Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2025, proposto da
Max Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Schirra e Giulia Battistel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ravenna Holding Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Ricci Mingani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ravenna Farmacie S.r.l., non costituita in giudizio
nei confronti
Thc Lab S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 36 del 2023 e, conseguentemente, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 768/2025, datato 10 dicembre 2025, con il quale Ravenna Holding S.p.A., ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Thc Lab S.r.l., limitatamente alla parte in cui dà conto del fatto che il responsabile del procedimento ha accolto la richiesta di oscuramento della aggiudicataria predetta in relazione sia alle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell'anomalia, che ai contenuti dell'offerta tecnica, nonché con riferimento alla mancata ostensione della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione.
e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, tutta la documentazione della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ravenna Holding Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata senza bando, sotto soglia, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e), d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema per la gestione del servizio di deblisteraggio delle terapie farmacologiche e riconfezionamento in dosi unitarie personalizzate (CIG B7B7F0E32D) indetta dalla società Ravenna Holding S.p.A., quale stazione appaltante in nome e per conto della Ravenna Farmacie s.r.l. Con comunicazione prot. n. 768 del 10 dicembre 2025, la società Ravenna Holding S.p.A. ha dato conto dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto alla società Thc Lab S.r.l., la quale ha totalizzato un punteggio di complessivo di 90,47 (64,75 per offerta tecnica, 25,72 per offerta economica) a fronte del punteggio complessivo dell’odierna ricorrente, seconda classificata, di 87,06 punti (57,06 per offerta tecnica, 30 – il punteggio massimo - per offerta economica).
La differenza di punteggio tra le due imprese concorrenti, quindi, è pari a 3,41 punti.
Con la nota sopra richiamata, poi, la stazione appaltante ha dato conto di avere accolto la richiesta di oscuramento dei documenti di gara presentata dalla società controinteressata, così motivando: « Per la nota del 31.10.2025 dell’impresa Thc Lab S.r.l. si evidenzia che la stessa ha negato l’autorizzazione all’accesso delle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell’anomalia, richiedendo l’oscuramento della stessa, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali. Viene pertanto fornita la comunicazione di motivazione all’oscuramento e la documentazione come prodotta dall’impresa Thc Lab S.r.l.. Il Responsabile del procedimento ha valutato anche di accogliere tutte le richieste di oscuramento pervenute a codesta stazione appaltante in relazione ai contenuti delle offerte tecniche in quanto, con motivazioni differenti, n. 2 dei 4 concorrenti in graduatoria (Thc Lab S.r.l. e CGM Pharmaone S.r.l.), al pari di Codesta Impresa, hanno specificatamente individuato nella propria offerta segreti tecnici e/o commerciali, risultanti da esperienze pregresse, tali da caratterizzare e definire il patrimonio di conoscenze e specificità dello stesso, suscettibili di sfruttamento economico ed, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale; pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., essendo in totale n. 4 partecipanti in graduatoria vengono rese reciprocamente disponibili sempre tramite la suddetta piattaforma in Area Riservata, oltre alle offerte economiche, le offerte tecniche oscurate dei n. 2 concorrenti che hanno proposto diniego all’accesso (Thc Lab S.r.l. e CGM Pharmaone S.r.l.) e l’offerta tecnica integrale del concorrente che non ha richiesto l’oscuramento (Remedio S.r.l.). ».
Avverso tale ultima determinazione, quindi, la società ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 c.p.a. e 36, d.lgs. n. 36 del 2023, depositato in data 22 dicembre 2025, chiedendo l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione di gara e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento prot. n. 768 / 2025 dd. 10 dicembre 2025, con condanna dell’Amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, l’offerta tecnica della controinteressata, la documentazione fornita a giustificazione della anomalia dell’offerta e la documentazione trasmessa dalla aggiudicataria a comprova dei requisiti di partecipazione.
A fondamento del ricorso la società ricorrente ha dedotto quanto segue, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 35, commi 4, lett. a) e 5, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avendo accolto la domanda di oscuramento della società controinteressata, nonostante l’assenza di segreti tecnici o commerciali nell’offerta di THC Lab; secondo parte ricorrente, la richiesta di oscuramento non sarebbe valida essendo state allegate affermazioni generiche, inidonee a rappresentare e dimostrare l’esistenza di esigenze di riservatezza prevalenti rispetto al principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica; in particolare, la controinteressata si sarebbe limitata a dar conto di elementi che costituiscono contenuti essenziali dell’offerta tecnica ed economica e che non integrano segreti tecnici o commerciali tutelabili; l’Amministrazione, dal canto suo, non avrebbe motivato specificamente in ordine all’esistenza di un’informazione qualificata, non essendo sufficiente un mero richiamo, per relationem , alla richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria, mancando questa, in tesi, della specifica e puntuale indicazione e comprova dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali; secondo la ricorrente sarebbe indispensabile la conoscenza sia delle parti oscurate dell’offerta, al fine di poter censurare eventuali vizi delle valutazioni operate dalla Commissione di gara e, quindi, ottenere il primo posto in graduatoria, stante il minimo divario intercorrente tra le società concorrenti (in particolare, parte ricorrente fa riferimento ai criteri di valutazione nn. 1 e 7), sia della relazione di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, integralmente oscurata, nonché, infine, dei documenti a riprova dei requisiti di partecipazione (conferma ordine Farmacia Ternelli, fatture emesse nei confronti della medesima, e copia di rendicontazione movimenti conto corrente; contratto di accordo commerciale stipulato con Mekasafe S.r.l., fattura e copia rendicontazione movimenti cc attestanti avvenuto pagamento e attestazione regolare esecuzione fornitura), menzionati nel verbale prot. n. 759 del 5 dicembre 2025 relativo alla verifica del possesso dei requisiti della aggiudicataria.
Si è costituita in giudizio la società Ravenna Holding Spa per resistere al ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica la società controinteressata non si è costituita in giudizio.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In forza dei commi 3 e 4 dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a). Le decisioni in questione sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
In termini generali, il codice dei contratti pubblici evidenzia, già all’art. 1, la centralità del principio di trasparenza, in quanto funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice stesso, assicurandone la piena verificabilità: in tal senso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio di trasparenza si declina, quindi, oltre che nell’adempimento agli obblighi di pubblicità legale, aliunde previsti, nella pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, dei dati, delle informazioni e degli atti relativi ai contratti pubblici indicati nell'art. 28.
In linea di principio, gli atti di gara e anche gli elementi dell’offerta, sono informazioni che devono essere non solo ostese ad eventuali interessati, ma anche adeguatamente pubblicate.
L’art. 35, d.lgs. n. 36 del 2023, impone, di regola, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di assicurare in modalità digitale l'access agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme , ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
È solo in via eccezionale che il comma 4 dell’art. 35 (come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024) ammette l’esclusione del diritto di accesso e di “ ogni forma di divulgazione ” (in relazione, quindi, come accennato, alla previsione dell’art. 28) in relazione « alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico ».
In ordine al concetto di “segreto commerciale”, in senso stretto, come noto, il riferimento normativo è l’art. 98, d.lgs. n. 30 del 2005 ( Codice della proprietà industriale ), che definisce “segreti commerciali ” «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete ».
La disposizione costituisce trasposizione dell’art. 2 della direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.
A tal proposito, il considerando 14 della testé richiamata direttiva sottolinea l’importanza di ricomprendere nel concetto di segreto commerciale il know-how , le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche « quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza» , in quanto la relativa acquisizione, utilizzo o divulgazione non autorizzati rischiano di « recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona ».
D’altronde, il considerando 18, se da un lato premette che « dovrebbero ritenersi leciti ai fini della presente direttiva l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti dalla legge », dall’altro, precisa che « la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell'Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l'altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ».
In tal senso, l’art. 21 della direttiva Ue 2014/24/UE prevede che «Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate , compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte . 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto».
Infine, va rammentato che ai sensi dell’art. 111, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023, fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
La Corte di Giustizia, con la recente sentenza 10 giugno 2025, causa C686/24, ha ricordato che « nella sentenza del 17 novembre 2022, TE PO e a. (C54/21, EU:C:2022:888), che ha precisato la portata della sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C927/19, EU:C:2021:700), la Corte ha dichiarato che: …. (…) Le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e (…), per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza sia in una procedura di aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive. Poiché le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici, questi ultimi devono poter comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile nell’ambito di una procedura siffatta, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C927/19, EU:C:2021:700, punto 115)…… Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, di detta direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve, al termine della procedura di aggiudicazione dell’appalto, compilare, ai fini della pubblicazione, un avviso di aggiudicazione dell’appalto che contiene, conformemente all’allegato V, parte D, della stessa direttiva, talune informazioni relative, in particolare, all’aggiudicatario e all’offerta presentata da quest’ultimo. Ciò premesso, l’articolo 50, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 prevede altresì che tali informazioni possano non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale…. Del pari, se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale…… Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con gli articoli 50 e 55 di tale direttiva, (...) osta a un (…) regime [che delimita la portata dell’obbligo di trattamento riservato] qualora quest’ultimo non comprenda un sistema di norme adeguato che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle circostanze in cui trovino applicazione detti articoli 50 e 55, di rifiutare in via eccezionale la divulgazione di informazioni che (...) devono rimanere non accessibili in virtù di un interesse o di un obiettivo previsto da detti articoli 50 e 55 ».
Recentemente, il Consiglio di Stato ha ricordato che « la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, come illustrata anche nella Relazione di accompagnamento, fissa la regola dell’accesso all’offerta dell’impresa aggiudicataria, rispetto alla quale costituisce ipotesi eccezionale la sussistenza di comprovati e documentati segreti di natura industriale e/o commerciale, con la conseguenza, quanto al riparto dell’onere della prova che:- ai fini dell’accesso non occorre alcuna specifica dimostrazione di interesse da parte dei concorrenti classificati tra i primi cinque in graduatoria (“legittimati a conoscere gli atti della medesima [n.d.r. procedura di gara] e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale” come si legge nella Relazione); - spetta al concorrente che oppone esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale darne conto specificamente (dovendo le stesse essere “circostanziate”) e fornirne la prova (dovendo essere anche “documentate”). Solo se si verifica tale ultima eventualità la detta eccezione si può ritenere sussistente, ma anche derogabile, se il concorrente che chiede l’accesso integrale dimostra, a sua volta, di avervi necessità per la tutela delle proprie esigenze difensive, fornendo perciò dimostrazione del c.d. nesso di strumentalità che consente a queste ultime di prevalere, obbligando l’amministrazione a rendere disponibile l’offerta e i giustificativi richiesti » (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547).
Più precisamente, « è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente » (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280).
Pertanto, « La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta”(Cons. Stato, n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21). 12.2. Nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (Cons. Stato, n. 7650 del 2024). E’ stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Cons. Stato, n. 8382 del 2023). E’ necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Cons. Stato, n. 6280 del 2025; id. n. 5547 del 2025; id. n. 8257 del 2024; id. n. 6253 del 2020). L’oscuramento dell’offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio » (Cons. Stato, sez. V., 23 ottobre 2025, n. 8231).
Nel caso di specie, non risulta né motivata, né comprovata, l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali: tanto le allegazioni della parte controinteressata, quanto la motivazione della Stazione appaltante, non sono conformi al dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza che precede.
Nella richiesta di oscuramento la società controinteressata si è limitata a dichiarare quanto segue: « Ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la scrivente dichiara che le parti dell’offerta tecnica e della documentazione di giustificazione prezzi oggetto di oscuramento contengono informazioni tecniche, progettuali, organizzative e commerciali tutelate in quanto segreto tecnico e commerciale, la cui conoscibilità da parte di terzi potrebbe arrecare un pregiudizio concreto, attuale e grave agli interessi economici e competitivi dell’impresa. In particolare, le sezioni oscurate includono: • metodologie operative proprietarie sviluppate internamente e non divulgate al pubblico; • soluzioni tecniche innovative e know-how aziendale la cui diffusione comprometterebbe la posizione competitiva di THC Lab Srl; • processi organizzativi, strutture operative e strategie gestionali che rappresentano un elemento distintivo dell’offerta; • informazioni relative ai costi, formule di calcolo dei prezzi e dettagli finanziari, la cui divulgazione permetterebbe ad altri operatori economici di replicare strategie di prezzo o ottenere vantaggi concorrenziali impropri. La natura riservata di tali informazioni rientra pienamente nella tutela prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a), rendendo necessario e proporzionato l’oscuramento delle sole parti strettamente sensibili ».
Si tratta, evidentemente, di indicazioni meramente generiche e del tutto prive di “comprova” riguardo all’esistenza di segreti tecnici e commerciali, laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, operative e gestionali offerte.
In altre parole, l’operatore economico interessato all’oscuramento deve dare conto di quali sarebbero i profili di segretezza e riservatezza concretamente esistenti, come questi ultimi potrebbero determinare un effettivamente vantaggio competitivo ai concorrenti, e quali sarebbero gli elementi a comprova idonei a dimostrare la sussistenza dei segreti medesimi.
Nulla di tutto questo è stato indicato dalla controinteressata nella propria richiesta.
Correlativamente la motivazione dell’Amministrazione, sostanzialmente fondata sul mero richiamo delle indicazioni contenute nella richiesta di secretazione presentata dalla società controinteressata, risulta essere del tutto insufficiente a giustificare l’accoglimento della stessa.
Per contro, la società ricorrente ha sufficientemente specificato le sue esigenze difensive: da un lato, infatti, il ridotto scarto differenziale di punteggio finale tra le società concorrenti giustifica una pur potenziale utilità della conoscenza dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria e della relazione in sede di anomalia; dall’altro lato, stante il mancato esame integrale della suddetta documentazione l’operatore economico non è in grado di poter dedurre specificamente motivi di ricorso avverso, ad esempio, i criteri di valutazione nn. 1 e 7, rispetto ai quali la società ricorrente ha comunque avanzato possibili dubbi in ordine alla correttezza del giudizio operato dalla Commissione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della comunicazione di aggiudicazione, nella parte in cui dispone l’ostensione con oscuramento della documentazione di gara della controinteressata, dovendosi dichiarare il diritto della società ricorrente all’ostensione integrale della documentazione richiesta (l’offerta tecnica della controinteressata, la documentazione fornita a giustificazione della anomalia dell’offerta e la documentazione trasmessa dalla aggiudicataria a comprova dei requisiti di partecipazione), con conseguente ordine alla società Ravenna Holding Spa di provvedere alla relativa ostensione entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto:
1. accerta e dichiara il diritto della società ricorrente ad ottenere l’ostensione integrale, non oscurata, dell’offerta tecnica della controinteressata, della documentazione dalla stessa fornita a giustificazione della anomalia dell’offerta e della documentazione trasmessa dalla aggiudicataria a comprova dei requisiti di partecipazione;
2. annulla la comunicazione di aggiudicazione impugnata limitatamente alla parte in cui dispone l’oscuramento della documentazione della società controinteressata e la relativa ostensione oscurata;
2. ordina a Ravenna Holding Spa di provvedere all’ostensione in favore della società ricorrente della documentazione di cui al punto sub 1 che precede entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO AR |
IL SEGRETARIO