Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1580
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 febbraio 1949
Art. 5.
La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:
a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949