene che il motivo di impugnazione vada parzialmente accolto, mediante la rideterminazione della misura dell'assegno mensile per il mantenimento della prole a carico del n euro 400,00 mensili (200,00 per figlio), oltre al 50% Pt_1 delle straordinarie.
35. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, tenendo in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità
Pag. 10 di 11 economiche e lavorative delle parti e le esigenze dei figli della coppia, l'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura sopra Pt_1 indicata.
36. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 13-15/3/2023proposto da nei confronti di pone a carico di Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli di € 400,00 mensili (e 200,00 per ciascuno).
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 22 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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