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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6482/2017 pendente tra:
Con
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Falco Silvana (C.F. ) e dell'Avv. Chiaravalle Salvatore (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Petrone Raffaele (C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la CP_2 ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 56.823,42, oltre interessi.
[...] Parte_1
A sostegno della propria pretesa, la predetta società ha affermato che tale credito scaturisce dalla fattura n. 56 del 19.12.2016, emessa a saldo per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati presso l'immobile sito in Cimitile, alla Via Roma, 8.
1 Conseguentemente, in data 03.07.2017 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1635/2017, notificato in data 28.07.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 29.09.2017, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla società appaltatrice, che non ha eseguito tutte le opere pattuite. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha formulato domande riconvenzionali per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai difetti delle opere e dal ritardo nell'ultimazione dei lavori, per complessivi € 33.544,63.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.02.2018, si è costituita in giudizio la CP_2
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...]
delle avverse domande riconvenzionali;
conseguentemente, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa e acquisita la prova orale;
successivamente, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito delle operazioni tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in data 05.02.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata in data 29.09.20217, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
28.07.2017 (tenendo conto della sospensione feriale); inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 03.10.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, la presente controversia concerne il contratto di appalto stipulato tra le parti.
3.1 – Sul punto, si osserva preliminarmente che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
2 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
3.2 – È necessario, dunque, verificare anzitutto se parte opposta ha dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della sua pretesa e individuare il contenuto del medesimo.
Al riguardo, occorre constatare che è pacifico che le parti abbiano stipulato per iscritto un contratto di appalto, in data 12.06.2013, sulla base del computo metrico redatto in data
17.05.2013; entrambi i documenti citati prevedono un corrispettivo pari a € 83.209,43 (cfr. allegati 1 e 2 dell'atto di citazione e allegato 1 della comparsa di costituzione).
Parte opposta ha sostenuto di aver realizzato le opere indicate all'interno dei computi metrici redatti dal direttore dei lavori in data 17/09/2013, in data 04/10/2013, in data 16/12/2013, in data
24/04/2014 e in data 26/02/2015 (cfr. allegati 7, 8, 9, 10, 11 della comparsa di costituzione), per complessivi € 106.203,11, oltre IVA. Ha evidenziato, in effetti, di aver eseguito anche opere aggiuntive rispetto a quelle indicate all'interno dell'iniziale compute metrico, in accordo con la committente.
A sostegno di tale affermazione, ha prodotto il contratto sottoscritto in data 16.12.2013, con cui sono state pattuite per iscritto tra le parti alcune opere aggiuntive (cfr. allegato 6 della comparsa
3 di costituzione). Tuttavia, tale documento è stato specificamente disconosciuto da parte opponente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.; parte opposta non ha formulato istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; conseguentemente, tale documento non può essere utilizzato ai fini probatori.
Cionondimeno, l'esistenza di un accordo contrattuale con riferimento alle opere aggiuntive deve comunque considerarsi provata, atteso che il teste , che ha rivestito la qualità di Testimone_1
direttore dei lavori, ha confermato la circostanza indicata al capitolo 2 articolato da parte opposta, ossia che i lavori indicati all'interno dei computi metrici precedentemente indicati “furono commissionati al sig. (legale rappresentante della Controparte_2 Controparte_3
dalla sig.ra ”; tale circostanza, del resto, è stata
[...] Parte_1
ribadita anche dal secondo teste di parte opposta, . Testimone_2
È provato, dunque, che tutte le opere, sia quelle iniziali, sia quelle aggiuntive, sono state commissionate dall'odierna opponente e, dunque, sono state realizzate in esecuzione di un accordo contrattuale tra le parti;
dall'istruttoria espletata non è emerso, tuttavia, se le parti avessero anche stabilito il corrispettivo dovuto per le opere aggiuntive.
3.3 – Cionondimeno, il prezzo delle opere in questione deve essere fissato in misura pari a quella indicata all'interno dei computi metrici versati in atti, ai sensi dell'art. 1657 c.c., poiché essi corrispondono alle tariffe esistenti al momento della conclusione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n. 26365).
Invero, il CTU nominato nel corso del precedente giudizio, concordando con le osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, ha rilevato che “le voci di tariffa presenti nei vari computi metrici fanno riferimento al listino Regione Campania relativo all'anno di redazione degli stessi
CM tanto risultando inconfutabilmente dal codice riportato per ogni singola voce alla prima colonna del CM – il quale identifica inequivocabilmente il listino prezzi Regionale utilizzato;
mentre il prezzo unitario, riportato all'ottava colonna del CM, identifica l'anno di riferimento del listino prezzi utilizzato” (cfr. pagina 50 della relazione tecnica).
Conseguentemente, anche in assenza di espressa pattuizione, il corrispettivo dovuto per le opere realizzate è fissato ai sensi dell'art. 1657 c.c. e corrisponde a quello indicato all'interno dei citati computi metrici, in quanto esso è stato determinato sulla base del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, ossia delle tariffe esistenti al momento della conclusione del contratto;
4 in questa prospettiva, il corrispettivo dovuto coincide con quello indicato da parte opposta e ammonta a complessivi € 106.203,11, oltre IVA.
4 – Parte opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte, rilevando che alcune opere non sono state eseguite e che, pertanto, non è dovuto il pagamento del corrispettivo.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Invero, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, l'eccezione di inadempimento comporta, a carico dell'odierna l'opposta, l'onere di provare l'esecuzione delle opere per le quali è stato richiesto il pagamento;
tale onere probatorio è stato soddisfatto.
4.1 – In effetti, il CTU, all'esito del sopralluogo effettuato presso l'immobile per cui è causa, ha evidenziato che “le opere incluse nella contabilità finale redatta dal DL Geom. , sono state Tes_1
tutte eseguite”; “tutte le lavorazioni eseguite, incluse quelle presenti nel computo metrico in contratto di appalto, sono state riportate poi in contabilità SAL dal DL, difatti si avevano ben nr 5 computi metrici per un complessivo importo lavori pari a € 104.141,01” (cfr. pagine 27, 28 della relazione tecnica). Inoltre, replicando alle osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, il
CTU ha scrivente precisato che “le opere contabilizzate al 26/02/2015 ammontavano ad €
106.203,11 oltre iva” (cfr. pagine 48, 49 e 50 della relazione tecnica); infatti, occorre tener conto anche del computo metrico del 26.02.2015, atteso che il medesimo, diversamente rispetto a quanto affermato dal CTU, è stato tempestivamente versato in atti da parte opposta, essendo allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
4.2 – D'altronde, la realizzazione di tutte le opere indicate è emersa anche dalla prova testimoniale. Il teste , che ha rivestito la qualità di direttore dei lavori, ha Testimone_1
confermato l'esecuzione di tutti i lavori indicati all'interno dei computi metrici in atti, specificando: “I lavori sono stati eseguiti presso il fabbricato per civile abitazione della signora in via Roma, che si compone di un piano terra, un primo piano ed un secondo piano Parte_1
oltre al lastrico solare e sul fabbricato posto all'interno del cortile composto da un piano terra adibito a falegnameria e deposito. Al piano terra nel locale di proprietà della signora Parte_1
sono stati eseguiti lavori di massetti di pendenza e guaina sul solaio del locale adibito a falegnameria. Poi abbiamo ristretto un lucernaio con una parte in solaio pieno ed altra parte in vetromattone e rimosso un cordolo. Al piano primo è stato reso abitabile un appartamento che era al grezzo. Al piano secondo abbiamo realizzato solo un rinforzo del solaio, abbiamo eliminato
5 una divisione interna ed abbiamo sistemato i vani portafinestra per renderli simmetrici al piano primo. Il secondo piano non è abitabile. È stato fatto l'isolamento termico di tutto il fabbricato.
Sul lastrico è stata rifatta la guaina di impermeabilizzazione ed il massetto termico. I lavori indicati nei computi metrici consuntivi che riconosco in quelli che mi vengono mostrati furono eseguiti solo ed esclusivamente dalla Tra i lavori eseguiti è incluso anche il Controparte_2
rifacimento del massetto delle pendenze e della guaina bituminosa del solaio tra il piano terra ed il primo piano che copre la falegnameria. Su questa porzione non è stato fatto il rinforzo del solaio”.
4.3 – Peraltro, anche il CTU, replicando alle osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, ha confermato che le opere indicate all'interno dei computi metrici sono state tutte eseguite dalla escludendo l'intervento di altre ditte, alla luce della documentazione versata Controparte_2
in atti (cfr. pagine 41 e 42 della relazione tecnica). Sul punto, è stato evidenziato che la stessa committente nella sua dichiarazione di ultimazione dei lavori (cfr. allegato 5 della comparsa di costituzione), protocollata al Comune di Cimitile in data 19/11/2015 con prot. n. 10163, ha comunicato che i lavori sono terminati in data 22/10/2015; l'impresa esecutrice alla data di ultimazione lavori è la “come ulteriormente conferma la circostanza che alla Controparte_2
chiusura della SCIA, cui è seguito il certificato di agibilità prot. n. 10329 del 24/11/2015, non risulta nessun deposito protocollato al Comune di Cimitile per cambio di impresa”.
4.4 – D'altra parte, deve rilevarsi, altresì, che il CTU ha dato atto dell'infondatezza delle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, che ha sostenuto: “Alcune opere presenti nella contabilità datata 26/02/2015 devono essere considerate parzialmente non realizzate almeno nella quantità. In particolare, con un più attento sopralluogo ed un più approfondito rapporto fotografico e con contestuale e puntuale verifica delle opere contabilizzate il CTU avrebbe facilmente riscontrato, data la palese evidenza, che almeno le voci n. 27 (rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaco) e n. 45 (fornitura e posa in opera di tubi in PVC) non sono state realizzate nelle quantità computate. Nello specifico nelle zone in cui si è verificato il distacco e fessurazioni dell'intonaco (frontalini, torrino scala, sotto mensole balconi) non si è riscontrata la presenza di detta rete per una superfice pari a circa la metà di quanto computato, e per quanto i tubi in PVC nel lato strada la metratura effettiva e di circa 15 ml anziché dei 22 computati (al piano terra parte della preesistente tubazione in lamiera zincata non è stata
6 sostituita)”.
Il CTU, infatti, ha replicato a tali osservazioni, evidenziando che esse non possono essere condivise, poiché, alla luce della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato, è emersa la realizzazione di tutte le opere indicate all'interno dei computi metrici (cfr. pagina 52 della relazione tecnica). Essa, del resto, è confermata anche dalla prova testimoniale espletata, come già indicato in precedenza.
4.5 – In definitiva, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la completa esecuzione di tutte le opere indicate da parte opposta, per le quali è stato richiesto il pagamento dell'importo di €
106.203,11, oltre IVA al 10%; non rileva la mancata esecuzione di opere diverse da quelle su cui si fonda l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto le stesse esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Parte opponente, dunque, era obbligata al pagamento, in favore dell'opposta, del complessivo importo di € 116.823,42. Essendo pacifico tra le parti che è stato versato soltanto l'importo di €
60.000,00, residua in favore della un credito pari a € 56.823,42, oltre interessi Controparte_2
legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, essendo provata la sussistenza del credito in esso indicato.
5 – A questo punto, è necessario procedere all'esame delle domande riconvenzionali risarcitorie formulate dall'opponente, partendo da quella riguardante il danno scaturente dal ritardo nell'esecuzione delle opere, che ammonterebbe a € 22.178,10.
Tale domanda è infondata.
5.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale
è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, n. 9152; Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n. 8405; Cassazione civile sez.
II, 06/10/2011, n. 20484).
7 5.2 – Nel caso di specie, parte opponente ha evidenziato che l'art. 11 del contratto di appalto del
12.06.2013, pur non prevedendo alcuna penale per il ritardo, fissa in data 30.11.2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;
tale termine non è stato rispettato.
Al riguardo, occorre considerare che il contratto in questione faceva riferimento all'esecuzione delle opere previste all'interno del computo metrico del 17.05.2013, atteso che esso prevede lo stesso corrispettivo indicato all'interno di tale computo metrico, pari a € 83.209,43. Tuttavia, come evidenziato ai paragrafi precedenti, è stato provato che le parti hanno pattuito opere aggiuntive rispetto a quello iniziali;
non è stata dimostrata la fissazione di un nuovo termine per la realizzazione di tali opere aggiuntive;
pertanto, si deve ritenere che le parti abbiano rinunciato al termine di consegna originariamente pattuito.
In questa prospettiva, non può considerarsi provata la sussistenza di un ritardo imputabile all'appaltatore nella ultimazione delle opere, poiché non risulta fissato alcun temine per la consegna delle stesse, a seguito della pattuizione delle opere aggiuntive.
La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, dunque, deve essere rigettata.
6 – Parte opponente ha formulato domanda riconvenzionale per ottenere, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dai difetti delle opere commissionate, quantificato nell'importo di €
11.200,00.
6.1 – Innanzitutto, si rileva l'ammissibilità di tale domanda, in sostituzione di quella finalizzata alla rimozione dei vizi, atteso che, come osservato dalla Corte di Cassazione, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/04/2006, n. 9033; Cassazione civile sez. II, 02/08/2002, n. 11602).
6.2 – Tale domanda è parzialmente fondata, in quanto il CTU ha rilevato l'esistenza dei difetti
“correlati alla sola non corretta impermeabilizzazione del solaio di copertura del piano secondo”
(cfr. pagine 32 e 33 della relazione tecnica); peraltro, lo stesso consulente, replicando alle osservazioni critiche formulate dalle parti, ha negato la sussistenza degli ulteriori danni elencati dal CTP dell'opponente, evidenziando di aver provveduto alla quantificazione dei vizi riscontrati
8 dal collegio tecnico, al momento del sopralluogo effettuato sui luoghi di causa;
del resto, i difetti indicati dal CTP fanno riferimento anche a opere non realizzate dall'odierna opposta, per cui non possono essere presi in considerazione nel presente giudizio.
Il CTU ha redatto un computo metrico delle opere necessarie per la rimozione dei vizi in questione, sulla base del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania del 2023, vigente al momento in cui sono state effettuate le operazioni tecniche;
ha evidenziato che il costo delle medesime ammonta a € 4.871,30, esclusa IVA al 10%; conteggiando l'IVA, il risarcimento dovuto è pari a € 5.358,43.
Sul punto, inoltre, il CTP dell'opponente ha rimarcato che il CTU non ha tenuto conto dei diritti da versare al del compenso tecnico per la redazione della CILA, la direzione dei lavori, CP_4 gli oneri per la sicurezza, che quantifica in complessivi € 3.700,00, a fronte di lavori quantificati in € 39.985,34. Il CTU non ha specificamente replicato a tale osservazione, che deve essere condivisa, in quanto gli oneri in questione sono necessariamente connessi all'esecuzione dei lavori finalizzati alla rimozione dei vizi e devono essere sostenuti da parte opponente.
Essi, tuttavia, non possono essere liquidati in € 3.700,00, dovendo essere commisurati all'entità delle opere quantificate dal CTU: conseguentemente, i costi in questione sono ridotti nella misura di € 1.000,00.
6.3 – Conseguentemente, la domanda riconvenzionale deve essere accolta per quanto di ragione, condannando parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di € 6.358,43
(risultante dalla somma tra € 5.358,43 ed € 1.000,00).
Atteso che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore (cfr. Cassazione civile sez.
II, 06/11/2013, n. 25015) e considerato che il risarcimento è espresso all'attualità, appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro.
Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
9 n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data di ultimazione dei lavori sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data di ultimazione dei lavori rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
7 – Ai fini del riparto delle spese di lite, è necessario dare atto della reciproca soccombenza delle parti, che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; la restante quota delle spese di lite, pari al 90%, è posta a carico di parte opponente, in considerazione del maggior valore delle domande su cui è risultata soccombente, rispetto a quello della domanda riconvenzionale parzialmente accolta.
Tale quota è liquidata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
7.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte opponente e, per l'effetto, condanna parte opposta al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 6.358,43; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi
[...]
al tasso legale da calcolarsi dalla data dell'ultimazione dei lavori (22.10.2015) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata a tale data e poi
10 incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento del danno da ritardo;
- compensa le spese di lite nella misura del 10% e pone la restante quota del 90% a carico di parte opponente, in favore di arte opposta;
liquida tale quota del 90% in € 6.346,35 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Nola, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 6482/2017 pendente tra:
Con
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Falco Silvana (C.F. ) e dell'Avv. Chiaravalle Salvatore (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Petrone Raffaele (C.F. ; C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la CP_2 ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 56.823,42, oltre interessi.
[...] Parte_1
A sostegno della propria pretesa, la predetta società ha affermato che tale credito scaturisce dalla fattura n. 56 del 19.12.2016, emessa a saldo per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati presso l'immobile sito in Cimitile, alla Via Roma, 8.
1 Conseguentemente, in data 03.07.2017 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1635/2017, notificato in data 28.07.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 29.09.2017, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla società appaltatrice, che non ha eseguito tutte le opere pattuite. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha formulato domande riconvenzionali per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dai difetti delle opere e dal ritardo nell'ultimazione dei lavori, per complessivi € 33.544,63.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.02.2018, si è costituita in giudizio la CP_2
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...]
delle avverse domande riconvenzionali;
conseguentemente, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa e acquisita la prova orale;
successivamente, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito delle operazioni tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in data 05.02.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata in data 29.09.20217, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
28.07.2017 (tenendo conto della sospensione feriale); inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa è stata iscritta a ruolo in data 03.10.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, la presente controversia concerne il contratto di appalto stipulato tra le parti.
3.1 – Sul punto, si osserva preliminarmente che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
2 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
3.2 – È necessario, dunque, verificare anzitutto se parte opposta ha dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della sua pretesa e individuare il contenuto del medesimo.
Al riguardo, occorre constatare che è pacifico che le parti abbiano stipulato per iscritto un contratto di appalto, in data 12.06.2013, sulla base del computo metrico redatto in data
17.05.2013; entrambi i documenti citati prevedono un corrispettivo pari a € 83.209,43 (cfr. allegati 1 e 2 dell'atto di citazione e allegato 1 della comparsa di costituzione).
Parte opposta ha sostenuto di aver realizzato le opere indicate all'interno dei computi metrici redatti dal direttore dei lavori in data 17/09/2013, in data 04/10/2013, in data 16/12/2013, in data
24/04/2014 e in data 26/02/2015 (cfr. allegati 7, 8, 9, 10, 11 della comparsa di costituzione), per complessivi € 106.203,11, oltre IVA. Ha evidenziato, in effetti, di aver eseguito anche opere aggiuntive rispetto a quelle indicate all'interno dell'iniziale compute metrico, in accordo con la committente.
A sostegno di tale affermazione, ha prodotto il contratto sottoscritto in data 16.12.2013, con cui sono state pattuite per iscritto tra le parti alcune opere aggiuntive (cfr. allegato 6 della comparsa
3 di costituzione). Tuttavia, tale documento è stato specificamente disconosciuto da parte opponente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.; parte opposta non ha formulato istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.; conseguentemente, tale documento non può essere utilizzato ai fini probatori.
Cionondimeno, l'esistenza di un accordo contrattuale con riferimento alle opere aggiuntive deve comunque considerarsi provata, atteso che il teste , che ha rivestito la qualità di Testimone_1
direttore dei lavori, ha confermato la circostanza indicata al capitolo 2 articolato da parte opposta, ossia che i lavori indicati all'interno dei computi metrici precedentemente indicati “furono commissionati al sig. (legale rappresentante della Controparte_2 Controparte_3
dalla sig.ra ”; tale circostanza, del resto, è stata
[...] Parte_1
ribadita anche dal secondo teste di parte opposta, . Testimone_2
È provato, dunque, che tutte le opere, sia quelle iniziali, sia quelle aggiuntive, sono state commissionate dall'odierna opponente e, dunque, sono state realizzate in esecuzione di un accordo contrattuale tra le parti;
dall'istruttoria espletata non è emerso, tuttavia, se le parti avessero anche stabilito il corrispettivo dovuto per le opere aggiuntive.
3.3 – Cionondimeno, il prezzo delle opere in questione deve essere fissato in misura pari a quella indicata all'interno dei computi metrici versati in atti, ai sensi dell'art. 1657 c.c., poiché essi corrispondono alle tariffe esistenti al momento della conclusione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n. 26365).
Invero, il CTU nominato nel corso del precedente giudizio, concordando con le osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, ha rilevato che “le voci di tariffa presenti nei vari computi metrici fanno riferimento al listino Regione Campania relativo all'anno di redazione degli stessi
CM tanto risultando inconfutabilmente dal codice riportato per ogni singola voce alla prima colonna del CM – il quale identifica inequivocabilmente il listino prezzi Regionale utilizzato;
mentre il prezzo unitario, riportato all'ottava colonna del CM, identifica l'anno di riferimento del listino prezzi utilizzato” (cfr. pagina 50 della relazione tecnica).
Conseguentemente, anche in assenza di espressa pattuizione, il corrispettivo dovuto per le opere realizzate è fissato ai sensi dell'art. 1657 c.c. e corrisponde a quello indicato all'interno dei citati computi metrici, in quanto esso è stato determinato sulla base del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, ossia delle tariffe esistenti al momento della conclusione del contratto;
4 in questa prospettiva, il corrispettivo dovuto coincide con quello indicato da parte opposta e ammonta a complessivi € 106.203,11, oltre IVA.
4 – Parte opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte, rilevando che alcune opere non sono state eseguite e che, pertanto, non è dovuto il pagamento del corrispettivo.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Invero, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, l'eccezione di inadempimento comporta, a carico dell'odierna l'opposta, l'onere di provare l'esecuzione delle opere per le quali è stato richiesto il pagamento;
tale onere probatorio è stato soddisfatto.
4.1 – In effetti, il CTU, all'esito del sopralluogo effettuato presso l'immobile per cui è causa, ha evidenziato che “le opere incluse nella contabilità finale redatta dal DL Geom. , sono state Tes_1
tutte eseguite”; “tutte le lavorazioni eseguite, incluse quelle presenti nel computo metrico in contratto di appalto, sono state riportate poi in contabilità SAL dal DL, difatti si avevano ben nr 5 computi metrici per un complessivo importo lavori pari a € 104.141,01” (cfr. pagine 27, 28 della relazione tecnica). Inoltre, replicando alle osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, il
CTU ha scrivente precisato che “le opere contabilizzate al 26/02/2015 ammontavano ad €
106.203,11 oltre iva” (cfr. pagine 48, 49 e 50 della relazione tecnica); infatti, occorre tener conto anche del computo metrico del 26.02.2015, atteso che il medesimo, diversamente rispetto a quanto affermato dal CTU, è stato tempestivamente versato in atti da parte opposta, essendo allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
4.2 – D'altronde, la realizzazione di tutte le opere indicate è emersa anche dalla prova testimoniale. Il teste , che ha rivestito la qualità di direttore dei lavori, ha Testimone_1
confermato l'esecuzione di tutti i lavori indicati all'interno dei computi metrici in atti, specificando: “I lavori sono stati eseguiti presso il fabbricato per civile abitazione della signora in via Roma, che si compone di un piano terra, un primo piano ed un secondo piano Parte_1
oltre al lastrico solare e sul fabbricato posto all'interno del cortile composto da un piano terra adibito a falegnameria e deposito. Al piano terra nel locale di proprietà della signora Parte_1
sono stati eseguiti lavori di massetti di pendenza e guaina sul solaio del locale adibito a falegnameria. Poi abbiamo ristretto un lucernaio con una parte in solaio pieno ed altra parte in vetromattone e rimosso un cordolo. Al piano primo è stato reso abitabile un appartamento che era al grezzo. Al piano secondo abbiamo realizzato solo un rinforzo del solaio, abbiamo eliminato
5 una divisione interna ed abbiamo sistemato i vani portafinestra per renderli simmetrici al piano primo. Il secondo piano non è abitabile. È stato fatto l'isolamento termico di tutto il fabbricato.
Sul lastrico è stata rifatta la guaina di impermeabilizzazione ed il massetto termico. I lavori indicati nei computi metrici consuntivi che riconosco in quelli che mi vengono mostrati furono eseguiti solo ed esclusivamente dalla Tra i lavori eseguiti è incluso anche il Controparte_2
rifacimento del massetto delle pendenze e della guaina bituminosa del solaio tra il piano terra ed il primo piano che copre la falegnameria. Su questa porzione non è stato fatto il rinforzo del solaio”.
4.3 – Peraltro, anche il CTU, replicando alle osservazioni formulate dal CTP di parte opposta, ha confermato che le opere indicate all'interno dei computi metrici sono state tutte eseguite dalla escludendo l'intervento di altre ditte, alla luce della documentazione versata Controparte_2
in atti (cfr. pagine 41 e 42 della relazione tecnica). Sul punto, è stato evidenziato che la stessa committente nella sua dichiarazione di ultimazione dei lavori (cfr. allegato 5 della comparsa di costituzione), protocollata al Comune di Cimitile in data 19/11/2015 con prot. n. 10163, ha comunicato che i lavori sono terminati in data 22/10/2015; l'impresa esecutrice alla data di ultimazione lavori è la “come ulteriormente conferma la circostanza che alla Controparte_2
chiusura della SCIA, cui è seguito il certificato di agibilità prot. n. 10329 del 24/11/2015, non risulta nessun deposito protocollato al Comune di Cimitile per cambio di impresa”.
4.4 – D'altra parte, deve rilevarsi, altresì, che il CTU ha dato atto dell'infondatezza delle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, che ha sostenuto: “Alcune opere presenti nella contabilità datata 26/02/2015 devono essere considerate parzialmente non realizzate almeno nella quantità. In particolare, con un più attento sopralluogo ed un più approfondito rapporto fotografico e con contestuale e puntuale verifica delle opere contabilizzate il CTU avrebbe facilmente riscontrato, data la palese evidenza, che almeno le voci n. 27 (rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaco) e n. 45 (fornitura e posa in opera di tubi in PVC) non sono state realizzate nelle quantità computate. Nello specifico nelle zone in cui si è verificato il distacco e fessurazioni dell'intonaco (frontalini, torrino scala, sotto mensole balconi) non si è riscontrata la presenza di detta rete per una superfice pari a circa la metà di quanto computato, e per quanto i tubi in PVC nel lato strada la metratura effettiva e di circa 15 ml anziché dei 22 computati (al piano terra parte della preesistente tubazione in lamiera zincata non è stata
6 sostituita)”.
Il CTU, infatti, ha replicato a tali osservazioni, evidenziando che esse non possono essere condivise, poiché, alla luce della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato, è emersa la realizzazione di tutte le opere indicate all'interno dei computi metrici (cfr. pagina 52 della relazione tecnica). Essa, del resto, è confermata anche dalla prova testimoniale espletata, come già indicato in precedenza.
4.5 – In definitiva, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la completa esecuzione di tutte le opere indicate da parte opposta, per le quali è stato richiesto il pagamento dell'importo di €
106.203,11, oltre IVA al 10%; non rileva la mancata esecuzione di opere diverse da quelle su cui si fonda l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto le stesse esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Parte opponente, dunque, era obbligata al pagamento, in favore dell'opposta, del complessivo importo di € 116.823,42. Essendo pacifico tra le parti che è stato versato soltanto l'importo di €
60.000,00, residua in favore della un credito pari a € 56.823,42, oltre interessi Controparte_2
legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, essendo provata la sussistenza del credito in esso indicato.
5 – A questo punto, è necessario procedere all'esame delle domande riconvenzionali risarcitorie formulate dall'opponente, partendo da quella riguardante il danno scaturente dal ritardo nell'esecuzione delle opere, che ammonterebbe a € 22.178,10.
Tale domanda è infondata.
5.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale
è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, n. 9152; Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n. 8405; Cassazione civile sez.
II, 06/10/2011, n. 20484).
7 5.2 – Nel caso di specie, parte opponente ha evidenziato che l'art. 11 del contratto di appalto del
12.06.2013, pur non prevedendo alcuna penale per il ritardo, fissa in data 30.11.2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;
tale termine non è stato rispettato.
Al riguardo, occorre considerare che il contratto in questione faceva riferimento all'esecuzione delle opere previste all'interno del computo metrico del 17.05.2013, atteso che esso prevede lo stesso corrispettivo indicato all'interno di tale computo metrico, pari a € 83.209,43. Tuttavia, come evidenziato ai paragrafi precedenti, è stato provato che le parti hanno pattuito opere aggiuntive rispetto a quello iniziali;
non è stata dimostrata la fissazione di un nuovo termine per la realizzazione di tali opere aggiuntive;
pertanto, si deve ritenere che le parti abbiano rinunciato al termine di consegna originariamente pattuito.
In questa prospettiva, non può considerarsi provata la sussistenza di un ritardo imputabile all'appaltatore nella ultimazione delle opere, poiché non risulta fissato alcun temine per la consegna delle stesse, a seguito della pattuizione delle opere aggiuntive.
La domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, dunque, deve essere rigettata.
6 – Parte opponente ha formulato domanda riconvenzionale per ottenere, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dai difetti delle opere commissionate, quantificato nell'importo di €
11.200,00.
6.1 – Innanzitutto, si rileva l'ammissibilità di tale domanda, in sostituzione di quella finalizzata alla rimozione dei vizi, atteso che, come osservato dalla Corte di Cassazione, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/04/2006, n. 9033; Cassazione civile sez. II, 02/08/2002, n. 11602).
6.2 – Tale domanda è parzialmente fondata, in quanto il CTU ha rilevato l'esistenza dei difetti
“correlati alla sola non corretta impermeabilizzazione del solaio di copertura del piano secondo”
(cfr. pagine 32 e 33 della relazione tecnica); peraltro, lo stesso consulente, replicando alle osservazioni critiche formulate dalle parti, ha negato la sussistenza degli ulteriori danni elencati dal CTP dell'opponente, evidenziando di aver provveduto alla quantificazione dei vizi riscontrati
8 dal collegio tecnico, al momento del sopralluogo effettuato sui luoghi di causa;
del resto, i difetti indicati dal CTP fanno riferimento anche a opere non realizzate dall'odierna opposta, per cui non possono essere presi in considerazione nel presente giudizio.
Il CTU ha redatto un computo metrico delle opere necessarie per la rimozione dei vizi in questione, sulla base del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania del 2023, vigente al momento in cui sono state effettuate le operazioni tecniche;
ha evidenziato che il costo delle medesime ammonta a € 4.871,30, esclusa IVA al 10%; conteggiando l'IVA, il risarcimento dovuto è pari a € 5.358,43.
Sul punto, inoltre, il CTP dell'opponente ha rimarcato che il CTU non ha tenuto conto dei diritti da versare al del compenso tecnico per la redazione della CILA, la direzione dei lavori, CP_4 gli oneri per la sicurezza, che quantifica in complessivi € 3.700,00, a fronte di lavori quantificati in € 39.985,34. Il CTU non ha specificamente replicato a tale osservazione, che deve essere condivisa, in quanto gli oneri in questione sono necessariamente connessi all'esecuzione dei lavori finalizzati alla rimozione dei vizi e devono essere sostenuti da parte opponente.
Essi, tuttavia, non possono essere liquidati in € 3.700,00, dovendo essere commisurati all'entità delle opere quantificate dal CTU: conseguentemente, i costi in questione sono ridotti nella misura di € 1.000,00.
6.3 – Conseguentemente, la domanda riconvenzionale deve essere accolta per quanto di ragione, condannando parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di € 6.358,43
(risultante dalla somma tra € 5.358,43 ed € 1.000,00).
Atteso che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore (cfr. Cassazione civile sez.
II, 06/11/2013, n. 25015) e considerato che il risarcimento è espresso all'attualità, appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro.
Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
9 n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data di ultimazione dei lavori sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data di ultimazione dei lavori rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
7 – Ai fini del riparto delle spese di lite, è necessario dare atto della reciproca soccombenza delle parti, che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; la restante quota delle spese di lite, pari al 90%, è posta a carico di parte opponente, in considerazione del maggior valore delle domande su cui è risultata soccombente, rispetto a quello della domanda riconvenzionale parzialmente accolta.
Tale quota è liquidata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, prevista dall'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
7.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte opponente e, per l'effetto, condanna parte opposta al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 6.358,43; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi
[...]
al tasso legale da calcolarsi dalla data dell'ultimazione dei lavori (22.10.2015) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata a tale data e poi
10 incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento del danno da ritardo;
- compensa le spese di lite nella misura del 10% e pone la restante quota del 90% a carico di parte opponente, in favore di arte opposta;
liquida tale quota del 90% in € 6.346,35 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Nola, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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