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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 250 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21/3/2025 tra
e , nella loro qualità di eredi Parte_1 Parte_2 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Maria Franco Persona_1
APPELLANTI
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., contumace
APPELLATA
a seguito di atto di citazione in appello notificato il 14.7.2023 avverso la sentenza n. 107/2023, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7546 RG 2021, pubblicata il 16.1.2023 e non notificata.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nella condanna già emessa:
a) in via preliminare dichiarare la contumacia della appellata;
b) preliminarmente correggere l'errore materiale contenuto a pag. 4 della sentenza, dovendosi intendere scritto “91-92” lì dove è scritto “91-91”; c) condannare altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a CP_1
e a , unici eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 [...]
, anche la somma di euro 4.637,02, oltre agli interessi legali Persona_1 maturati sul capitale di euro 2.401,64 dal 3.4.2007 al soddisfo;
d) condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a CP_1 [...]
e a , unici eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Per_1 il compenso per la difesa nel primo grado da liquidarsi almeno nei medi
[...] tariffari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre s.g. ed accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello tempestivamente notificato, , titolare Persona_1 della omonima azienda agricola, corrente in San Giorgio Jonico (TA), ha impugnato la sentenza n. 107/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, che, in parziale accoglimento della domanda dal medesimo proposta nei confronti della
[...]
, aveva condannato la convenuta, rimasta Controparte_1 contumace, al pagamento della minore somma di euro 9.327,59, oltre interessi legali sul capitale di euro 5.247.11 dal 3.4.2007 al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2500,00 per compenso, 260 per esborsi, oltre accessori di legge.
Questi i fatti posti a fondamento del giudizio di primo grado.
In data 29.3.1989 il , nella sua qualità di imprenditore agricolo, Per_1 presentava alla REGIONE PUGLIA (ente incaricato dell'istruttoria) una “Domanda di Aiuto e di impegno al ritiro di seminativi dalla produzione” per il periodo di 5 anni, dal 1°.
9.1989 al 31.8.1993, per dei terreni coltivati, in sua proprietà, della superficie di circa 6 ettari, che si impegnava a non più coltivare, in cambio delle provvidenze richieste. La domanda veniva accolta, ma, ricevute dall' (ente incaricato del pagamento, cui è CP_2 subentrata l'odierna appellata , le prime due annualità delle provvidenze, non CP_1 riceveva quelle previste per le ultime tre annate 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993.
L'erogazione delle predette tre annualità veniva, infatti, sospesa dagli enti competenti, in attesa della definizione del giudizio di opposizione che il Per_1 aveva proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 8/1994 del 1°.2.1994, con la quale l' Controparte_3
, delegato dal
[...] [...] sulla base del verbale redatto in data Controparte_4
24.5.1991 da funzionari del Parte_3 gli aveva comminato la sanzione amministrativa dell'importo di lire 4.361,275, pari all'importo delle provvidenze indebitamente percepite per le annualità 1988-1989 e 1989- 1990.
La predetta autorità amministrativa riteneva, infatti, che, a seguito dell'ispezione effettuata dai funzionari del Corpo Forestale, era emerso che i fondi per i quali il
[...]
aveva chiesto gli aiuti comunitari, non fossero stati previamente destinati alla Per_1 coltivazione agricola, trovandosi all'atto dell'ispezione in stato di abbandono, e che, pertanto, i fondi richiesti per l'abbandono della produzione seminativa non spettassero, configurandosi a carico del la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/86, Per_1 come modificata dall'art. 5 comma 3-ter della legge n. 460/87, per avere, mediante esposizione di dati e notizie non veritieri (l'asserita coltivazione del fondo), indebitamente conseguito aiuti comunitari finalizzati al ritiro dei seminativi dalla produzione.
Proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 655/2003, passata in giudicato, l'ordinanza-ingiunzione veniva annullata, ritenendosi che la violazione contestata non fosse stata adeguatamente provata ed accertata dall'autorità ispettiva, poiché dallo stato di abbandono dei fondi nell'anno 1991 non poteva desumersi che gli stessi nel 1988 non fossero coltivati a grano, potendosi trovare in tale stato, proprio perché ,successivamente alla domanda ed all'accoglimento della stessa, il aveva cessato la coltivazione. Non potendo, pertanto, provarsi l'inesistenza Per_1 delle coltivazioni nell'annata 1987-1988, sulla base dell'osservazione dei luoghi nell'anno 1991 e della denuncia di un terzo, il Tribunale accoglieva l'opposizione.
Nonostante l'esito positivo del giudizio, e nonostante il riconoscimento di debito della Regione, che con missiva del 3.4.2007 rilasciava il proprio nulla-osta, autorizzando l' al pagamento delle ultime tre annualità di provvidenze concesse, e nonostante le CP_1 numerose richieste avanzate dal all' le somme, dettagliatamente Per_1 CP_1 quantificate dalla REGIONE con la richiamata missiva del 3.4.2007 in complessivi euro 13.968,61 (compresivi di capitale e di interessi), non venivano mai erogate, costringendo il a convenire l' dinanzi al Tribunale di Taranto. Per_1 CP_1
Il giudizio, nella contumacia dell' e istruito con l'acquisizione della CP_1 produzione documentale di parte attrice, veniva deciso con la sentenza oggi impugnata, la quale riconosceva al le sole provvidenze relative alla quarta annualità Per_1
1991/1992 ed alla quinta annualità 1992/1993, ritenendosi non dovute anche le provvidenze relative alla terza annualità 1990/1991, in quanto dagli accertamenti svolti dall'autorità ispettiva nel maggio 1991 era emersa l'assenza di coltivazione e, secondo la valutazione del primo giudice, la mancanza dei presupposti di diritto e di fatto per accedere al finanziamento richiesto per l'annata 1990/1991. Pertanto, il primo giudice condannava la convenuta al pagamento delle sole provvidenze relative alla quarta e quinta annualità, pari alla somma di 9.327,59, di cui euro 5.247,11 per capitale e 4.080,48 per interessi, oltre interessi legali sulla sorte capitale dal 3.4.2007 al soddisfo, e condannava l' al pagamento delle spese processuali. CP_1
La richiamata sentenza è stata appellata dal , censurandosi la errata Per_1 valutazione da parte del primo giudice dei fatti posti a fondamento della domanda, e la equivocata interpretazione delle risultanze documentali, nonché della sentenza stessa di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
In particolare, l'appellante ha dedotto che il primo giudicante ha errato nel ritenere che presupposto dell'aiuto comunitario fosse la attuale coltivazione del fondo, essendone piuttosto presupposto la cessata coltivazione del fondo, da tempo destinato a coltivazione, e sino all'annata 1987-1988. Peraltro, a fronte del riconoscimento reso dalla Regione, nella missiva del 3.4.2007, del diritto del a ricevere le provvidenze Per_1 anche per le restanti tre annualità, era precluso al giudice scindere detto riconoscimento e ritenerlo valido solo per una parte.
L'appellante ha censurato anche il capo relativo alle spese di lite, al cui pagamento è stata condannata l' perché sono stati liquidati compensi inferiori ai parametri CP_1 medi spettanti, in quanto il valore della causa si colloca oltre la metà dello scaglione di riferimento (da 5.200 a 26.000), tenuto conto della fondatezza della domanda, nella sua interezza.
Infine, l'appellante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella quarta pagina della sentenza, lì dove erroneamente si indica la quarta annualità 91-91, invece della corretta indicazione della quarta annualità 91-92.
Anche nel presente giudizio, l' nonostante la regolare notifica dell'atto di CP_1 appello, è rimasta contumace, come dichiarato alla prima udienza del 21.12.2023.
Nel corso del giudizio l'appellante decedeva e con comparsa di costituzione del 28.2.24 si costituivano, assistiti sempre dall'avv. , e CP_5 Parte_1
, figli di , nella loro qualità di unici Parte_2 Persona_2 eredi legittimi, per insistere nell'accoglimento dell'appello proposto. Dal certificato storico di famiglia prodotto, infatti, emerge che la famiglia del de cuius è composta dai due richiamati figli e dal coniuge , che ha rinunciato all'eredità con Controparte_6 atto del 5.12.2022 dinanzi al Cancelliere dell'Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Taranto (in atti). Previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., depositate la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale da parte degli appellanti, all'udienza del 21.3.25 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La domanda proposta nel giudizio di primo grado da Persona_1 meritava, infatti, integrale accoglimento, anche in virtù del riconoscimento formale della REGIONE, contenuto nella missiva del 3.4.2007, in cui, tenuto conto dell'esito positivo del giudizio di opposizione, si rilasciava nulla osta all'ente deputato al pagamento (l' alla erogazione delle ultime tre annualità, già riconosciute, ed il cui CP_1 pagamento era stato sospeso in ragione degli accertamenti ispettivi svolti nel 1991, poi risultati infondati.
Ha errato il giudice di primo grado nel ritenere la non spettanza della terza annualità, perché l'ispezione svolta ha comprovato che i terreni non erano coltivati, perché era proprio questa la condotta richiesta al , al fine di conseguire gli Per_1 aiuti richiesti, ossia l'impegno a cessare la coltivazione di seminativo esistente al momento della domanda (presentata nel 1989).
L'appellante ha pertanto diritto alla corresponsione anche delle provvidenze relative alla annualità 1991-1992, e, pertanto ha diritto al pagamento da parte della convenuta odierna appellata, dell'intera somma richiesta. In accoglimento dell'appello CP_1 deve essergli riconosciuta l'ulteriore somma di euro 4.637,01, di cui 2.845,57 per capitale e 2.085,21 per interessi maturati sino al 3.4.2007, oltre interessi sulla sorte capitale dal 4.4.2007 al soddisfo.
Quanto alle spese liquidate nel giudizio di primo grado, alla luce del pieno accoglimento della domanda, si ritiene congruo, in accoglimento dell'appello anche sullo specifico punto, liquidare un compenso di euro 3.000,00, in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, previsti dal d.m. 147/22, tenuto conto della scarsa complessità della lite, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, oltre la somma di euro 260,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente giudizio, si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria e della non rilevante complessità della lite, in euro 1200,00 per compenso ed in euro 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. , che ne ha CP_5 fatto rituale richiesta. Merita accoglimento anche la richiesta di correzione di errore materiale, in quanto fondata, disponendosi la sostituzione della locuzione “le annualità 91-91”, contenuta nella motivazione, a pag. 4 della sentenza, con la seguente locuzione, ossia “le annualità 91-92”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , avverso la sentenza
[...] Persona_1 del Tribunale di Taranto n. 107/2023, pubblicata il 16.01.2023, nel contraddittorio con in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,, così provvede:
ACCOGLIE l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata,
1)CONDANNA l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli
[...] appellanti dell'ulteriore somma di euro 4.637,01, di cui 2.845,57 per capitale e 2.085,21 per interessi maturati sino al 3.4.2007, oltre interessi sulla sorte capitale dal 4.4.2007 al soddisfo.
2)CONDANNA l' CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni
[...] appellati delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 3.000,00, per compenso ed in euro 260,00 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) CONDANNA l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni
[...] appellati delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro 1200,00 per compenso ed in euro 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. . CP_5
4) CORREGGE la sentenza impugnata, sostituendo la locuzione “le annualità 91- 91”, contenuta nella motivazione, a pag. 4 della sentenza, con la seguente “le annualità 91-92”.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 250 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 21/3/2025 tra
e , nella loro qualità di eredi Parte_1 Parte_2 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Maria Franco Persona_1
APPELLANTI
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., contumace
APPELLATA
a seguito di atto di citazione in appello notificato il 14.7.2023 avverso la sentenza n. 107/2023, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7546 RG 2021, pubblicata il 16.1.2023 e non notificata.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nella condanna già emessa:
a) in via preliminare dichiarare la contumacia della appellata;
b) preliminarmente correggere l'errore materiale contenuto a pag. 4 della sentenza, dovendosi intendere scritto “91-92” lì dove è scritto “91-91”; c) condannare altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a CP_1
e a , unici eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 [...]
, anche la somma di euro 4.637,02, oltre agli interessi legali Persona_1 maturati sul capitale di euro 2.401,64 dal 3.4.2007 al soddisfo;
d) condannare la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a CP_1 [...]
e a , unici eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Per_1 il compenso per la difesa nel primo grado da liquidarsi almeno nei medi
[...] tariffari, oltre spese generali ed accessori di legge;
e) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre s.g. ed accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello tempestivamente notificato, , titolare Persona_1 della omonima azienda agricola, corrente in San Giorgio Jonico (TA), ha impugnato la sentenza n. 107/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, che, in parziale accoglimento della domanda dal medesimo proposta nei confronti della
[...]
, aveva condannato la convenuta, rimasta Controparte_1 contumace, al pagamento della minore somma di euro 9.327,59, oltre interessi legali sul capitale di euro 5.247.11 dal 3.4.2007 al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2500,00 per compenso, 260 per esborsi, oltre accessori di legge.
Questi i fatti posti a fondamento del giudizio di primo grado.
In data 29.3.1989 il , nella sua qualità di imprenditore agricolo, Per_1 presentava alla REGIONE PUGLIA (ente incaricato dell'istruttoria) una “Domanda di Aiuto e di impegno al ritiro di seminativi dalla produzione” per il periodo di 5 anni, dal 1°.
9.1989 al 31.8.1993, per dei terreni coltivati, in sua proprietà, della superficie di circa 6 ettari, che si impegnava a non più coltivare, in cambio delle provvidenze richieste. La domanda veniva accolta, ma, ricevute dall' (ente incaricato del pagamento, cui è CP_2 subentrata l'odierna appellata , le prime due annualità delle provvidenze, non CP_1 riceveva quelle previste per le ultime tre annate 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993.
L'erogazione delle predette tre annualità veniva, infatti, sospesa dagli enti competenti, in attesa della definizione del giudizio di opposizione che il Per_1 aveva proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 8/1994 del 1°.2.1994, con la quale l' Controparte_3
, delegato dal
[...] [...] sulla base del verbale redatto in data Controparte_4
24.5.1991 da funzionari del Parte_3 gli aveva comminato la sanzione amministrativa dell'importo di lire 4.361,275, pari all'importo delle provvidenze indebitamente percepite per le annualità 1988-1989 e 1989- 1990.
La predetta autorità amministrativa riteneva, infatti, che, a seguito dell'ispezione effettuata dai funzionari del Corpo Forestale, era emerso che i fondi per i quali il
[...]
aveva chiesto gli aiuti comunitari, non fossero stati previamente destinati alla Per_1 coltivazione agricola, trovandosi all'atto dell'ispezione in stato di abbandono, e che, pertanto, i fondi richiesti per l'abbandono della produzione seminativa non spettassero, configurandosi a carico del la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 898/86, Per_1 come modificata dall'art. 5 comma 3-ter della legge n. 460/87, per avere, mediante esposizione di dati e notizie non veritieri (l'asserita coltivazione del fondo), indebitamente conseguito aiuti comunitari finalizzati al ritiro dei seminativi dalla produzione.
Proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 655/2003, passata in giudicato, l'ordinanza-ingiunzione veniva annullata, ritenendosi che la violazione contestata non fosse stata adeguatamente provata ed accertata dall'autorità ispettiva, poiché dallo stato di abbandono dei fondi nell'anno 1991 non poteva desumersi che gli stessi nel 1988 non fossero coltivati a grano, potendosi trovare in tale stato, proprio perché ,successivamente alla domanda ed all'accoglimento della stessa, il aveva cessato la coltivazione. Non potendo, pertanto, provarsi l'inesistenza Per_1 delle coltivazioni nell'annata 1987-1988, sulla base dell'osservazione dei luoghi nell'anno 1991 e della denuncia di un terzo, il Tribunale accoglieva l'opposizione.
Nonostante l'esito positivo del giudizio, e nonostante il riconoscimento di debito della Regione, che con missiva del 3.4.2007 rilasciava il proprio nulla-osta, autorizzando l' al pagamento delle ultime tre annualità di provvidenze concesse, e nonostante le CP_1 numerose richieste avanzate dal all' le somme, dettagliatamente Per_1 CP_1 quantificate dalla REGIONE con la richiamata missiva del 3.4.2007 in complessivi euro 13.968,61 (compresivi di capitale e di interessi), non venivano mai erogate, costringendo il a convenire l' dinanzi al Tribunale di Taranto. Per_1 CP_1
Il giudizio, nella contumacia dell' e istruito con l'acquisizione della CP_1 produzione documentale di parte attrice, veniva deciso con la sentenza oggi impugnata, la quale riconosceva al le sole provvidenze relative alla quarta annualità Per_1
1991/1992 ed alla quinta annualità 1992/1993, ritenendosi non dovute anche le provvidenze relative alla terza annualità 1990/1991, in quanto dagli accertamenti svolti dall'autorità ispettiva nel maggio 1991 era emersa l'assenza di coltivazione e, secondo la valutazione del primo giudice, la mancanza dei presupposti di diritto e di fatto per accedere al finanziamento richiesto per l'annata 1990/1991. Pertanto, il primo giudice condannava la convenuta al pagamento delle sole provvidenze relative alla quarta e quinta annualità, pari alla somma di 9.327,59, di cui euro 5.247,11 per capitale e 4.080,48 per interessi, oltre interessi legali sulla sorte capitale dal 3.4.2007 al soddisfo, e condannava l' al pagamento delle spese processuali. CP_1
La richiamata sentenza è stata appellata dal , censurandosi la errata Per_1 valutazione da parte del primo giudice dei fatti posti a fondamento della domanda, e la equivocata interpretazione delle risultanze documentali, nonché della sentenza stessa di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
In particolare, l'appellante ha dedotto che il primo giudicante ha errato nel ritenere che presupposto dell'aiuto comunitario fosse la attuale coltivazione del fondo, essendone piuttosto presupposto la cessata coltivazione del fondo, da tempo destinato a coltivazione, e sino all'annata 1987-1988. Peraltro, a fronte del riconoscimento reso dalla Regione, nella missiva del 3.4.2007, del diritto del a ricevere le provvidenze Per_1 anche per le restanti tre annualità, era precluso al giudice scindere detto riconoscimento e ritenerlo valido solo per una parte.
L'appellante ha censurato anche il capo relativo alle spese di lite, al cui pagamento è stata condannata l' perché sono stati liquidati compensi inferiori ai parametri CP_1 medi spettanti, in quanto il valore della causa si colloca oltre la metà dello scaglione di riferimento (da 5.200 a 26.000), tenuto conto della fondatezza della domanda, nella sua interezza.
Infine, l'appellante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella quarta pagina della sentenza, lì dove erroneamente si indica la quarta annualità 91-91, invece della corretta indicazione della quarta annualità 91-92.
Anche nel presente giudizio, l' nonostante la regolare notifica dell'atto di CP_1 appello, è rimasta contumace, come dichiarato alla prima udienza del 21.12.2023.
Nel corso del giudizio l'appellante decedeva e con comparsa di costituzione del 28.2.24 si costituivano, assistiti sempre dall'avv. , e CP_5 Parte_1
, figli di , nella loro qualità di unici Parte_2 Persona_2 eredi legittimi, per insistere nell'accoglimento dell'appello proposto. Dal certificato storico di famiglia prodotto, infatti, emerge che la famiglia del de cuius è composta dai due richiamati figli e dal coniuge , che ha rinunciato all'eredità con Controparte_6 atto del 5.12.2022 dinanzi al Cancelliere dell'Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Taranto (in atti). Previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., depositate la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale da parte degli appellanti, all'udienza del 21.3.25 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La domanda proposta nel giudizio di primo grado da Persona_1 meritava, infatti, integrale accoglimento, anche in virtù del riconoscimento formale della REGIONE, contenuto nella missiva del 3.4.2007, in cui, tenuto conto dell'esito positivo del giudizio di opposizione, si rilasciava nulla osta all'ente deputato al pagamento (l' alla erogazione delle ultime tre annualità, già riconosciute, ed il cui CP_1 pagamento era stato sospeso in ragione degli accertamenti ispettivi svolti nel 1991, poi risultati infondati.
Ha errato il giudice di primo grado nel ritenere la non spettanza della terza annualità, perché l'ispezione svolta ha comprovato che i terreni non erano coltivati, perché era proprio questa la condotta richiesta al , al fine di conseguire gli Per_1 aiuti richiesti, ossia l'impegno a cessare la coltivazione di seminativo esistente al momento della domanda (presentata nel 1989).
L'appellante ha pertanto diritto alla corresponsione anche delle provvidenze relative alla annualità 1991-1992, e, pertanto ha diritto al pagamento da parte della convenuta odierna appellata, dell'intera somma richiesta. In accoglimento dell'appello CP_1 deve essergli riconosciuta l'ulteriore somma di euro 4.637,01, di cui 2.845,57 per capitale e 2.085,21 per interessi maturati sino al 3.4.2007, oltre interessi sulla sorte capitale dal 4.4.2007 al soddisfo.
Quanto alle spese liquidate nel giudizio di primo grado, alla luce del pieno accoglimento della domanda, si ritiene congruo, in accoglimento dell'appello anche sullo specifico punto, liquidare un compenso di euro 3.000,00, in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, previsti dal d.m. 147/22, tenuto conto della scarsa complessità della lite, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, oltre la somma di euro 260,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge e di tariffa.
Le spese del presente giudizio, si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria e della non rilevante complessità della lite, in euro 1200,00 per compenso ed in euro 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. , che ne ha CP_5 fatto rituale richiesta. Merita accoglimento anche la richiesta di correzione di errore materiale, in quanto fondata, disponendosi la sostituzione della locuzione “le annualità 91-91”, contenuta nella motivazione, a pag. 4 della sentenza, con la seguente locuzione, ossia “le annualità 91-92”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi di , avverso la sentenza
[...] Persona_1 del Tribunale di Taranto n. 107/2023, pubblicata il 16.01.2023, nel contraddittorio con in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,, così provvede:
ACCOGLIE l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata,
1)CONDANNA l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli
[...] appellanti dell'ulteriore somma di euro 4.637,01, di cui 2.845,57 per capitale e 2.085,21 per interessi maturati sino al 3.4.2007, oltre interessi sulla sorte capitale dal 4.4.2007 al soddisfo.
2)CONDANNA l' CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni
[...] appellati delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 3.000,00, per compenso ed in euro 260,00 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) CONDANNA l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli odierni
[...] appellati delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro 1200,00 per compenso ed in euro 174,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. . CP_5
4) CORREGGE la sentenza impugnata, sostituendo la locuzione “le annualità 91- 91”, contenuta nella motivazione, a pag. 4 della sentenza, con la seguente “le annualità 91-92”.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra