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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1901/2022 promossa da con il patrocinio dell'avv. Vittorio Accarino Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Bondi) Controparte_1
-appellata- in punto di: appello avverso la sentenza n. 2307/2022 del Tribunale di Bologna del 7/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2307/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rubricato al RG 18567/2018, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa cosi giudicare:
1) in via principale pagina 1 di 4 -per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata, condannando la società al pagamento della somma di Euro 11.224,00; Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata Controparte_1
“In via principale:
- rigettare il gravame proposto dalla società nei confronti della Sentenza n. Parte_1
2307/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022, resa dal Tribunale di Bologna in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Paolo Siracusano, all'esito del giudizio N. R.G. 18567/2018, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la predetta Sentenza n. 2307/2022;
Con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Parte_1 società al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di euro 11.224,00 di cui alla fattura n. 142/2017 quale corrispettivo non pagato di merce ordinatale.
Si costituiva la convenuta società che richiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo l'inadempimento dell'attrice e la conseguente risoluzione del contratto inter partes, in quanto la merce, oggetto della fattura azionata, avrebbe dovuto essere consegnata entro il 2016, termine essenziale.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2307/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 18567/2018, rigettava la domanda;
risolveva il contratto inter partes del 14/09/2016; condannava la società attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della società convenuta.
Il primo giudice, nel riportare il contenuto della mail del 19/10/2016 nella quale l'attrice scriveva alla convenuta che “avremmo potuto il giorno stesso della ricezione dell'ordine risponderle che la consegna per i motori viaggianti via mare sarebbe stata per metà Gennaio;
lei non avrebbe assolutamente accettato e ci saremmo trovati nella stessa situazione di oggi”, rilevava che già all'epoca di conclusione del contratto la società attrice aveva ben presente la natura essenziale del termine di consegna dei motori, di cui all'azionata fattura previsto per il 5/12/2016, considerando che “in una diversa data la controparte non avrebbe assolutamente accettato”.
Rilevava inoltre il primo giudice che nella richiamata mail la società attrice/venditrice si scusava per non aver rettificato le date di consegna (sul presupposto della consegna della merce via mare) nella conferma d'ordine, per cui risultava evidente che la volontà contrattuale della società convenuta/acquirente si fosse formata su un presupposto falsato, di cui la controparte era a conoscenza, senza offrire la consegna della merce in oggetto mediante il trasporto aereo e senza sovrapprezzo, considerando che la essenzialità del termine di consegna emergeva dalla mail di risposta della società acquirente.
Ne conseguiva la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di non scarsa importanza della società venditrice ed il conseguente rigetto della domanda.
*** pagina 2 di 4 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società con richiesta di integrale riforma. Parte_1
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La Corte esamina congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, il primo ed il secondo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes sulla base della ritenuta essenzialità del termine del 5/12/2016 di consegna della merce per erronea valutazione della mail del 19/10/2016 inviata dalla società venditrice alla società acquirente.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che la volontà della società acquirente si sia formata su un presupposto falsato a conoscenza della società venditrice e cioè sulla erronea valutazione della corrispondenza che le parti si sono scambiate con le mail del 19/10/2016.
Le doglianza sono infondate.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo, emerge che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come invece condivisibilmente statuito dal primo giudice, la natura essenziale del termine di consegna della merce di cui all'ordine della società
[...] datato13/09/2016 (doc. 1 fascicolo ) è confermata dall'inequivocabile Controparte_1 Parte_1 tenore degli scambi epistolari delle parti al momento della trattativa e nella fase successiva (cfr. in particolare le mail del 19/12/2016) da cui emerge l'importanza e quindi l'essenzialità del termine di consegna della merce di cui erano consapevoli entrambe le parti
In particolare, nella mail del 19/10/2016 (doc. 7 fascicolo ) , inviata dalla venditrice alla CP_1 acquirente, dopo aver rilevato che effettivamente si era impegnata a “garantirvi una Parte_1 consegna per fine Novembre/inizi Dicembre con la nave, il tutto confermato poi dalla mia offerta ufficiale del giorno successivo”, comunicava che i termini di consegna non potevano essere rispettati in quanto la fabbrica cinese era oberata di ordini, quindi aggiungendo “avremmo potuto, il giorno stesso della ricezione dell'ordine, risponderle che la consegna per i motori viaggianti via nave sarebbe stata per metà Gennaio;
lei non avrebbe assolutamente accettato e ci saremmo trovati nella stessa situazione di oggi”
In risposta alla richiamata mail, nella stessa data l'acquirente (doc. 6 fascicolo ), dopo CP_1 aver lamentato la mancata consegna nei termini indicati nell'ordine, precisa: “Il nostro ordine N. 2 del 14 settembre prevedeva una consegna al 10/11/2016 (via aerea 875 senza pignone + 275 con pignone), una seconda consegna al 5/12/2016 (1225 senza pignone + 425 con pignone) ed una terza a saldo dell'ordine ad inizio gennaio. Da parte vostra non ci avete mai confermato date diverse con una rettifica al nostro ordine. Oggi, dopo 10 giorni di solleciti da parte mia, mi comunica che la seconda consegna verrà fatta entro il 20 dicembre. Questa data è totalmente inaccettabile e vi chiedo gentilmente di operarvi ai fine di consegnare entro inizio dicembre come pattuito durante il nostro incontro e come indicato conseguentemente nel nostro ordine. Per noi dicembre è il mese di lancio del nostro nuovo prodotto ed in nessuna maniera non possiamo essere nella condizione di non poter consegnare ai nostri clienti.”
pagina 3 di 4 Va quindi confermata la statuizione del primo giudice in ordine alla natura essenziale dei termini di consegna indicati nell'ordine della società e sulla conoscenza e consapevolezza della CP_1 società venditrice circa tale natura dei richiamati termini di consegna. Parte_1
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Il terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes sull'erronea valutazione in termini di “inadempimento di non scarsa importanza” da parte della società è Parte_1 conseguentemente rigettato in dipendenza del rigetto degli altri due motivi di impugnazione, considerando che è sicuramente “inadempimento di non scarsa importanza” quello conseguente al mancato rispetto di un termine essenziale.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 2307/2022 del Tribunale di Controparte_1
Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario- Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1901/2022 promossa da con il patrocinio dell'avv. Vittorio Accarino Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Daniela Bondi) Controparte_1
-appellata- in punto di: appello avverso la sentenza n. 2307/2022 del Tribunale di Bologna del 7/09/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2307/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rubricato al RG 18567/2018, per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa cosi giudicare:
1) in via principale pagina 1 di 4 -per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata, condannando la società al pagamento della somma di Euro 11.224,00; Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata Controparte_1
“In via principale:
- rigettare il gravame proposto dalla società nei confronti della Sentenza n. Parte_1
2307/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022, resa dal Tribunale di Bologna in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Paolo Siracusano, all'esito del giudizio N. R.G. 18567/2018, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la predetta Sentenza n. 2307/2022;
Con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Parte_1 società al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di euro 11.224,00 di cui alla fattura n. 142/2017 quale corrispettivo non pagato di merce ordinatale.
Si costituiva la convenuta società che richiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo l'inadempimento dell'attrice e la conseguente risoluzione del contratto inter partes, in quanto la merce, oggetto della fattura azionata, avrebbe dovuto essere consegnata entro il 2016, termine essenziale.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2307/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 18567/2018, rigettava la domanda;
risolveva il contratto inter partes del 14/09/2016; condannava la società attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della società convenuta.
Il primo giudice, nel riportare il contenuto della mail del 19/10/2016 nella quale l'attrice scriveva alla convenuta che “avremmo potuto il giorno stesso della ricezione dell'ordine risponderle che la consegna per i motori viaggianti via mare sarebbe stata per metà Gennaio;
lei non avrebbe assolutamente accettato e ci saremmo trovati nella stessa situazione di oggi”, rilevava che già all'epoca di conclusione del contratto la società attrice aveva ben presente la natura essenziale del termine di consegna dei motori, di cui all'azionata fattura previsto per il 5/12/2016, considerando che “in una diversa data la controparte non avrebbe assolutamente accettato”.
Rilevava inoltre il primo giudice che nella richiamata mail la società attrice/venditrice si scusava per non aver rettificato le date di consegna (sul presupposto della consegna della merce via mare) nella conferma d'ordine, per cui risultava evidente che la volontà contrattuale della società convenuta/acquirente si fosse formata su un presupposto falsato, di cui la controparte era a conoscenza, senza offrire la consegna della merce in oggetto mediante il trasporto aereo e senza sovrapprezzo, considerando che la essenzialità del termine di consegna emergeva dalla mail di risposta della società acquirente.
Ne conseguiva la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di non scarsa importanza della società venditrice ed il conseguente rigetto della domanda.
*** pagina 2 di 4 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società con richiesta di integrale riforma. Parte_1
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7/01/2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La Corte esamina congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, il primo ed il secondo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes sulla base della ritenuta essenzialità del termine del 5/12/2016 di consegna della merce per erronea valutazione della mail del 19/10/2016 inviata dalla società venditrice alla società acquirente.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che la volontà della società acquirente si sia formata su un presupposto falsato a conoscenza della società venditrice e cioè sulla erronea valutazione della corrispondenza che le parti si sono scambiate con le mail del 19/10/2016.
Le doglianza sono infondate.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo, emerge che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come invece condivisibilmente statuito dal primo giudice, la natura essenziale del termine di consegna della merce di cui all'ordine della società
[...] datato13/09/2016 (doc. 1 fascicolo ) è confermata dall'inequivocabile Controparte_1 Parte_1 tenore degli scambi epistolari delle parti al momento della trattativa e nella fase successiva (cfr. in particolare le mail del 19/12/2016) da cui emerge l'importanza e quindi l'essenzialità del termine di consegna della merce di cui erano consapevoli entrambe le parti
In particolare, nella mail del 19/10/2016 (doc. 7 fascicolo ) , inviata dalla venditrice alla CP_1 acquirente, dopo aver rilevato che effettivamente si era impegnata a “garantirvi una Parte_1 consegna per fine Novembre/inizi Dicembre con la nave, il tutto confermato poi dalla mia offerta ufficiale del giorno successivo”, comunicava che i termini di consegna non potevano essere rispettati in quanto la fabbrica cinese era oberata di ordini, quindi aggiungendo “avremmo potuto, il giorno stesso della ricezione dell'ordine, risponderle che la consegna per i motori viaggianti via nave sarebbe stata per metà Gennaio;
lei non avrebbe assolutamente accettato e ci saremmo trovati nella stessa situazione di oggi”
In risposta alla richiamata mail, nella stessa data l'acquirente (doc. 6 fascicolo ), dopo CP_1 aver lamentato la mancata consegna nei termini indicati nell'ordine, precisa: “Il nostro ordine N. 2 del 14 settembre prevedeva una consegna al 10/11/2016 (via aerea 875 senza pignone + 275 con pignone), una seconda consegna al 5/12/2016 (1225 senza pignone + 425 con pignone) ed una terza a saldo dell'ordine ad inizio gennaio. Da parte vostra non ci avete mai confermato date diverse con una rettifica al nostro ordine. Oggi, dopo 10 giorni di solleciti da parte mia, mi comunica che la seconda consegna verrà fatta entro il 20 dicembre. Questa data è totalmente inaccettabile e vi chiedo gentilmente di operarvi ai fine di consegnare entro inizio dicembre come pattuito durante il nostro incontro e come indicato conseguentemente nel nostro ordine. Per noi dicembre è il mese di lancio del nostro nuovo prodotto ed in nessuna maniera non possiamo essere nella condizione di non poter consegnare ai nostri clienti.”
pagina 3 di 4 Va quindi confermata la statuizione del primo giudice in ordine alla natura essenziale dei termini di consegna indicati nell'ordine della società e sulla conoscenza e consapevolezza della CP_1 società venditrice circa tale natura dei richiamati termini di consegna. Parte_1
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Il terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto inter partes sull'erronea valutazione in termini di “inadempimento di non scarsa importanza” da parte della società è Parte_1 conseguentemente rigettato in dipendenza del rigetto degli altri due motivi di impugnazione, considerando che è sicuramente “inadempimento di non scarsa importanza” quello conseguente al mancato rispetto di un termine essenziale.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 2307/2022 del Tribunale di Controparte_1
Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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