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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2489/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da perdita parentale
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Adele Zullo, ed elettivamente domiciliato in Bonito (Av) presso lo studio dell'avv. Arcangelo Zullo
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Bocchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Filangieri n. 21
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1 al sopra intestato RI, l' per sentirla condannare al risarcimento del Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale nei confronti della genitrice Persona_1
In particolare, deduceva: che alle ore 12.00 del 6.12.2017 la madre novantaduenne, già soggetta diabetica, a seguito di comparsa di anuria e obnubilamento, veniva colta da stato confusionale;
che, allertato il 118, i sanitari, giunti presso l'abitazione alle ore 12.25 e letta la documentazione clinica esibita, riscontravano un'insufficienza renale e somministravano 1 g di Flebocortid in 250 ml di soluzione fisiologica allo 0,9%; che, nonostante le insistenze
- Pagina 1 - dell'istante per un ricovero ospedaliero, i sanitari lasciavano l'abitazione alle ore 13.11 con diagnosi di ipotensione;
che, tuttavia, visto l'aggravarsi delle condizioni, la donna veniva portata dal figlio, alle ore 17.03, presso il P.s. dell'ospedale di Ariano Irpino ove veniva sottoposta ad esame clinico e ad esami ematochimici e strumentali che evidenziavano sofferenza renale, iperglicemia e iperpotassemia;
che, tuttavia, non veniva effettuato alcun trattamento correttivo degli squilibri elettrolitici fino alle 21.23, allorquando la donna veniva sottoposta ad emo-gasanalisi che confermava lo squilibrio con acidosi metabolica;
che alle
21.48 veniva fatta terapia infusiva di bicarbonato in 250 ml di soluzione fisiologica;
che alle
23.15 veniva ripetuta l'emo-gasanalisi che evidenziava un incremento di potassemia e acidosi;
che alle 23.49 la donna veniva ricoverata presso l'U.o.c. di Medicina con diagnosi di insufficienza renale cronica e veniva disposta terapia antibiotica e diuretica e, allo stesso tempo, somministrata soluzione glucosata al 5%, oltre ad unità di insulina rapida;
che alle
2.49 veniva fatta un'ulteriore emo-gasanalisi che evidenziava un aggravio dell'acidosi; che l'anziana donna decedeva;
che evidenti erano l'errore diagnostico e il trattamento medico effettuati;
che in sanitari del 118 avevano errato nel somministrare idrocortisone, poiché, visti i rilievi clinici, avente effetto iperglicemizzante e di causare disfunzioni elettrolitiche, con gravi conseguenze cardiache come aritmie fatali;
che anche i sanitari del P.s. avevano errato nell'omettere ogni trattamento utile al fine di compensare lo squilibrio elettrolitico, in particolare dell'iper-potassemia e dell'acidosi, responsabili dell'aritmia fatale.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la condotta colposa di sanitari e, per l'effetto, condannarsi l' al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale stimato in CP_1 misura pari ad € 282.660,00; oltre spese e compensi.
Si costituiva l' , la quale eccepiva: la nullità della citazione per Controparte_1 indeterminatezza della causa petendi; l'insussistenza di responsabilità a carico dei sanitari, il cui operato era stato conforme alle linee-guida; l'infondatezza delle richieste risarcitorie.
Ammesse ed espletate le prove orali, nonché consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione e, poi, riservata a sentenza.
Il RI osserva.
In via preliminare, va dato atto della procedibilità della domanda, che, avendo ad oggetto il risarcimento iure proprio da perdita del rapporto parentale per un importo superiore ad €
50.000,00, non era soggetta né alla previa stipula di accordo di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, né al procedimento di mediazione obbligatoria (comunque esperito dall'attore) di cui all'art. 5 d.l. n. 28/2010, dal momento che la responsabilità da malpractice
- Pagina 2 - medica - per la quale l'art. 8 l. n. 24/2017 prevede quale condizione di procedibilità, alternativamente, il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. o quello di mediazione obbligatoria - costituisce solamente un presupposto dell'odierna azione e non l'oggetto di essa.
Ciò premesso, per verificare l'astratta risarcibilità del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in capo all'attore, occorre, previamente, determinare se l'evento morte della genitrice sia addebitale o meno alla struttura convenuta. Persona_1
Orbene, come ampiamente noto, per i fatti, quale quello che occupa, successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) è rimasto invariato, rispetto agli approdi giurisprudenziali precedenti alla riforma, lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, il quale risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
In particolare, quanto al riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale”) e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria (o del professionista), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere
- Pagina 3 - di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
20812 del 20.8.2018).
La condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono, pertanto, l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti: la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa. L'art. 1218 c.c. solleva, infatti, il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento, poiché è onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno (in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017),
n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018).
Quindi, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, deve convenirsi che l'attore, anche mediante consulenza tecnica di parte, abbia assolto, seppur con le precisazioni che seguono, l'onere probatorio a suo carico, laddove, per converso, la struttura convenuta non ha dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento.
In particolare, egli ha allegato e provato l'errore in cui sarebbe incorsi i sanitari del 118, i quali, come si evince dal verbale in atti (scheda del 118 n. progressivo 25893 del 6/12/2017), dinanzi ad un soggetto diabetico con insufficienza renale, ebbero a giungere, sulla base delle rilevazioni fatte presso l'abitazione (pressione arteriosa 100/60, frequenza cardiaca 100 b/m, saturazione al 98% e glicemia a 293 mg/dl), all'ipotesi diagnostica di “ipotensione”, somministrando del cortisteroide (Flebocortid 1 g e in 250 ml di soluzione fisiologica allo
0,9%), il quale, tuttavia, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal
Prof. e dalla dott.ssa oltre ad avere effetto Persona_2 Persona_3
- Pagina 4 - iperglicemizzante, determina disfunzioni elettrolitiche, con gravi conseguenze cardiache come aritmie fatali.
Invero, nella relazione peritale è spiegato come, dinanzi allo stato confusionale dell'anziana donna per il quale il figlio ebbe ad allertare l'ambulanza, i sanitari del 118 non reputarono il delirium come evento acuto e “senza la corretta diagnosi e senza la definizione della natura della sua etiologia, ritenevano di risolvere la problematica loro presentatasi identificando in una pressione arteriosa di 100/60 l'elemento da correggere per ottenere un miglioramento clinico, dimenticando che nella genesi di tale quadro la componente diabetica associata alla sua nota insufficienza renale poteva avere un ruolo prioritario e che la somministrazione di 1
(uno) grammo di cortisone, pur determinando un rialzo dei valori pressori, avrebbe potuto determinare sia un peggioramento dei valori glicemici che un aumento di ritenzione idrica in paziente con insufficienza renale oltre ad effetti sull'equilibrio idroelettrolitico, comunemente già precario in pazienti di tale età anche non affetti da diabete mellito ed insufficienza renale.”
Conseguentemente, a detta del collegio peritale, il comportamento dei Sanitari del 118 è censurabile “per non aver, una volta esclusa la presenza di un deficit neurologico acuto mediante la esecuzione della GCS,
-correttamente diagnosticato la presenza del lamentato stato confusionale acuto che sarebbe stato facilmente rilevabile con un semplice Mini Mental State Examination (MMSE);
- opportunamente predisposto un ricovero presso struttura ospedaliera in grado di chiarire la natura di tale stato, poi correttamente rilevato all'accesso nel pomeriggio presso il PO di
Ariano Irpino;
- per aver praticato una terapia cortisonica non indicata per quello che erano i valori rilevati dei parametri emodinamici e respiratori (PA 100/60 e FC 100, FR 19 e Sat O2 97%) e che ha determinato la necessità, al successivo ricovero, di prolungamento di una osservazione dei parametri clinici e laboratoristici prima di avviare una terapia di riequilibrio.”
Risulta, poi, dimostrata la causalità dell'errato trattamento con l'aggravarsi delle condizioni della le quali, dai successivi controlli, nonché rilievi di laboratorio (cfr. verbale n. Parte_1
2017017756 di Pronto Soccorso Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino del
06/12/2017 - ora triage 17:03; ora di uscita 23.49), denotavano proprio un'iperglicemia (299 mg7dl), oltre un'iper-azotemia (200 mg7dl), un'iper-creatininemia 3.35 mg7dl e una iper- potassiemia, e un'evidente acidosi con iperkaliemia e brachicardia (f.c. 40 bpm), pertanto esattamente le condizioni che l'infusione di cortisone avrebbe potuto determinare.
- Pagina 5 - Non addebitabile, invece, ai sanitari è l'inerzia, di cui si è doluto l'attore e dettagliatamente descritta sopra, con cui essi ebbero a trattare la paziente una volta ricoverata. Sul punto, infatti, i cc.tt.uu. affermano che tale fase di osservazione è da correlare alla precedente somministrazione del cortisone, essendovi la necessità, prima della instaurazione di una ulteriore terapia infusiva in una paziente anziana pluripatologica e che stava sviluppando una spiccata bradicardia, di un lasso di tempo congruo a smaltire gli effetti del cortisone.
Andando, quindi, alla lesione parentale, l'attore ha allegato e provato che conviveva con la madre (cfr. certificato storico di residenza e certificato di stato di famiglia), di essere l'unico figlio ed erede (cfr. certificato anagrafico), nonché di avere avuto con la stessa un rapporto molto stretto (cfr. testimonianze del 4.4.2024 dei testi e , che hanno Tes_1 Tes_2
confermato la convivenza, in Mirabella Eclano alla via Bosco, tra madre e figlio e il fatto che quest'ultimo se ne occupasse personalmente), comprovando, quindi, quell'affettività, condivisione e rassicurante quotidianità di rapporti che del danno parentale costituisce il presupposto e che, in termini di lesione, si contraddistingue nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. sez III, 13 aprile 2018 n. 9196; cfr. altresì Cass. sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037).
Devono, quindi, ritenersi, in base alle evidenze probatorie acquisite, sussistenti i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, tenuto conto del concreto rapporto col congiunto (lunga convivenza), nonché della prossimità del legame parentale (madre-figlio), del fatto che non vi fossero altri eredi e della (Cass. n.
28989/2019).
Passando alla liquidazione di tale danno parentale, va osservato come, dopo un periodo di incertezza in cui la Corte di Cassazione si era assestata talvolta sulle tabelle in uso presso il
RI di NO (Cass. nn. 11719/2021, 38077/2021), talaltra su quelle in uso presso il
RI di OM (Cass. nn. 10579/2021, 33005/2021, 20929/2022), il Supremo Consesso è tornato a validare pienamente le tabelle milanesi, dopo che nel giugno 2022 esse sono state adeguate al sistema c.d. a punti, purtuttavia lasciando ferma la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsi dal sistema tabellare, procedendo a una valutazione equitativa “pura” con adeguata motivazione sul punto (Cass. n. 37009/2022). Del resto, era già stato precisato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal
- Pagina 6 - RI di NO non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale (Cass. n. 29495/2019).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come, in ordine alla riferibilità delle cause del decesso
(avvenuto per un'aritmia secondaria) allo squilibrio elettrolitico, la c.t.u. abbia evidenziato che la mancanza del dato autoptico non consenta di giungere a tale conclusione se non con un criterio di semplicistica probabilità.
Ciononostante, la relazione peritale ha sottolineato come l'errata diagnosi e il conseguente errato trattamento abbiano influito negativamente sull'iter prognostico, compromettendo le condizioni generali della paziente e causando indubbiamente una riduzione delle chances di sopravvivenza in misura pari al 30%.
Sulla base di ciò e, cioè, del fatto l'errore medico (peraltro, dei soli sanitari del 118 e non anche di quelli dell'ospedale come dedotto dall'attore) ha causato una mera perdita di chance di sopravvivenza, peraltro relativamente modesta (30%), e senza tralasciare il fatto che la
[...]
era, comunque, soggetto di età avanzata (92 anni) e con patologie pregresse Pt_1 importanti, si ritiene equo stimare il danno, in via equitativa, in misura pari ad € 35.000,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma risultante sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni Istat relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate con decreti contestuali, si regolano come da dispositivo.
Nessuna condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato va adottata per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il quale, come spiegato in premessa, non costituiva, nel caso di specie, condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- Pagina 7 - 1. ACCOGLIE parzialmente la domanda e ACCERTA la responsabilità dell' CP_1
per la morte di
[...] Persona_1
2. per l'effetto sub 1), CONDANNA l' , al pagamento nei confronti di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, Parte_1 della somma di € 35.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
3. CONDANNA l' al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida, quanto agli esborsi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, in € 6.164,00, oltre Iva, Cpa, e rimborso spese forfettario (nella misura del 15% del compenso), e DISPONE che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
4. PONE le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei confronti dei consulenti in base ai decreti contestuali alla presente sentenza, definitivamente, nei rapporti interni, a carico della convenuta.
Benevento, 24.2.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
- Pagina 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da perdita parentale
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Adele Zullo, ed elettivamente domiciliato in Bonito (Av) presso lo studio dell'avv. Arcangelo Zullo
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Bocchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Filangieri n. 21
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1 al sopra intestato RI, l' per sentirla condannare al risarcimento del Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale nei confronti della genitrice Persona_1
In particolare, deduceva: che alle ore 12.00 del 6.12.2017 la madre novantaduenne, già soggetta diabetica, a seguito di comparsa di anuria e obnubilamento, veniva colta da stato confusionale;
che, allertato il 118, i sanitari, giunti presso l'abitazione alle ore 12.25 e letta la documentazione clinica esibita, riscontravano un'insufficienza renale e somministravano 1 g di Flebocortid in 250 ml di soluzione fisiologica allo 0,9%; che, nonostante le insistenze
- Pagina 1 - dell'istante per un ricovero ospedaliero, i sanitari lasciavano l'abitazione alle ore 13.11 con diagnosi di ipotensione;
che, tuttavia, visto l'aggravarsi delle condizioni, la donna veniva portata dal figlio, alle ore 17.03, presso il P.s. dell'ospedale di Ariano Irpino ove veniva sottoposta ad esame clinico e ad esami ematochimici e strumentali che evidenziavano sofferenza renale, iperglicemia e iperpotassemia;
che, tuttavia, non veniva effettuato alcun trattamento correttivo degli squilibri elettrolitici fino alle 21.23, allorquando la donna veniva sottoposta ad emo-gasanalisi che confermava lo squilibrio con acidosi metabolica;
che alle
21.48 veniva fatta terapia infusiva di bicarbonato in 250 ml di soluzione fisiologica;
che alle
23.15 veniva ripetuta l'emo-gasanalisi che evidenziava un incremento di potassemia e acidosi;
che alle 23.49 la donna veniva ricoverata presso l'U.o.c. di Medicina con diagnosi di insufficienza renale cronica e veniva disposta terapia antibiotica e diuretica e, allo stesso tempo, somministrata soluzione glucosata al 5%, oltre ad unità di insulina rapida;
che alle
2.49 veniva fatta un'ulteriore emo-gasanalisi che evidenziava un aggravio dell'acidosi; che l'anziana donna decedeva;
che evidenti erano l'errore diagnostico e il trattamento medico effettuati;
che in sanitari del 118 avevano errato nel somministrare idrocortisone, poiché, visti i rilievi clinici, avente effetto iperglicemizzante e di causare disfunzioni elettrolitiche, con gravi conseguenze cardiache come aritmie fatali;
che anche i sanitari del P.s. avevano errato nell'omettere ogni trattamento utile al fine di compensare lo squilibrio elettrolitico, in particolare dell'iper-potassemia e dell'acidosi, responsabili dell'aritmia fatale.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la condotta colposa di sanitari e, per l'effetto, condannarsi l' al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale stimato in CP_1 misura pari ad € 282.660,00; oltre spese e compensi.
Si costituiva l' , la quale eccepiva: la nullità della citazione per Controparte_1 indeterminatezza della causa petendi; l'insussistenza di responsabilità a carico dei sanitari, il cui operato era stato conforme alle linee-guida; l'infondatezza delle richieste risarcitorie.
Ammesse ed espletate le prove orali, nonché consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione e, poi, riservata a sentenza.
Il RI osserva.
In via preliminare, va dato atto della procedibilità della domanda, che, avendo ad oggetto il risarcimento iure proprio da perdita del rapporto parentale per un importo superiore ad €
50.000,00, non era soggetta né alla previa stipula di accordo di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, né al procedimento di mediazione obbligatoria (comunque esperito dall'attore) di cui all'art. 5 d.l. n. 28/2010, dal momento che la responsabilità da malpractice
- Pagina 2 - medica - per la quale l'art. 8 l. n. 24/2017 prevede quale condizione di procedibilità, alternativamente, il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. o quello di mediazione obbligatoria - costituisce solamente un presupposto dell'odierna azione e non l'oggetto di essa.
Ciò premesso, per verificare l'astratta risarcibilità del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in capo all'attore, occorre, previamente, determinare se l'evento morte della genitrice sia addebitale o meno alla struttura convenuta. Persona_1
Orbene, come ampiamente noto, per i fatti, quale quello che occupa, successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) è rimasto invariato, rispetto agli approdi giurisprudenziali precedenti alla riforma, lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, il quale risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
In particolare, quanto al riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale”) e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria (o del professionista), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere
- Pagina 3 - di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
20812 del 20.8.2018).
La condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono, pertanto, l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti: la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa. L'art. 1218 c.c. solleva, infatti, il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento, poiché è onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno (in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017),
n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018).
Quindi, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, deve convenirsi che l'attore, anche mediante consulenza tecnica di parte, abbia assolto, seppur con le precisazioni che seguono, l'onere probatorio a suo carico, laddove, per converso, la struttura convenuta non ha dimostrato la non imputabilità dell'inadempimento.
In particolare, egli ha allegato e provato l'errore in cui sarebbe incorsi i sanitari del 118, i quali, come si evince dal verbale in atti (scheda del 118 n. progressivo 25893 del 6/12/2017), dinanzi ad un soggetto diabetico con insufficienza renale, ebbero a giungere, sulla base delle rilevazioni fatte presso l'abitazione (pressione arteriosa 100/60, frequenza cardiaca 100 b/m, saturazione al 98% e glicemia a 293 mg/dl), all'ipotesi diagnostica di “ipotensione”, somministrando del cortisteroide (Flebocortid 1 g e in 250 ml di soluzione fisiologica allo
0,9%), il quale, tuttavia, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal
Prof. e dalla dott.ssa oltre ad avere effetto Persona_2 Persona_3
- Pagina 4 - iperglicemizzante, determina disfunzioni elettrolitiche, con gravi conseguenze cardiache come aritmie fatali.
Invero, nella relazione peritale è spiegato come, dinanzi allo stato confusionale dell'anziana donna per il quale il figlio ebbe ad allertare l'ambulanza, i sanitari del 118 non reputarono il delirium come evento acuto e “senza la corretta diagnosi e senza la definizione della natura della sua etiologia, ritenevano di risolvere la problematica loro presentatasi identificando in una pressione arteriosa di 100/60 l'elemento da correggere per ottenere un miglioramento clinico, dimenticando che nella genesi di tale quadro la componente diabetica associata alla sua nota insufficienza renale poteva avere un ruolo prioritario e che la somministrazione di 1
(uno) grammo di cortisone, pur determinando un rialzo dei valori pressori, avrebbe potuto determinare sia un peggioramento dei valori glicemici che un aumento di ritenzione idrica in paziente con insufficienza renale oltre ad effetti sull'equilibrio idroelettrolitico, comunemente già precario in pazienti di tale età anche non affetti da diabete mellito ed insufficienza renale.”
Conseguentemente, a detta del collegio peritale, il comportamento dei Sanitari del 118 è censurabile “per non aver, una volta esclusa la presenza di un deficit neurologico acuto mediante la esecuzione della GCS,
-correttamente diagnosticato la presenza del lamentato stato confusionale acuto che sarebbe stato facilmente rilevabile con un semplice Mini Mental State Examination (MMSE);
- opportunamente predisposto un ricovero presso struttura ospedaliera in grado di chiarire la natura di tale stato, poi correttamente rilevato all'accesso nel pomeriggio presso il PO di
Ariano Irpino;
- per aver praticato una terapia cortisonica non indicata per quello che erano i valori rilevati dei parametri emodinamici e respiratori (PA 100/60 e FC 100, FR 19 e Sat O2 97%) e che ha determinato la necessità, al successivo ricovero, di prolungamento di una osservazione dei parametri clinici e laboratoristici prima di avviare una terapia di riequilibrio.”
Risulta, poi, dimostrata la causalità dell'errato trattamento con l'aggravarsi delle condizioni della le quali, dai successivi controlli, nonché rilievi di laboratorio (cfr. verbale n. Parte_1
2017017756 di Pronto Soccorso Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino del
06/12/2017 - ora triage 17:03; ora di uscita 23.49), denotavano proprio un'iperglicemia (299 mg7dl), oltre un'iper-azotemia (200 mg7dl), un'iper-creatininemia 3.35 mg7dl e una iper- potassiemia, e un'evidente acidosi con iperkaliemia e brachicardia (f.c. 40 bpm), pertanto esattamente le condizioni che l'infusione di cortisone avrebbe potuto determinare.
- Pagina 5 - Non addebitabile, invece, ai sanitari è l'inerzia, di cui si è doluto l'attore e dettagliatamente descritta sopra, con cui essi ebbero a trattare la paziente una volta ricoverata. Sul punto, infatti, i cc.tt.uu. affermano che tale fase di osservazione è da correlare alla precedente somministrazione del cortisone, essendovi la necessità, prima della instaurazione di una ulteriore terapia infusiva in una paziente anziana pluripatologica e che stava sviluppando una spiccata bradicardia, di un lasso di tempo congruo a smaltire gli effetti del cortisone.
Andando, quindi, alla lesione parentale, l'attore ha allegato e provato che conviveva con la madre (cfr. certificato storico di residenza e certificato di stato di famiglia), di essere l'unico figlio ed erede (cfr. certificato anagrafico), nonché di avere avuto con la stessa un rapporto molto stretto (cfr. testimonianze del 4.4.2024 dei testi e , che hanno Tes_1 Tes_2
confermato la convivenza, in Mirabella Eclano alla via Bosco, tra madre e figlio e il fatto che quest'ultimo se ne occupasse personalmente), comprovando, quindi, quell'affettività, condivisione e rassicurante quotidianità di rapporti che del danno parentale costituisce il presupposto e che, in termini di lesione, si contraddistingue nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. sez III, 13 aprile 2018 n. 9196; cfr. altresì Cass. sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037).
Devono, quindi, ritenersi, in base alle evidenze probatorie acquisite, sussistenti i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, tenuto conto del concreto rapporto col congiunto (lunga convivenza), nonché della prossimità del legame parentale (madre-figlio), del fatto che non vi fossero altri eredi e della (Cass. n.
28989/2019).
Passando alla liquidazione di tale danno parentale, va osservato come, dopo un periodo di incertezza in cui la Corte di Cassazione si era assestata talvolta sulle tabelle in uso presso il
RI di NO (Cass. nn. 11719/2021, 38077/2021), talaltra su quelle in uso presso il
RI di OM (Cass. nn. 10579/2021, 33005/2021, 20929/2022), il Supremo Consesso è tornato a validare pienamente le tabelle milanesi, dopo che nel giugno 2022 esse sono state adeguate al sistema c.d. a punti, purtuttavia lasciando ferma la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsi dal sistema tabellare, procedendo a una valutazione equitativa “pura” con adeguata motivazione sul punto (Cass. n. 37009/2022). Del resto, era già stato precisato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal
- Pagina 6 - RI di NO non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale (Cass. n. 29495/2019).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come, in ordine alla riferibilità delle cause del decesso
(avvenuto per un'aritmia secondaria) allo squilibrio elettrolitico, la c.t.u. abbia evidenziato che la mancanza del dato autoptico non consenta di giungere a tale conclusione se non con un criterio di semplicistica probabilità.
Ciononostante, la relazione peritale ha sottolineato come l'errata diagnosi e il conseguente errato trattamento abbiano influito negativamente sull'iter prognostico, compromettendo le condizioni generali della paziente e causando indubbiamente una riduzione delle chances di sopravvivenza in misura pari al 30%.
Sulla base di ciò e, cioè, del fatto l'errore medico (peraltro, dei soli sanitari del 118 e non anche di quelli dell'ospedale come dedotto dall'attore) ha causato una mera perdita di chance di sopravvivenza, peraltro relativamente modesta (30%), e senza tralasciare il fatto che la
[...]
era, comunque, soggetto di età avanzata (92 anni) e con patologie pregresse Pt_1 importanti, si ritiene equo stimare il danno, in via equitativa, in misura pari ad € 35.000,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma risultante sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni Istat relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate con decreti contestuali, si regolano come da dispositivo.
Nessuna condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato va adottata per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il quale, come spiegato in premessa, non costituiva, nel caso di specie, condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- Pagina 7 - 1. ACCOGLIE parzialmente la domanda e ACCERTA la responsabilità dell' CP_1
per la morte di
[...] Persona_1
2. per l'effetto sub 1), CONDANNA l' , al pagamento nei confronti di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, Parte_1 della somma di € 35.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
3. CONDANNA l' al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida, quanto agli esborsi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, in € 6.164,00, oltre Iva, Cpa, e rimborso spese forfettario (nella misura del 15% del compenso), e DISPONE che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
4. PONE le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei confronti dei consulenti in base ai decreti contestuali alla presente sentenza, definitivamente, nei rapporti interni, a carico della convenuta.
Benevento, 24.2.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
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