Articolo 11 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 9 bisArticolo 11 bis
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17 ottobre 2000
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Versione
30 marzo 2003
Art. 11. (( (Garanzia fideiussoria). )) (( 1. Oltre alle garanzie previste dall' articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall' articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2003