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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7821/2023 Ruolo
Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'avv. ANIELLO MATRONE con Parte_1 il quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Sede di Castellammare di Stabia - in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 mandato in calce alla memoria di costituzione, dall' avv.to DEL SARTO ROSSELLA , con lui elett.te dom.to
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento di malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14/12/2023 il ricorrente esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi analiticamente indicate, alle dipendenze della azienda siderurgica “Deriver” di Torre Annunziata, dal 1969 fino al 1990, con qualifica di operaio specializzato addetto alla catena di montaggio per la produzione di rotaie, in un contesto di esposizione lavorativa all'amianto; a seguito di un controllo periodico della Asl gli veniva diagnosticato un “modico ispessimento pleurico medio-basale posteriore bilateralmente” e la Asl inoltrava, ex officio, in data 05.03.2013, denuncia di malattia professionale all'Inail, che gli riconosceva un'invalidità del 6%. Ritenendo insufficiente la valutazione dell'Inail adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro per vedersi riconosciuto un grado maggiore di invalidità; il Tribunale, a seguito di ctu, con sentenza n. 1867/2020 del 29.12.2020, riconosceva la genesi professionale della malattia denunciata e riconosceva al ricorrente una menomazione dell'integrità nella misura del 45%, indennizzata con riconoscimento di rendita mensile.
Tanto premesso, in data 12.11.2021-a seguito dell'evoluzione della patologia in “asbestosi pleuro-parenchimale ed esiti di carcinoma squamoso della laringe con insufficienza respiratoria cronica manifesta con ossigenoterapia a permanenza con incremento progressivo di flusso” provvedeva a denunciare l'aggravamento della patologia all'INAIL, chiedendo la revisione della relativa valutazione ed il riconoscimento di una menomazione dell'integrità nella misura del 75%, istanza rimasta senza esito;
chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento del nesso causale tra aggravamento della malattia denunciata e dei postumi invalidanti e l'attività professionale, e la condanna dell'Inail alla corresponsione, in suo favore, della rendita aumentata in base al grado maggiore di invalidità, all'uopo prevista dal legislatore, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Inail, costituitosi in giudizio chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ad opera della sola parte ricorrente, il Tribunale decideva con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto.
Al ricorrente nel precedente giudizio, rubricato al n. rg 259/17, con sentenza n. 1867/20 era stata riconosciuta la menomazione del 30% per il carcinoma laringeo con decorrenza dal 6/11/2015; a seguito dell'estensione dell'incarico peritale ex art 149 disp. att. c.p.c., sempre nello stesso giudizio del 2017, il ctu aveva accertato altresì l'origine professionale del carcinoma polmonare, per il quale in presenza di esposizione all'amianto vige la presunzione professionale di origine come per il carcinoma laringeo, ed ha quantificato questo danno biologico permanente nella percentuale del 15%, in relazione agli esiti chirurgici e funzionali della neoplasia polmonare, con decorrenza dal giugno 2016; entrambe le neoplasie sono state ritenute riconducibili al codice tabellare 133 per un totale di invalidità del 45%, come indicato nella sentenza citata, alla quale integralmente ci si riporta e si rinvia. Nell'attuale giudizio il ricorrente ha allegato un ulteriore aggravamento della malattia, ritenendo detto aggravamento sempre causalmente dipendente dall'attività professionale. La ctp depositata in atti evidenziava una asbestosi pleuro parenchimale asbesto correlata.
La presenza dell'asbestosi pleuro parenchimale è stata accertata in data 27.3.2019, presso l'U.O.C. Clinica Pneumologica “L. dell' con riscontro di insufficienza respiratoria cronica latente da CP_3 Controparte_4 sforzo. A seguito di emogasanalisi arteriosa praticata in data 13/05/2020, presso l' Controparte_5 dell' è stato rilevato un ulteriore peggioramento della patologia, atteso che l'insufficienza Controparte_4 respiratoria si verificava anche a riposo. Stesso esito ha avuto la successiva emogasanalisi del 18/08/2021.
Le spirometrie effettuate dal 2021 al 2024 evidenziano un progressivo peggioramento della sindrome disventilatoria restrittiva, riscontrata come grave nel 2024 con progressione della interstiziopatia asbesto-correlata.
Il ctu ha accertato che il ricorrente è affetto da asbestosi pleuro parenchimale, carcinoma squamoso della laringe ed esiti di carcinoma squamoso del polmone, ed ha evidenziato il peggioramento dell'impatto funzionale delle condizioni morbose, tutte asbesto-correlate, in particolare dell'insufficienza respiratoria cronica con ossigenoterapia permanente e il deficit ventilatorio di tipo misto, moderato-grave.
Ha rilevato che il ricorrente ha: “una grave compromissione sia della funzione ventilatoria polmonare che degli scambi gassosi alveolo-capillari. I rilievi funzionali sono suffragati dalla obiettività clinica : attualmente il presenta Pt_1 una severa difficoltà respiratoria a riposo, solo in parte compensata con l'utilizzo di ossigeno-terapia ad alto flusso. Si tratta, in sintesi, di soggetto con Insufficienza respiratoria cronica 'end stage'(cure palliative e di supporto) con dispnea a riposo, complicanze extrapolmonari (cuore polmonare cronico) in OLT (ossigenoterapia lungo termine) al flusso attuale di 3 litri/m'.” Con riferimento alle patologie del ricorrente, esse rientrano in quelle indicate nell'allegato A (pneumopatie) parte 2 delle Tabelle Inail, che prevede per l'Insufficienza respiratoria severa un danno biologico maggiore del 60% per le pneumopatie restrittive (FVC ridotto a meno di un terzo con contestuale compromissione anche degli altri indici. Dispnea stadio V. Complicanze extrapolmonari a seconda della gravità. Ipossiemia con PaO2 ridotta per oltre il 55% rispetto al valore normale. CA (>50 mm Hg). Ossigenoterapia a permanenza) e per le interstiziopatie (DLCO ridotto a meno di un terzo con contestuale compromissione anche degli altri indici. Dispnea stadio V. Complicanze extrapolmonari a seconda della gravità. Ipossiemia con PaO2 ridotta per oltre il 55% rispetto al valore normale. CA (>50 mm Hg). Ossigenoterapia a permanenza).
Per tali patologie il ctu ha riscontrato un danno biologico del 60 % con decorrenza dalla domanda di revisione passiva del 12.11.2021 e nella misura del 75% da aprile 2024.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarato che l'aggravamento delle patologie riscontrate al ricorrente sono direttamente dipendenti dalla asbestosi pleuroparenchimale, e quindi dalla inalazione di asbesto durante l'attività professionale
(l'asbestosi è malattia tabellata in lista I); pertanto va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della rendita a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 60% a far data dalla domanda di revisione e del 75% a far data dall'aprile 2024, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell'INAIL le spese di ctu.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 14/12/23 Parte_1 nei confronti dell'Inail in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “asbestosi pleuro parenchimale con esiti di carcinoma squamoso della laringe ed insufficienza respiratoria cronica severa con contestuale gravissima compromissione degli scambi gassosi alveolo-capillari oltre che della funzione ventilatoria”, ed accerta che essa costituisce aggravamento delle precedenti patologie di origine professionale;
b) dichiara che le suddetta infermità comportano una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 60% a far data dalla domanda di revisione e del 75% a far data dall'aprile 2024. c) per l'effetto, condanna l'INAIL al pagamento, in suo favore, della rendita del danno biologico corrispondente all'invalidità complessiva del 60% a far data dalla domanda di revisione e del 75% a far data dall'aprile 2024, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) condanna l'Inail al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 2.000,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell'I.N.A.I.L. le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti