Sentenza 25 luglio 1978
Massime • 1
Con l'espressione "invalidita etica" si intende definire una invalidita prodotta da un collasso psichico che colpisca la persona quale effetto di un'infermita tumorale o comunque con prognosi letale, da cui la stessa abbia appreso d'essere affetta. In tale ipotesi, se l'infermita fisica si sia potuta curare, contrariamente alle aspettative, con esito positivo, e pur sempre necessario accertare, ai fini della pensione di invalidita INPS, se l'infermita etica sia venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare sviluppi e manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato di invalidita pensionabile. ( Conf 1860/68, mass n 333820).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/1978, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 25 luglio 1978 |
Testo completo
Con l'espressione "invalidita etica" si intende definire una invalidita prodotta da un collasso psichico che colpisca la persona quale effetto di un'infermita tumorale o comunque con prognosi letale, da cui la stessa abbia appreso d'essere affetta. In tale ipotesi, se l'infermita fisica si sia potuta curare, contrariamente alle aspettative, con esito positivo, e pur sempre necessario accertare, ai fini della pensione di invalidita INPS, se l'infermita etica sia venuta meno, potendo la stessa, una volta insorta, presentare sviluppi e manifestazioni del tutto autonomi rispetto all'infermita originaria, di tale gravita e Rilevanza da produrre, di per se soli, un vero e proprio stato di invalidita pensionabile. ( Conf 1860/68, mass n 333820).*