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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2025, n. 33956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33956 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MP ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore US LL, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto;
letta la memoria dell'avv. Lorenzo Bianco, del foro di Ivrea, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33956 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 202> il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON NO MP, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, poiché estinto per esito positivo della messa alla prova, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per un anno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ON NO MP, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada, in quanto il Tribunale ha esercitato una potestà spettante al Prefetto. Più in particolare, il ricorrente osserva che l'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato;
conseguentemente, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre l'applicazione della sanzione deve essere riconosciuto in capo al Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 224 cod. strada, poiché di competenza del Prefetto. Si è osservato, in proposito, che esiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Rv. 286470 - 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 - 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 4, n. 17446 del 23/04/2025, non mass.; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 - 01; Sez. 2 igliere estensore Il Co 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rv. 267608 - 01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880 - 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 - 01). 5. Segue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di relativa competenza. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M
. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al prefetto di Torino per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025 Il Presi/dente
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore US LL, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto;
letta la memoria dell'avv. Lorenzo Bianco, del foro di Ivrea, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33956 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 202> il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON NO MP, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, poiché estinto per esito positivo della messa alla prova, altresì disponendo la sospensione della patente di guida per un anno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ON NO MP, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada, in quanto il Tribunale ha esercitato una potestà spettante al Prefetto. Più in particolare, il ricorrente osserva che l'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato;
conseguentemente, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre l'applicazione della sanzione deve essere riconosciuto in capo al Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 224 cod. strada, poiché di competenza del Prefetto. Si è osservato, in proposito, che esiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Rv. 286470 - 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 - 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 4, n. 17446 del 23/04/2025, non mass.; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 - 01; Sez. 2 igliere estensore Il Co 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rv. 267608 - 01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880 - 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 - 01). 5. Segue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di relativa competenza. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M
. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al prefetto di Torino per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025 Il Presi/dente