Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2025, proposto da IN RO GA, ES RO FE, MA RO FE, IE IM FE, AN HE RO, NO RO PA, IO RA PA, IEa RA PA, NO RO PA in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore GI RA PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Troya, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccadaspide, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 5905/2023 del 22/12/2023 (RG n. 6873/2023) del Tribunale di Salerno, munita di certificato di passaggio in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SI AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno domandato l’ottemperanza della sentenza n. 5905/2023 del 22/12/2023 (RG n. 6873/2023) del Tribunale di Salerno, con la quale, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , è stato riconosciuto in loro favore il possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis , quali discendenti diretti di GA RM, nato a [...] il [...]; per l’effetto, il Ministero dell’Interno, e, per esso, l'ufficiale dello stato civile competente, è stato condannato a procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2. Deducono i ricorrenti di aver inutilmente chiesto all’ufficiale dello stato civile del Comune di Roccadaspide, competente ratione loci , di provvedere alle trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, senza mai ottenere riscontro né tantomeno adempimento.
3. Il Ministero dell’interno, si è costituito nel presente giudizio in data 18.08.2025 con foglio di stile.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Sussiste la competenza di questo TAR, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti del giudice ordinario, attribuisce la competenza territoriale “ al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ”.
5.2. Tanto premesso, la sentenza di cui i ricorrenti chiedono adempimento è passata in giudicato (vd. certificato di passaggio in giudicato del 13.05.2024 depositato in giudizio).
I ricorrenti hanno rappresentato la persistenza dello stato di inadempienza del Comune di Roccadaspide, insistendo per la nomina di un commissario ad acta.
5.3. Per quanto precede, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’interno e, per esso, dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Roccadaspide, di dare completa ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 5905/2023 del 22/12/2023 (RG n. 6873/2023) del Tribunale di Salerno e passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle odierni ricorrenti e dei minori ivi indicati, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Per tale adempimento, il Collegio assegna il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione e nomina, fin d’ora, il Prefetto di Salerno (o un funzionario della medesima Prefettura, da lui delegato) affinché, ove l'indicato termine di 90 (novanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
6. Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Inoltre, va ricordato che il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha chiarito che “ l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative» ” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
6.1. Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022).
6.2. Peraltro, nel caso di specie, la richiesta di astreinte risulta iniqua alla luce della oggettiva difficoltà dell’Amministrazione di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione ai molteplici provvedimenti giurisdizionali dichiarativi della cittadinanza italiana dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe.
7. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
7.1. Deve, infatti, evidenziarsi che in un caso del tutto sovrapponibile è stato riconosciuto che le difficoltà che deve affrontare l’Amministrazione nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono “ determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l’esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell’attività dei Consolati all’estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi. Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d’attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili ritardi ” (in questo senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 2496 del 29.11.2025 e precedenti ivi citati).
8. Va, infine, riconosciuto il rimborso del contributo unificato a favore dell’avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, precisandosi al riguardo che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile del Comune di Roccadaspide di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 5905/2023 del 22/12/2023, con le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti e dei minori ivi indicati, nonché con eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, assegnando all’uopo un termine di 90 (novanta) giorni;
b) nomina, in caso di persistente inerzia, il Prefetto di Salerno affinché provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Prefettura.
Spese compensate, con restituzione del contributo unificato a favore dell’avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AC | IG SO |
IL SEGRETARIO