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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza di discussione del 20.05.2025 , mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 375/2020 R.G.
TRA
(già Parte_1 [...]
, già ), in persona del E_ CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli e Velotti Alfredo
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Formicola e CP_3
Antonio Manzo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.01.2020, la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver intrattenuto con un rapporto di agenzia a CP_3
far data dal 6.6.2008; di aver ricevuto, in data 30.11.2018 una comunicazione a mezzo pec con la quale l'attuale resistente comunicava il proprio recesso per giusta causa dal contratto di agenzia;
di aver dato riscontro a tale comunicazione mediante l'invio, in data 3.12.2018, e, successivamente in data 4.3.2019 di due lettere spedite a mezzo pec con le quali si contestava radicalmente la sussistenza della giusta causa e, per l'effetto, si richiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
di non essere addivenuti ad alcuna definizione stragiudiziale della controversia né di aver ricevuto il pagamento di quanto richiesto.
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_3
Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendone la condanna al pagamento in favore della della somma pari ad euro 39.828, 52 oltre interessi legali CP_2
e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_3
il quale, eccepita la nullità del ricorso per la assunta genericità del contenuto,
[...]
contestava la ricostruzione dei fatti proposta dalla parte ricorrente e, dunque, argomentava circa la sussistenza della giusta causa legittimante il suo recesso.
In virtù di ciò, spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva : - il
“pagamento della somma di € 4.736,45, ex art. 423 c.p.c., in favore del Sig. ed CP_3 in danno della per l'omesso pagamento delle provvigioni maturate CP_2
relative al mese di novembre 2018 di cui alla fattura n.12 del 20.12.2018, relative ad affari già conclusi ed illegittimamente trattenute in compensazione, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo”; il “pagamento delle indennità di cessazione rapporto relative all'intero rapporto intercorso tra le parti e, precisamente, al pagamento dell'indennità unica, computata ai sensi dell'art 1751 c.c. e pari ad € 92.161,20, ovvero, in via subordinata, il pagamento dell'indennità di risoluzione, suppletiva di clientela e meritocratica, ex art. 12 A.E.C., pari ad € 28.280,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - il “pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, computata ai sensi dell'art. 1750 c.c. e pari ad € 40.210,50 ovvero, in via subordinata, computata ai sensi dell'A.E.C., pari ad € 33.508,75 s.e.&o., oltre interessi e rivalutazione monetaria”; e
“qualora non fosse ritenuta applicabile la normativa sulle indennità di fine rapporto, previo accertamento e declaratoria sul punto, condannare la in persona CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dal Sig. CP_3
per la risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento di essa Preponente da liquidarsi in € 132.371,10 (danno quantificato tenuto conto delle somme in ipotesi spettanti al consulente a titolo di indennità di cessazione rapporto e sostitutiva del preavviso), ovvero a quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Disposto il rinvio della prima udienza per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti all'udienza del 4.11.2021, quest'ultima veniva poi rinviata per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 31.3.2022 . La causa veniva poi rinviata per bonario componimento all'udienza del 16.6.2022 ed in tale udienza la causa veniva rinviata al 30.11.2022 per carico di ruolo dalla dott.ssa Naldi. All'udienza del 30.11.2022 il Gop Granata, in sostituzione della dott.ssa Naldi in maternità, rinviava il giudizio al 12.10.2023. In tale udienza il GL dott.ssa Naldi ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione all'udienza del 27.06.2024. In tale udienza la causa veniva rinviata dalla dott.ssa Naldi al 6.2.2025 per carico di ruolo e nuovamente rinviata per le medesime ragioni al 23.10.2025.
Con decreto n. 59/2025 il Presidente del Tribunale di Nola disponeva lo scardinamento della presente causa dal ruolo della dott.ssa Naldi a quello della sottoscritta che fissava con decreto del 22.4.2025 l'udienza di discussione del
20.05.2025 innanzi a sé. All'udienza del 20.05.2025 ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di trattazione scritta, ex art. 127ter c.p.c., la decideva con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In liminis lite deve darsi atto dell'intervenuta fusione per incorporazione nel corso del giudizio della ricorrente E_
(già che è stata trasformata nell'ottobre 2022 in società di
[...] CP_2
intermediazione mobiliare assumendo la denominazione di Controparte_4
) in , in forza di atto di
[...] Parte_1
fusione per incorporazione in data 20.11.2024, Notaio Dott.ssa di Persona_1
Milano, Rep. n. 44063, Racc. n. 17.787, come da visura camerale prodotta in giudizio dalla parte ricorrente ( cfr. sub doc. 31).
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente per difetto dei presupposti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. atteso che dall'esame complessivo del ricorso si evince con chiarezza sia l'oggetto della domanda
– indennità sostituiva del preavviso a seguito di recesso dell' agente dal rapporto con effetto immediato – sia le ragioni in fatto ed in diritto –insussistenza della giusta causa di recesso – sulle quali la domanda si fonda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
È pacifica, oltre che documentalmente provata (cfr. contratto in atti e comunicazione di recesso in allegato 2 fascicolo resistente ed allegato 3 fascicolo ricorrente) la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di agenzia sorto il 6.6.2008, modificato con contratto di incarico di promozione finanziaria vigente dal 1 gennaio 2011 e cessato il 30.11.2018, data in cui il resistente comunicava all' le CP_2
proprie dimissioni per giusta causa.
Le ragioni poste a sostegno del recesso, puntualmente contestate dalla società ricorrente, sia stragiudizialmente, tramite l'invio di pec in data 3.12.2018 ed in data 4.3.2019, sia nel presente giudizio, sono costituite dalla violazione dell'art 10.1 lett j) del contratto, siglato in data 01.01.2011, in virtù del quale “la NC si impegna a […] mettere a disposizione del Promotore Finanziario il materiale […] necessario per l'esecuzione del Contratto”.
Più specificatamente, l'inadempimento di tale specifico obbligo veniva individuato dall'agente nel continuo e reiterato malfunzionamento di taluni applicativi necessari per lo svolgimento dell'attività di consulenza, quali il PF Desk, il Service Desk, il servizio di firma elettronica OTP.
Inoltre, è stata dedotta dal resistente un'eccessiva pressione esercitata dagli organi dirigenziali della circa degli obiettivi da raggiungere legati alla CP_2
promozione di strumenti finanziari, la cui collocazione doveva avvenire anche in spregio alle normative di settore;
si dà rendere unitamente ai disservizi prima menzionati, l'attività non proficua, con conseguente decremento della sua clientela e delle sue performances.
C Infine, il resistente ha allegato l'andamento negativo della , come CP_2
comprovato da articoli di cronaca depositati in allegato alla memoria difensiva, che avevano sollevato perplessità nei propri clienti circa la stabilità dell'assetto finanziario dell'istituto di credito, inducendoli ad interrompere i rapporti.
Occorre, dunque, verificare la sussistenza della giusta causa così come addotta dal resistente a sostegno del proprio atto di recesso. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. anche al contratto di agenzia, sia con riferimento al recesso per iniziativa del impresa preponente, sia a quello dell'agente.
La Cassazione, a più riprese, ha messo in evidenza come, ai fini della valutazione della gravità della condotta, debba tenersi conto della diversità di posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato. Il profilo fiduciario che connota il rapporto di agenzia, unitamente alla maggiore autonomia di gestione dell'attività, impone un vaglio di maggiore intensità circa la sussistenza della giusta causa di recesso (Cass. Nr.
14771/2008; Cass., Sez. Lav., nr. 10934/2011; Cass., Sez. Lav., nr. 11728/2014).
È stato affermato, in tale ottica, che il preponente ha l'obbligo, ex art 1749 cc, di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente, dalla cui violazione deriva il diritto dell'agente di recedere per giusta causa (art. 2119 cc), con il conseguente sorgere del diritto a pretendere il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art
1751 cc.
A titolo meramente esemplificativo, in giurisprudenza, sono state considerate ipotesi di giusta causa di recesso dell'agente: la cessione dell'azienda, con subingresso nel rapporto del cessionario, qualora attuata con modalità tali da comportare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell'agente; il caso in cui il cessionario non offra sufficiente sicurezza di solidità finanziaria e, quindi, non garantisca il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente
(cfr.Cassazione 2017 n. 21445); l'esercizio da parte della preponente del potere di ridurre l'ambito territoriale di competenza dell'agente in maniera contraria alla buona fede, sì da svuotare il rapporto di agenzia, privandolo della sua causa;
il mancato pagamento delle provvigioni su alcuni affari.
L'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa, pur nell'ambito di un'azione promossa dal preponente, al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di mancato preavviso sull'assunto della mancanza di giusta causa, non può che gravare sul recedente e ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi, estintivi, modificativi del diritto anche del principio della vicinanza della prova e/o della disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile l'art. 24 Cost.
Alla stregua di tali principi va esaminata la presente controversia.
Come già evidenziato il ha addotto come giusta causa di recesso la sussistenza CP_3
da parte della di reiterati inadempimenti, accentuatisi negli ultimi mesi CP_2
del rapporto, che gli avrebbero causato notevoli disagi anche indiretti non consentendogli di svolgere adeguatamente l'incarico.
In particolare, in ordine al malfunzionamento degli applicativi necessari per l'espletamento delle mansioni da parte dell'agente, la parte resistente ha depositato in giudizio (cfr. allegati 7a e 7b e 7c), talune comunicazioni ricevute dall' CP_2
Nella specie, tali documenti contengono: una comunicazione di momentanea indisponibilità del numero verde;
una segnalazione di problematiche, interessanti i correntisti, che impedivano loro lo svolgimento di talune operazioni presso gli ATM;
una comunicazione di momentanea indisponibilità del processo di firma OTP;
una segnalazione di malfunzionamento del PF Desk;
una comunicazione di errato invio automatico di e-mail ai clienti, indicanti un diverso consulente;
plurime segnalazioni di un malfunzionamento dei servizi e PCF;
una comunicazione di Controparte_5
disservizio della piattaforma Ordini Web Paperless e del sito web dell'istituto di credito.
Tale compendio documentale, relativo ad un arco temporale compreso tra il febbraio
2018 ed il luglio 2018, invero, dimostra il verificarsi di malfunzionamenti ma che, in ragione della natura, frequenza e della loro durata appaiono fisiologici.
Peraltro, talune disfunzioni sono riconducibili a normali interventi di manutenzione ed aggiornamento degli applicativi, sicchè in generale non si riscontra un'incidenza anomala di tali disservizi tale da configurare – nella mancata adozione di accorgimenti idonei ad evitarli- un comportamento negligente o inadempiente della NC ricorrente.
Al contrario, come emerge dai documenti allegati dalla stessa parte resistente la
[...]
ha segnalato le criticità ai consulenti, indicando – ove possibile- anche CP_2
strumenti alternativi per farvi fronte. A riprova di quanto detto, nel documento, contenuto nell'all. 7c della memoria difensiva si evince che la società ricorrente ha illustrato la procedura da seguire per superare il disservizio. Pertanto, non è dato riscontrare comportamenti della in contrasto sia con CP_2
l'art 10.1 lett. j) del contratto di agenzia, sia con l'art. 1749 cc, e, dunque, la violazione del canone di buona fede e correttezza.
A ciò si aggiunga che l'agente non ha allegato e dimostrato di aver subito un imprevisto e significativo calo di fatturato nei mesi immediatamente precedenti il recesso, né soprattutto ha fornito elementi di prova tali da far presumere che l'asserito calo di fatturato possa ragionevolmente farsi discendere dall'inerzia della preponente nell'affrontare i descritti malfunzionamenti/ disservizi.
Si reputa, dunque, che l'agente non abbia fornito prova adeguata della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc. e che quand'anche si potessero qualificare come inadempimenti tali disservizi essi abbia avuto una incidenza causale determinante sulla sua decisione di recedere dal rapporto
Tale gravità, infatti, si riscontra allorché l'inosservanza degli obblighi contrattuali abbia inciso, negativamente e in via definitiva, sulla realizzazione dello scopo prefigurato dalla parte all'atto della stipula del contratto di agenzia, ovvero il conseguimento di un profitto economico derivante dalla promozione di strumenti finanziari ai clienti.
In merito alle presunte pressioni esercitate dai dirigenti sui consulenti per il miglioramento delle loro perfomences, le deduzioni svolte dal resistente sono alquanto generiche e la documentazione prodotta non dimostra l'esistenza di alcuna pratica scorretta nel collocamento dei prodotti finanziari.
Più precisamente sono state allegate quattro comunicazioni della CP_2
datate, rispettivamente, 08.02.2018, 14.2.208 , 12.02.2018 ed 11.5.2018
In queste ultime, l'istituto di credito dava indicazioni ai consulenti circa il prodotto finanziario da dover promuovere ai clienti, precisandone, altresì, le modalità.
Orbene, il contenuto di dette comunicazioni non risulta idoneo a generare alcuna pressione sui destinatari, non essendo previsto alcun premio né alcuna penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la scelta di determinati strumenti finanziari quali i certificates, rientra, a pieno titolo, tra le prerogative datoriali, connotate da discrezionalità, di individuazione della strategia aziendale. Non ha alcun rilievo che si siano verificate perdite del 70% del capitale investito, in quanto come emerge dalla e-mail del 14.02.2018 (all. 7 in fascicolo resistente), tali certificates non garantiscono il capitale investito, con conseguente esposizione a rischio. In nessuna di queste email è contenuto l'invito a procedere in violazione della normativa vigente e senza tener conto delle specifiche esigenze del cliente e del relativo profilo di rischio.
Né la previsione della non necessità nel caso di sottoscrizione di determinati prodotti di alcuni adempimenti configura, in assenza di una deduzione specifica e puntuale , una violazione della normativa vigente o una condotta scorretta.
Del pari, assolutamente generiche appaiono le allegazioni contenute in ricorso concernenti fatti di cronaca in cui è coinvolto l'istituto di credito ricorrente.
Peraltro, si osserva che i documenti prodotti consistono in meri titoli di notizie ricavati da internet, tramite il motore di ricerca Google privi di contenuto.
Inoltre, è stato depositato un estratto delle recensioni negative rilasciate sul sito
[...]
da alcuni clienti che ha uno scarso valore probatorio trattandosi di CP_2
valutazioni soggettive e prive di riscontri oggettivi.
Mentre l'articolo datata 7.12.2016 è relativo a vicende che hanno coinvolto taluni esponenti della avvenute a notevole distanza di tempo dal recesso per giusta CP_2
causa, esercitato sul finire del novembre 2018
Ne discende che non può attribuirsi a tali eventi alcuna rilevanza ed incidenza causale sulla scelta del di recedere dal rapporto, posto che la giusta causa deve attenere CP_3
ad avvenimenti, non solo di rilevante gravità, bensì anche temporalmente prossimi all'esercizio di siffatto diritto potestativo.
Per le medesime motivazioni, non presentano alcuno rilievo probatorio i documenti allegati alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.6.2024
Questi, difatti, concernono circostanze risalenti al 2023 che, in quanto successive al recesso, non possono aver in alcun modo influito sulla decisione adottata dalla parte resistente.
Quanto alla chiusura della Filiale di 6 mesi prima del recesso “filiale presso CP_6 la quale il consulente incontrava i propri clienti”e la cui chiusura avrebbe CP_3 determinato una “destabilizzazione dei clienti oltre che concrete difficoltà operative”, si osserva innanzitutto che la chiusura di una filiale da parte di una non può CP_7
certamente integrare gli estremi di un inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia e men che meno una lesione del rapporto fiduciario con l'agente tale da giustificarne il recesso ex art. 2119 c.c., attenendo a profili di autonome ed insindacabili scelte di organizzazione imprenditoriale. Inoltre, difetta radicalmente il requisito dell'immediatezza, posto che, come ex adverso allegato, la chiusura della filiale risale a 6 mesi prima del recesso e la non proseguibilità neanche provvisoria del rapporto pluriennale in essere non può essere certamente ancorata ad accadimenti risalenti nel tempo rispetto al recesso (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, in data 10.1.2014 (doc. 24 in fascicolo ricorrente).
Infine, si evidenzia per mera completezza che le allegazioni circa la asserita destabilizzazione dei clienti e le difficoltà operative in concreto verificatesi per effetto di tale chiusura appaiono assolutamente generiche.
Va poi sottolineato che lo stesso resistente, nella memoria difensiva (cfr. pag. 12) ha testualmente affermato: <il succo della vicenda è semplicemente che, a fronte di un rapporto ormai deteriorato nel corso degli ultimi anni, nel mese di agosto 2018, mentre il mercato subiva flessioni di circa il 20%, e di fronte all'impossibilità di agire con tempestività in ragione delle numerose ed irrisolte disfunzioni […], e non riuscendo a dare supporto a distanza ai propri clienti, giunto ormai ad un punto di rottura, il Sig. decise di cambiare realtà (passaggi, peraltro, che dopo tanti anni sono pur Parte_2
fisiologici nel settore)>>.
Affermazione che contrasta decisamente con la dedotta giusta causa e che rende evidente che vi è stato un progressivo deterioramento del rapporto che - in un contesto di flessione del mercato le cui cause non possono imputarsi all'odierna ricorrente- ha indotto il promotore a lasciare la per una azienda concorrente . CP_2
Infatti è circostanza pacifica in quanto non contestata (allegata nella memoria alla riconvenzionale e non contestata dalla parte resistente) che dopo la CP_3
risoluzione unilaterale del contratto di agenzia in essere con la ha CP_2
iniziato a prestare la propria attività per il CR AN (e poi successivamente in
HE NC (cfr. doc. 9 memoria difensiva relativa al portafoglio presso HE CA nel novembre del 2019 ).
La stipulazione di un contratto di agenzia con una nuova società preponente poco dopo il recesso con la precedente, è un elemento fortemente sintomatico di una scelta maturata già prima della comunicazione del recesso per giusta causa, se si tiene conto che l'inizio di una nuova esperienza lavorativa richiede dei tempi fisiologici connessi alla scelta della controparte datoriale, nonché alle trattative circa il contenuto del contratto e le sue modalità esecutive. Per altro verso costituisce essa stessa una causa ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la Controparte_2
Tali considerazioni non sono superabili dalle deduzioni difensive del , incentrate CP_3
sul rilievo che il suo passaggio ad altra società non è stato motivato da ragioni economiche, come evincibile dalla circostanza che non vi è stato uno svuotamento del proprio portafoglio in vista del passaggio alla nuova preponente.
Le ragioni che hanno indotto il resistente a lasciare sono irrilevanti, CP_2
essendo sempre consentito alle parti recedere ad nutum dal rapporto di agenzia;
ma qualora non eserciti il recesso per giusta causa oppure non dimostri la sussistenza della giusta causa il recedente è tenuto a versare alla controparte l'indennità di mancato preavviso.
Così come la circostanza che l'agente si sia astenuto nell'imminenza della cessazione del rapporto dal tenere comportamenti scorretti (svuotamento del portafoglio)– suscettibili di dar luogo a responsabilità nei confronti della preponente - non può essere un indice del fatto che si sia deciso a risolvere il rapporto per un comportamento inadempiente della preponente e che non avesse invece maturato autonomamente la scelta di porvi fine .
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non essendovi prova della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia da parte del resistente, quest'ultimo va condannato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nei confronti della con CP_2
conseguente rigetto della domanda riconvenzionale in cui si chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'ammontare dell'indennità in parola è stato computato dalla ai sensi CP_2
dell'art. 4 dell'incarico di promozione finanziaria e dell'art. 11.5 del contratto di agenzia datato 01.01.2011.
A norma dell'art. 4, “il periodo di preavviso potrà essere sostituito dalla parte che recede dalla corresponsione di una indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni ordinarie di competenza dei dodici mesi precedenti quanto sono i mesi di preavviso dovuti”; mentre, ai sensi dell'art. 11.5, “il promotore finanziario, anche in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, ragione o causa, autorizza la CA a compensare i crediti vantati nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dalla medesima NC o da Società del Gruppo cui essa appartiene, con i crediti vantati dal medesimo Promotore Finanziario, o dai suoi aventi causa, nei confronti della NC”.
All'indennità calcolata ex art. 4, pari ad euro 39.828, 52 (che rappresentano i 6/12 dell'importo di euro 89.129,93 , corrispondente alle provvigioni di competenza del nel periodo da novembre 2017 a ottobre del 2018), - non oggetto di alcuna CP_3
specifica contestazione- è stata detratta la somma complessiva di euro 4736,45 pari al credito per provvigioni ancora spettanti al resistente relativamente al mese di novembre del 2018, giugendo alla somma finale dovuta pari da euro 39828,52
Conseguentemente va rigettata la domanda ex adverso formulata in via riconvenzionale di pagamento delle provvigioni relative al mese di novembre 2018, le quali hanno formato oggetto di compensazione contabile (fino a concorrenza) con il maggior credito della come dato atto nel ricorso introduttivo ed in ossequio alle previsioni CP_7
contrattuali.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'indennità di risoluzione del rapporto, calcolata ai sensi dell'art 1751 cc o, in subordine, delle indennità previste dall'Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti di commercio, è opportuno premettere una breve ricostruzione del significato e dei presupposti per il riconoscimento di tali indennità.
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva del Consiglio nr.
86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali, deve essere interpretato, alla luce della decisione della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art 17 nr. 2 di tale direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, salvo che non si provi che quest'ultima assicuri all'agente un trattamento pari ovvero maggiormente favorevole.
Ne discende che l'art 1751 co 6 cc, che vieta l'inderogabilità in peius della disciplina in esso contenuta, va interpretato nel senso che il giudice è chiamato ad applicare la normativa che, in concreto, risulti maggiormente favorevole all'agente. In altri termini, il giudice deve accordare preferenza alla disciplina legale allorquando l'importo dell'indennità, computato ai sensi della stessa, risulti maggiore rispetto a quello derivante dall'applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Pertanto, l'A.E.C., che assicura dei livelli minimi di indennità, potrà essere preso a riferimento dal giudice solo qualora la disciplina legale non sia, nel senso anzi detto, pienamente satisfattiva per l'agente (cfr, ex multis, Cass., Sez. L., senz. Nr. 9538 del 23/04/2007; Cass., Sez. L., sent. Nr. 21309 del 03/10/2006).
Orbene, l'art 1751 co 1 cc subordina l'attribuzione dell'indennità alla sussistenza di due requisiti. In primo luogo, è necessario provare che la preponente goda di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con i clienti procuratigli dall'agente; in secondo luogo, l'indennità deve rispondere ad un canone di equità, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i predetti clienti.
La spettanza di tale indennità, inoltre, ai sensi del co 2 dell'art 1751 cc, è esclusa allorquando il recesso dal contratto sia esercitato dall'agente, salvo la sussistenza di motivi oggettivi, quali l'età, l'infermità o la malattia dell'agente, ovvero di circostanze imputabili al preponente.
Con riferimento specifico a tale ultimo profilo, la Cassazione ha messo in evidenza come la differente formulazione del co 2, riguardo alle ipotesi di recesso del preponente e dell'agente, conduca a ritenere che affinchè l'agente mantenga il diritto all'indennità basta un comportamento della preponente meno grave di quello che integra un'ipotesi di giusta causa (cfr Cassazione 2013 n. 20089).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'agente ha esercitato il diritto di recesso non già in virtù della propria età ovvero di patologie che gli impedivano la prosecuzione del rapporto, bensì ha allegato che esso è cessato in conseguenza di comportamenti attribuibili alla preponente, di cui però non ha fornito adeguata prova. Per contro è emerso che lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale è stato frutto di una libera scelta del resistente, maturata in conseguenza di un progressivo deterioramento del rapporto con la preponente, anche forse in seguito a problematiche con la clientela riconducibili ad un contesto di flessione del mercato nonché alla mancata condivisione delle scelte imprenditoriali in relazione alla collocazione di alcuni strumenti finanziari.
Dunque, non spetta alla parte resistente l'indennità ex art. 1751 cc.
Con riferimento alla domanda subordinata di liquidazione delle indennità previste dall'A.E.C., si osserva quanto segue. L'A.E.C. contiene una specifica disciplina, agli artt. 12 e 13, relativa all'indennità di cessazione del rapporto, la quale si compone di tre distinti emolumenti: l'indennità di risoluzione del rapporto;
l'indennità suppletiva della clientela;
l'indennità meritocratica.
Ebbene, la prima spetta all'agente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa. Essa è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto in misura pari al 3% delle stesse e le somme dovute a tale titolo sono obbligatoriamente versate dalla preponente presso il fondo FIRR della e sono definitivamente acquisite dall'agente Controparte_8
al momento in cui sono versate alla CP_8
L'indennità suppletiva di clientela, viceversa, cumulabile alla precedente, è dovuta in caso o di scioglimento del contratto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o di dimissioni dell'agente, se determinate da circostanze attribuibili alla preponente.
Infine, l'indennità meritocratica presuppone l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e viene riconosciuta allorquando l'importo complessivo dell'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela sia inferiore rispetto al valore massimo previsto dal co 3 dell'art 1751 cc;
Essa non spetta “quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”.
Nel caso in esame sia l'indennità suppletiva di clientela che l'indennità meritocratica non possono essere riconosciute sia perché le parti hanno contrattualmente escluso, all'art. 21.2, l'applicabilità dell al contratto in essere tra loro, sia perché il CP_9
recesso è avvenuto ad opera dell'agente ad nutum come precedentemente accertato .
Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto essa può essere richiesta esclusivamente all per cui non vi è legittimazione passiva dell'istituto di credito , del CP_8
resto alcuna allegazione ricorre ordine al mancato integrale versamento della contribuzione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto per cui parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a complessivi euro 39.828,52 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
La domanda riconvenzionale deve essere respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a complessivi euro 39.828,52 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo
Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla parte resistente.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4629,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché rimborso contributo unificato pari ad euro 118,50.
Così deciso in Nola, il 20.5.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza di discussione del 20.05.2025 , mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 375/2020 R.G.
TRA
(già Parte_1 [...]
, già ), in persona del E_ CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi,
Massimo Nespoli e Velotti Alfredo
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Formicola e CP_3
Antonio Manzo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.01.2020, la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver intrattenuto con un rapporto di agenzia a CP_3
far data dal 6.6.2008; di aver ricevuto, in data 30.11.2018 una comunicazione a mezzo pec con la quale l'attuale resistente comunicava il proprio recesso per giusta causa dal contratto di agenzia;
di aver dato riscontro a tale comunicazione mediante l'invio, in data 3.12.2018, e, successivamente in data 4.3.2019 di due lettere spedite a mezzo pec con le quali si contestava radicalmente la sussistenza della giusta causa e, per l'effetto, si richiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
di non essere addivenuti ad alcuna definizione stragiudiziale della controversia né di aver ricevuto il pagamento di quanto richiesto.
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_3
Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendone la condanna al pagamento in favore della della somma pari ad euro 39.828, 52 oltre interessi legali CP_2
e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_3
il quale, eccepita la nullità del ricorso per la assunta genericità del contenuto,
[...]
contestava la ricostruzione dei fatti proposta dalla parte ricorrente e, dunque, argomentava circa la sussistenza della giusta causa legittimante il suo recesso.
In virtù di ciò, spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva : - il
“pagamento della somma di € 4.736,45, ex art. 423 c.p.c., in favore del Sig. ed CP_3 in danno della per l'omesso pagamento delle provvigioni maturate CP_2
relative al mese di novembre 2018 di cui alla fattura n.12 del 20.12.2018, relative ad affari già conclusi ed illegittimamente trattenute in compensazione, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo”; il “pagamento delle indennità di cessazione rapporto relative all'intero rapporto intercorso tra le parti e, precisamente, al pagamento dell'indennità unica, computata ai sensi dell'art 1751 c.c. e pari ad € 92.161,20, ovvero, in via subordinata, il pagamento dell'indennità di risoluzione, suppletiva di clientela e meritocratica, ex art. 12 A.E.C., pari ad € 28.280,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; - il “pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, computata ai sensi dell'art. 1750 c.c. e pari ad € 40.210,50 ovvero, in via subordinata, computata ai sensi dell'A.E.C., pari ad € 33.508,75 s.e.&o., oltre interessi e rivalutazione monetaria”; e
“qualora non fosse ritenuta applicabile la normativa sulle indennità di fine rapporto, previo accertamento e declaratoria sul punto, condannare la in persona CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dal Sig. CP_3
per la risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento di essa Preponente da liquidarsi in € 132.371,10 (danno quantificato tenuto conto delle somme in ipotesi spettanti al consulente a titolo di indennità di cessazione rapporto e sostitutiva del preavviso), ovvero a quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia”.
Disposto il rinvio della prima udienza per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti all'udienza del 4.11.2021, quest'ultima veniva poi rinviata per impedimento della dott.ssa Naldi all'udienza del 31.3.2022 . La causa veniva poi rinviata per bonario componimento all'udienza del 16.6.2022 ed in tale udienza la causa veniva rinviata al 30.11.2022 per carico di ruolo dalla dott.ssa Naldi. All'udienza del 30.11.2022 il Gop Granata, in sostituzione della dott.ssa Naldi in maternità, rinviava il giudizio al 12.10.2023. In tale udienza il GL dott.ssa Naldi ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione all'udienza del 27.06.2024. In tale udienza la causa veniva rinviata dalla dott.ssa Naldi al 6.2.2025 per carico di ruolo e nuovamente rinviata per le medesime ragioni al 23.10.2025.
Con decreto n. 59/2025 il Presidente del Tribunale di Nola disponeva lo scardinamento della presente causa dal ruolo della dott.ssa Naldi a quello della sottoscritta che fissava con decreto del 22.4.2025 l'udienza di discussione del
20.05.2025 innanzi a sé. All'udienza del 20.05.2025 ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di trattazione scritta, ex art. 127ter c.p.c., la decideva con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In liminis lite deve darsi atto dell'intervenuta fusione per incorporazione nel corso del giudizio della ricorrente E_
(già che è stata trasformata nell'ottobre 2022 in società di
[...] CP_2
intermediazione mobiliare assumendo la denominazione di Controparte_4
) in , in forza di atto di
[...] Parte_1
fusione per incorporazione in data 20.11.2024, Notaio Dott.ssa di Persona_1
Milano, Rep. n. 44063, Racc. n. 17.787, come da visura camerale prodotta in giudizio dalla parte ricorrente ( cfr. sub doc. 31).
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente per difetto dei presupposti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. atteso che dall'esame complessivo del ricorso si evince con chiarezza sia l'oggetto della domanda
– indennità sostituiva del preavviso a seguito di recesso dell' agente dal rapporto con effetto immediato – sia le ragioni in fatto ed in diritto –insussistenza della giusta causa di recesso – sulle quali la domanda si fonda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
È pacifica, oltre che documentalmente provata (cfr. contratto in atti e comunicazione di recesso in allegato 2 fascicolo resistente ed allegato 3 fascicolo ricorrente) la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di agenzia sorto il 6.6.2008, modificato con contratto di incarico di promozione finanziaria vigente dal 1 gennaio 2011 e cessato il 30.11.2018, data in cui il resistente comunicava all' le CP_2
proprie dimissioni per giusta causa.
Le ragioni poste a sostegno del recesso, puntualmente contestate dalla società ricorrente, sia stragiudizialmente, tramite l'invio di pec in data 3.12.2018 ed in data 4.3.2019, sia nel presente giudizio, sono costituite dalla violazione dell'art 10.1 lett j) del contratto, siglato in data 01.01.2011, in virtù del quale “la NC si impegna a […] mettere a disposizione del Promotore Finanziario il materiale […] necessario per l'esecuzione del Contratto”.
Più specificatamente, l'inadempimento di tale specifico obbligo veniva individuato dall'agente nel continuo e reiterato malfunzionamento di taluni applicativi necessari per lo svolgimento dell'attività di consulenza, quali il PF Desk, il Service Desk, il servizio di firma elettronica OTP.
Inoltre, è stata dedotta dal resistente un'eccessiva pressione esercitata dagli organi dirigenziali della circa degli obiettivi da raggiungere legati alla CP_2
promozione di strumenti finanziari, la cui collocazione doveva avvenire anche in spregio alle normative di settore;
si dà rendere unitamente ai disservizi prima menzionati, l'attività non proficua, con conseguente decremento della sua clientela e delle sue performances.
C Infine, il resistente ha allegato l'andamento negativo della , come CP_2
comprovato da articoli di cronaca depositati in allegato alla memoria difensiva, che avevano sollevato perplessità nei propri clienti circa la stabilità dell'assetto finanziario dell'istituto di credito, inducendoli ad interrompere i rapporti.
Occorre, dunque, verificare la sussistenza della giusta causa così come addotta dal resistente a sostegno del proprio atto di recesso. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. anche al contratto di agenzia, sia con riferimento al recesso per iniziativa del impresa preponente, sia a quello dell'agente.
La Cassazione, a più riprese, ha messo in evidenza come, ai fini della valutazione della gravità della condotta, debba tenersi conto della diversità di posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato. Il profilo fiduciario che connota il rapporto di agenzia, unitamente alla maggiore autonomia di gestione dell'attività, impone un vaglio di maggiore intensità circa la sussistenza della giusta causa di recesso (Cass. Nr.
14771/2008; Cass., Sez. Lav., nr. 10934/2011; Cass., Sez. Lav., nr. 11728/2014).
È stato affermato, in tale ottica, che il preponente ha l'obbligo, ex art 1749 cc, di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente, dalla cui violazione deriva il diritto dell'agente di recedere per giusta causa (art. 2119 cc), con il conseguente sorgere del diritto a pretendere il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art
1751 cc.
A titolo meramente esemplificativo, in giurisprudenza, sono state considerate ipotesi di giusta causa di recesso dell'agente: la cessione dell'azienda, con subingresso nel rapporto del cessionario, qualora attuata con modalità tali da comportare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell'agente; il caso in cui il cessionario non offra sufficiente sicurezza di solidità finanziaria e, quindi, non garantisca il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente
(cfr.Cassazione 2017 n. 21445); l'esercizio da parte della preponente del potere di ridurre l'ambito territoriale di competenza dell'agente in maniera contraria alla buona fede, sì da svuotare il rapporto di agenzia, privandolo della sua causa;
il mancato pagamento delle provvigioni su alcuni affari.
L'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa, pur nell'ambito di un'azione promossa dal preponente, al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di mancato preavviso sull'assunto della mancanza di giusta causa, non può che gravare sul recedente e ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi, estintivi, modificativi del diritto anche del principio della vicinanza della prova e/o della disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile l'art. 24 Cost.
Alla stregua di tali principi va esaminata la presente controversia.
Come già evidenziato il ha addotto come giusta causa di recesso la sussistenza CP_3
da parte della di reiterati inadempimenti, accentuatisi negli ultimi mesi CP_2
del rapporto, che gli avrebbero causato notevoli disagi anche indiretti non consentendogli di svolgere adeguatamente l'incarico.
In particolare, in ordine al malfunzionamento degli applicativi necessari per l'espletamento delle mansioni da parte dell'agente, la parte resistente ha depositato in giudizio (cfr. allegati 7a e 7b e 7c), talune comunicazioni ricevute dall' CP_2
Nella specie, tali documenti contengono: una comunicazione di momentanea indisponibilità del numero verde;
una segnalazione di problematiche, interessanti i correntisti, che impedivano loro lo svolgimento di talune operazioni presso gli ATM;
una comunicazione di momentanea indisponibilità del processo di firma OTP;
una segnalazione di malfunzionamento del PF Desk;
una comunicazione di errato invio automatico di e-mail ai clienti, indicanti un diverso consulente;
plurime segnalazioni di un malfunzionamento dei servizi e PCF;
una comunicazione di Controparte_5
disservizio della piattaforma Ordini Web Paperless e del sito web dell'istituto di credito.
Tale compendio documentale, relativo ad un arco temporale compreso tra il febbraio
2018 ed il luglio 2018, invero, dimostra il verificarsi di malfunzionamenti ma che, in ragione della natura, frequenza e della loro durata appaiono fisiologici.
Peraltro, talune disfunzioni sono riconducibili a normali interventi di manutenzione ed aggiornamento degli applicativi, sicchè in generale non si riscontra un'incidenza anomala di tali disservizi tale da configurare – nella mancata adozione di accorgimenti idonei ad evitarli- un comportamento negligente o inadempiente della NC ricorrente.
Al contrario, come emerge dai documenti allegati dalla stessa parte resistente la
[...]
ha segnalato le criticità ai consulenti, indicando – ove possibile- anche CP_2
strumenti alternativi per farvi fronte. A riprova di quanto detto, nel documento, contenuto nell'all. 7c della memoria difensiva si evince che la società ricorrente ha illustrato la procedura da seguire per superare il disservizio. Pertanto, non è dato riscontrare comportamenti della in contrasto sia con CP_2
l'art 10.1 lett. j) del contratto di agenzia, sia con l'art. 1749 cc, e, dunque, la violazione del canone di buona fede e correttezza.
A ciò si aggiunga che l'agente non ha allegato e dimostrato di aver subito un imprevisto e significativo calo di fatturato nei mesi immediatamente precedenti il recesso, né soprattutto ha fornito elementi di prova tali da far presumere che l'asserito calo di fatturato possa ragionevolmente farsi discendere dall'inerzia della preponente nell'affrontare i descritti malfunzionamenti/ disservizi.
Si reputa, dunque, che l'agente non abbia fornito prova adeguata della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc. e che quand'anche si potessero qualificare come inadempimenti tali disservizi essi abbia avuto una incidenza causale determinante sulla sua decisione di recedere dal rapporto
Tale gravità, infatti, si riscontra allorché l'inosservanza degli obblighi contrattuali abbia inciso, negativamente e in via definitiva, sulla realizzazione dello scopo prefigurato dalla parte all'atto della stipula del contratto di agenzia, ovvero il conseguimento di un profitto economico derivante dalla promozione di strumenti finanziari ai clienti.
In merito alle presunte pressioni esercitate dai dirigenti sui consulenti per il miglioramento delle loro perfomences, le deduzioni svolte dal resistente sono alquanto generiche e la documentazione prodotta non dimostra l'esistenza di alcuna pratica scorretta nel collocamento dei prodotti finanziari.
Più precisamente sono state allegate quattro comunicazioni della CP_2
datate, rispettivamente, 08.02.2018, 14.2.208 , 12.02.2018 ed 11.5.2018
In queste ultime, l'istituto di credito dava indicazioni ai consulenti circa il prodotto finanziario da dover promuovere ai clienti, precisandone, altresì, le modalità.
Orbene, il contenuto di dette comunicazioni non risulta idoneo a generare alcuna pressione sui destinatari, non essendo previsto alcun premio né alcuna penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la scelta di determinati strumenti finanziari quali i certificates, rientra, a pieno titolo, tra le prerogative datoriali, connotate da discrezionalità, di individuazione della strategia aziendale. Non ha alcun rilievo che si siano verificate perdite del 70% del capitale investito, in quanto come emerge dalla e-mail del 14.02.2018 (all. 7 in fascicolo resistente), tali certificates non garantiscono il capitale investito, con conseguente esposizione a rischio. In nessuna di queste email è contenuto l'invito a procedere in violazione della normativa vigente e senza tener conto delle specifiche esigenze del cliente e del relativo profilo di rischio.
Né la previsione della non necessità nel caso di sottoscrizione di determinati prodotti di alcuni adempimenti configura, in assenza di una deduzione specifica e puntuale , una violazione della normativa vigente o una condotta scorretta.
Del pari, assolutamente generiche appaiono le allegazioni contenute in ricorso concernenti fatti di cronaca in cui è coinvolto l'istituto di credito ricorrente.
Peraltro, si osserva che i documenti prodotti consistono in meri titoli di notizie ricavati da internet, tramite il motore di ricerca Google privi di contenuto.
Inoltre, è stato depositato un estratto delle recensioni negative rilasciate sul sito
[...]
da alcuni clienti che ha uno scarso valore probatorio trattandosi di CP_2
valutazioni soggettive e prive di riscontri oggettivi.
Mentre l'articolo datata 7.12.2016 è relativo a vicende che hanno coinvolto taluni esponenti della avvenute a notevole distanza di tempo dal recesso per giusta CP_2
causa, esercitato sul finire del novembre 2018
Ne discende che non può attribuirsi a tali eventi alcuna rilevanza ed incidenza causale sulla scelta del di recedere dal rapporto, posto che la giusta causa deve attenere CP_3
ad avvenimenti, non solo di rilevante gravità, bensì anche temporalmente prossimi all'esercizio di siffatto diritto potestativo.
Per le medesime motivazioni, non presentano alcuno rilievo probatorio i documenti allegati alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.6.2024
Questi, difatti, concernono circostanze risalenti al 2023 che, in quanto successive al recesso, non possono aver in alcun modo influito sulla decisione adottata dalla parte resistente.
Quanto alla chiusura della Filiale di 6 mesi prima del recesso “filiale presso CP_6 la quale il consulente incontrava i propri clienti”e la cui chiusura avrebbe CP_3 determinato una “destabilizzazione dei clienti oltre che concrete difficoltà operative”, si osserva innanzitutto che la chiusura di una filiale da parte di una non può CP_7
certamente integrare gli estremi di un inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia e men che meno una lesione del rapporto fiduciario con l'agente tale da giustificarne il recesso ex art. 2119 c.c., attenendo a profili di autonome ed insindacabili scelte di organizzazione imprenditoriale. Inoltre, difetta radicalmente il requisito dell'immediatezza, posto che, come ex adverso allegato, la chiusura della filiale risale a 6 mesi prima del recesso e la non proseguibilità neanche provvisoria del rapporto pluriennale in essere non può essere certamente ancorata ad accadimenti risalenti nel tempo rispetto al recesso (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, in data 10.1.2014 (doc. 24 in fascicolo ricorrente).
Infine, si evidenzia per mera completezza che le allegazioni circa la asserita destabilizzazione dei clienti e le difficoltà operative in concreto verificatesi per effetto di tale chiusura appaiono assolutamente generiche.
Va poi sottolineato che lo stesso resistente, nella memoria difensiva (cfr. pag. 12) ha testualmente affermato: <il succo della vicenda è semplicemente che, a fronte di un rapporto ormai deteriorato nel corso degli ultimi anni, nel mese di agosto 2018, mentre il mercato subiva flessioni di circa il 20%, e di fronte all'impossibilità di agire con tempestività in ragione delle numerose ed irrisolte disfunzioni […], e non riuscendo a dare supporto a distanza ai propri clienti, giunto ormai ad un punto di rottura, il Sig. decise di cambiare realtà (passaggi, peraltro, che dopo tanti anni sono pur Parte_2
fisiologici nel settore)>>.
Affermazione che contrasta decisamente con la dedotta giusta causa e che rende evidente che vi è stato un progressivo deterioramento del rapporto che - in un contesto di flessione del mercato le cui cause non possono imputarsi all'odierna ricorrente- ha indotto il promotore a lasciare la per una azienda concorrente . CP_2
Infatti è circostanza pacifica in quanto non contestata (allegata nella memoria alla riconvenzionale e non contestata dalla parte resistente) che dopo la CP_3
risoluzione unilaterale del contratto di agenzia in essere con la ha CP_2
iniziato a prestare la propria attività per il CR AN (e poi successivamente in
HE NC (cfr. doc. 9 memoria difensiva relativa al portafoglio presso HE CA nel novembre del 2019 ).
La stipulazione di un contratto di agenzia con una nuova società preponente poco dopo il recesso con la precedente, è un elemento fortemente sintomatico di una scelta maturata già prima della comunicazione del recesso per giusta causa, se si tiene conto che l'inizio di una nuova esperienza lavorativa richiede dei tempi fisiologici connessi alla scelta della controparte datoriale, nonché alle trattative circa il contenuto del contratto e le sue modalità esecutive. Per altro verso costituisce essa stessa una causa ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la Controparte_2
Tali considerazioni non sono superabili dalle deduzioni difensive del , incentrate CP_3
sul rilievo che il suo passaggio ad altra società non è stato motivato da ragioni economiche, come evincibile dalla circostanza che non vi è stato uno svuotamento del proprio portafoglio in vista del passaggio alla nuova preponente.
Le ragioni che hanno indotto il resistente a lasciare sono irrilevanti, CP_2
essendo sempre consentito alle parti recedere ad nutum dal rapporto di agenzia;
ma qualora non eserciti il recesso per giusta causa oppure non dimostri la sussistenza della giusta causa il recedente è tenuto a versare alla controparte l'indennità di mancato preavviso.
Così come la circostanza che l'agente si sia astenuto nell'imminenza della cessazione del rapporto dal tenere comportamenti scorretti (svuotamento del portafoglio)– suscettibili di dar luogo a responsabilità nei confronti della preponente - non può essere un indice del fatto che si sia deciso a risolvere il rapporto per un comportamento inadempiente della preponente e che non avesse invece maturato autonomamente la scelta di porvi fine .
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non essendovi prova della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia da parte del resistente, quest'ultimo va condannato al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nei confronti della con CP_2
conseguente rigetto della domanda riconvenzionale in cui si chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'ammontare dell'indennità in parola è stato computato dalla ai sensi CP_2
dell'art. 4 dell'incarico di promozione finanziaria e dell'art. 11.5 del contratto di agenzia datato 01.01.2011.
A norma dell'art. 4, “il periodo di preavviso potrà essere sostituito dalla parte che recede dalla corresponsione di una indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni ordinarie di competenza dei dodici mesi precedenti quanto sono i mesi di preavviso dovuti”; mentre, ai sensi dell'art. 11.5, “il promotore finanziario, anche in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, ragione o causa, autorizza la CA a compensare i crediti vantati nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dalla medesima NC o da Società del Gruppo cui essa appartiene, con i crediti vantati dal medesimo Promotore Finanziario, o dai suoi aventi causa, nei confronti della NC”.
All'indennità calcolata ex art. 4, pari ad euro 39.828, 52 (che rappresentano i 6/12 dell'importo di euro 89.129,93 , corrispondente alle provvigioni di competenza del nel periodo da novembre 2017 a ottobre del 2018), - non oggetto di alcuna CP_3
specifica contestazione- è stata detratta la somma complessiva di euro 4736,45 pari al credito per provvigioni ancora spettanti al resistente relativamente al mese di novembre del 2018, giugendo alla somma finale dovuta pari da euro 39828,52
Conseguentemente va rigettata la domanda ex adverso formulata in via riconvenzionale di pagamento delle provvigioni relative al mese di novembre 2018, le quali hanno formato oggetto di compensazione contabile (fino a concorrenza) con il maggior credito della come dato atto nel ricorso introduttivo ed in ossequio alle previsioni CP_7
contrattuali.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'indennità di risoluzione del rapporto, calcolata ai sensi dell'art 1751 cc o, in subordine, delle indennità previste dall'Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti di commercio, è opportuno premettere una breve ricostruzione del significato e dei presupposti per il riconoscimento di tali indennità.
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva del Consiglio nr.
86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali, deve essere interpretato, alla luce della decisione della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art 17 nr. 2 di tale direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, salvo che non si provi che quest'ultima assicuri all'agente un trattamento pari ovvero maggiormente favorevole.
Ne discende che l'art 1751 co 6 cc, che vieta l'inderogabilità in peius della disciplina in esso contenuta, va interpretato nel senso che il giudice è chiamato ad applicare la normativa che, in concreto, risulti maggiormente favorevole all'agente. In altri termini, il giudice deve accordare preferenza alla disciplina legale allorquando l'importo dell'indennità, computato ai sensi della stessa, risulti maggiore rispetto a quello derivante dall'applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Pertanto, l'A.E.C., che assicura dei livelli minimi di indennità, potrà essere preso a riferimento dal giudice solo qualora la disciplina legale non sia, nel senso anzi detto, pienamente satisfattiva per l'agente (cfr, ex multis, Cass., Sez. L., senz. Nr. 9538 del 23/04/2007; Cass., Sez. L., sent. Nr. 21309 del 03/10/2006).
Orbene, l'art 1751 co 1 cc subordina l'attribuzione dell'indennità alla sussistenza di due requisiti. In primo luogo, è necessario provare che la preponente goda di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con i clienti procuratigli dall'agente; in secondo luogo, l'indennità deve rispondere ad un canone di equità, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i predetti clienti.
La spettanza di tale indennità, inoltre, ai sensi del co 2 dell'art 1751 cc, è esclusa allorquando il recesso dal contratto sia esercitato dall'agente, salvo la sussistenza di motivi oggettivi, quali l'età, l'infermità o la malattia dell'agente, ovvero di circostanze imputabili al preponente.
Con riferimento specifico a tale ultimo profilo, la Cassazione ha messo in evidenza come la differente formulazione del co 2, riguardo alle ipotesi di recesso del preponente e dell'agente, conduca a ritenere che affinchè l'agente mantenga il diritto all'indennità basta un comportamento della preponente meno grave di quello che integra un'ipotesi di giusta causa (cfr Cassazione 2013 n. 20089).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'agente ha esercitato il diritto di recesso non già in virtù della propria età ovvero di patologie che gli impedivano la prosecuzione del rapporto, bensì ha allegato che esso è cessato in conseguenza di comportamenti attribuibili alla preponente, di cui però non ha fornito adeguata prova. Per contro è emerso che lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale è stato frutto di una libera scelta del resistente, maturata in conseguenza di un progressivo deterioramento del rapporto con la preponente, anche forse in seguito a problematiche con la clientela riconducibili ad un contesto di flessione del mercato nonché alla mancata condivisione delle scelte imprenditoriali in relazione alla collocazione di alcuni strumenti finanziari.
Dunque, non spetta alla parte resistente l'indennità ex art. 1751 cc.
Con riferimento alla domanda subordinata di liquidazione delle indennità previste dall'A.E.C., si osserva quanto segue. L'A.E.C. contiene una specifica disciplina, agli artt. 12 e 13, relativa all'indennità di cessazione del rapporto, la quale si compone di tre distinti emolumenti: l'indennità di risoluzione del rapporto;
l'indennità suppletiva della clientela;
l'indennità meritocratica.
Ebbene, la prima spetta all'agente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa. Essa è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto in misura pari al 3% delle stesse e le somme dovute a tale titolo sono obbligatoriamente versate dalla preponente presso il fondo FIRR della e sono definitivamente acquisite dall'agente Controparte_8
al momento in cui sono versate alla CP_8
L'indennità suppletiva di clientela, viceversa, cumulabile alla precedente, è dovuta in caso o di scioglimento del contratto ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o di dimissioni dell'agente, se determinate da circostanze attribuibili alla preponente.
Infine, l'indennità meritocratica presuppone l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti e viene riconosciuta allorquando l'importo complessivo dell'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela sia inferiore rispetto al valore massimo previsto dal co 3 dell'art 1751 cc;
Essa non spetta “quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”.
Nel caso in esame sia l'indennità suppletiva di clientela che l'indennità meritocratica non possono essere riconosciute sia perché le parti hanno contrattualmente escluso, all'art. 21.2, l'applicabilità dell al contratto in essere tra loro, sia perché il CP_9
recesso è avvenuto ad opera dell'agente ad nutum come precedentemente accertato .
Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto essa può essere richiesta esclusivamente all per cui non vi è legittimazione passiva dell'istituto di credito , del CP_8
resto alcuna allegazione ricorre ordine al mancato integrale versamento della contribuzione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto per cui parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a complessivi euro 39.828,52 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
La domanda riconvenzionale deve essere respinta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a complessivi euro 39.828,52 a titolo di indennità sostituiva del preavviso oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo
Rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla parte resistente.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4629,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché rimborso contributo unificato pari ad euro 118,50.
Così deciso in Nola, il 20.5.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola