Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 04/12/2025, n. 21839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21839 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11915 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Iginia Piatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Roma, via Acquafredda, n. 88;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
del verbale di contestazione n. -OMISSIS- elevato in data 12 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e depositato il successivo 10 ottobre, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del verbale in oggetto indicato, a mezzo del quale è stata accertata la violazione dell’art. 15 della legge regionale del Lazio n. 12/1999, con conseguente ipotesi di reato di cui agli artt. 633 e 639- bis c.p., per illegittima occupazione di un’unità abitativa destinata all’edilizia residenziale pubblica, estinguibile mediante il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, pari a € 21.666,67 + € 5,30;
- per l’odierno ricorrente, non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 15, l.r. n. 12/1999, poiché lo stesso, in quanto convivente della sig.ra -OMISSIS-(deceduta) - già assegnataria dell’alloggio in questione insieme al coniuge (parimenti deceduto) -, in virtù della legge n. 76/2016 sarebbe legittimato a subentrare nel contratto di locazione sussistente tra l’Ater del Comune di Roma e i predetti coniugi;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto nel merito delle pretese di parte ricorrente;
- alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e parte ricorrente ha chiesto termini per articolare difese sulla specifica questione sollevata ex art. 73 c.p.a.;
- la trattazione dell’istanza cautelare è stata, dunque, rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- secondo il più recente indirizzo del Giudice della giurisdizione ( ex plurimis Cass. Civ., Sez. Un., ord. 15 gennaio 2021, n. 621), condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2024, n. 3267, nonché sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103 e 1° febbraio 2022, n. 684, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto), oltreché dalla Sezione (cfr., tra le tante, le sentenze 21 marzo 2025, n. 5865; 21 gennaio 2025, n. 1092; 20 dicembre 2024, n. 23203; 29 luglio 2024, n. 15423; 15 luglio 2024, n. 14334; 5 febbraio 2024, n. 2121; 9 novembre 2023, n. 16646; 20 ottobre 2023, n. 15507; 17 ottobre 2023, n. 15329), “nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico” ;
- l’atto di assegnazione costituisce, in definitiva, “lo spartiacque che esaurisce la fase pubblicistica dell’affidamento, dove la posizione soggettiva del singolo si interfaccia con il potere pubblicistico di assegnazione, facendo emergere un rapporto distinto, paritetico, ascrivibile al binomio diritto/obbligo in cui viene in rilievo il distinto diritto al godimento del bene” (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831);
- con il ricorso in epigrafe, un occupante asseritamente “senza titolo” oppone all’ente titolare dell’alloggio il diritto al subentro nel rapporto concessorio, già in capo alla convivente (defunta);
- orbene, “il subentro nell’assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso” ; ciò che “comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio” (Cass. sez. un. n. 621/21 cit.);
- è, al riguardo, indifferente quale sia “il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio” (così Cons. Stato n. 6103/22, cit.; cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2022, n. 3499 e giur. ivi richiamata);
- ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia instaurata da chi, per paralizzare la pretesa dell’Amministrazione, alleghi “di avere diritto a subentrare all’originaria assegnataria nel godimento dell’alloggio, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12” , collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria” ;
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario (innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a.).
- le spese di lite possono essere compensate in ragione del carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in materia di giurisdizione, riscontrabile in passato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri individui di cui è fatta menzione nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA MA NG, Presidente FF
NN CA, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | NA MA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.