Versione
11 dicembre 1919
11 dicembre 1919
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Versione
14 gennaio 1950
14 gennaio 1950
Art. 23
((Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza))