Sentenza 24 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2004, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PAGANI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO ITALIA DI TO CO & C. S.N.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 895/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 17/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 17/02/2004 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2000 la S.n.c. Ufficio Italia di DA EN & C. in persona di. DA EN adiva il Giudice di Pace di Nocera Inferiore per ottenere in danno del Comune di Pagani l'ingiunzione di pagamento della somma di lire 791.400 oltre interessi.
Il Giudice di pace di Nocera Inferiore in data 30.09.2000 concedeva il decreto monitorio per L. 791.400 oltre interessi fino all'effettivo pagamento.
Tale decreto, recante il N 945/2000 veniva notificato in data 11.10.2000. Il Comune di Pagani con atto notificato il 10.11.2000 produceva opposizione a mente dell'art. 645 del codice di rito, contestando la fondatezza della pretesa ex adverso monitoriamente azionata.
All'udienza di comparizione, si costituiva l'opposta S.n.c. Ufficio Italia di DA EN & C., che contestava quanto assunto e dedotto dall'opponente.
Il giudice di pace di Nocera inferiore rigettava l'opposizione. Ricorre per Cassazione il comune di pagani sulla base di tre motivi. Non resiste la s.n.c. Ufficio Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso che il giudice di pace ha violato l'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunziato sulla eccezione di nullità del rapporto negoziale per mancanza di prova scritta richiesta ad substantiam. Con il secondo motivo di ricorso ribadisce la nullità del rapporto in esame per mancanza della prova scritta.
Con il terzo motivo deduce la carenza ovvero l'apparenza della motivazione in quanto basata su argomentazioni generiche ed apodittiche prive di riferimento ai fatti di causa ed agli elementi acquisiti in giudizio.
Il primo si rivela fondato.
Risulta dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che il comune di Pagani aveva eccepito la mancanza di prova scritta richiesta ad substantiam ai fini della validità del rapporto negoziale fatto valere in giudizio.
Di tale eccezione non viene dato in alcun modo conto ne' fatto cenno nella sentenza impugnata.
Quest'ultima infatti si è limitata a fornire una motivazione fondata su tre passaggi: l'opposta ha fornito la prova documentale della fornitura fatta al Comune;
il comportamento processuale può costituire unica prova idonea ai fini del decidere;
la documentazione prodotta dall'opposta ha convinto il giudicante dell'infondatezza della opposizione.
Tale motivazione non fornisce alcuna spiegazione su che cosa consista la prova documentale della fornitura fatta al comune e perché in riferimento ad essa le contestazioni del comune di Pagani circa la mancanza di prova scritta, debbano ritenersi infondate. Tutto ciò comporta violazione dell'art. 112 c.p.c. - suscettibile di sindacato di legittimità anche in riferimento al giudizio secondo equità quale quello oggetto della presente controversia - poiché ha dato luogo ad una mancata pronuncia sulla eccezione di nullità del rapporto negoziale in questione.
In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di pace di Nocera Inferiore in persona di altro giudice che provvederà anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Nocera Inferiore in persona di altro giudice.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004