Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.6.25, dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4333/2022 R.G.lav. TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Tomei, Dario UI e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta alla via Forgione 12 RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Santoro, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 10.3.22, il ricorrente in epigrafe indicato espone: di avere lavorato alle dipendenze della convenuta, operante nel settore edile e soggetto incaricato da Marina di Pietramare alla realizzazione del porto turistico di Castel Volturno, dal 30.9.2015 al 16.1.2017 presso la sede di;
di essersi Parte_2 laureato in ingegneria civile in data 21.3.2012; di avere constatato che dal modello C2 storico estratto il 6.12.21 era risultato tardivamente assunto, solo dal 12.1.2016, con tirocinio a tempo pieno;
di essere stato successivamente assunto da altra società del gruppo Coppola, ; di essergli stato chiesto in data 23.12.16 Controparte_2
, dietro la promessa di regolarizzazione del rapporto mediante un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato, di sottoscrivere alcuni documenti, due pagine di un foglio intestato a Fondazione consulenti per il lavoro, prive di luogo e di data;
di avere sempre osservato l'orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00, con un'ora di intervallo dalle
; di essere stato individuato come responsabile dei rapporti con le ditte esecutrici,
[...] le quali dovevano interloquire con lui per qualsivoglia esigenza tecnica;
di essere stato comandato pressoché quotidianamente sui cantieri, esaminando il progetto esecutivo originario, chiamato al prelievo di campioni da inviare al laboratorio analisi generali per la verifica della rispondenza al capitolato, relazionando al circa le CP_3 risultanze degli esami e la compatibilità dei materiali con il progetto;
di essere sempre stato pagato con retribuzione mensile fissa e costante di euro 500,00 in contanti presso gli uffici di Pinetamare fino a dicembre 2015 e a mezzo bonifico per il periodo successivo;
di non avere mai percepito la retribuzione di gennaio 2017 né la tredicesima e le competenze di fine rapporto. Dedotta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato regolamentato secondo lo schema formale del contratto di tirocinio formativo;
affermata la nullità del rapporto di tirocinio;
sostenuto il proprio diritto a vedersi riconosciuto il VI livello del CCNL edilizia che annovera proprio l'ingegnere e l'avvenuta violazione in ogni caso anche dello stesso contratto di tirocinio, avendo sempre ricevuto la somma di euro 500,00 in luogo di quella indicata ad euro 1000,00, il ricorrente conclude chiedendo: Dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso dal 30/9/2015 al 16/1/2017 Dichiarare la illegittimità del tirocinio. Dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo di cui al livello 6 (in subordine 5) del CCNL edilizia, comunque nel rispetto del parametro Costituzionale di cui all‟art. 36 Condannare la convenuta al pagamento delle spettanze retributive pari a € 32.820,44 (di cui € 2.584,64) come da conteggio che segue. In via subordinata condannare la società al pagamento della somma di € 6.500,00 pari alla differenza tra il compenso mensile spettante nel periodo 12/1/2016 – 16/1/2017 (€ 1.000,00) e quello di € 500,00 erogato da febbraio a dicembre 2017. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo.
La società convenuta si costituisce, eccependo la nullità del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c.; evidenzia nel merito la totale e assoluta infondatezza del ricorso per infondatezza dell'avverso assunto, rimarcando che la candidatura del ricorrente non è stata assolutamente sponsorizzata dal Controparte_4 ma dal padre del ricorrente stesso, che all'epoca era alle dipendenze di una delle società del gruppo Coppola, che – quale dipendente di una delle società collegate, aveva chiesto a essa la disponibilità a fare acquisire al proprio figlio Controparte_1 esperienza pratica e professionale, da cui l'attivazione del tirocinio a decorrere dal 12/1/2016; contesta la sostenuta sottoscrizione di "non meglio precisati documenti"; sostiene che l'orario di svolgimento del tirocinio è conforme a quanto riportato e accettato dal con la sottoscrizione della convenzione formativa, cioè otto Parte_1 ore giornaliere dal lunedì al venerdì; che egli non ha mai dovuto giustificare le assenze che sono sempre state considerate irrilevanti e ininfluenti sullo svolgimento e sui risultati del corso dal tutore, geom. che il ricorrente si è occupato di Parte_3 redazione di computi metrici su indicazione del tutore, raccolta degli elementi per la tenuta della contabilità di cantiere con il supporto del topografo o di altri geometri di cantiere, controllo della messa in opera del calcestruzzo attraverso la compilazione di check list predefinite, trascrizione nel giornale dei lavori di tutti gli accadimenti del cantiere raccolti e riportati dai geometri di cantiere, il tutto con la finalità di far acquisire una conoscenza diretta e generale dell'attività lavorativa;
che le opere marittime e portuali cui era assegnato presentavano un elevato contenuto tecnologico ed erano richieste specifiche competenze tecniche e progettuali, che il ricorrente non aveva, essendo impossibile che potessero essergli affidate mansioni di responsabile di cantiere o qualsiasi altra mansione da svolgere in totale autonomia e discrezionalità; che il non aveva provveduto al pagamento della retribuzione, essendo egli un CP_5 libero professionista e direttore dei lavori su incarico della concessionaria CP_2
Pinetamare; che il ricorrente non era mai stato soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare da parte di essa convenuta . Conclude chiedendo: A) Accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 414 C.p.c. nonché per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
B) Rigettare il ricorso proposto dal Sig. in quanto Parte_1 improponibile, inammissibile, improcedibile, e, in ogni caso, del tutto infondato sia in fatto che in diritto oltre che non provato e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito, di qualsiasi natura, asseritamente vantato dal ricorrente nei confronti della resistente;
C) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari della presente procedura, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa viene decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato, quanto alla dedotta nullità del ricorso introduttivo, che occorre tenere conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass., SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01); pertanto, va affermato che nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto che quella di fatto - pur riportate in maniera sintetica – sono espresse con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta costituitasi una immediata ed esauriente difesa, che di fatto si è svolta.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nella fattispecie, è pacifico che tra le parti sia intervenuto un rapporto di tirocinio formativo a far data dal 12.1.2016 che è cessato il 16.1.2017; quanto al restante periodo dedotto in giudizio, sussiste contestazione da parte della convenuta stessa in relazione alla sussistenza o meno del rapporto di subordinazione.
Elemento necessario affinché il tirocinio sia qualificato come tale è lo svolgimento di attività formativa in favore del tirocinante. Ne consegue che, se il rapporto di lavoro ha avuto le caratteristiche della subordinazione (nel caso di mancata formazione, corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo), il contratto è nullo.
I tirocini formativi sono stati introdotti dall'art. 18 della l. 196/1997, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”, e disciplinati dal D.M. di attuazione n. 142/1998, il tutto
“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Va premesso che parte ricorrente, sentita in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: confermo il ricorso. Sarei disposto ad una transazione della causa nei limiti di una offerta che ritenessi congrua . Nel periodo indicato in ricorso ho fatto qualche assenza dal lavoro , in numero molto basso e dovevo mandare una mail all'ufficio del personale;
mi era stato detto che occorreva dare la comunicazione anche solo nella giornata lavorativa ma se sapevo prima del mio impedimento lo comunicavo anche con qualche giorno di anticipo. Nella mail comunicavo che sarei stato assente quel determinato giorno.
Di solito non mi è stato chiesto il motivo dell'assenza. Ho ricevuto in tutto solo tre pagamenti dalla società, tre negli ultimi mesi del 2015, uno al mese, sempre la stessa cifra e poi ho ricevuto altri 3 pagamenti ad agosto 2016 che non ricordo quale periodo coprissero, anzi non lo sapevo in mancanza di busta paga. Il rapporto era iniziato nel senso che dovevo fare una prova, con la promessa che sarei stato assunto il mese successivo ma in realtà mi veniva sempre rimandata la detta assunzione. La cifra ricevuta sempre uguale per ogni mese del 2015 era pari a euro 500,00 netti;
mi era stato detto che la retribuzione, una volta assunto, sarebbe diversa e maggiore. In effetti ad agosto 2016 ho percepito un totale di euro 1.500,00, con bonifico bancario mentre nel 2015 avevo avuto i soldi in contanti dall'ing. . CP_3
Dopo il pagamento del 2016 non ho avuto più alcuna somma . L'ufficio era aperto dalle 9,00 alle 18,00; io lavoravo dalle 9,00 o anche prima, di solito mi veniva chiesto dal di venire un po' prima se c'era qualche lavorazione CP_3 da seguire e andavo via di solito intorno alle 18,30/19,00; facevo pausa per il pranzo dalle 14,00 alle 15,00. Mi veniva fatto compilare un foglio scritto all'entrata, che firmavo accanto all'orario di entrata;
il foglio era detenuto dagli impiegati della struttura e a fine mese inviato all'ufficio del personale, per come mio venne detto;
firmavo anche in uscita indicando l'orario .
Orbene, dalla istruttoria testimoniale è emerso quanto segue.
I testi indotti da parte ricorrente hanno riferito: UI RT : Ho lavorato per la società convenuta dai primi di dicembre 2015 fino al 30.11.2020, quando sono andato in pensione;
lavoravo quale geometra topografo presso la sede di
, villaggio Coppola , porto turistico, che è un cantiere in costruzione. Parte_2
Lavoravo dalle 7,30 alle 17,30 con spacco per il pranzo dalle 14,00 alle 15,00 , orario di spacco piuttosto elastico, nel senso che l'ora stessa poteva essere fruita anche mezzora prima o dopo in relazione alle esigenze del lavoro che a volte non si poteva interrompere. Venni assunto dall'ufficio del personale della convenuta;
ero stato un dipendente sempre della stessa società da molti anni prima e poi mi ero dimesso, circa cinque prima di essere riassunto;
avevo lavorato sempre con le stesse mansioni e presso quel cantiere .
Ho avanzato una causa contro la convenuta presso questo Tribunale, per come mi ha detto l'avvocato, in quanto non sono mai venuto, per differenze retributive conclusasi con sentenza per me positiva . Rammento che iniziaì a lavorare per la convenuta ai primi di dicembre del 2015, anzi per vero posso essere anche più preciso, in quanto, sapendo della odierna deposizione, ho verificato dalla busta paga che cominciai il 9.12.2015., Conobbi il ricorrente già il mio primo giorno di lavoro, in quanto lo trovai in ufficio. Egli giungeva intorno alle 9,00 /9.15. Ero allocato nella stessa stanza del ricorrente;
la mattina, appena giunto, a volte effettuavo dei disegni altre volte uscivo;
il mio lavoro per la più parte era sul cantiere ma vi erano delle incombenze di ufficio ( calcolo di dati a mano o al pc) . Non vi era un numero fisso di giorni in cui io fossi in ufficio la mattina intorno alle 9,00 poteva capitare tanto anche 4 volte alla settimana quanto due. Vidi che . le volte in cui ero sul posto, il ricorrente giungeva in ufficio per le 9,00.
Io segnavo le presenze in ingresso e uscita su un foglio detenuto in cantiere che stava su una scrivania e poi mandato all'ufficio personale;
segnavamo noi l'orario di ingresso;
l'ufficio era all'interno del cantiere;
la stanza con la scrivania con il foglio era a fianco. Vedevo che anche il ricorrente metteva tali firme. Il ricorrente andava via sicuramente dopo di me, verso le 18,00/18,30; venivano espletate sempre anche dal ricorrente come minimo le otto ore di lavoro giornaliere, dal lunedì al venerdi. Il DE si occupava di verificare i disegni che venivano dai progettisti, che Pt_1 erano ingegneri, professionisti privati incaricati dall'azienda; una volta verificati i detti disegni, ii ricorrente effettuava un computo economico circa gli importi della realizzazione dei progetti;
consultava come del resto anch'io il libro in cartaceo o anche per via telematica delle tariffe del Genio civile che riguardano tutte le lavorazioni edili. Acquisiva per quanto so pareri sul punto dei costi anche dei materiali con qualche esponente di ditte che lavoravano per noi in subappalto e che erano presenti sul cantiere e stilava delle relazioni con il computo, che sottoponeva all'ing. CP_3 [...] CP_
, consulente privato che veniva in cantiere tutti i giorni e lavorava per quanto so
“ a fattura” essendo però il nostro “capo area”; era di fatto il nostro referente, veniva in cantiere tutti i giorni dalle 9,30 circa e si tratteneva spesso sul posto più di noi.
Qualche volta sentivo il ricorrente parlare con il che occupava la stanza a noi CP_3 quasi adiacente;
parlavano dei computi, dei disegni;
sentivo che dava CP_3 indicazioni anche circa le priorità nel lavoro. Le ditte che operavano sul cantiere erano in numero variabile a seconda del tipo di lavoro da svolgere, mai meno di due circa, a volte anche quattro e a volte anche nessuna . Era il che trattava con tali ditte in prima battuta e poi il , per CP_3 Parte_1 capire cosa stavano facendo e come lo stavano facendo. Il svolgeva sia lavoro di ufficio, per circa il 60, 70% del tempo e per il Parte_1 resto era sul cantiere anche si tratta di dati del tutto variabili, in relazione alle esigenze dello svolgersi del lavoro in cantiere, sempre variabili. Non ho mai parlato con il ricorrente della sua retribuzione e né visto mai qualcuno nell'atto di pagarlo;
io avevo l'accredito sul conto corrente,. Quando sono andato in pensione il 30.11.2020 il ricorrente ancora lavorava per la convenuta con le stesse modalità . Dopo non sono più passato dal cantiere, anche perché avevo proposto la mia causa. Il ricorrente usava nel lavoro sempre materiale fornito dall'azienda. Non ricordo periodi particolari di assenza dal lavoro da parte del ricorrente. Per la maggior parte delle volte in cui mi sono trovato sul cantiere nelle vicinanze del ricorrente che pure vi era l'ho visto sempre da solo;
se vi erano altri colleghi ingegneri e/o geometri era perché si trovavano sul posto anche loro. L'ing. pure lavorava nell'ambito dell'azienda; non lo vedevo tutti i Testimone_1 giorni sul posto, presso il cantiere di cui si parla ( veniva circa una volta CP_1 al mese , di fatto “quasi mai” . Le volte in cui veniva lo vedevo intrattenersi con il , per lo più in ufficio;
lo CP_3 vedevo anche parlare con il ma non posso dire di cosa. Parte_1
Come presenze fisse di ingegneri presso il cantiere vi erano il e il ricorrente. CP_3
Neppure posso riferire con certezza del tenore dei colloqui tra il e il CP_3 ricorrente, anche precedenti alle loro visite presso il cantiere, quelle volte che erano insieme . Non posso specificare il tenore dei colloqui tra il ricorrente e le ditte sui cantieri. Quando ho detto che il ricorrente si recava sul cantiere per “capire” come le ditte stessero lavorando intendevo che tanto faceva in quanto conoscendo i progetti era in grado di verificare se le ditte stessero procedendo correttamente quanto alla progressione del lavoro sulla base dei progetti, i cui disegni cartacei si trovavano sul cantiere stesso. Ho visto qualche volta che il ricorrente consultava i disegni sul cantiere proprio accanto ai geometri o capi mastro della ditta che aveva in esecuzione in quel mentre i lavori . La sentenza a me favorevole è stata appellata e poi comunque onorata dall'azienda che ha perso anche in secondo grado . La sede ove vi erano i nostri uffici era sede anche di altra ditta subappaltatrice della convenuta sempre facente alla capo alla famiglia Coppola, di cui in questo momento mi sfugge la denominazione
Gli orari di lavoro di cui ho detto si sono mantenuti uguali per tutta la durata del mio rapporto di lavoro, anche quelli del ricorrente. Quando andavo via il ricorrente era sempre ancora in ufficio. Non ero tenuto a conoscere i nomi delle ditte subappaltatrici, per cui non li ricordo. I lavori sono quelli della costruzione del porto turistico ( cantiere principale) e della villa comunale del Villaggio Coppola;
la convenuta si occupava anche della manutenzione edile dell'intero Villaggio Coppola. Il ricorrente lavorava come e come il gruppo di lavoro per tutte tali incombenze. Il ricorrente si spostava nell'ambito del Villaggio con la sua auto, così come il CP_3
: solo io ero dotato di mezzo aziendale, su cui era posizionata tutta la mia strumentazione, anche abbastanza voluminosa;
si trattava di furgoncino con cassone
. Quando si usciva presso i cantieri occorreva per forza usare l'auto . Non ho mai parlato con il ricorrente di come venissero regolate le sue spese dell'auto personale. Il teste ha confermato il periodo del rapporto come decorrente dal 9.12.2015, con la conseguenza che appare illogico ritenere che il ricorrente abbia lavorato da tale periodo e poi sia stato formato;
è vero che il teste non ha potuto riferire il tenore dei colloqui tra il ricorrente e il ma è altrettanto vero che lo ha visto sempre solo presso i CP_3 cantieri: ne consegue che non si può presumere che il fosse il suo formatore, CP_3 emergendo bensì che costui gli desse comunque delle indicazioni;
il teste ha infine confermato gli orari di lavoro sostenuti in ricorso.
DI FOGGIA VINCENZO:
Ho lavorato dal novembre 2014 per la convenuta fino a quando non sono stato licenziato nell'ottobre 2019; ho avanzato una causa che ho vinto;
non avevo chiesto la reintegra ma sono stato risarcito e il provvedimento è diventato definitivo. Attualmente svolgo l'attività di gruista per altra e distinta azienda. Per la convenuta svolgevo mansioni di concreto factotum, anche se ero stato assunto come operaio generico, inquadrato nel II livello del ccnl. Ho lavorato presso il cantiere sito a Pineta Mare per la costruzione del porto turistico. Il padre del ricorrente era stato mio collega di lavoro;
egli andò in pensione e quando ancora lavorava il ricorrente aveva iniziato a lavorare presso il cantiere;
egli era ingegnere. Io lavoravo dalle 7,30 alle 16,30 con pausa di un'ora dalle 12,00 alle 13,00, dal lunedi al venerdi , a volte anche il sabato. Vi era un locale mensa ove noi dipendenti ci ritrovavamo al mattino per firmare fogli di presenza;
poi ognuno svolgeva nell'area del cantiere all'aperto. Il ricorrente aveva assegnata una stanza, cosa che vedevo le volte in cui andavo a fare manutenzione negli uffici del primo piano. Non ricordo esattamente da quando cominciai a vedere il ricorrente presso il cantiere, ricordo solo che rientrato dalle ferie estive del 2015 dopo poco tempo, il ricorrente venne a salutarmi dicendomi che era il figlio del mio collega, che stava lavorando a Gricignano.
Io variavo i siti del cantiere in cui lavoravo;
ero a volte addetto al trasporto, a volte escavatorista, a volte gruista;
mi diceva cosa fare il geometra;
vedevo Persona_1 tutti i giorni il ricorrente;
non lo vedevo alla firma dei fogli di presenza, in quanto avevamo orari diversi. So che in generale chi lavora negli uffici del primo piano ha un orario dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedi al venerdi , con pausa pranzo che non posso quantificare né collocare come orario, in quanto chi lavorava al I piano osservava la pausa all'interno di una stanza specifica in detto piano, dove io non andavo . Il svolgeva compiti di supervisione della qualità dei materiali, per cui Parte_1 girava tutte le zone del cantiere, che era vasto per un'area grandissima , di km quadrati. Egli non solo era supervisore ma effettuava anche rilievi insieme al topografo, tale
. Quasi tutti i giorni insieme li vedevo effettuare rilievi in zone diverse Persona_2 del cantiere. Cominciavo a vedere nel cantiere il ricorrente a volte con il UI, a volte da solo , sempre dopo le 9,30. Lo vedevo in orari diversi, che comunque non posso specificare, in quanto il ricorrente svolgeva anche lavoro di ufficio;
tanto vedevo in quanto spesso dovevo recarmi al I piano dal referente ing che era il responsabile di tutto il CP_3 cantiere e dovevo passare davanti alla stanza del ricorrente;
vedevo che aveva un computer sulla scrivania e dei fascicoli cartacei;
egli all'inizio stava in una diversa stanza con altre persone, circa due o tre, mi pare stesse con il UI e un'altra persona che non rammento;
egli è stato in tale stanza per un periodo che non ricordo, circa 6- 8 mesi, dopo gli venne assegnata la stanza da solo . Salivo al I piano in qualunque ora compresa nella mia fascia oraria. Quando io andavo via alle 16,30 vedevo sempre l'auto del ricorrente che conoscevo in quanto l'avevo visto a volte venire a bordo ed era l'unica del cantiere Opel Astra che ancora era sul posto. Non so quanto ancora egli si trattenesse. L'ing. non passava mai se non raramente dal cantiere;
quelli che CP_3 maggiormente passavano erano il ricorrente, il e i vari geometri responsabili CP_6 di cantiere. La maggior parte delle volte che salivo al I piano trovavo il ricorrente in riunione con l'ing. presso la stanza di quest'ultimo; parlavano spesso dello svolgimento dei CP_3 lavori;
il “chiedeva consigli” al sui lavori di volta in volta da CP_3 Parte_1 svolgere e su come svolgerli. Quando vedevo il ricorrente da solo sul cantiere notavo che effettuava fotografie, annotava su un blok notes qualcosa;
lo vedevo che a volte faceva tali cose da solo anche un paio di ore. Da subito, vale a dire da quando ho iniziato a vedere il ricorrente frequentare il cantiere ho notato che egli svolgeva tali compiti anche da solo oltre a stare con il UI;
costui aveva l'attrezzatura da topografo e il ricorrente lo assisteva effettuando delle annotazioni sempre cartacee;
in quelle occasioni non faceva foto. Tante volte noi operai accompagnavamo con un mezzo diesel che usavamo nel cantiere per condurlo nei posti dove ci chiedeva di essere accompagnato;
si attendeva che terminasse il suo lavoro per poi riaccompagnarlo . A me è capitato di accompagnarlo più di una volta e abbastanza di frequente anche fuori, nelle varie proprietà della famiglia Coppola al di fuori del cantiere;
si trattava sempre di fabbricati tra cui un hotel e dei ruderi;
aspettavo fuori, lo vedevo a volte entrare nei fabbricati e non so cosa di concreto facesse. In una settimana poteva capitare che accompagnassi il ricorrente fuori dal cantiere anche una o due volte;
vi erano settimane in cui non usciva dal cantiere Non so chi lo pagava né quanto. L'ing. non veniva tutti i giorni ma molto raramente in cantiere, si Testimone_1 può dire all'incirca una volta all'anno; abitando io in Gricignano passavo avanti il parcheggio aperto degli uffici della convenuta e a volte vedevo le auto dei vari ingegneri e geometri parcheggiate lì, tra cui quella del ricorrente;
ciò sempre in orario intorno alle ore 17,00. Vi fu un periodo in cui il ricorrente per come seppi era stato chiamato a lavorare solo a Gricignano;
in quel periodo, di circa qualche mese ma non posso essere preciso, veniva comunque in cantiere ma non posso dire in quale fascia oraria. Il ricorrente era sempre presente in cantiere tutti i giorni. Ho visto il ricorrente con tali modalità lavorare presso il cantiere da quando egli venne da me a presentarsi e fino al mio ultimo giorno di lavoro, nell'ottobre 2019 . Il teste ha confermato decorrenza del rapporto dal settembre 2015, ha sostenuto di avere visto spesso il ricorrente da solo e ha confermato altresì l' orario iniziale indicato in ricorso e la presenza giornaliera del ricorrente fino alle ore 17.00 .
Quanto ai testi di parte convenuta, ha riferito: CP_3
Sono un ingegnere libero professionista. Presto la mia attività in prevalenza per la società e ciò dal 2009/10 circa, avendo dapprima Controparte_2 prestato attività sempre libero professionale per la Mirabella spa, che poi fallì e alla quale fece seguito con compagine sociale simile la Controparte_2
Mi reco ogni giorno presso la sede della società, che ha un cantiere in CP_1 zona villaggio Coppola, la cui parte ingegneristica partì nel 2006, quella esecutiva nel 2014, sospesa nel luglio 2017 fino a tuttora, in quanto mancavano e mancano delle autorizzazioni che erano scadute.
Il cantiere è stato pertanto operativo solo dal luglio 14 al luglio 2017 , anche se pure in precedenza per la parte preparatoria e progettuale si faceva base sul cantiere, dove vi è un capannone con degli uffici. Da dopo la prima pandemia covid non mi reco più ogni giorno presso detto cantiere ma presso la sede operativa della società – solo uffici – in Gricignano di Aversa. Sono libero di recarmi sul posto all'orario in cui ritengo, ci vado in base alle mie esigenze e mi trattengo in genere non meno di otto ore, tanto di mattina quanto di pomeriggio, il tutto dal lunedi al venerdi . Non ho mai pagato le retribuzioni ai dipendenti, cosa che immagino sia riservata all'ufficio amministrativo o del personale . Ho conosciuto il ricorrente agli inizi del 2016, ciò in quanto frequentava il cantiere di
Pinetamare in cui ero presente tutti i giorni;
in quella sede io mi trattenevo sul posto in genere dalle 9,30 alle 19,00; mangiavo in genere dalle 14.,00 alle 15,00 , in compagnia anche dei dipendenti della società . Avevo appreso che il ricorrente svolgeva un tirocinio;
in quel periodo io ero anche direttore dei lavori, per cui venivo informato su tutte le presenze in cantiere e sul tipo di contratto. L'ing. che era anche lui consulente di e Testimone_2 Controparte_1 direttore tecnico mi disse che il ricorrente sarebbe venuto in cantiere per fare un po' di tirocinio e imparare il mondo del lavoro.
Mi disse che tale possibilità era stata chiesta all'ing. ( che non Testimone_1 ricordo se fosse dipendente della convenuta o libero professionista) dal padre del ricorrente, che era un dipendente di una società del gruppo Coppola, la Gricignano 3. Non ho assistito al colloquio effettuato dal ricorrente prima che il tirocinio iniziasse. Giravo per il cantiere per tempi diversi, tali da seguire le esigenze di lavoro. Il ricorrente era seguito da un dipendente della convenuta, geometra;
Parte_3 quando vedevo il , ogni giorno, notavo che gli era accanto il ricorrente;
Pt_3 vedevo che il gli illustrava cosa stessero facendo gli operai, come dovesse Pt_3 procedere il lavoro, le macchine che venivano usate. Il ricorrente per quanto ricordo effettuò detto tirocinio per tutto il 2016, cominciò a un certo punto a svolgere attività Io occupavo una stanza da solo e il ricorrente stava in un'altra stanza, che era comune tanto al quanto a qualche altro dipendente che non rammento, sullo stesso Pt_3 mio piano. Entravo tutti i giorni anche più volte in tale stanza.
Il ricorrente era posizionato a una scrivania da solo, con un pc;
il era alla Pt_3 scrivania accanto, anche lui con il pc. Vidi che il ricorrente guardava dei progetti già compiuti, si confrontava con il Pt_3 chiedendo chiarimenti;
inoltre raccoglieva le informazioni sul numero di operai presenti, sul tipo di lavorazioni e sul tempo meteorologico il tutto ogni giorno fornite dai 3/ 4 geometri di cantiere e le trascriveva su un brogliaccio a mano;
erano informazioni date a voce e trascritte a mano sul brogliaccio che restava in cantiere. Il ricorrente qualche volta usciva per fare esperienza anche con l'unico topografo del cantiere che effettuava rilievi e misurazioni.
Terminato il tirocinio con la convenuta il ricorrente ha iniziato un rapporto di lavoro dipendente con , durato all'incirca due anni, fino al luglio Controparte_2
2017 presso il cantiere del porto e poi si è interessato di seguire altri cantieri della detta società . Io sono solo consulente di Marina di Pinetamare e non della convenuta. è la concessionaria regionale per la costruzione del porto Controparte_2 mentre la convenuta ha avuto affidamento dalla prima della costruzione delle opere marittime del porto. Le due società convivono presso la sede di cantiere all'interno del capannone di cui ho detto. Le sedi legali sono per entrambe a Napoli nello stesso indirizzo, Calata S. Marco 33 mentre quella operativa per entrambe si trova a Gricignano di Aversa-. Anche il ricorrente quale tirocinante veniva pagato dagli uffici competenti. Il ricorrente non aveva obbligo di assiduità del tirocinio;
lo vedevo comunque spesso presente;
a volte quando arrivavo la mattina lo vedevo presente altre volte anche se non posso dire se magari io non l'avessi visto in cantiere e lui fosse in ufficio e viceversa. Durante la pausa pranzo lo vedevo sempre presente, quando c'era anche se non posso dire con quale frequenza. Di certo quando andavo via alle 19,00 era già andato via ma non posso dire a che ora si allontanasse.
era il topografo del cantiere;
costui aveva iniziato a lavorare non Persona_2 ricordo quando;
ha lavorato una prima volta, dimettendosi e poi venne riassunto, non ricordo quando;
in totale ha lavorato per circa 4 anni, per . Controparte_1
Il UI lavorava dalle ore 8,00 circa alle 17,00 con pausa pranzo all'orario che ho detto .
lo conosco ed era un operaio, non ricordo quando venne assunto Controparte_7 né per quanto tempo ha lavorato;
non posso essere più preciso quanto ai compiti.
ZA IG : Sono stato dipendente della convenuta dalla metà del 2014 fino al settembre del 2016 e poi sono stato assunto da Pinetamare per cui lavoro tuttora. Sono CP_2 impiegato di concetto con funzioni tecniche, mi occupo fondamentalmente di disegni tecnici effettuati con sistemi informatici, della loro riproduzione e del tenere in ordine l'archivio cartaceo dei progetti. Ho lavorato presso il cantiere del porto in costruzione dalla metà del 2014 fino al settembre del 2016. Conobbi in quella circostanza il ricorrente. Io presso il cantiere occupavo una scrivania in uno stanzone grande, ove vi era anche il ricorrente, egli era in un ambiente adiacente diviso da una porta che si chiudeva- Io ero stato informato del fatto che ero il tutor del ricorrente;
tale notizia mi venne data quando il ricorrente mi venne presentato da , che era il responsabile CP_8 dell'ufficio del personale. Era la prima volta che facevo il tutor. Mi venne detto dal UI cosa avrei dovuto fare: spiegare al ricorrente la tipologia e le finalità del progetto, la tipologia dei grafici, architettonici, strutturali, impiantistici e le relazioni a corredo;
guardammo in più giorni il progetto, in un primo momento insieme;
a volte il ricorrente mi chiedeva dove fosse una delle cartelle del progetto (erano più di venti) . La collocazione del ricorrente è sempre stata nell'ambiente di cui ho detto. Il UI mi disse che il ricorrente svolgeva un contratto di tirocinio formativo. Il ricorrente si rapportava non solo con me ma anche con il resto del personale del cantiere;
vi era il topografo che occupava la stessa sua stanza, e a volte usciva con costui per il cantiere. Io restavo per lo più in ufficio , lavorando dalle 9,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal lunedi al venerdi.
Quando arrivavo alle 9,00 il più delle volte vedevo il ricorrente presente;
la pausa pranzo la trascorrevamo tutti insieme in un'area adibita, incluso anche il teste che mi ha preceduto., Anche il ricorrente andava via come me alle 18,00 . Il ricorrente si interfacciava sempre sul da farsi con noi ma anche con il nostro diretto superiore ing. anche direttore tecnico. Tes_2
In cantiere il ricorrente venne incaricato di prendere le informazioni dai geometri ( circa due tre )I in ordine alle lavorazioni;
vi erano varie ditte che lavoravano presso il cantiere;
le informazioni venivano tramutate anche in misurazioni;
egli segnava su un quaderno cartaceo dette informazioni, un brogliaccio;
le informazioni riguardavano le misure ad es di un manufatto di calcestruzzo, usava il metro per farle;
non so quali altre informazioni potesse prendere. Vi era un programma per il computo metrico, detto Primus, che era utilizzato dal ricorrente che lo effettuava da solo, anche se le prime volte era stato da me istruito su tale programma che quasi tutti conoscevamo . Il ricorrente usava anche Autocad, per mettere “pulite” le misure prese in cantiere. Il tirocinio durò un anno e il rapporto venne tramutato in contratto di lavoro subordinato per , prima a termine e poi a tempo indeterminato., Controparte_2 Ho sentito dire non ricordo da chi ma in ufficio che era stato il padre del ricorrente, che lavorava per una società collegata al gruppo come custode, a chiedere CP_1 non so esattamente a chi che il figlio potesse fare una esperienza lavorativa;
era abbastanza giovane, non so se ne avesse avute altre . Le due società avevano la stessa sede di cantiere presso il capannone, al primo piano, L'ing per quello che vedevo giungeva in cantiere intorno alle 9,30- 9,45 e CP_3 quando andavamo via il più delle volte lo vedevo restare ancora, altre volte siamo andati via insieme, e altre è andato via prima - Egli era un professionista con rapporto di collaborazione esterna con CP_2 di cui era ed è direttore dei lavori.
[...] Co UI era un dipendente di Marina Pinetamare, ora in pensione. Per_2
Ha lavorato anche nello stesso periodo in cui il ricorrente era in tirocinio. Non ricordo quando ha iniziato a lavorare , ci fu un primo periodo di lavoro poi interrotto e poi un secondo periodo che coincise con quello in cui aveva cominciato anche il ricorrente. E' poi rimasto con noi e mi pare nel 2020 è andato in pensione. Era geometra – topografo. già collaborava con la quando il ricorrente iniziò a lavorare. Tes_2 CP_1
Mi sembra di avere letto una volta il contratto di tirocinio del ricorrente.
Orbene, ritiene questo Giudice che dal contenuto complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi indotti dal ricorrente, credibili per la loro natura dettagliata, coerente e priva di contraddizioni, risulta documentata la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della convenuta con riferimento al periodo complessivo dal 30.9.2015 fino alla instaurazione del formale rapporto di tirocinio.
Di fatto, per quanto emerso, il ricorrente ha sempre osservato gli orari di lavoro indicati in ricorso (del resto, codificati nel contratto di tirocinio, quanto al periodo dal 12.1.16), ha sempre osservato le direttive circa il lavoro da svolgere e i cantieri da seguire, ha percepito (nelle occasioni in cui gli è stata pagata) una retribuzione fissa e costante di
€ 500,00, dapprima in contanti e poi mediante bonifico, è sempre stato regolarmente presente in sede e stabilmente inserito nell'organizzazione datoriale espletando compiti quali gestione contabilità di cantiere, controllo qualità, computi metrici. Di contro, non è emersa con la necessaria incidenza l'attività di formazione, quanto al periodo dal 12.1.16 in poi, posto – tra l'altro - che il tutor individuato nel contratto era un geometra, laddove il ricorrente possiede pacificamente il titolo di studio della laurea in ingegneria. Del resto, non può non apparire incongruo il titolo di studio attribuito al ricorrente - peraltro mai conseguito - indicato nel contratto di tirocinio, vale a dire, a sua volta, quello di geometra. Lo stesso teste che è stato individuato contrattualmente quale tutor, non ha Pt_3 potuto riferire di un'attività di formazione particolarmente rilevante se non con riguardo ai primi giorni lavorativi, compatibile con attività consistente nel mostrare a qualunque lavoratore subordinato che si approcci a mansioni mai svolte le linee generali del lavoro da espletare. D'altra parte, i testi di parte ricorrente hanno ripetutamente sottolineato i frequenti contatti tra il ricorrente e il che, pur essendo un consulente esterno della ditta, CP_3 operava con frequenza quotidiana e constante presso il cantiere della convenuta. Inoltre, il ricorrente, per quanto emerso, si accompagnava frequentemente anche al topografo UI, che non aveva alcuna mansione di tutoraggio nei suoi confronti. Tutto ciò in contrasto con quanto espressamente previsto nel contratto di tirocinio secondo cui “ Il tirocinante sarà costantemente affiancato dal tutor e da personale qualificato, non agirà mai in autonomia, intraprenderà un percorso formativo che gli permetterà dapprima di conoscere tutta l'attività e successivamente sarà inserito presso i cantieri edili aziendali, sempre con il tutor in affiancamento (…).
Del resto, secondo la Cassazione, sezione lavoro, 5436/2019: “l'etero-direzione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente: questo concetto si è affermato con riguardo a prestazioni di natura intellettuale e/o professionale o di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un potere direzionale costante;
nel primo caso, pur non negandosi la presenza di una etero direzione, si è dato rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, definendosi il rapporto di subordinazione attenuata, o funzionale o non tecnica, con riguardo al quale è stato affermato il principio secondo cui "quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dai datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione." (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 che riprende Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379)”. Inoltre, anche il comportamento successivo tenuto dalle parti conferma indirettamente la sussistenza della subordinazione, essendo stato il ricorrente assunto alle dipendenze di altra società del Gruppo Coppola‟ a far data dal 17/1/2017, con contratto di lavoro subordinato (sebbene con errato inquadramento nel livello 5 del CCNL edilizia), continuando a essere adibito sia prima che dopo il 17 gennaio del 2017 presso il cantiere di Gricignano di Aversa ove era impegnato in formale esecuzione del contratto di tirocinio.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese e della documentazione allegata agli atti, risulta provata la circostanza che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente senza soluzione di continuità per l'intero periodo sopra indicato. Ne consegue che, acclarata la natura subordinata del rapporto con decorrenza 30/9/2015, deve affermarsi la nullità del rapporto di tirocinio in quanto privo di causa, innestandosi in un rapporto già di normale subordinazione.
Risultano inoltre confermate anche le mansioni svolte dal ricorrente nonché l'orario indicato in ricorso .
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto. Quanto all'ammontare del credito, resta nella specie da considerare se siano o meno dovute le voci specificamente indicate nel conteggio allegato al ricorso. Il ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo Edilizia, in riferimento al VI livello, contratto versato in giudizio.
In argomento si rammenta – quanto al periodo non regolarizzato, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412). Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari;
la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi;
l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore (Cass., 25.11.81, n. 6262); la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL. Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo di cui l' istante chiede l'applicazione, non può essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, quanto al periodo non regolarizzato. Infatti, il ricorrente non ha provato l'estremo della iscrizione del datore di lavoro alla relativa associazione sindacale contraente;
né del resto è emerso che da parte dello stesso vi sia stata un'adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita, quanto a quel periodo. Ritiene tuttavia questo giudice, in linea con un diffuso orientamento giurisprudenziale, di poter far ugualmente riferimento ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo richiamato per i lavoratori inquadrati nella categoria, cui appaiono riconducibili le mansioni svolte dal ricorrente nel totale periodo lavorativo di cui in ricorso. Ritiene questo giudice che non sia congruo il livello VI rivendicato. Prevede la declaratoria contrattuale sul punto, infatti, che a tale livello appartengono Impiegati di 1ª categoria Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.
- Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
- Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza. Architetto, , geometra, restauratore con esperienza di gestione del Tes_3 cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
- Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera. Dalla declaratoria emerge l'incongruenza rispetto alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, mancando nella specie del tutto le funzioni direttive, oltre alla specifica preparazione e capacità professionale e alla discrezionalità di poteri. Deve ritenersi che il livello congruo cui parametrare l'attività svolta (del resto, formalmente riconosciuto nel periodo alle dipendenze della società del Gruppo che assunse il ricorrente nel gennaio 2017) sia il V ( Impiegati di 2ª categoria) : Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto. Impiegati tecnici di 2ª categoria
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.
- Tecnico: che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi. (…)
- In relazione al quantum dovuto, si è provveduto a far riparametrare i conteggi a cura del ricorrente, secondo le seguenti indicazioni : periodo e orario: quelli di cui al ricorso;
livello contrattuale: V del ccnl in atti, con espunzione dai conteggi del premio di produzione e degli altri istituti di matrice contrattuale nonchè calcolo quanto alle differenze retributive tenendo presente quale parametro contrattuale quello comprensivo di paga base e contingenza;
considerazione nel calcolo di tutte le somme percepite.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante e quali differenze retributive dovute, della complessiva somma di euro 25.057.02 di cui euro 22.794,75 per differenze ed euro 2262,37 per tfr, dovendosi, appunto, condividere i conteggi da ultimo depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto in quanto corretti, fondati sulle disposizioni del ccnl e privi di errori contabili.
In tali limiti, il ricorso deve essere accolto e rigettato quanto alla domanda avente a oggetto la parametrazione al VI livello del ccnl di settore.
Altresì ( quasi superfluo sottolinearlo) non può essere accolta la domanda - del resto avanzata solo in subordine - avente a oggetto il pagamento delle differenze tra il compenso mensile spettante nel periodo 12/1/2016 – 16/1/2017 e quello di € 500,00 erogato da febbraio a dicembre 2017 la quale presuppone la regolarità del contratto di tirocinio e la insussistenza della subordinazione.
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo. Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ.. Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive ( Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, anche se l'accoglimento parziale della domanda ne giustifica la compensazione per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della nullità del contratto di tirocinio, dichiara la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e la convenuta dal 30/9/2015 al 16/1/2017; dichiara per l'effetto il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo di cui al livello V del CCNL edilizia, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 25.057.02 di cui euro 2262,37 per t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
condanna altresì la società convenuta al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in complessivi euro 2770.00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 10.6.25 Il giudice del lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi