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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6342/2022 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Casolino, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio CP_1
LL e LU LO, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di garanzia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 1.8.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e Parte_1 di diritto: “L'odierna istante ha lavorato alle dipendenze della a cap. rid. Controparte_2 Controparte_3 corrente in Lucera al viale Scarano n.109, p.iva (cfr. doc.1), con contratto di lavoro a tempo P.IVA_1 indeterminato dal 02/05/2013 al 31/12/2016 (docc.2-3), con qualifica di operaia, inquadrata nel 2 livello del
CCNL per le piccole e medie aziende del settore tessile applicato;
- l'istante, sul presupposto di essere creditrice dell'importo di €2.345,51 a titolo di TFR, come risultante dalla certificazione unica 2017 (doc.4), formulava istanza di insinuazione al passivo (doc.5) del fallimento della a cap. rid. in liquidazione, dichiarato dal Controparte_4
Tribunale di Foggia con sentenza n.71/18 R.F. del 07/08/18(cfr. doc.6); - l'istanza di insinuazione al passivo (cfr.
pagina 1 di 6 doc.5) non veniva però esaminata poiché il Tribunale di Foggia, con provvedimento reso in data 26/10/18 (cfr. doc.7), ex art.102 L.F., disponeva non procedersi all'accertamento del passivo e, con successivo provvedimento ex art.118 n.4 L.F. del 14/11/18, decretava la chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo (cfr. doc.8); -
l'istante, quindi, in data 02/04/19 avanzava domanda di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l CP_1 prot. 3100.02/04/2019.0105162 (cfr. doc.9) per il pagamento del TFR che, però, con nota del 21/05/19 veniva respinta dall'Istituto previdenziale per “mancato accertamento giudiziale del credito a seguito della chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art.102 legge fallimentare. Impossibilità di accertamento giudiziale del credito anche per assenza del titolo esecutivo” (cfr. doc.10); - l'istante, conseguentemente, richiedeva ed otteneva dal G.L. del Tribunale di Foggia, decreto di ingiunzione di pagamento iscritto al n.1582/21 RGL in danno di nella sua qualità di socio unico e liquidatore p.t. della a cap. rid. in Parte_2 Controparte_2 liquidazione, per il pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di €2.345,51, oltre rivalutazione, interessi ed interessi ex art.1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo;
- il menzionato decreto ingiuntivo n.127/2021 reso in data 29/03/21, regolarmente notificato in data 06/04/21, veniva dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento ex art.647 c.p.c. del 14/06/21 e, pertanto, munito di formula esecutiva in data 16/06/21 (doc.11);
- pertanto, con nuova domanda del 24/09/21 prot. 3100.24/09/2021.0405414 (doc.12), l'istante CP_1 richiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/82); - l' , con nota del CP_5
20/10/21 (doc.13), comunicava all'istante la “reiezione per intervenuta decadenza prevista dal DPR 639/70 art. 47 dalla data di presentazione della prima istanza 02/04/2019”; avverso tale provvedimento, l'odierna ricorrente, proponeva ricorso amministrativo in data 17/11/21 prot. 3100.17/11/2021.0478431 (doc.14,) CP_1 evidenziando di aver diritto alla prestazione previdenziale richiesta sussistendone i presupposti di legge;
- il Comitato provinciale con nota del 23/12/21 (doc.15), comunicava la “impossibilità di procedere all'istruttoria per CP_1 intervenuta decadenza esercizio azione giudiziaria”. DIRITTO. La domanda formulata dall'istante è fondata, provata per tabulas e merita, pertanto, integrale accoglimento. Preliminarmente, va fatto rilevare che il lavoratore che si rivolge all' per ottenere la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di garanzia esercita un diritto di CP_1 credito ad una prestazione previdenziale;
in guisa di ciò tale diritto è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il menzionato diritto di credito “previdenziale” si perfeziona al verificarsi delle condizioni indicate dalla Legge n.297 del 1982, ossia l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo (ovvero all'esito di procedura esecutiva). Da ciò consegue che nell'ipotesi di mancato avveramento di tali condizioni fattuali nessuna domanda di pagamento possa essere rivolta all e né Controparte_6 può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Trib. Lucca, sez. lav.,
10/03/2022 n.62; Appello Milano, sez. lav., 16/04/2020 n.389). La prescrizione, infatti, decorre, a mente dell'art.2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., sez. lav., 07/08/2020 n.16852). In buona sostanza, prima che sia integrata la fattispecie CP_1 normativa, nella sua interezza e non solo parzialmente, non può decorrere e maturare alcuna prescrizione, ovvero pagina 2 di 6 decadenza, riferita al diritto di poter accedere al fondo di garanzia, atteso che tale diritto non è ancora entrato nella sfera giuridica del lavoratore richiedente (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 19/07/2018 n.19277; Cass. civ., sez. lav., 09/06/2014 n.12971). Ciò, in via analogica, vale, a fortiori, per il decorso del termine di decadenza, invocata dall' La motivazione addotta dall'istituto resistente a fondamento del provvedimento del 20/10/21 di CP_1
“reiezione per intervenuta decadenza prevista dal DPR 639/70 art. 47 dalla data di presentazione della prima istanza 02/04/2019” è grossolanamente errata in punto di diritto, in quanto la prima domanda amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia presentata in data 02/04/2019, cioè in epoca anteriore al perfezionarsi del relativo diritto di credito, era inefficace, improponibile, oltre che inidonea a far decorrere qualsivoglia termine di prescrizione e di decadenza;
a riprova di tanto depone la circostanza che detta domanda sia stata respinta per la mancanza di
“accertamento giudiziale del credito”, quindi la mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie legale di attribuzione del diritto alla prestazione previdenziale controversa. In altri termini, l non può ragionevolmente e CP_1 validamente sostenere, dopo aver respinto la prima domanda avanzata dalla ricorrente in data 02/04/2019 per l'insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale, che dal giorno di tale domanda si debba far decorrere il termine decadenziale di cui all'art.47 DPR 639/1970. Se non vi era il diritto soggettivo dell'istante neppure vi può essere stato il decorso di termini di prescrizione e decadenza entro cui esercitarlo. A corollario di ciò, si consideri inoltre che
“l'azione giudiziaria” cui si fa menzione nel citato art.47, invocato dall' è quella nei confronti dell'Istituto e non CP_1 anche nei confronti dei terzi, nel caso di specie il datore di lavoro, che al contrario soggiace agli ordinari termini prescrizionali e decadenziali. Ciò detto, nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla chiusura del fallimento per insufficienza di attivo senza accertamento del passivo, ex art.102 L.F., con susseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese ai sensi dell'art.118 c.4 L.F., sussistono tutti i presupposti previsti dall'art.2 della legge 297/1982 per l'accoglimento della domanda dell'istante, e segnatamente:
a)L'INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, nella situazione in cui il datore di lavoro sia effettivamente stato dichiarato fallito, ma faccia difetto soltanto la fase di accertamento del passivo, la prova dell'insolvenza è data dalla stessa sottoposizione alla procedura concorsuale che proprio su tale presupposto indefettibilmente si è basata;
b) L'ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'ESISTENZA E DELLA MISURA
DEL CREDITO.
in difetto di accertamento del credito in sede fallimentare, il diritto ad ottenere l'intervento del fondo di Garanzia risulta consacrato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il decreto ingiuntivo n.127/2021 e CP_1
n.1582/21 RGL Tribunale di Foggia, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 14/06/21;
c) L'ESPERIMENTO DELL'ESECUZIONE FORZATA PER LA REALIZZAZIONE DEL
CREDITO pagina 3 di 6 ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata – com'è nel caso di specie - poiché l' art.118 L.F. prevede la cancellazione dal registro delle imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza della garanzia patrimoniale si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale (cfr. Trib. Cagliari, sez. lav., 19/04/2021 n.426).
In tal senso, lo stesso Istituto Previdenziale, con messaggio n.4302 del 24 giugno 2015 (doc.16), ha chiarito che “Ad integrazione e chiarimento di quanto già espresso, si precisa che quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle
Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale…”.
Per quanto detto, appare evidente la sussistenza del diritto di credito dell'istante alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' con l'art.2 della legge n.297 del 29 maggio 1982 richiesto con domanda CP_1 ammnistrativa del 24/09/21 prot. 3100.24/09/2021.0405414 e, al contempo, che alcuna decadenza CP_1 ovvero prescrizione sia intervenuta e/o maturata riguardo tale diritto e che quindi il provvedimento del 20/10/21 adottato dall' sia errato ed illegittimo”. CP_1
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia per le somme dovute, a titolo di TFR, CP_1 dalla a cap. rid. liquidazione, corrente in Lucera al viale Scarano n.109, p.iva Controparte_2
, pari ad €2.345,51, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e P.IVA_1 rivalutazione;
- condannare in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., domiciliato nella sede territoriale e provinciale di Foggia in via della Repubblica 18, p.iva
, quale Gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art.2 del l. 297/1982, al pagamento, in favore P.IVA_2 dell'istante, della complessiva somma, al lordo, di €2.345,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
17.12.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale e l'estinzione del diritto azionato per intervenuta decadenza ex art. 47, comma 3, d.p.r. 30.04.1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4, comma 1, d.l. 19.09.1992 n. 384 (conv. in legge n. 438/1992). pagina 4 di 6 Il disposto di cui al comma 3 dell'art. 47 DPR n. 639/70, come risultante dopo la novella del 1992, fissa in un anno il termine di decadenza (sostanziale; cfr. art. 6, comma 1, D.L. n. 103/91) per la proposizione dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n.
88/1989 (prestazioni non pensionistiche). CP_ In generale, avverso il silenzio-rifiuto dell' la parte può proporre ricorso al Comitato Provinciale entro 90 giorni dal termine per adempiere (di 120 giorni ex art. 7 L. n. 533/1973).
Da quella data decorrono 90 giorni per la decisione definitiva sul ricorso (cfr. art. 46, commi 5 e 6 L. n.
88/1989).
Pertanto, dalla data di presentazione della domanda amministrativa possono decorrere al massimo 300 giorni (120 + 90 + 90) per la “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (cfr. art. 47, comma 2, DPR cit.).
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (nella specie, la S.C., con sentenza n. 21039/2018, ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).
Si veda, proprio in tema di prestazioni previdenziali a carico del fondo di garanzia, Cass. n. 26163/2017:
“9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'Istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e
19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n.
13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione)”.
pagina 5 di 6 2.2 Nel caso di specie la domanda amministrativa volta all'intervento del Fondo di Garanzia è stata presentata in data 2.4.2019, mentre il presente ricorso è stato depositato il 1°.8.2022 (doc.
9 - in uno al deposito del ricorso).
Detta domanda è stata rigettata, con la seguente motivazione “reiezione per mancato accertamento giudiziale del credito a seguito di chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 legge fallimentare.
Impossibilità di accertamento giudiziale del credito anche per assenza di titolo esecutivo” (doc. 10- in uno al deposito del ricorso).
Parte ricorrente, a fronte del provvedimento di reiezione dell' ha dedotto di essersi munito di CP_1 titolo esecutivo e di aver presentato una nuova domanda amministrativa in data 24.9.2021, respinta “per intervenuta decadenza prevista dal DPR. 639/70 art.47 dalla data di presentazione della prima istanza 2.4.2019”
(doc.12 e 13 – in uno al deposito del ricorso).
Facendo decorrere dal momento di presentazione della domanda amministrativa i 300 giorni per la definizione del procedimento amministrativo, il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo scadeva in data 27.1.2020.
E facendo decorrere, alla predetta data, il termine decadenziale di un anno per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso spirava in data 27.1.2021.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 1.8.2022.
Come anzidetto, è acquisizione indiscussa in giurisprudenza la natura sostanziale della decadenza, tale da determinare l'estinzione del diritto, precludendone l'azionabilità in giudizio (Cass. 16138/2004; Corte
Cost n. 128/1996).
In definitiva, sulla scorta di quanto sinora argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente depositato la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6342/2022 proposto da Pt_1
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
[...] CP_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI MA UC)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6342/2022 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Casolino, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio CP_1
LL e LU LO, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di garanzia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 1.8.2022, esponeva quanto segue in punto di fatto e Parte_1 di diritto: “L'odierna istante ha lavorato alle dipendenze della a cap. rid. Controparte_2 Controparte_3 corrente in Lucera al viale Scarano n.109, p.iva (cfr. doc.1), con contratto di lavoro a tempo P.IVA_1 indeterminato dal 02/05/2013 al 31/12/2016 (docc.2-3), con qualifica di operaia, inquadrata nel 2 livello del
CCNL per le piccole e medie aziende del settore tessile applicato;
- l'istante, sul presupposto di essere creditrice dell'importo di €2.345,51 a titolo di TFR, come risultante dalla certificazione unica 2017 (doc.4), formulava istanza di insinuazione al passivo (doc.5) del fallimento della a cap. rid. in liquidazione, dichiarato dal Controparte_4
Tribunale di Foggia con sentenza n.71/18 R.F. del 07/08/18(cfr. doc.6); - l'istanza di insinuazione al passivo (cfr.
pagina 1 di 6 doc.5) non veniva però esaminata poiché il Tribunale di Foggia, con provvedimento reso in data 26/10/18 (cfr. doc.7), ex art.102 L.F., disponeva non procedersi all'accertamento del passivo e, con successivo provvedimento ex art.118 n.4 L.F. del 14/11/18, decretava la chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo (cfr. doc.8); -
l'istante, quindi, in data 02/04/19 avanzava domanda di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l CP_1 prot. 3100.02/04/2019.0105162 (cfr. doc.9) per il pagamento del TFR che, però, con nota del 21/05/19 veniva respinta dall'Istituto previdenziale per “mancato accertamento giudiziale del credito a seguito della chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art.102 legge fallimentare. Impossibilità di accertamento giudiziale del credito anche per assenza del titolo esecutivo” (cfr. doc.10); - l'istante, conseguentemente, richiedeva ed otteneva dal G.L. del Tribunale di Foggia, decreto di ingiunzione di pagamento iscritto al n.1582/21 RGL in danno di nella sua qualità di socio unico e liquidatore p.t. della a cap. rid. in Parte_2 Controparte_2 liquidazione, per il pagamento, a titolo di trattamento di fine rapporto, della somma di €2.345,51, oltre rivalutazione, interessi ed interessi ex art.1284 c.c. sino all'effettivo soddisfo;
- il menzionato decreto ingiuntivo n.127/2021 reso in data 29/03/21, regolarmente notificato in data 06/04/21, veniva dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento ex art.647 c.p.c. del 14/06/21 e, pertanto, munito di formula esecutiva in data 16/06/21 (doc.11);
- pertanto, con nuova domanda del 24/09/21 prot. 3100.24/09/2021.0405414 (doc.12), l'istante CP_1 richiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/82); - l' , con nota del CP_5
20/10/21 (doc.13), comunicava all'istante la “reiezione per intervenuta decadenza prevista dal DPR 639/70 art. 47 dalla data di presentazione della prima istanza 02/04/2019”; avverso tale provvedimento, l'odierna ricorrente, proponeva ricorso amministrativo in data 17/11/21 prot. 3100.17/11/2021.0478431 (doc.14,) CP_1 evidenziando di aver diritto alla prestazione previdenziale richiesta sussistendone i presupposti di legge;
- il Comitato provinciale con nota del 23/12/21 (doc.15), comunicava la “impossibilità di procedere all'istruttoria per CP_1 intervenuta decadenza esercizio azione giudiziaria”. DIRITTO. La domanda formulata dall'istante è fondata, provata per tabulas e merita, pertanto, integrale accoglimento. Preliminarmente, va fatto rilevare che il lavoratore che si rivolge all' per ottenere la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di garanzia esercita un diritto di CP_1 credito ad una prestazione previdenziale;
in guisa di ciò tale diritto è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il menzionato diritto di credito “previdenziale” si perfeziona al verificarsi delle condizioni indicate dalla Legge n.297 del 1982, ossia l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo (ovvero all'esito di procedura esecutiva). Da ciò consegue che nell'ipotesi di mancato avveramento di tali condizioni fattuali nessuna domanda di pagamento possa essere rivolta all e né Controparte_6 può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. (Trib. Lucca, sez. lav.,
10/03/2022 n.62; Appello Milano, sez. lav., 16/04/2020 n.389). La prescrizione, infatti, decorre, a mente dell'art.2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., sez. lav., 07/08/2020 n.16852). In buona sostanza, prima che sia integrata la fattispecie CP_1 normativa, nella sua interezza e non solo parzialmente, non può decorrere e maturare alcuna prescrizione, ovvero pagina 2 di 6 decadenza, riferita al diritto di poter accedere al fondo di garanzia, atteso che tale diritto non è ancora entrato nella sfera giuridica del lavoratore richiedente (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 19/07/2018 n.19277; Cass. civ., sez. lav., 09/06/2014 n.12971). Ciò, in via analogica, vale, a fortiori, per il decorso del termine di decadenza, invocata dall' La motivazione addotta dall'istituto resistente a fondamento del provvedimento del 20/10/21 di CP_1
“reiezione per intervenuta decadenza prevista dal DPR 639/70 art. 47 dalla data di presentazione della prima istanza 02/04/2019” è grossolanamente errata in punto di diritto, in quanto la prima domanda amministrativa di intervento del Fondo di Garanzia presentata in data 02/04/2019, cioè in epoca anteriore al perfezionarsi del relativo diritto di credito, era inefficace, improponibile, oltre che inidonea a far decorrere qualsivoglia termine di prescrizione e di decadenza;
a riprova di tanto depone la circostanza che detta domanda sia stata respinta per la mancanza di
“accertamento giudiziale del credito”, quindi la mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie legale di attribuzione del diritto alla prestazione previdenziale controversa. In altri termini, l non può ragionevolmente e CP_1 validamente sostenere, dopo aver respinto la prima domanda avanzata dalla ricorrente in data 02/04/2019 per l'insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale, che dal giorno di tale domanda si debba far decorrere il termine decadenziale di cui all'art.47 DPR 639/1970. Se non vi era il diritto soggettivo dell'istante neppure vi può essere stato il decorso di termini di prescrizione e decadenza entro cui esercitarlo. A corollario di ciò, si consideri inoltre che
“l'azione giudiziaria” cui si fa menzione nel citato art.47, invocato dall' è quella nei confronti dell'Istituto e non CP_1 anche nei confronti dei terzi, nel caso di specie il datore di lavoro, che al contrario soggiace agli ordinari termini prescrizionali e decadenziali. Ciò detto, nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla chiusura del fallimento per insufficienza di attivo senza accertamento del passivo, ex art.102 L.F., con susseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese ai sensi dell'art.118 c.4 L.F., sussistono tutti i presupposti previsti dall'art.2 della legge 297/1982 per l'accoglimento della domanda dell'istante, e segnatamente:
a)L'INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, nella situazione in cui il datore di lavoro sia effettivamente stato dichiarato fallito, ma faccia difetto soltanto la fase di accertamento del passivo, la prova dell'insolvenza è data dalla stessa sottoposizione alla procedura concorsuale che proprio su tale presupposto indefettibilmente si è basata;
b) L'ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'ESISTENZA E DELLA MISURA
DEL CREDITO.
in difetto di accertamento del credito in sede fallimentare, il diritto ad ottenere l'intervento del fondo di Garanzia risulta consacrato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il decreto ingiuntivo n.127/2021 e CP_1
n.1582/21 RGL Tribunale di Foggia, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 14/06/21;
c) L'ESPERIMENTO DELL'ESECUZIONE FORZATA PER LA REALIZZAZIONE DEL
CREDITO pagina 3 di 6 ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata – com'è nel caso di specie - poiché l' art.118 L.F. prevede la cancellazione dal registro delle imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza della garanzia patrimoniale si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale (cfr. Trib. Cagliari, sez. lav., 19/04/2021 n.426).
In tal senso, lo stesso Istituto Previdenziale, con messaggio n.4302 del 24 giugno 2015 (doc.16), ha chiarito che “Ad integrazione e chiarimento di quanto già espresso, si precisa che quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle
Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale…”.
Per quanto detto, appare evidente la sussistenza del diritto di credito dell'istante alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' con l'art.2 della legge n.297 del 29 maggio 1982 richiesto con domanda CP_1 ammnistrativa del 24/09/21 prot. 3100.24/09/2021.0405414 e, al contempo, che alcuna decadenza CP_1 ovvero prescrizione sia intervenuta e/o maturata riguardo tale diritto e che quindi il provvedimento del 20/10/21 adottato dall' sia errato ed illegittimo”. CP_1
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia per le somme dovute, a titolo di TFR, CP_1 dalla a cap. rid. liquidazione, corrente in Lucera al viale Scarano n.109, p.iva Controparte_2
, pari ad €2.345,51, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e P.IVA_1 rivalutazione;
- condannare in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t., domiciliato nella sede territoriale e provinciale di Foggia in via della Repubblica 18, p.iva
, quale Gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art.2 del l. 297/1982, al pagamento, in favore P.IVA_2 dell'istante, della complessiva somma, al lordo, di €2.345,51, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
17.12.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale e l'estinzione del diritto azionato per intervenuta decadenza ex art. 47, comma 3, d.p.r. 30.04.1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4, comma 1, d.l. 19.09.1992 n. 384 (conv. in legge n. 438/1992). pagina 4 di 6 Il disposto di cui al comma 3 dell'art. 47 DPR n. 639/70, come risultante dopo la novella del 1992, fissa in un anno il termine di decadenza (sostanziale; cfr. art. 6, comma 1, D.L. n. 103/91) per la proposizione dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n.
88/1989 (prestazioni non pensionistiche). CP_ In generale, avverso il silenzio-rifiuto dell' la parte può proporre ricorso al Comitato Provinciale entro 90 giorni dal termine per adempiere (di 120 giorni ex art. 7 L. n. 533/1973).
Da quella data decorrono 90 giorni per la decisione definitiva sul ricorso (cfr. art. 46, commi 5 e 6 L. n.
88/1989).
Pertanto, dalla data di presentazione della domanda amministrativa possono decorrere al massimo 300 giorni (120 + 90 + 90) per la “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (cfr. art. 47, comma 2, DPR cit.).
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (nella specie, la S.C., con sentenza n. 21039/2018, ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).
Si veda, proprio in tema di prestazioni previdenziali a carico del fondo di garanzia, Cass. n. 26163/2017:
“9. Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'Istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e
19992 del 2009). 10. Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n.
13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez. U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione)”.
pagina 5 di 6 2.2 Nel caso di specie la domanda amministrativa volta all'intervento del Fondo di Garanzia è stata presentata in data 2.4.2019, mentre il presente ricorso è stato depositato il 1°.8.2022 (doc.
9 - in uno al deposito del ricorso).
Detta domanda è stata rigettata, con la seguente motivazione “reiezione per mancato accertamento giudiziale del credito a seguito di chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 legge fallimentare.
Impossibilità di accertamento giudiziale del credito anche per assenza di titolo esecutivo” (doc. 10- in uno al deposito del ricorso).
Parte ricorrente, a fronte del provvedimento di reiezione dell' ha dedotto di essersi munito di CP_1 titolo esecutivo e di aver presentato una nuova domanda amministrativa in data 24.9.2021, respinta “per intervenuta decadenza prevista dal DPR. 639/70 art.47 dalla data di presentazione della prima istanza 2.4.2019”
(doc.12 e 13 – in uno al deposito del ricorso).
Facendo decorrere dal momento di presentazione della domanda amministrativa i 300 giorni per la definizione del procedimento amministrativo, il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo scadeva in data 27.1.2020.
E facendo decorrere, alla predetta data, il termine decadenziale di un anno per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso spirava in data 27.1.2021.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 1.8.2022.
Come anzidetto, è acquisizione indiscussa in giurisprudenza la natura sostanziale della decadenza, tale da determinare l'estinzione del diritto, precludendone l'azionabilità in giudizio (Cass. 16138/2004; Corte
Cost n. 128/1996).
In definitiva, sulla scorta di quanto sinora argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente depositato la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6342/2022 proposto da Pt_1
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
[...] CP_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI MA UC)
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