TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3038/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3038/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Regina Elena 20 presso lo studio dell'avv. DELL'OSA STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara in Piazza Controparte_1 C.F._2
Duca D'Aosta 34 presso lo studio dell'avv. D'AURIZIO MATTEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 13 ottobre 2025 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , interrottasi nel mese di settembre 2025 a causa dei Controparte_1 gravi episodi di violenza domestica ai danni della ricorrente, oggetto di denuncia, e che dalla relazione intrattenuta nasceva i loro figli e rispettivamente il 03.08.2010 e il 21.02.2019 - adiva Per_1 Per_2
l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: “IN VIA PROVVISORIA E D'URGENZA: Stante la situazione di pregiudizio attuale e concreto per i minori e per la ricorrente, si chiede l'emissione, anche inaudita altera parte, dei medesimi provvedimenti richiesti in via principale, ed in particolare l'immediata corresponsione del contributo al mantenimento, la regolamentazione delle visite in modalità protetta Per_ per e l'ordine al Sig. di provvedere senza indugio alla liberazione dal fermo CP_1 amministrativo dell'autovettura GOLF targata;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Disporre Per_ l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, Sig.ra 2. Assegnare alla Sig.ra la casa familiare sita in Parte_1 Parte_1
Montesilvano, Via Vittorio Emanuele II, n. 40/2. 3. Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. Per_
come segue:
1. con riguardo al figlio , disporre che gli incontri avvengano in Controparte_1 modalità protetta, con la supervisione e secondo le modalità e il calendario stabiliti dai Servizi Sociali competenti, incaricandoli di monitorare la relazione;
2. con riguardo al figlio disporre che il Per_1 padre, con la supervisione dei Servizi Sociali competenti, possa vederlo e tenerlo con sé nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con prelievo e riaccompagnamento a cura di un soggetto terzo.
4. Ammonire il Sig. affinché si astenga da qualsiasi Controparte_1 comportamento volto a strumentalizzare i figli, a coinvolgerli nel conflitto genitoriale o a denigrare la figura materna.
5. Invitare e/o disporre che il Sig. intraprenda un percorso di supporto Controparte_1 alla genitorialità e di rielaborazione delle proprie condotte, da svolgersi presso i Servizi Sociali o un ente specializzato, incaricando i medesimi Servizi di monitorare tale percorso e di riferirne all'Autorità
Giudiziaria.
6. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.000,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
7. Porre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere l'intero canone di locazione e le utenze relative alla casa familiare, nonché il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), da concordarsi pagina 2 di 7 e documentarsi.
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale per i figli sia interamente percepito dalla
Sig.ra 9. Accertare e dichiarare che la posizione debitoria di circa € 22.710,63 è di Parte_1 esclusiva pertinenza del Sig. e, per l'effetto, porla a suo totale carico, manlevando la Sig.ra CP_1 da ogni pretesa creditoria da parte di terzi”. Parte_1
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto dalla ricorrente per i motivi versati in atti e chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Per_ Pescara, in via urgente e provvisoria: • disporre l'affido condiviso dei minori e ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa di Montesilvano, Via Vittorio Per_ Emanuel, II, n. 40/2; • disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio di anni 6 ed il figlio di anni 15 nei modi e nei tempi ritenuti di giustizia;
• disporre che l'Indennità di Per_1
Per_ Frequenza percepita dal figlio di euro 350,00 mensili sia imputata al mantenimento del medesimo quanto ad euro 250,00 e per il residuo al canone di locazione della casa familiare;
• disporre che il Sig. versi la somma mensile di euro 250,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore • disporre che il canone di locazione della casa familiare e le Per_1 relative utenze siano pagate con i proventi dell'Assegno di Inclusione e dell'Assegno Unico Universale
Inps nonché del residuo della indennità di frequenza”.
3. All'udienza del 5 novembre 2025 il Giudice istruttore adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo quanto segue: “affida provvisoriamente in via esclusiva i minori alla madre, la quale provvederà all'adozione delle scelte di maggiore interesse degli stessi, i quali coabiteranno con la madre nella casa familiare, onerando la madre a volturare le utenze entro 60gg. Affida i minori al monitoraggio dei SS di Montesilvano i quali provvederanno a depositare bimestralmente relazioni inerenti il benessere psicofisico degli stessi, la loro socialità ed i rapporti genitoriali. Dispone libere Per_ frequentazioni del padre con mentre il padre potrà visitare il piccolo in modalità protetta Per_1 almeno con cadenza bisettimanale presso i SS di Montesilvano secondo le disponibilità di questi ultimi”.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 26.11.2025 e di seguito riportate:
1. I figli sono affidati in via condivisa ai genitori c saranno collocati presso la madre.
2. La casa familiare di Montesilvano, Via Vittorio Emanuele, 40/2 6 assegnata alla Sig.ra Parte_1 che vi abiterà con i minori. Le utenze e il contratto di locazione non saranno, alto stato e fino a nuovo accordo, volturati a nome della sig.ra Per i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del Parte_1 pagina 3 di 7 presente atto, il canone di locazione c le utenze saranno pagate al 50% dalla sig.ra e dal Parte_1 sig. Dopo tale termine, il canone di locazione e le utenze saranno pagate al 100% dalla sig.ra CP_1
Parte_1
3. Le parti si danno atto e riconoscono che, in considerazione delle oggettive difficoltà economiche net sostenere i costi di locazione e gestione dell'attuale casa familiare, e concessa alla Sig.ra Parte_1
, quale genitore collocatario, la facoltà di trasferire la propria residenza e quella dei figli minori
[...] in un'altra abitazione. Tale facoltà potrà essere esercitata optando per una diversa soluzione abitativa, anche in altro Comune e/o presso la propria famiglia di origine. Nell'ipotesi contemplata, la Sig.ra si impegna a comunicare formalmente al Sig. , a mezzo Posta Elettronica Parte_1 Controparte_1
Certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, la propria decisione di trasferirsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, indicando 11 nuovo indirizzo di residenza dei minori. Net caso in cui la
Sig.ra decida di trasferirsi in altro comune il sig. avrà facoltà di decidere se Parte_1 CP_1 rientrare nella casa di Via Vittoria Emanuele, 40/2 ed, in tal caso, facendosi carico del canone di locazione e delle utenze.
4. Il garage posto al piano sotterraneo ed individuato al subalterno 6, rendita catastale € 29,75, resta invece assegnato al Sig. . La predetta assegnazione potrà avvenire compatibilmente Controparte_1 con i provvedimenti interdittivi in essere e pertanto sara' effettiva con la revoca delle misure restrittive a carico del sig. CP_1
5. II Sig. potrà ritirare presso la casa familiare i seguenti beni di proprietà dei propri genitori: CP_1 libreria inglese e mobile marrone, attualmente posizionati all'ingresso della casa, cassettiera attualmente posizionata nel corridoio casa.
6. Le parti si danno atto che la cucina attualmente presente nella casa familiare è di proprietà CP_2 della Sig.ra e resterà a servizio di tale casa finché ì minori vi abiteranno. Parte_2
7. La sig.ra entro 15 giorni dalla firma del presente atto, cederà e venderà al sig. Parte_1
ovvero a persona da lui indicata, al prezzo simbolico di C 100,00, la autovettura Golf, Parte_3 con spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultimo.
8. Il Sig. si obbliga, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Controparte_1 presente accordo, a provvedere a propria cura e spese a rimuovere il nominativo della Sig.ra da ogni riferimento, sia in qualità di contraente che di beneficiaria, relativo alla Parte_1 polizza vita n. 601823324. Entro il medesimo termine, il Sig. dovrà fornire alla Sig.ra CP_1
pagina 4 di 7 a mezzo PEC, idonea documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa Parte_1 comprovante l'avvenuta e definitiva variazione.
9. La Sig.ra esprime il proprio parere favorevole affinché il Giudice Penale voglia Parte_1 revocare ogni misura cautelare nei confronti del Sig. cosicché egli possa vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli minori secondo i patti che seguono.
Per_ 10. Quanto al figlio : le parti danno atto che, alla data odierna, gli incontri tra il padre e il figlio Per_ minore sono fissati in modalità protetta, secondo le disposizioni precedentemente emesse dall'Autorità Giudiziaria nel procedimento R,G. 3038-2025. Di conseguenza, la piena e autonoma attuazione della regolamentazione del diritto di visita di cui al successivo punto 18, in deroga alle attuali modalità protette, è subordinata non solo alla revoca formale delle misure restrittive in corso a carico del Sig. ma anche e soprattutto a una valutazione positiva da parte dei professionisti CP_1
(es. servizi sociali, psicologi) eventualmente incaricati di monitorare il nucleo familiare. Fino a tale valutazione positiva, e anche in caso di revoca delle misure cautelari, gli incontri continueranno a svolgersi secondo le modalità protette attualmente in vigore o secondo le diverse indicazioni che verranno fornite dai medesimi professionisti, in accordo con i genitori.
11. Fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
• nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• a week-end alterni, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica nel periodo scolastico, ovvero 21:30 nel periodo estivo;
• quanto alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni, dalle 20:00 del 23 Dicembre alle 10:00 del
25 Dicembre con un genitore e dalle 10:00 del 25 Dicembre alle 21:00 del 26 Dicembre con l'altro genitore, dalle 10:00 del 31 Dicembre alle 09:00 del 2 Gennaio con un genitore e dalle 18:00 del 5 alle 21:00 del 6 Gennaio con l'altro; tutte le altre festività composte da unica giornata (25 Aprile, I
Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I Novembre e 8 Dicembre) verranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori;
• quanto al periodo pasquale, ad anni alterni con ciascuno dei genitori dalle ore
19:00 del venerdì santo alle ore 15:00 del giorno di Pasqua con uno e dalle 15:00 di Pasqua alle
20:00 del lunedì dell'Angelo con l'altro;
• il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, alternando annualmente pranzo e cena;
pagina 5 di 7 - compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con il minore;
• nel corso dell'estate, il padre avrà il diritto di tenere con sé il minore per 10 giorni consecutivi a
Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto, informandone la madre preventivamente entro €1 31 maggio di ogni anno;
eguale diritto avrà la madre, informandone il padre;
tutto previa comunicazione del luogo di villeggiatura e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori stessi;
• il padre ha il diritto di telefonare liberamente al figlio.
12. Quanto al figlio il padre potrà vedere e tenere con sé il minore liberamente e Per_1 compatibilmente con le esigenze, gli impegni di salute, scolastici, sportivi, sociali, religiosi e culturali del minore e, in considerazione dell'età, della manifesta volontà.
13. Sino alla effettiva revoca dei provvedimenti restrittivi attualmente in vigore nei confronti del Sig.
, tutti gli spostamenti dei figli dalla casa familiare, sia per l'inizio che per il termine Controparte_1 delle visite, dovranno essere curati da un soggetto terzo, di comune accordo individuato, e non direttamente dal padre. In seguito alla revoca, il padre provvederà a prelevare i figli ed a riportali a casa.
14. Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da Dicembre 2025, la somma di C Parte_1
300,00 per ogni figlio, e quindi complessivamente € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
15. L'assegno unico ed universale erogato dall'Inps sarà percepito interamente dal genitore collocatario.
16. Le spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse dei minori saranno regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, ben noto alle partì, e saranno sopportate ai 50 % dai genitori.
17. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli sui documenti di ciascuno.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Per_1 [...] conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_4
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3038/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Regina Elena 20 presso lo studio dell'avv. DELL'OSA STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara in Piazza Controparte_1 C.F._2
Duca D'Aosta 34 presso lo studio dell'avv. D'AURIZIO MATTEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 13 ottobre 2025 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , interrottasi nel mese di settembre 2025 a causa dei Controparte_1 gravi episodi di violenza domestica ai danni della ricorrente, oggetto di denuncia, e che dalla relazione intrattenuta nasceva i loro figli e rispettivamente il 03.08.2010 e il 21.02.2019 - adiva Per_1 Per_2
l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: “IN VIA PROVVISORIA E D'URGENZA: Stante la situazione di pregiudizio attuale e concreto per i minori e per la ricorrente, si chiede l'emissione, anche inaudita altera parte, dei medesimi provvedimenti richiesti in via principale, ed in particolare l'immediata corresponsione del contributo al mantenimento, la regolamentazione delle visite in modalità protetta Per_ per e l'ordine al Sig. di provvedere senza indugio alla liberazione dal fermo CP_1 amministrativo dell'autovettura GOLF targata;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Disporre Per_ l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre, Sig.ra 2. Assegnare alla Sig.ra la casa familiare sita in Parte_1 Parte_1
Montesilvano, Via Vittorio Emanuele II, n. 40/2. 3. Regolamentare il diritto di visita del padre, Sig. Per_
come segue:
1. con riguardo al figlio , disporre che gli incontri avvengano in Controparte_1 modalità protetta, con la supervisione e secondo le modalità e il calendario stabiliti dai Servizi Sociali competenti, incaricandoli di monitorare la relazione;
2. con riguardo al figlio disporre che il Per_1 padre, con la supervisione dei Servizi Sociali competenti, possa vederlo e tenerlo con sé nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con prelievo e riaccompagnamento a cura di un soggetto terzo.
4. Ammonire il Sig. affinché si astenga da qualsiasi Controparte_1 comportamento volto a strumentalizzare i figli, a coinvolgerli nel conflitto genitoriale o a denigrare la figura materna.
5. Invitare e/o disporre che il Sig. intraprenda un percorso di supporto Controparte_1 alla genitorialità e di rielaborazione delle proprie condotte, da svolgersi presso i Servizi Sociali o un ente specializzato, incaricando i medesimi Servizi di monitorare tale percorso e di riferirne all'Autorità
Giudiziaria.
6. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 1.000,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
7. Porre a carico del Sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere l'intero canone di locazione e le utenze relative alla casa familiare, nonché il 50% delle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), da concordarsi pagina 2 di 7 e documentarsi.
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale per i figli sia interamente percepito dalla
Sig.ra 9. Accertare e dichiarare che la posizione debitoria di circa € 22.710,63 è di Parte_1 esclusiva pertinenza del Sig. e, per l'effetto, porla a suo totale carico, manlevando la Sig.ra CP_1 da ogni pretesa creditoria da parte di terzi”. Parte_1
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto dalla ricorrente per i motivi versati in atti e chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Per_ Pescara, in via urgente e provvisoria: • disporre l'affido condiviso dei minori e ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa di Montesilvano, Via Vittorio Per_ Emanuel, II, n. 40/2; • disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio di anni 6 ed il figlio di anni 15 nei modi e nei tempi ritenuti di giustizia;
• disporre che l'Indennità di Per_1
Per_ Frequenza percepita dal figlio di euro 350,00 mensili sia imputata al mantenimento del medesimo quanto ad euro 250,00 e per il residuo al canone di locazione della casa familiare;
• disporre che il Sig. versi la somma mensile di euro 250,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio minore • disporre che il canone di locazione della casa familiare e le Per_1 relative utenze siano pagate con i proventi dell'Assegno di Inclusione e dell'Assegno Unico Universale
Inps nonché del residuo della indennità di frequenza”.
3. All'udienza del 5 novembre 2025 il Giudice istruttore adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo quanto segue: “affida provvisoriamente in via esclusiva i minori alla madre, la quale provvederà all'adozione delle scelte di maggiore interesse degli stessi, i quali coabiteranno con la madre nella casa familiare, onerando la madre a volturare le utenze entro 60gg. Affida i minori al monitoraggio dei SS di Montesilvano i quali provvederanno a depositare bimestralmente relazioni inerenti il benessere psicofisico degli stessi, la loro socialità ed i rapporti genitoriali. Dispone libere Per_ frequentazioni del padre con mentre il padre potrà visitare il piccolo in modalità protetta Per_1 almeno con cadenza bisettimanale presso i SS di Montesilvano secondo le disponibilità di questi ultimi”.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 26.11.2025 e di seguito riportate:
1. I figli sono affidati in via condivisa ai genitori c saranno collocati presso la madre.
2. La casa familiare di Montesilvano, Via Vittorio Emanuele, 40/2 6 assegnata alla Sig.ra Parte_1 che vi abiterà con i minori. Le utenze e il contratto di locazione non saranno, alto stato e fino a nuovo accordo, volturati a nome della sig.ra Per i 90 giorni successivi alla sottoscrizione del Parte_1 pagina 3 di 7 presente atto, il canone di locazione c le utenze saranno pagate al 50% dalla sig.ra e dal Parte_1 sig. Dopo tale termine, il canone di locazione e le utenze saranno pagate al 100% dalla sig.ra CP_1
Parte_1
3. Le parti si danno atto e riconoscono che, in considerazione delle oggettive difficoltà economiche net sostenere i costi di locazione e gestione dell'attuale casa familiare, e concessa alla Sig.ra Parte_1
, quale genitore collocatario, la facoltà di trasferire la propria residenza e quella dei figli minori
[...] in un'altra abitazione. Tale facoltà potrà essere esercitata optando per una diversa soluzione abitativa, anche in altro Comune e/o presso la propria famiglia di origine. Nell'ipotesi contemplata, la Sig.ra si impegna a comunicare formalmente al Sig. , a mezzo Posta Elettronica Parte_1 Controparte_1
Certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, la propria decisione di trasferirsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, indicando 11 nuovo indirizzo di residenza dei minori. Net caso in cui la
Sig.ra decida di trasferirsi in altro comune il sig. avrà facoltà di decidere se Parte_1 CP_1 rientrare nella casa di Via Vittoria Emanuele, 40/2 ed, in tal caso, facendosi carico del canone di locazione e delle utenze.
4. Il garage posto al piano sotterraneo ed individuato al subalterno 6, rendita catastale € 29,75, resta invece assegnato al Sig. . La predetta assegnazione potrà avvenire compatibilmente Controparte_1 con i provvedimenti interdittivi in essere e pertanto sara' effettiva con la revoca delle misure restrittive a carico del sig. CP_1
5. II Sig. potrà ritirare presso la casa familiare i seguenti beni di proprietà dei propri genitori: CP_1 libreria inglese e mobile marrone, attualmente posizionati all'ingresso della casa, cassettiera attualmente posizionata nel corridoio casa.
6. Le parti si danno atto che la cucina attualmente presente nella casa familiare è di proprietà CP_2 della Sig.ra e resterà a servizio di tale casa finché ì minori vi abiteranno. Parte_2
7. La sig.ra entro 15 giorni dalla firma del presente atto, cederà e venderà al sig. Parte_1
ovvero a persona da lui indicata, al prezzo simbolico di C 100,00, la autovettura Golf, Parte_3 con spese del passaggio di proprietà a carico di quest'ultimo.
8. Il Sig. si obbliga, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Controparte_1 presente accordo, a provvedere a propria cura e spese a rimuovere il nominativo della Sig.ra da ogni riferimento, sia in qualità di contraente che di beneficiaria, relativo alla Parte_1 polizza vita n. 601823324. Entro il medesimo termine, il Sig. dovrà fornire alla Sig.ra CP_1
pagina 4 di 7 a mezzo PEC, idonea documentazione rilasciata dalla compagnia assicurativa Parte_1 comprovante l'avvenuta e definitiva variazione.
9. La Sig.ra esprime il proprio parere favorevole affinché il Giudice Penale voglia Parte_1 revocare ogni misura cautelare nei confronti del Sig. cosicché egli possa vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli minori secondo i patti che seguono.
Per_ 10. Quanto al figlio : le parti danno atto che, alla data odierna, gli incontri tra il padre e il figlio Per_ minore sono fissati in modalità protetta, secondo le disposizioni precedentemente emesse dall'Autorità Giudiziaria nel procedimento R,G. 3038-2025. Di conseguenza, la piena e autonoma attuazione della regolamentazione del diritto di visita di cui al successivo punto 18, in deroga alle attuali modalità protette, è subordinata non solo alla revoca formale delle misure restrittive in corso a carico del Sig. ma anche e soprattutto a una valutazione positiva da parte dei professionisti CP_1
(es. servizi sociali, psicologi) eventualmente incaricati di monitorare il nucleo familiare. Fino a tale valutazione positiva, e anche in caso di revoca delle misure cautelari, gli incontri continueranno a svolgersi secondo le modalità protette attualmente in vigore o secondo le diverse indicazioni che verranno fornite dai medesimi professionisti, in accordo con i genitori.
11. Fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
• nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• a week-end alterni, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica nel periodo scolastico, ovvero 21:30 nel periodo estivo;
• quanto alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni, dalle 20:00 del 23 Dicembre alle 10:00 del
25 Dicembre con un genitore e dalle 10:00 del 25 Dicembre alle 21:00 del 26 Dicembre con l'altro genitore, dalle 10:00 del 31 Dicembre alle 09:00 del 2 Gennaio con un genitore e dalle 18:00 del 5 alle 21:00 del 6 Gennaio con l'altro; tutte le altre festività composte da unica giornata (25 Aprile, I
Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I Novembre e 8 Dicembre) verranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori;
• quanto al periodo pasquale, ad anni alterni con ciascuno dei genitori dalle ore
19:00 del venerdì santo alle ore 15:00 del giorno di Pasqua con uno e dalle 15:00 di Pasqua alle
20:00 del lunedì dell'Angelo con l'altro;
• il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, alternando annualmente pranzo e cena;
pagina 5 di 7 - compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere la giornata del proprio compleanno con il minore;
• nel corso dell'estate, il padre avrà il diritto di tenere con sé il minore per 10 giorni consecutivi a
Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto, informandone la madre preventivamente entro €1 31 maggio di ogni anno;
eguale diritto avrà la madre, informandone il padre;
tutto previa comunicazione del luogo di villeggiatura e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori stessi;
• il padre ha il diritto di telefonare liberamente al figlio.
12. Quanto al figlio il padre potrà vedere e tenere con sé il minore liberamente e Per_1 compatibilmente con le esigenze, gli impegni di salute, scolastici, sportivi, sociali, religiosi e culturali del minore e, in considerazione dell'età, della manifesta volontà.
13. Sino alla effettiva revoca dei provvedimenti restrittivi attualmente in vigore nei confronti del Sig.
, tutti gli spostamenti dei figli dalla casa familiare, sia per l'inizio che per il termine Controparte_1 delle visite, dovranno essere curati da un soggetto terzo, di comune accordo individuato, e non direttamente dal padre. In seguito alla revoca, il padre provvederà a prelevare i figli ed a riportali a casa.
14. Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da Dicembre 2025, la somma di C Parte_1
300,00 per ogni figlio, e quindi complessivamente € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
15. L'assegno unico ed universale erogato dall'Inps sarà percepito interamente dal genitore collocatario.
16. Le spese straordinarie sostenute e da sostenere nell'interesse dei minori saranno regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, ben noto alle partì, e saranno sopportate ai 50 % dai genitori.
17. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli sui documenti di ciascuno.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Per_1 [...] conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_4
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7