CA
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2024, n. 8097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8097 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 30.10.2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Artena (RM), Via E. Fermi 4, presso lo studio dell'avv. Silvia Macchi (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
– APPELLANTE – E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Papa 12, presso gli avvocati Virgilio Valeri (c.f. ) e Raffaele Palone (c.f. C.F._3
), che lo rappresentano e difendono per procura a C.F._4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 margine della comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATO –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2264/2018 resa in data 29.10.2018 dal Tribunale Ordinario di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2264/2018, pubblicata in data
29.10.2018, resa dal Tribunale Ordinario di Velletri nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 1981/2015 promosso dal medesimo appellante nei confronti dell' Controparte_2
[...]
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“L'attore citava in giudizio l' Controparte_2 per sentire accogliere la
[...] domanda di usucapione. Si costituisce in giudizio il convenuto che contestava la domanda attorea”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“Rigetta la domanda attorea e compensa le spese di causa”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Parte attrice fonda la propria domanda sull'esistenza di contratti di affitto e nelle richieste istruttorie non ha formulato richiesta di prova dell'interversione del possesso. Elemento necessario per dare inizio al decorso dell'idoneo possesso ad usucapionem. Inoltre si evince dalle richieste attoree che si tratta di terreni non recintati o comunque delimitati per i quali non può configurarsi un possesso excludendi alios. Le prove non sono state, pertanto, ammesse e va rigettata la domanda”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, accolta l'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del 27.2.17, ammettere le prove orali richieste e assumerle dinanzi a sé ex art. 356 cpc, oppure in subordine, rinviare la causa al giudice per detta assunzione.
2. Nel merito, riformare totalmente la sentenza di primo grado impugnata nel senso di accogliere la domanda attrice e per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. ha acquistato per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale i seguenti beni siti in Artena (RM), con salvezza dell'uso di pascolo in favore del Comune di Artena: (…) 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di doppio grado di giudizio.”
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Si è costituito l'appellato Controparte_3
con comparsa di costituzione depositata in data
[...]
17 luglio 2019, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Rigettare l'appello proposto dal signor , come espresso nei motivi Parte_1 di appello contenuti nell'atto di gravame in quanto infondati in fatto ed in diritto, nonché carenti di adeguato sostegno probatorio e di supporto normativo. Rigettare la richiesta di ammissione delle prove testimoniali avanzata dallo stesso appellante , come richiesta e Parte_1 reiterata nell'atto di appello, in quanto inammissibile, irrilevante e generica, infondata in fatto e in diritto. Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata e richiesta e reiterata nell'atto introduttivo di gravame dallo stesso appellante , in quanto generica, inammissibile, Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite relativamente al doppio grado del giudizio.” All'udienza del 30 ottobre 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica. Passando all'esame del merito ha proposto un unico Parte_1 motivo di gravame con cui censura l'avvenuto rigetto della domanda di usucapione, articolando poi una triplice censura. Sotto il primo profilo contesta la decisione di prime cure che ha ritenuto non provato alcun atto di interversione. Vi si sostiene, a tal fine, che non era necessario dimostrare l'interversione, non avendo fondato la domanda, sui contratti di affitto agrario, rispetto ai quali egli è totalmente estraneo. Deduce, altresì, che i contratti prodotti da controparte indicavano fondi diversi da quello oggetto di causa ed erano del tutto generici, mancando di ogni riferimento alle particelle catastali. Contesta sotto altro profilo la decisione per aver ritenuto i fondi non recintati. Vi si sostiene, al riguardo, di aver provato la sussistenza di una delimitazione tramite l'argine del fosso e i solchi perenni degli aratri, non potendo recintare altrimenti vasti appezzamenti gravati da usi civici. Contesta, infine, la mancata ammissione delle prove orali, come articolate deducendone, al contrario, l'ammissibilità e la rilevanza anche alla luce delle evidenze documentali richiamate. Il motivo è infondato sotto tutti profili lamentati e va disatteso. Giova premettere preliminarmente, in punto di diritto, che l'usucapione costituisce modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si perfeziona a seguito del possesso pacifico, pubblico, indisturbato ed esclusivo del bene per oltre un ventennio (art. 1158 c.c.), dovendosi, peraltro, accertare anche che l'intestatario formale dell'immobile abbia rinunciato al proprio diritto dominicale, disinteressandosi dell'immobile, omettendone di assumersi i diritti ed i corrispettivi obblighi.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 La dimostrazione del possesso ad usucapionem è una questione puramente fattuale di cui è onerato chi ne invoca l'acquisto (art. 2697 c.c.) e l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539/2017), pur essendo detto apprezzamento soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487/2019).
Perno centrale della invocata fattispecie acquisitiva è, quindi, la prova del possesso inteso quale potere sulla cosa esternato in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (art. 1140 c.c.). Deve inoltre trattarsi di possesso esclusivo: il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.(cfr. Cass. Ord. n. 1796/2022). Deve, infine, trattarsi di possesso caratterizzato dall'animus possidendi ossia dall'intenzione, manifestata dal possessore, di comportarsi come proprietario, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. n. 13153 /2021). Nel caso di specie, dunque, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non raggiunta prova adeguata circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata usucapione. La documentazione prodotta ( estratti i mappa , frazionamenti, visure catastali ) nulla prova circa l'esercizio di fatto della signoria sui beni oggetto di usucapione. Correttamente poi il Giudice di prime cure ha ritenuto non rilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova articolati. Nello specifico chiaramente inammissibile è il capitolo 1 in quanto non possono costituire idonea fonte di prova e non sono quindi utilizzabili per la decisione le dichiarazioni testimoniali nella parte in cui le stesse hanno ad oggetto il “possesso”, atteso che tale termine, qualificando una posizione giuridica e non un fatto obiettivo, non può costituire oggetto di prova testimoniale (sul punto, cfr. Cass. 1824/2000, secondo cui “…la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi...” e Cass. 22720/2014, secondo cui “Il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi…”). I capitoli 2), 4), sono superflui, in quanto la mera la coltivazione, non prova di per sé alcunché come chiaramente evidenziato dalla Suprema Corte :“in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale
o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” ed ancora
“il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.” ( cfr. Cass. Ord. n. 1796/2022). In proposito alla delimitazione del terreno il capitolo 3), oltre ad essere del tutto generico, non individuando a quale “terreno” si riferisca dei vari per cui viene chiesto l'accertamento dell'usucapione, è anche irrilevante ai fini del decidere in quanto la sussistenza di solchi effettuati con l'aratro non vale certo a comprovare l'avvenuto esercizio dello ius excludendi alios dall'accesso ai terreni in questione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Peraltro sul punto l , sin dal primo grado ( vedi pag 7 comparsa CP_1 costituzione in I grado ) ha escluso che ci fossero usi civici sui terreni in questione, facendo espresso riferimento ad una sentenza di affrancazione, e nulla ha eccepito in contrario parte appellante. I capitoli 5), 6), 7), 8) e 9), sono formulati in modo del tutto generico e demandano ai testi valutazioni, per cui si rimanda a quanto già argomentato con riguardo al capitolo 1. Il capitolo 10) afferente l'allevamento delle mucche da parte di
[...]
( madre dell'appellante ) è del tutto inconferente, non valendo Per_1 ad escludere l'utilizzo da parte della stessa anche di altri terreni. I capitoli 11), 12), 13), 14) e 15) sono irrilevanti, avendo a oggetto circostanze che non indicano inequivocabilmente l'espressione di una signoria di fatto sui terreni oggetto di causa corrispondente al diritto di proprietà, in quanto tali attività di carattere ludico non esprimono la signoria esclusiva sui beni stessi. Il quadro di incertezza e carenza probatoria, non consente di ritenere raggiunta la prova sulla sussistenza del possesso ventennale, esercitato,
“animus domini”, in via esclusiva, tanto da determinare il maturarsi dell'usucapione in favore dell' appellante, in quanto in ogni caso e anche a non voler ritenere che l'attore sia subentrato nei contratti agrari menzionati dal primo Giudice, l'appellante non ha comunque dimostrato ulteriori atti di opposizione rivolti nei confronti del titolare formale dei fondi, in quanto anche l'avvenuta recinzione del fondo da parte dell'attore è rimasta sfornita di prova. L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato. Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, esse vanno poste integralmente a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato CP_1 costituita, nei valor medi, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, attualmente vigente (valore della causa: indeterminato di bassa complessità, tabella 12).
Trattandosi di causa iscritta a ruolo dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti dell'
[...] Controparte_2
avverso la sentenza n. 2264/2018, del Tribunale Ordinario
[...] di Velletri, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellato CP_1 Controparte_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi € 6.946,00, per compensi
[...] professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento Parte_1 dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 16.12.2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7