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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15991 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO ALESSANDRA in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 29.1.2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_2 Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 16.09.2024, hiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento Parte_1 esclusivo rafforzato della minore madre;
chiedeva disporsi incontri padre - figlia in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
chiedeva, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della minore pari ad almeno € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, disporsi la formale presa in carico del nucleo ai Servizi Sociali territorialmente competenti e della minore al Servizio di Neuropsichiatria infantile;
chiedeva, infine, sospendersi - in attesa dell'istruttoria - la responsabilità genitoriale in capo al sig. sulla figlia minore. CP_1
Con decreto del 30.09.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai
Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
In data 16.1.2025, i Servizi incaricati depositavano ritualmente in atti relazione sociale e relazione psicologica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2025, si costituiva in giudizio , CP_1 nulla opponendo in punto presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e in punto calendario di incontri padre – figlia (fatta salva, però, la possibilità di progressiva liberalizzazione degli stessi), ma chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza anagrafica e collocazione presso quest'ultima, nonché disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente e residenza presso la madre;
DISPONE che gli incontri padre - figlia riprendano in luogo neutro alla presenza di un educatore, previa attenta valutazione delle capacità genitoriali secondo tempi e modi che saranno ritenuti dai
Servizi nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri quando non si ravviseranno situazioni di pregiudizio per la minore;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore la cifra € 150,00 CP_1 mensili, da versarsi entro a decorrere dal mese di marzo 2025, entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016. Le parti danno atto che il contributo ordinario aumenterà a 200 euro dal mese successivo a quello in cui il convenuto avrà un contratto un qualsiasi contratto di lavoro;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di
Neuropsichiatria infantile.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.2.2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15991 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROCCI PATRIZIA in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO ALESSANDRA in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 29.1.2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_2 Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 16.09.2024, hiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento Parte_1 esclusivo rafforzato della minore madre;
chiedeva disporsi incontri padre - figlia in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
chiedeva, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della minore pari ad almeno € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, disporsi la formale presa in carico del nucleo ai Servizi Sociali territorialmente competenti e della minore al Servizio di Neuropsichiatria infantile;
chiedeva, infine, sospendersi - in attesa dell'istruttoria - la responsabilità genitoriale in capo al sig. sulla figlia minore. CP_1
Con decreto del 30.09.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 28.1.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai
Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
In data 16.1.2025, i Servizi incaricati depositavano ritualmente in atti relazione sociale e relazione psicologica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2025, si costituiva in giudizio , CP_1 nulla opponendo in punto presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e in punto calendario di incontri padre – figlia (fatta salva, però, la possibilità di progressiva liberalizzazione degli stessi), ma chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con residenza anagrafica e collocazione presso quest'ultima, nonché disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.1.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente e residenza presso la madre;
DISPONE che gli incontri padre - figlia riprendano in luogo neutro alla presenza di un educatore, previa attenta valutazione delle capacità genitoriali secondo tempi e modi che saranno ritenuti dai
Servizi nell'interesse della minore, prevedendo una graduale liberalizzazione degli incontri quando non si ravviseranno situazioni di pregiudizio per la minore;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento della minore la cifra € 150,00 CP_1 mensili, da versarsi entro a decorrere dal mese di marzo 2025, entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 15.3.2016. Le parti danno atto che il contributo ordinario aumenterà a 200 euro dal mese successivo a quello in cui il convenuto avrà un contratto un qualsiasi contratto di lavoro;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di
Neuropsichiatria infantile.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.2.2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.