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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 742 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Frazione Parte_1
Piedelpoggio n. 326, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lattanzi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma Via Piave n. 66, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che la richiesta di indebito avanzata dall' per la restituzione CP_1 della somma di €. 1.581,48 sia illegittima e pertanto vada rigettata per i motivi in fatto e in diritto sopraesposti e per l'effetto,
- Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario con la sola esclusione della soccombenza reciproca o dei gravi ed eccezionali regioni esplicitamente indicate nella motivazione ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità al 100% e indennità di accompagnamento, INVCIV n. , ha allegato di Numer_1
essere stato sottoposto a visita di revisione in data 22 febbraio 2023, all'esito della quale è stata disposta in sede amministrativa la revoca della sola indennità di accompagnamento, con conferma della pensione di inabilità (v. allegato 2 al ricorso).
Ciò posto, precisato di non aver mai ricevuto la notifica del predetto verbale sanitario (v. documento n.
2.1. del ricorso), il ha allegato di aver ricevuto in data 04.05.2023 da Parte_1
parte dell' “missiva, nella quale si rappresentava quanto segue: “A seguito di CP_2
verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2023 al 31/05/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07047697 per un importo complessivo di euro 1.581,48” (v. allegato n. 3 al ricorso), oggetto di attuale “impugnativa” giudiziale per carenza di dolo, avendo il ricorrente maturato un legittimo affidamento incolpevole connesso alla persistente erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento ad opera dell' e, soprattutto, alla mancata notifica del verbale sanitario di intervenuta revoca della CP_1
prestazione.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' , il quale ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, risulta pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente ha percepito indebitamente la somma pari ad euro 1.581,48, stante l'erogazione da parte dell' CP_1
2 dell'indennità di accompagnamento nonostante l'intervenuta revoca sanitaria, come da verbale del 22 febbraio 2023.
Ciò posto, sul punto, parte ricorrente ha allegato e provato di non aver ricevuto la rituale notifica del predetto verbale (v. documento n.
2.1. del ricorso), circostanza in merito alla quale l' non ha formulato espresse contestazioni né, soprattutto, ha fornito la prova positiva CP_1
dell'avvenuta comunicazione del titolo sanitario demolitorio dell'indennità di accompagnamento, che il ha continuato medio tempore a percepire. Parte_1
Pertanto, dal momento che non è emersa la prova dell'avvenuta e tempestiva notifica al del verbale sanitario di cui sopra, avendone il ricorrente fornito, al contrario, una Parte_1
dimostrazione contraria (v. allegato 2.1. del ricorso), può ritenersi sussistente un legittimo affidamento del ricorrente, non potendo ravvisarsi nessun profilo di dolo o di colpa in capo a quest'ultimo, dovendo così escludersi la ripetibilità dell'indebito in considerazione della natura assistenziale della prestazione in oggetto.
Infatti, se da un lato è vero che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, dall'altro lato, però,
è altrettanto vero che in tale materia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., trovando invece applicazione “un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Cass. 30 giugno 2020, n.
13223, richiamata e confermata anche da Corte Cost. n. 8 del 2023).
Invero, in materia di indebito assistenziale, deve individuarsi, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè in collocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'esistenza di un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude
3 viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Alla luce di tali principi, quindi, deve escludersi la ripetibilità delle somme oggetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro
1.581,48 richiesta dall'Istituto con nota del 4 maggio 2023 a titolo di indebito, con conseguente condanna alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Rieti, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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