Sentenza 25 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 22 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01693/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2018, proposto da
“Ittica Jonica Taranto” Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo La Corte in Lecce, via G. Stampacchia, 11;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, instaurato in data 17 febbraio 2014 e definito, dal Comune di Taranto, Direzione Patrimoniale, Servizio Demanio Marittimo, solo il 12 ottobre 2017, con il rilascio della concessione demaniale marittima, proroga e subingresso, n. 32/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 9.2.2018 Ittica Jonica Taranto” Scarl ha agito dinanzi a questo TAR per il ristoro dei danni subiti in conseguenza della tardiva conclusione del procedimento attivato con istanza del 17.02.2014 per il rilascio della concessione relativa all’installazione di un impianto di molluschi eduli, lamellibranchi;
- in particolare, la ricorrente lamenta che il Comune di Taranto avrebbe provveduto a sovrabbondanti ed inutili acquisizioni istruttorie in materia ambientale, a causa delle quali avrebbe concluso il procedimento soltanto in data 12.10.2017 con il rilascio del provvedimento di rinnovo;
- il Comune di Taranto ha eccepito la tardività del ricorso per violazione del termine di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 30 c.p.a.;
- sul punto, parte ricorrente ha replicato che il termine per la conclusione del procedimento (e conseguentemente il termine annuale di cui all’art. 30, co. 4, c.p.a.) doveva intendersi ripetutamente prorogato in ragione delle richieste istruttorie del comune, a seguito delle quali la società aveva presentato successive diffide al rilascio del titolo (cfr. memoria di replica in data 29.09.2022);
Rilevato che:
- i commi 3 e 4 dell’art. 30 c.p.a. stabiliscono che “3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo ... (omissis) … 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”;
- la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che “ Per il danno da ritardo, ovvero da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il codice ha previsto che « il termine di 120 giorni non decorre fintanto che perdura l'inadempimento », ma che tale termine « inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere » (art. 30, co. 4, c.p.a.). Il termine per agire in giudizio è di decadenza (120 giorni) e non di prescrizione (5 anni), salvo coordinare la decorrenza di tale termine con la previsione per la quale l'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 31, co. 2, c.p.a.) ” (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24/01/2018 n. 33);
Considerato che:
- se si ritiene la legittimità delle richieste istruttorie del comune, in tal caso non può configurarsi un ritardo colpevole nella definizione del procedimento, tale da rilevare quale fonte di responsabilità risarcitoria;
- se invece si ritiene, come sostenuto dalla ricorrente, l’illegittimità delle richieste istruttorie, siccome ultronee e defatigatorie, le stesse, risultando soprassessorie ed eccentriche rispetto all’esercizio del potere, non potevano determinare la proroga del termine ultimo di conclusione del procedimento e (conseguentemente) del termine annuale per la proposizione della domanda risarcitoria di cui all’art. 30, co. 4, c.p.a.;
- né comunque rilevano le note inoltrate dalla società ai fini del rilascio del titolo, dal momento che trattasi di richieste meramente sollecitatorie a cui non si correla un nuovo e autonomo obbligo di provvedere in capo all'amministrazione e che pertanto non determinano la decorrenza di un nuovo termine annuale per la proposizione della domanda risarcitoria;
Ritenuto conclusivamente che:
- il ricorso, siccome notificato soltanto in data 9.2.2018, è stato proposto in violazione del termine ultimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento avviato con l’istanza in data 17.02.2014, tenuto conto del termine di giorni 30 previsto in via generale per la conclusione del procedimento amministrativo dall’art. 2, co. 2, della legge 241/1990;
- stante la tardività della relativa notifica, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO