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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1129/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 con gli Avv.ti V. Fraboni e C. Grisogoni giusta procura in atti
APPELLANTI
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Forte giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9825/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , , Parte_1 Parte_5 [...]
e premesso di essere stati tutti assunti da nel Pt_3 Parte_4 Parte_2 CP_1 periodo 2000 - 2002 come operai, chiedevano:
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto (dal momento dell'immissione dei ricorrenti nel livello 3A) degli odierni ricorrenti di percepire l'emolumento ex art. 10 di cui all'accordo sindacale dell'08.06.2004; per l'effetto condannare l' a riconoscere, inserendolo in busta CP_1 paga, ai ricorrenti l'emolumento ex art. 10 e a corrispondere le somme dagli stessi richieste con il presente ricorso di cui agli allegati conteggi: 1) alla Sig.ra : €. Parte_1
8.604,57; 2) al Sig. : €.8.719,85; 3) al Sig. : €.8.885,94;4) al Parte_5 Parte_3
Sig. : €.8.738,44; 5) al Sig. : €.8.604,57; o le somme maggiori Parte_4 Parte_2
o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate.
b) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, dando atto di condividere precedenti di merito in termini:
- riteneva che l'art. 10 dell'accordo sindacale dell'8 giugno 2004, nonostante la formulazione ambigua, fosse da interpretare nel senso, più congruo, secondo cui l'emolumento ivi disciplinato doveva essere confermato soltanto per coloro che già ne beneficiavano al 1° maggio 2003, con conservazione anche dopo il passaggio di questo personale dal livello 2° al 3° a seguito dell'iter formativo descritto nella clausola, contrariamente a quanto sarebbe dovuto accadere in forza delle previgenti previsioni contrattuali;
- rilevava che i ricorrenti non avevano neppure dimostrato di aver presentato la domanda di accesso al predetto iter formativo e di aver seguito il corso di formazione, previsto dalla
2 clausola collettiva quale requisito -tra gli altri- per la maturazione del diritto all'emolumento rivendicato in giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 aprile 2024,
, , e chiedevano Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentavano con articolate censure l'erronea interpretazione dell'art. 10 in questione, riproponendo la tesi interpretativa sostenuta in primo grado e richiamando a conforto dei propri assunti anche le considerazioni espresse da questa Corte di appello con la sentenza n. 3932/2021.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato, per le ragioni esposte in identica fattispecie da questo Collegio con la sentenza n. 1775/2024, cui si intende dare continuità e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
7. “…Va anzitutto ricordato quanto segue in relazione al contesto normativo in cui si colloca la vicenda
(v. Corte appello Roma, sent. n. 3556/2022).
L'Accordo Nazionale Interfederale sulla classificazione del personale del 22.09.1999 - modificando le declaratorie del CCNL 31.10.1995, il quale prevedeva come livello di inquadramento iniziale del personale con qualifica di operatore ecologico il secondo livello, nel quale erano inquadrati gli
“addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori anche se conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno la patente” - ha previsto l'inserimento, al primo livello del CCNL, degli
“addetti ad attività manuali semplici, senza meccanizzazione, di spazzamento e di raccolta non a supporto di mezzi meccanici”.
Nell'Accordo si afferma che lo stesso avrebbe avuto efficacia “fino al rinnovo del CCNL (…) e, comunque, non oltre il 31.12.2000” stesso fascicolo). L'accordo sindacale aziendale del 25.08.1998 aveva, invece, previsto che “a far data [dal] 1° luglio 1999, a fronte dell'implementazione delle linee di raccolta side loader, della ristrutturazione degli orari e della diversificazione produttiva”, al fine Contr di “sostenere il maggior carico di lavoro connesso ad una maggiore efficacia dei servizi soprattutto nell'area dello spazzamento”, sarebbe stato erogato l'importo di “£. 120.000 lorde/mese su 12 mensilità per tutti gli operai di Zona idonei a tutti i servizi produttivi ed attivi sugli stessi
(raccolta; spazzamento pesante)”, di “£ 60.000 lorde/mese per tutte le altre attività comunque esterne e polivalenti (es.: “5; 10-11”) e di “£. 180.000 per i Capi Squadra”).
L'accordo è stato stipulato in attuazione del protocollo aggiuntivo al CCNL DE
31.10.1995, il quale ha previsto la costituzione di una commissione nazionale con il compito di
“esaminare la rispondenza dell'inquadramento contrattuale alle evoluzioni tecnologiche ed
3 organizzative intervenute in sede aziendale”, ha assegnato alla commissione il termine di sei mesi per concludere i propri lavori e, in difetto, ha previsto la possibilità di affrontare a livello aziendale
“specifici problemi relativi a particolari tipi di prestazioni professionali ed attività lavorative che, non trovando riscontro nella classificazione contrattuale, possono dar luogo ad intese finalizzate a riconoscere emolumenti economici correlati alle attività svolte”.
Con accordo sindacale aziendale del novembre 1999 le parti sociali hanno poi concordato di estendere l'erogazione degli emolumenti previsti dal precedente accordo (del 25.08.1998) anche “al personale di zona non idoneo a tutti i servizi, ma almeno idoneo ad una delle seguenti attività di cui alla griglia di riferimento allegata: 1 ovvero 2, ovvero 3, ovvero 5, ovvero 7, ognuna delle quali sempre con l'idoneità all'attività 16”, cioè con l'idoneità ad “uso e conduzione dei mezzi zonali (es.: prelievo materiali magazzino, trasporto operai, etc., inclusa spazzatrice nelle fasi operative), piccola manutenzione degli stessi”.
Nell'accordo si precisa che “ciascuna delle sopraelencate attività dovrà essere necessariamente corredata dalla idoneità alla guida dei mezzi zonali allo scopo di garantire la potenzialità di interventi in singolo (mono operatore)”. In data 22.05.2003 è stato sottoscritto il nuovo CCNL
DE, il quale ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale sono stati inquadrati al primo livello i “lavoratori che eseguono operazioni elementari che non richiedono conoscenze professionali, ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore, nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente”, ivi compresi gli “addetti ad attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari”; al secondo livello i lavoratori che utilizzano “veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessoria e complementari, per la quale è previsto l'uso del motocarro”; al terzo livello i “lavoratori polifunzionali” che utilizzano “in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri”.
In tale contesto si inserisce l'accordo sindacale aziendale dell'08.06.2004.
L'accordo ha il seguente, letterale, tenore: “le parti concordano sulla seguente procedura di sviluppo: il personale assunto in con qualifica di operaio comune ex 1° liv. Stralcio CP_1 attualmente inquadrato al 2° liv. CCNL DE parametro B, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2° liv., parametro A CCNL DE (…). A partire dal 1° maggio 2006, tali lavoratori (…)
4 entreranno – previa domanda specifica su modulo appositamente predisposto dall'Azienda – nella seguente procedura di sviluppo, qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal CCNL per l'attribuzione del 3° livello: - possesso della patente di guida categoria B;
- idoneità alla mansione specifica;
- uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente B e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori.
Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3° parametro B CCNL DE. Ne consegue che […] tutti i lavoratori assunti da al CP_1
2° liv. CCNL parametro B (area operativo-funzionale raccolta, spazzamento, attività accessorie e complementari) ed in possesso dei requisiti sopra indicati, trascorsi i tempi previsti dal CCNL
DE in tale parametro e quindi inquadrati nel 2° liv. parametro A, saranno inviati a corsi di formazione specifici di mesi 3 con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici ed altri mezzi tipo minicompattatore.
Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro B e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, che si conclude con l'inquadramento al 3° livello parametro A, trascorso il periodo previsto dal CCNL DE (attualmente 6 anni) […].
Qualunque emolumento economico aggiuntivo non previsto dal CCNL DE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL DE erogati antecedentemente al
01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Contr Ciò detto, si rammenta che la tesi dell' (e recepita dal giudice di prime cure) - secondo la quale l'accordo aziendale istitutivo degli emolumenti ex art. 10 CCNL DE 01.06.1995 ha perso automaticamente ogni effetto con l'entrata in vigore del nuovo CCNL DE e con l'accordo dell'08.06.2004 si è inteso soltanto assicurare la conservazione di tali emolumenti al personale che già ne usufruiva- è stata avallata sia da questa Corte con sentenze n. 535/2020, 926/2020, 1890/2020
e 679/2021 (ma, in senso contrario, cfr. Corte d'Appello Roma 09.11.2021, n. 3932), sia dalla Corte di Cassazione con sentenza 14.06.2022, n. 19153.
In senso difforme è andata peraltro questa Corte (Corte appello Roma n. 3932/2021), che in consapevole contrasto con la giurisprudenza maggioritaria ha invece ritenuto che ≪sia più logico ipotizzare che prima dell'entrata in vigore del ccln del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 a favore di destinatari una prima volta individuati con accordo del 1998 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi
5 complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l'ulteriore CP_ accordo del 1999) in capo agli operai che ancora non lo godevano e che l'accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate.
Ad ulteriore avallo della interpretazione qui accolta sovviene poi l'esistenza della tabella allegata all'accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la Contr sentenza impugnata né l' offrono una spiegazione di questa tabella.≫.
Tale sentenza, che gli appellanti richiamano più volte e sulla cui base essi invocano una coerente pronunzia in questa sede, è stata però cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 32361/2023, che ha ritenuto la violazione da parte della citata pronunzia dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss. c.c., avallando invece un'altra ordinanza di questa Corte (n. 19153 del 14/06/2022) che valorizzava il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra i sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale ed ha richiamato la risoluzione dell'antinomia fra le diverse interpretazioni, dando rilievo allo stretto collegamento tra l'indennità ed il sistema di classificazione, rilevando che l'ultrattività dell'emolumento potrebbe avere un senso se limitata ai lavoratori che già lo percepivano, rinviato comunque ad altra sezione di questa Corte per una nuova interpretazione dell'accordo.
Tanto precisato, ritiene la Corte che ragione più liquida per la soluzione della controversia sta nella mancata dimostrazione, da parte degli appellanti, di un presupposto ineludibile della pretesa, in Contr relazione ad elementi di fatto che sono stati fermamente contestati dall' sin dal primo grado e che attengono, tra l'altro, alla partecipazione alla procedura di sviluppo prevista dall'accordo del
8.6.2004 e alla partecipazione formativa ivi prevista, nonché al possesso dei requisiti, essendosi specificamente eccepito che ≪Altresì nessuno dei ricorrenti ha dimostrato di possedere l'“idoneità alla mansione specifica”, né tantomeno di essere in possesso del requisito dell'“uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente “B” e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale, per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori”.
Unico requisito allegato da controparte è il possesso della patente di categoria B, ma non di certo l'uso e la polifunzionalità richiesta dall'Azienda, circostanza neppure dedotta. Le controparti si sono, poi, limitate a produrre delle buste paga […], documenti che nulla provano in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'emolumento controverso.≫
La tesi degli appellanti, in sintesi, è che l'accordo del 8.6.2004 fosse rivolto precipuamente a loro, e che l'utile esperimento del percorso ivi previsto sarebbe comprovato dal livello da essi posseduto e attestato dalle buste paga.
6 Va quindi rilevato che l'accordo che si è sopra richiamato integrava nella “procedura di sviluppo” una specifica formazione, con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici e altri mezzi tipo mini compattatore. Ed è utile ricordare che tale specifica formazione era coerente con la Contr modifica delle metodologie di produzione dello specifico servizio disimpegnato da
Gli appellanti non provano direttamente di aver partecipato a tale formazione, né l'esito positivo di tale formazione, ritenendo in tal senso sufficiente la sola esposizione nelle buste paga dell'indicazione del livello 3, che secondo la loro lettura dell'accordo contrattuale del 8.6.2004 avrebbe coronato la procedura di sviluppo.
Nella prospettazione degli appellanti, l'elemento presuntivo si completa indefettibilmente con la declaratoria del 3 livello, del CCNL 2003, che all'art. 15 contempla i “lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica de lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri”.
Va però evidenziato che nella declaratoria contrattuale non è necessariamente implicata la formazione specifica prevista dall'accordo richiamato, né tantomeno la sua verifica, come invece previsto dall'accordo.
L'accordo richiamava tra l'altro un uso polifunzionale di mezzi e la partecipazione a corsi di verifica finale, per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori.
La declaratoria si limita a menzionare lavoratori polifunzionali che utilizzano in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli, e individua l'addetto ad attività di spazzamento raccolta, accessorie e complementari con ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri soltanto in via esemplificativa, lasciando dunque nel nucleo essenziale soltanto la polifunzionalità con uso di veicoli, che potrebbe essere anche riferita a tutta una serie di attività, anche accessorie, che non richiedono l'uso operativo di autospaziatrici.
In altre parole, i lavoratori appellanti potrebbero benissimo avere acquisito il livello 3 A al di fuori della procedura prevista dall'accordo del 8.6.2004.
Gli appellanti vorrebbero ovviare a tale carenza sostenendo che l'accordo del 8.6.2004 non potrebbe che essere riferito a loro, ma è agevole opporre che il tenore dell'accordo (≪Ne consegue che, alla luce del modello produttivo aziendale, tutti i lavoratori assunti da all 2° liv-. CCNL CP_1
7 parametro B … ed in possesso dei requisiti sopra indicati … saranno iniziati a corsi di formazione specifici di mesi 3 con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici e3d altri mezzi tipo mini compattatore≫ induce a riferire tal previsione non solo agli assunti al 1 livello ex stralcio come gli appellanti;
né d'altra parte l'accordo prevede che avrebbero potuto acquisire il 3 l livello soltanto i partecipanti alla procedura di sviluppo.
Anche la tabella allegata all'accordo, ad onta di quanto sostengono gli appellanti, non dice affatto di essere rivolta soltanto al personale assunto ex 1° livello stralcio, ma semplicemente o il personale inquadrato in quel momento nel 2° livello parametro B.
La Tabella richiama infatti i lavoratori inquadrati nel 2° livello parametro B a quella data e lo stesso titoletto enfatizzato dagli appellanti reca infatti “ dipendenti 2B in CP_1 servizio_x_data_assunzione”, mentre nell'elenco sono indicati anche i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 1/05/2003, il che esclude che la tabella si riferisca ai soli dipendenti assunti ex 1° livello stralcio.
Va aggiunto, condividendo un orientamento del Tribunale di Roma (v. Trib. Roma 7911/2022), che la Contr funzione della tabella, che comprende i lavoratori assunti da a partire dall'anno 2000, non sia quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10, ma sia quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2B al livello
3B (n. 1122) al fine di “giustificare” il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006.
Premesso, infatti, che l'accordo del 2004 non negava espressamente – e quindi deve ritenersi che consentisse – di fruire della procedura di sviluppo al livello 3B anche agli operai che alla data del
30.4.2003 erano inquadrati nel livello 2° ex CCNL 1995 e che per effetto dell'art. 14 del CCNL 2003 erano automaticamente inquadrati nel livello 2A, costoro avrebbero potuto immediatamente (cioè fin dal 2004) essere avviati al corso di formazione di tre mesi e all'esito della verifica ottenere l'inquadramento al livello 3B.
Tuttavia far partire subito (nel 2004) i corsi di formazione è apparso antieconomico a fronte della mole di aspiranti che si sarebbe avuta a partire dal 2006, quando sarebbero maturati i tempi per il percorso di carriera per gli ex 1° livello stralcio, divenuti con il CCNL 2003 di livello 2B. Quindi funzione della tabella è di evidenziare numericamente la convenienza di far partire progressivamente dal 2006 i corsi per tutti i livelli 2 A (cioè sia gli ex 2° livello, sia gli ex 1° livello stralcio) “per ottimizzare le procedure di sviluppo”.
Inoltre proprio questa lettura conferma che l'accordo si riferisce anche agli ex 2° livello CCNL 1995, che erano divenuti di livello 2A, premurandosi di garantirgli che non avrebbero perso l'emolumento
8 già erogato in precedenza (e poi soppresso dal CCNL del 2003), a causa della progressione di carriera appena descritta (“Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL
DE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL DE erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”)…”.
8. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dagli appellanti e induce alla reiezione dell'appello.
9. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, considerata la sussistenza di orientamenti di merito contrastanti sulla fattispecie, anche da parte di questa stessa Corte, e l'obiettiva opinabilità delle questioni di diritto sottese alla controversia.
Inoltre, benché non tutte le allegazioni di alcuni appellati siano riscontrate con certezza dalla documentazione allegata, non per questo soltanto può essere loro ascritto un esercizio temerario della domanda, in quanto trattasi di situazioni che afferiscono pur sempre a un sostrato fattuale molto complesso e a una congerie di posizioni soggettive complicate dal succedersi di diversi ed eterogenei atti pattizi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va comunque dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1129/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 con gli Avv.ti V. Fraboni e C. Grisogoni giusta procura in atti
APPELLANTI
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Forte giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9825/2023, pubblicata il 7 novembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , , Parte_1 Parte_5 [...]
e premesso di essere stati tutti assunti da nel Pt_3 Parte_4 Parte_2 CP_1 periodo 2000 - 2002 come operai, chiedevano:
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto (dal momento dell'immissione dei ricorrenti nel livello 3A) degli odierni ricorrenti di percepire l'emolumento ex art. 10 di cui all'accordo sindacale dell'08.06.2004; per l'effetto condannare l' a riconoscere, inserendolo in busta CP_1 paga, ai ricorrenti l'emolumento ex art. 10 e a corrispondere le somme dagli stessi richieste con il presente ricorso di cui agli allegati conteggi: 1) alla Sig.ra : €. Parte_1
8.604,57; 2) al Sig. : €.8.719,85; 3) al Sig. : €.8.885,94;4) al Parte_5 Parte_3
Sig. : €.8.738,44; 5) al Sig. : €.8.604,57; o le somme maggiori Parte_4 Parte_2
o minori che risulteranno in applicazione delle norme di legge e collettive o che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate.
b) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Cassa di Previdenza da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, dando atto di condividere precedenti di merito in termini:
- riteneva che l'art. 10 dell'accordo sindacale dell'8 giugno 2004, nonostante la formulazione ambigua, fosse da interpretare nel senso, più congruo, secondo cui l'emolumento ivi disciplinato doveva essere confermato soltanto per coloro che già ne beneficiavano al 1° maggio 2003, con conservazione anche dopo il passaggio di questo personale dal livello 2° al 3° a seguito dell'iter formativo descritto nella clausola, contrariamente a quanto sarebbe dovuto accadere in forza delle previgenti previsioni contrattuali;
- rilevava che i ricorrenti non avevano neppure dimostrato di aver presentato la domanda di accesso al predetto iter formativo e di aver seguito il corso di formazione, previsto dalla
2 clausola collettiva quale requisito -tra gli altri- per la maturazione del diritto all'emolumento rivendicato in giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 29 aprile 2024,
, , e chiedevano Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_2 che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentavano con articolate censure l'erronea interpretazione dell'art. 10 in questione, riproponendo la tesi interpretativa sostenuta in primo grado e richiamando a conforto dei propri assunti anche le considerazioni espresse da questa Corte di appello con la sentenza n. 3932/2021.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato, per le ragioni esposte in identica fattispecie da questo Collegio con la sentenza n. 1775/2024, cui si intende dare continuità e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
7. “…Va anzitutto ricordato quanto segue in relazione al contesto normativo in cui si colloca la vicenda
(v. Corte appello Roma, sent. n. 3556/2022).
L'Accordo Nazionale Interfederale sulla classificazione del personale del 22.09.1999 - modificando le declaratorie del CCNL 31.10.1995, il quale prevedeva come livello di inquadramento iniziale del personale con qualifica di operatore ecologico il secondo livello, nel quale erano inquadrati gli
“addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori anche se conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno la patente” - ha previsto l'inserimento, al primo livello del CCNL, degli
“addetti ad attività manuali semplici, senza meccanizzazione, di spazzamento e di raccolta non a supporto di mezzi meccanici”.
Nell'Accordo si afferma che lo stesso avrebbe avuto efficacia “fino al rinnovo del CCNL (…) e, comunque, non oltre il 31.12.2000” stesso fascicolo). L'accordo sindacale aziendale del 25.08.1998 aveva, invece, previsto che “a far data [dal] 1° luglio 1999, a fronte dell'implementazione delle linee di raccolta side loader, della ristrutturazione degli orari e della diversificazione produttiva”, al fine Contr di “sostenere il maggior carico di lavoro connesso ad una maggiore efficacia dei servizi soprattutto nell'area dello spazzamento”, sarebbe stato erogato l'importo di “£. 120.000 lorde/mese su 12 mensilità per tutti gli operai di Zona idonei a tutti i servizi produttivi ed attivi sugli stessi
(raccolta; spazzamento pesante)”, di “£ 60.000 lorde/mese per tutte le altre attività comunque esterne e polivalenti (es.: “5; 10-11”) e di “£. 180.000 per i Capi Squadra”).
L'accordo è stato stipulato in attuazione del protocollo aggiuntivo al CCNL DE
31.10.1995, il quale ha previsto la costituzione di una commissione nazionale con il compito di
“esaminare la rispondenza dell'inquadramento contrattuale alle evoluzioni tecnologiche ed
3 organizzative intervenute in sede aziendale”, ha assegnato alla commissione il termine di sei mesi per concludere i propri lavori e, in difetto, ha previsto la possibilità di affrontare a livello aziendale
“specifici problemi relativi a particolari tipi di prestazioni professionali ed attività lavorative che, non trovando riscontro nella classificazione contrattuale, possono dar luogo ad intese finalizzate a riconoscere emolumenti economici correlati alle attività svolte”.
Con accordo sindacale aziendale del novembre 1999 le parti sociali hanno poi concordato di estendere l'erogazione degli emolumenti previsti dal precedente accordo (del 25.08.1998) anche “al personale di zona non idoneo a tutti i servizi, ma almeno idoneo ad una delle seguenti attività di cui alla griglia di riferimento allegata: 1 ovvero 2, ovvero 3, ovvero 5, ovvero 7, ognuna delle quali sempre con l'idoneità all'attività 16”, cioè con l'idoneità ad “uso e conduzione dei mezzi zonali (es.: prelievo materiali magazzino, trasporto operai, etc., inclusa spazzatrice nelle fasi operative), piccola manutenzione degli stessi”.
Nell'accordo si precisa che “ciascuna delle sopraelencate attività dovrà essere necessariamente corredata dalla idoneità alla guida dei mezzi zonali allo scopo di garantire la potenzialità di interventi in singolo (mono operatore)”. In data 22.05.2003 è stato sottoscritto il nuovo CCNL
DE, il quale ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, in base al quale sono stati inquadrati al primo livello i “lavoratori che eseguono operazioni elementari che non richiedono conoscenze professionali, ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore, nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente”, ivi compresi gli “addetti ad attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari”; al secondo livello i lavoratori che utilizzano “veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessoria e complementari, per la quale è previsto l'uso del motocarro”; al terzo livello i “lavoratori polifunzionali” che utilizzano “in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”, ivi compresi gli “addetti alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri”.
In tale contesto si inserisce l'accordo sindacale aziendale dell'08.06.2004.
L'accordo ha il seguente, letterale, tenore: “le parti concordano sulla seguente procedura di sviluppo: il personale assunto in con qualifica di operaio comune ex 1° liv. Stralcio CP_1 attualmente inquadrato al 2° liv. CCNL DE parametro B, in possesso della idoneità alla mansione specifica, dopo sei anni effettivi compiuti dalla data di assunzione, sarà inquadrato al 2° liv., parametro A CCNL DE (…). A partire dal 1° maggio 2006, tali lavoratori (…)
4 entreranno – previa domanda specifica su modulo appositamente predisposto dall'Azienda – nella seguente procedura di sviluppo, qualora in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal CCNL per l'attribuzione del 3° livello: - possesso della patente di guida categoria B;
- idoneità alla mansione specifica;
- uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente B e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori.
Alla conclusione del corso di formazione (3 mesi) tali lavoratori saranno inquadrati al livello 3° parametro B CCNL DE. Ne consegue che […] tutti i lavoratori assunti da al CP_1
2° liv. CCNL parametro B (area operativo-funzionale raccolta, spazzamento, attività accessorie e complementari) ed in possesso dei requisiti sopra indicati, trascorsi i tempi previsti dal CCNL
DE in tale parametro e quindi inquadrati nel 2° liv. parametro A, saranno inviati a corsi di formazione specifici di mesi 3 con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici ed altri mezzi tipo minicompattatore.
Al termine di tali corsi (3 mesi) ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, tali lavoratori saranno inquadrati al 3° livello parametro B e seguiranno il normale iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, che si conclude con l'inquadramento al 3° livello parametro A, trascorso il periodo previsto dal CCNL DE (attualmente 6 anni) […].
Qualunque emolumento economico aggiuntivo non previsto dal CCNL DE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL DE erogati antecedentemente al
01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Contr Ciò detto, si rammenta che la tesi dell' (e recepita dal giudice di prime cure) - secondo la quale l'accordo aziendale istitutivo degli emolumenti ex art. 10 CCNL DE 01.06.1995 ha perso automaticamente ogni effetto con l'entrata in vigore del nuovo CCNL DE e con l'accordo dell'08.06.2004 si è inteso soltanto assicurare la conservazione di tali emolumenti al personale che già ne usufruiva- è stata avallata sia da questa Corte con sentenze n. 535/2020, 926/2020, 1890/2020
e 679/2021 (ma, in senso contrario, cfr. Corte d'Appello Roma 09.11.2021, n. 3932), sia dalla Corte di Cassazione con sentenza 14.06.2022, n. 19153.
In senso difforme è andata peraltro questa Corte (Corte appello Roma n. 3932/2021), che in consapevole contrasto con la giurisprudenza maggioritaria ha invece ritenuto che ≪sia più logico ipotizzare che prima dell'entrata in vigore del ccln del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 a favore di destinatari una prima volta individuati con accordo del 1998 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi
5 complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l'ulteriore CP_ accordo del 1999) in capo agli operai che ancora non lo godevano e che l'accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate.
Ad ulteriore avallo della interpretazione qui accolta sovviene poi l'esistenza della tabella allegata all'accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la Contr sentenza impugnata né l' offrono una spiegazione di questa tabella.≫.
Tale sentenza, che gli appellanti richiamano più volte e sulla cui base essi invocano una coerente pronunzia in questa sede, è stata però cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 32361/2023, che ha ritenuto la violazione da parte della citata pronunzia dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss. c.c., avallando invece un'altra ordinanza di questa Corte (n. 19153 del 14/06/2022) che valorizzava il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra i sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale ed ha richiamato la risoluzione dell'antinomia fra le diverse interpretazioni, dando rilievo allo stretto collegamento tra l'indennità ed il sistema di classificazione, rilevando che l'ultrattività dell'emolumento potrebbe avere un senso se limitata ai lavoratori che già lo percepivano, rinviato comunque ad altra sezione di questa Corte per una nuova interpretazione dell'accordo.
Tanto precisato, ritiene la Corte che ragione più liquida per la soluzione della controversia sta nella mancata dimostrazione, da parte degli appellanti, di un presupposto ineludibile della pretesa, in Contr relazione ad elementi di fatto che sono stati fermamente contestati dall' sin dal primo grado e che attengono, tra l'altro, alla partecipazione alla procedura di sviluppo prevista dall'accordo del
8.6.2004 e alla partecipazione formativa ivi prevista, nonché al possesso dei requisiti, essendosi specificamente eccepito che ≪Altresì nessuno dei ricorrenti ha dimostrato di possedere l'“idoneità alla mansione specifica”, né tantomeno di essere in possesso del requisito dell'“uso polifunzionale di mezzi conducibili con patente “B” e partecipazione a corsi di formazione con verifica finale, per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori”.
Unico requisito allegato da controparte è il possesso della patente di categoria B, ma non di certo l'uso e la polifunzionalità richiesta dall'Azienda, circostanza neppure dedotta. Le controparti si sono, poi, limitate a produrre delle buste paga […], documenti che nulla provano in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'emolumento controverso.≫
La tesi degli appellanti, in sintesi, è che l'accordo del 8.6.2004 fosse rivolto precipuamente a loro, e che l'utile esperimento del percorso ivi previsto sarebbe comprovato dal livello da essi posseduto e attestato dalle buste paga.
6 Va quindi rilevato che l'accordo che si è sopra richiamato integrava nella “procedura di sviluppo” una specifica formazione, con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici e altri mezzi tipo mini compattatore. Ed è utile ricordare che tale specifica formazione era coerente con la Contr modifica delle metodologie di produzione dello specifico servizio disimpegnato da
Gli appellanti non provano direttamente di aver partecipato a tale formazione, né l'esito positivo di tale formazione, ritenendo in tal senso sufficiente la sola esposizione nelle buste paga dell'indicazione del livello 3, che secondo la loro lettura dell'accordo contrattuale del 8.6.2004 avrebbe coronato la procedura di sviluppo.
Nella prospettazione degli appellanti, l'elemento presuntivo si completa indefettibilmente con la declaratoria del 3 livello, del CCNL 2003, che all'art. 15 contempla i “lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica de lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l'ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri”.
Va però evidenziato che nella declaratoria contrattuale non è necessariamente implicata la formazione specifica prevista dall'accordo richiamato, né tantomeno la sua verifica, come invece previsto dall'accordo.
L'accordo richiamava tra l'altro un uso polifunzionale di mezzi e la partecipazione a corsi di verifica finale, per uso operativo di autospazzatrici leggere e complesse e/o minicompattatori.
La declaratoria si limita a menzionare lavoratori polifunzionali che utilizzano in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli, e individua l'addetto ad attività di spazzamento raccolta, accessorie e complementari con ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri soltanto in via esemplificativa, lasciando dunque nel nucleo essenziale soltanto la polifunzionalità con uso di veicoli, che potrebbe essere anche riferita a tutta una serie di attività, anche accessorie, che non richiedono l'uso operativo di autospaziatrici.
In altre parole, i lavoratori appellanti potrebbero benissimo avere acquisito il livello 3 A al di fuori della procedura prevista dall'accordo del 8.6.2004.
Gli appellanti vorrebbero ovviare a tale carenza sostenendo che l'accordo del 8.6.2004 non potrebbe che essere riferito a loro, ma è agevole opporre che il tenore dell'accordo (≪Ne consegue che, alla luce del modello produttivo aziendale, tutti i lavoratori assunti da all 2° liv-. CCNL CP_1
7 parametro B … ed in possesso dei requisiti sopra indicati … saranno iniziati a corsi di formazione specifici di mesi 3 con verifica finale, per la conduzione operativa di spazzatrici e3d altri mezzi tipo mini compattatore≫ induce a riferire tal previsione non solo agli assunti al 1 livello ex stralcio come gli appellanti;
né d'altra parte l'accordo prevede che avrebbero potuto acquisire il 3 l livello soltanto i partecipanti alla procedura di sviluppo.
Anche la tabella allegata all'accordo, ad onta di quanto sostengono gli appellanti, non dice affatto di essere rivolta soltanto al personale assunto ex 1° livello stralcio, ma semplicemente o il personale inquadrato in quel momento nel 2° livello parametro B.
La Tabella richiama infatti i lavoratori inquadrati nel 2° livello parametro B a quella data e lo stesso titoletto enfatizzato dagli appellanti reca infatti “ dipendenti 2B in CP_1 servizio_x_data_assunzione”, mentre nell'elenco sono indicati anche i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 1/05/2003, il che esclude che la tabella si riferisca ai soli dipendenti assunti ex 1° livello stralcio.
Va aggiunto, condividendo un orientamento del Tribunale di Roma (v. Trib. Roma 7911/2022), che la Contr funzione della tabella, che comprende i lavoratori assunti da a partire dall'anno 2000, non sia quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10, ma sia quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2B al livello
3B (n. 1122) al fine di “giustificare” il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006.
Premesso, infatti, che l'accordo del 2004 non negava espressamente – e quindi deve ritenersi che consentisse – di fruire della procedura di sviluppo al livello 3B anche agli operai che alla data del
30.4.2003 erano inquadrati nel livello 2° ex CCNL 1995 e che per effetto dell'art. 14 del CCNL 2003 erano automaticamente inquadrati nel livello 2A, costoro avrebbero potuto immediatamente (cioè fin dal 2004) essere avviati al corso di formazione di tre mesi e all'esito della verifica ottenere l'inquadramento al livello 3B.
Tuttavia far partire subito (nel 2004) i corsi di formazione è apparso antieconomico a fronte della mole di aspiranti che si sarebbe avuta a partire dal 2006, quando sarebbero maturati i tempi per il percorso di carriera per gli ex 1° livello stralcio, divenuti con il CCNL 2003 di livello 2B. Quindi funzione della tabella è di evidenziare numericamente la convenienza di far partire progressivamente dal 2006 i corsi per tutti i livelli 2 A (cioè sia gli ex 2° livello, sia gli ex 1° livello stralcio) “per ottimizzare le procedure di sviluppo”.
Inoltre proprio questa lettura conferma che l'accordo si riferisce anche agli ex 2° livello CCNL 1995, che erano divenuti di livello 2A, premurandosi di garantirgli che non avrebbero perso l'emolumento
8 già erogato in precedenza (e poi soppresso dal CCNL del 2003), a causa della progressione di carriera appena descritta (“Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL
DE vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 CCNL DE erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal CCNL per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”)…”.
8. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dagli appellanti e induce alla reiezione dell'appello.
9. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, considerata la sussistenza di orientamenti di merito contrastanti sulla fattispecie, anche da parte di questa stessa Corte, e l'obiettiva opinabilità delle questioni di diritto sottese alla controversia.
Inoltre, benché non tutte le allegazioni di alcuni appellati siano riscontrate con certezza dalla documentazione allegata, non per questo soltanto può essere loro ascritto un esercizio temerario della domanda, in quanto trattasi di situazioni che afferiscono pur sempre a un sostrato fattuale molto complesso e a una congerie di posizioni soggettive complicate dal succedersi di diversi ed eterogenei atti pattizi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, va comunque dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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