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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3601/2021, istaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Filiberto Abbate, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cosimato, per procura congiunta Controparte_1 alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, e di modificare quanto stabilito, con decreto del Controparte_1
1 Tribunale di Frosinone del 6.11.2015, all'esito del processo di modifica delle condizioni di separazione, con riferimento all'assegno di mantenimento della moglie, confermando la previsione al riguardo adottata nella sentenza di separazione n. 140/2013, emessa dal Tribunale di Frosinone il
12.02.2013.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
EN (FR), il 25.01.1976; venuta meno l'affectio coniugalis, con sentenza del Tribunale di
Frosinone, n. 140/2013, del 12.02.2013, era pronunciata la separazione personale dei coniugi;
in sede di separazione veniva posto a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 400,00 mensili;
con decreto, n. cron. 2656/2015, del 9.11.2015, il Tribunale di Frosinone, adito dalla moglie con domanda di modifica delle condizioni di separazione, rideterminava il contributo posto a carico del marito per il mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili, condizionando l'efficacia di tale previsione al rilascio da parte della CP_1 della casa coniugale;
avverso tale decreto la moglie promuoveva reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma, che, con decreto, n. cron. 2746/2016, del 13.10.2016, rigettava il gravame proposto e la condannava al pagamento, in favore del marito, delle spese di lite, per l'ammontare di euro 4.200,00; tale somma non era mai stata corrisposta;
il marito invitava più volte la moglie a sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita al fine di ottenere il divorzio, ma tali inviti rimanevano privi di riscontri;
era maturato il termine dalla sentenza di separazione per la pronuncia di divorzio. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno divorzile di euro 900,00 mensili.
La resistente ha, perciò, rappresentato che era evidente lo squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi, poiché la moglie era percettrice di reddito di cittadinanza, pari ad euro 380,00 mensili, ed era gravata dal costo della locazione dell'immobile presso cui abitava, pari ad euro 400,00 mensili;
mentre, il marito era proprietario di diversi immobili, percependone i frutti, e ricavava guadagni da polizze vita e investimenti, anche risalenti all'epoca del matrimonio, conduceva pertanto un tenore di vita molto elevato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 20.04.2022 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, respingendo le deduzioni avversarie sul divario economico tra i coniugi a vantaggio del marito, il ricorrente ha evidenziato che le pronunce già emesse tra le parti sconfessavano le tesi della moglie e che non erano, medio tempore, intervenute variazioni sulla
2 propria condizione reddituale, dando atto di essere pensionato Inps, di essere creditore, nei confronti della moglie, della somma di euro 4.200,00 per spese di lite e di essere tenuto, quale intestatario di immobili che erano occupati senza titolo dalla al pagamento di somme per tributi comunali CP_1 relativi agli anni dal 2010 al 2014 pari a complessivi euro 1.280,19, che la moglie doveva essere condannata a restituirgli. Sulla base di tali ragioni e valorizzando la percezione da parte della moglie del reddito di cittadinanza, ha chiesto di determinare l'assegno in favore della moglie nella misura di euro 350,00 mensili, insistendo altresì nella pronuncia sullo status coniugale.
La resistente non ha depositato comparsa di costituzione innanzi al GI.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle richieste formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Dello stesso tenore delle richieste formulate in udienza quelle riportate nei successivi scritti conclusionali.
Il processo è stato rimesso sul ruolo istruttorio del GI per acquisire l'estratto dell'atto di matrimonio e la sentenza di separazione, omesse nella produzione documentale di parte.
Sicché, ribadite dalle Difese le conclusioni già precisate, la causa è stata rimessa alla decisione collegiale, senza la concessione di ulteriori termini per note conclusionali.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando la sentenza di separazione, n. 140/201,3 emessa dal Tribunale di Frosinone il 12.02.2013 (depositata nel fascicolo telematico il 10.04.2025), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal lungo tempo trascorso dalla separazione;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della da quantificarsi in euro 500,00 CP_1 mensili.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
3 formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
4 aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro” (coerente la recente Cass. n. 21797/2024).
Nel caso di specie, incontestato l'an del diritto all'assegno, controvertono le parti sull'ammontare dello stesso.
In premessa, deve osservarsi che il ricorrente, pur avendo indicato nell'indice del ricorso le dichiarazioni reddituali, non ha provveduto al relativo deposito, neppure nel corso del processo in ottemperanza all'ordine di produzione documentale impartito con l'ordinanza istruttoria del
10.03.2023.
Sul punto deve farsi applicazione dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in seguito all'entrata in vigore della disciplina sul processo civile telematico, in base ai quali “nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico” (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/10/2023,
n.28403), sicché “l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15969).
Venendo al merito della questione in disamina, va detto che emerge dalla sentenza di separazione che il ex operaio nella società Videocolor, era collocato in pensione, percependo, a tale Pt_1 titolo, redditi lordi annui pari a circa euro 20.000,00 nell'anno fiscale 2009 (vedi sentenza di separazione n. 140/2013 del 12.02.2013, prodotta in giudizio il 10.04.2025). Dagli estratti del conto corrente versati in atti dal ricorrente emergono accrediti per indennità pensionistica di euro 1.247,00 mensili nell'anno 2021 (vedi produzione cartacea nell'udienza presidenziale del 20.04.2022).
Dalla detta sentenza, oltre che dalle visure immobiliari in atti (produzione cartacea avvenuta il
20.04.2022 nel corso dell'udienza presidenziale), si apprende anche che egli è proprietario della
5 casa familiare, sita in EN, via Madonna Angeli Foche s.n.c., costituita da un immobile di due piani, e di alcuni terreni pure siti in EN.
Dal decreto con cui il Tribunale di Frosinone ha disposto sulla richiesta modifica delle condizioni di separazione, non è possibile evincere se il ricorrente riscuoteva polizze assicurative per un valore di euro 400.000,00 (cfr. decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 2656/2015 del 9.11.2015, all. alla prima memoria ex art. 183, c. 6., c.p.c. della resistente).
Quanto alla situazione economica della la stessa, dichiaratasi disoccupata senza che il CP_1 marito abbia svolto osservazioni in replica, ha dato conto di essere percettrice di reddito di cittadinanza, per importi mensili pari ad euro 380,00 (vedi verbale udienza presidenziale del
20.04.2022). Presentava negli anni 2018 e 2019 Isee pari ad euro 0, nell'anno 2020 Isee pari ad euro
1.500,00, nell'anno 2021 Isee pari ad euro 6.583,00, nell'anno 2022 Isee pari ad euro 2.900,00 (all. alla comparsa di costituzione).
Nel menzionato decreto del Tribunale di Frosinone di modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi si legge anche che la resistente aveva percepito euro 35.000,00 per la vendita di un immobile che le apparteneva (cfr. decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 2656/2015 del
9.11.2015, all. alla prima memoria ex art. 183, c. 6., c.p.c.).
Rilevante evidenziare che il marito recuperava la disponibilità della casa familiare (attivando a tal fine procedimento per rilascio) e la moglie si trasferiva, quindi, a vivere in un immobile condotto in locazione, sostenendo il pagamento di un canone mensile pari ad euro 400,00 (si veda contratto di locazione versato in atti il 15.09.2022).
Consegue a quanto sopra che la non può ritenersi dotata di sufficienti redditi propri né CP_2 della capacità di procurarsene e che sussiste, con evidenza, uno squilibrio economico a favore del marito.
Ciò posto, anche in considerazione della durata trentennale della convivenza matrimoniale, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente a garantirle sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale e, per il contributo dato al ménage familiare e la formazione del patrimonio del marito, vanti il diritto all'assegno anche quanto alla componente equitativo-compensativo, con l'effetto di doverle riconoscere un assegno di euro 500,00 mensili.
4. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2,
c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie (di cui il marito non ha negato la spettanza, quantificandolo tuttavia in importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto, e che la moglie non ha visto accogliersi per l'intero ammontare preteso).
6
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EN (FR), il
25.01.1976, da nato a [...], il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
EN (FR), il 24.04.1949 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1976, atto N. 5, P. 2, S. A);
- dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ex moglie, Parte_1
l'assegno divorzile d'importo pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutarsi agli Controparte_1 indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3601/2021, istaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Filiberto Abbate, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cosimato, per procura congiunta Controparte_1 alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.12.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, e di modificare quanto stabilito, con decreto del Controparte_1
1 Tribunale di Frosinone del 6.11.2015, all'esito del processo di modifica delle condizioni di separazione, con riferimento all'assegno di mantenimento della moglie, confermando la previsione al riguardo adottata nella sentenza di separazione n. 140/2013, emessa dal Tribunale di Frosinone il
12.02.2013.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
EN (FR), il 25.01.1976; venuta meno l'affectio coniugalis, con sentenza del Tribunale di
Frosinone, n. 140/2013, del 12.02.2013, era pronunciata la separazione personale dei coniugi;
in sede di separazione veniva posto a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie d'importo pari ad euro 400,00 mensili;
con decreto, n. cron. 2656/2015, del 9.11.2015, il Tribunale di Frosinone, adito dalla moglie con domanda di modifica delle condizioni di separazione, rideterminava il contributo posto a carico del marito per il mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili, condizionando l'efficacia di tale previsione al rilascio da parte della CP_1 della casa coniugale;
avverso tale decreto la moglie promuoveva reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma, che, con decreto, n. cron. 2746/2016, del 13.10.2016, rigettava il gravame proposto e la condannava al pagamento, in favore del marito, delle spese di lite, per l'ammontare di euro 4.200,00; tale somma non era mai stata corrisposta;
il marito invitava più volte la moglie a sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita al fine di ottenere il divorzio, ma tali inviti rimanevano privi di riscontri;
era maturato il termine dalla sentenza di separazione per la pronuncia di divorzio. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno divorzile di euro 900,00 mensili.
La resistente ha, perciò, rappresentato che era evidente lo squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi, poiché la moglie era percettrice di reddito di cittadinanza, pari ad euro 380,00 mensili, ed era gravata dal costo della locazione dell'immobile presso cui abitava, pari ad euro 400,00 mensili;
mentre, il marito era proprietario di diversi immobili, percependone i frutti, e ricavava guadagni da polizze vita e investimenti, anche risalenti all'epoca del matrimonio, conduceva pertanto un tenore di vita molto elevato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 20.04.2022 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, respingendo le deduzioni avversarie sul divario economico tra i coniugi a vantaggio del marito, il ricorrente ha evidenziato che le pronunce già emesse tra le parti sconfessavano le tesi della moglie e che non erano, medio tempore, intervenute variazioni sulla
2 propria condizione reddituale, dando atto di essere pensionato Inps, di essere creditore, nei confronti della moglie, della somma di euro 4.200,00 per spese di lite e di essere tenuto, quale intestatario di immobili che erano occupati senza titolo dalla al pagamento di somme per tributi comunali CP_1 relativi agli anni dal 2010 al 2014 pari a complessivi euro 1.280,19, che la moglie doveva essere condannata a restituirgli. Sulla base di tali ragioni e valorizzando la percezione da parte della moglie del reddito di cittadinanza, ha chiesto di determinare l'assegno in favore della moglie nella misura di euro 350,00 mensili, insistendo altresì nella pronuncia sullo status coniugale.
La resistente non ha depositato comparsa di costituzione innanzi al GI.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle richieste formulate in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Dello stesso tenore delle richieste formulate in udienza quelle riportate nei successivi scritti conclusionali.
Il processo è stato rimesso sul ruolo istruttorio del GI per acquisire l'estratto dell'atto di matrimonio e la sentenza di separazione, omesse nella produzione documentale di parte.
Sicché, ribadite dalle Difese le conclusioni già precisate, la causa è stata rimessa alla decisione collegiale, senza la concessione di ulteriori termini per note conclusionali.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando la sentenza di separazione, n. 140/201,3 emessa dal Tribunale di Frosinone il 12.02.2013 (depositata nel fascicolo telematico il 10.04.2025), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dal lungo tempo trascorso dalla separazione;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della da quantificarsi in euro 500,00 CP_1 mensili.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
3 formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
4 aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro” (coerente la recente Cass. n. 21797/2024).
Nel caso di specie, incontestato l'an del diritto all'assegno, controvertono le parti sull'ammontare dello stesso.
In premessa, deve osservarsi che il ricorrente, pur avendo indicato nell'indice del ricorso le dichiarazioni reddituali, non ha provveduto al relativo deposito, neppure nel corso del processo in ottemperanza all'ordine di produzione documentale impartito con l'ordinanza istruttoria del
10.03.2023.
Sul punto deve farsi applicazione dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in seguito all'entrata in vigore della disciplina sul processo civile telematico, in base ai quali “nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico” (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/10/2023,
n.28403), sicché “l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15969).
Venendo al merito della questione in disamina, va detto che emerge dalla sentenza di separazione che il ex operaio nella società Videocolor, era collocato in pensione, percependo, a tale Pt_1 titolo, redditi lordi annui pari a circa euro 20.000,00 nell'anno fiscale 2009 (vedi sentenza di separazione n. 140/2013 del 12.02.2013, prodotta in giudizio il 10.04.2025). Dagli estratti del conto corrente versati in atti dal ricorrente emergono accrediti per indennità pensionistica di euro 1.247,00 mensili nell'anno 2021 (vedi produzione cartacea nell'udienza presidenziale del 20.04.2022).
Dalla detta sentenza, oltre che dalle visure immobiliari in atti (produzione cartacea avvenuta il
20.04.2022 nel corso dell'udienza presidenziale), si apprende anche che egli è proprietario della
5 casa familiare, sita in EN, via Madonna Angeli Foche s.n.c., costituita da un immobile di due piani, e di alcuni terreni pure siti in EN.
Dal decreto con cui il Tribunale di Frosinone ha disposto sulla richiesta modifica delle condizioni di separazione, non è possibile evincere se il ricorrente riscuoteva polizze assicurative per un valore di euro 400.000,00 (cfr. decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 2656/2015 del 9.11.2015, all. alla prima memoria ex art. 183, c. 6., c.p.c. della resistente).
Quanto alla situazione economica della la stessa, dichiaratasi disoccupata senza che il CP_1 marito abbia svolto osservazioni in replica, ha dato conto di essere percettrice di reddito di cittadinanza, per importi mensili pari ad euro 380,00 (vedi verbale udienza presidenziale del
20.04.2022). Presentava negli anni 2018 e 2019 Isee pari ad euro 0, nell'anno 2020 Isee pari ad euro
1.500,00, nell'anno 2021 Isee pari ad euro 6.583,00, nell'anno 2022 Isee pari ad euro 2.900,00 (all. alla comparsa di costituzione).
Nel menzionato decreto del Tribunale di Frosinone di modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi si legge anche che la resistente aveva percepito euro 35.000,00 per la vendita di un immobile che le apparteneva (cfr. decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 2656/2015 del
9.11.2015, all. alla prima memoria ex art. 183, c. 6., c.p.c.).
Rilevante evidenziare che il marito recuperava la disponibilità della casa familiare (attivando a tal fine procedimento per rilascio) e la moglie si trasferiva, quindi, a vivere in un immobile condotto in locazione, sostenendo il pagamento di un canone mensile pari ad euro 400,00 (si veda contratto di locazione versato in atti il 15.09.2022).
Consegue a quanto sopra che la non può ritenersi dotata di sufficienti redditi propri né CP_2 della capacità di procurarsene e che sussiste, con evidenza, uno squilibrio economico a favore del marito.
Ciò posto, anche in considerazione della durata trentennale della convivenza matrimoniale, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente a garantirle sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale e, per il contributo dato al ménage familiare e la formazione del patrimonio del marito, vanti il diritto all'assegno anche quanto alla componente equitativo-compensativo, con l'effetto di doverle riconoscere un assegno di euro 500,00 mensili.
4. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, comma 2,
c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie (di cui il marito non ha negato la spettanza, quantificandolo tuttavia in importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto, e che la moglie non ha visto accogliersi per l'intero ammontare preteso).
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P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a EN (FR), il
25.01.1976, da nato a [...], il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
EN (FR), il 24.04.1949 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1976, atto N. 5, P. 2, S. A);
- dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della ex moglie, Parte_1
l'assegno divorzile d'importo pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutarsi agli Controparte_1 indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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