Art. 5.
La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.
La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.