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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10662 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, stante il mancato deposito delle predette note scritte, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10662/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TRIPALDI ORNELLA Parte_1 Opponente
nei confronti di
Controparte_1 Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2025, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2025 del 13/06/2025 emesso dal Tribunale di Bari,
Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
1 *
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione e, per l'effetto, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 con atto del 26.07.2025, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Altresì, dichiara l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 30/10/2025
Il Giudice
IA ZA
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, stante il mancato deposito delle predette note scritte, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10662/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TRIPALDI ORNELLA Parte_1 Opponente
nei confronti di
Controparte_1 Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2025, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2025 del 13/06/2025 emesso dal Tribunale di Bari,
Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
1 *
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione e, per l'effetto, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 con atto del 26.07.2025, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Altresì, dichiara l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 30/10/2025
Il Giudice
IA ZA
2