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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. NN Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Calatafimi n. 262, presso lo studio degli avv.ti Sante Luca ROPERTO e Michele ROPERTO che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parte opponente- contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), via Sinopoli n. 58, presso lo studio dell'avv. Gennaro PALERMO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 195/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 30.04.2015 e notificato il 23.6.2015.
CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il dott. al fine di proporre opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 195/2015, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.025,00 oltre interessi e spese legali della procedura monitoria, quale somma dovuta a titolo di prestito, riconosciuto con la scrittura del 25 novembre 2009 (vedi in atti).
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la dichiarazione debitoria Parte_1 suddetta non era mai stata sottoscritta e ne disconosceva sia la firma apposta che il sottostante rapporto di prestito, in più soluzioni, asseritamente privo – tra altre cose – della data di inizio e fine della 2
presunta dilazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, la parte opponente domandava perciò il rigetto della domanda monitoria azionata dal dott. con conseguente annullamento, revoca e/o dichiarazione di CP_1 nullità o - comunque - di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta depositata tempestivamente in atti, il dott. , preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione CP_1 dell'art. 165 c.p.c., avendo l'opponente omesso di depositare, per tempo – a suo modo di vedere -
l'atto originale notificato e - nel merito della pretesa - contestava tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente, domandava che venisse dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che lo stesso venisse confermato, con condanna alle spese di lite della parte opponente.
Con ordinanza del 22 giugno 2016, il G.I., diversamente impersonato, rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del D.I., oltre che l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 165 c.p.c., in quanto la produzione della c.d. “velina”, in luogo dell'originale, non determinava l'improcedibilità della causa, ma – semmai - la nullità, comunque sanabile per mancata lesione del diritto sostanziale della controparte e, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 25.09.2017, in accoglimento della domanda di verificazione della firma apposta sulla scrittura privata datata 25.11.2009, incaricava un CTU per la comparazione delle sottoscrizioni.
Depositata la consulenza tecnica, dopo una serie di rinvii interlocutori, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. Prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova evidenziare l'assenza, in atti, del fascicolo della fase monitoria.
Tuttavia, la parte opposta ha depositato, contestualmente alla comparsa costitutiva, tutta la documentazione presente nel fascicolo monitorio stesso, come in sostanza confermato dalla mancata contestazione in tal senso da parte dell'opponente il quale - successivamente alla costituzione dell'opposto - avrebbe se del caso dovuto evidenziare l'assenza della suddetta documentazione ed il deposito nella sola fase di opposizione.
Correttamente il giudice istruttore, cui lo scrivente magistrato è subentrato, non ne disponeva l'acquisizione, non essendo la stessa assolutamente necessaria per la risoluzione della presente 3
controversia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata del decreto opposto con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione stessa, non essendo applicabile
a essa - che non è mezzo di impugnazione - la disciplina propria di queste ultime. La mancata produzione in questione, in particolare, può eventualmente spiegare rilievo solo ai fini della declaratoria di inammissibilità della opposizione per inosservanza del termine di cui all'articolo 641 del c.p.c. ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa” (Cass. civ., Sez. III, 28/12/2004, n. 24048).
2. Fatta questa debita premessa, appare opportuno ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è – dunque - sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. 13685/2019, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che la parte opposta abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante.
3. Nel giudizio di opposizione in oggetto, la doglianza del consisteva nel Pt_1 disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della firma sulla scrittura privata datata 25 novembre
2009, stante l'assoluta sua apocrifia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo danno.
L'articolo 216 c.p.c. consente, come è noto, di attivare il procedimento di verificazione di scrittura privata nel caso in cui, in sede stragiudiziale, ovvero all'interno del processo in cui questa sia stata 4
prodotta, la relativa sottoscrizione sia stata formalmente disconosciuta dalla controparte e così privata di qualsiasi valore probatorio all'interno del processo.
Lo scopo del giudizio di verificazione è quella di accertare l'autenticità della sottoscrizione anche con l'ausilio di scritture di comparazione e costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura della sottoscrizione disconosciuta.
Il suo obiettivo è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'articolo 2702 c.c. mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
Il primo presupposto è la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto;
posto che il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass. Civ. sentenza 9202/2004), l'acquisizione dell'originale agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia e ciò al fine precipuo di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e - con ciò - rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti ma anche dello stesso ordinamento giuridico (vedi, in tal senso, Cass. civ., sent. n. 35167/2021).
Il secondo presupposto della verificazione è che la scrittura non sia già stata riconosciuta, neppure tacitamente, con il comportamento delle parti;
per cui dagli atti di causa deve emergere che - prima ancora del giudizio - la parte non abbia dato volontaria esecuzione al documento con un comportamento incompatibile con quello dell'istanza di verificazione della sottoscrizione validamente disconosciuta.
Nel caso de quo, la perizia è stata correttamente eseguita sul documento originale e deve ritenersi attendibile scientificamente, in quanto gli elementi rinvenuti non hanno consentito di risalire al reale autore della sottoscrizione.
Le informazioni di carattere tecnico-scientifico fornite dal consulente provano pertanto senza dubbio l'attestazione diretta e sicura della falsità della sottoscrizione sulla base della valutazione grafologica operata nel relativo e condivisibile elaborato peritale in atti.
La comparazione tra il documento d'identità, il saggio grafico rilasciato l'1.6.2018, la procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la copia dei modelli F 24 del
22/07/2010 e del 19/07/2005, il modello 740/97 relativo ai redditi 93, hanno infatti rappresentato un ineludibile supporto comparativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo ed hanno indotto il consulente, dott.ssa , a rilevare “la presenza di analogia formale tra le grafie, Persona_1 contrastata però da segni specifici prova della non identità” tanto da ipotizzare “che la scrittura sia stata imitata “per lucido” (o per calcolo o diretta). La scrittura imitata è caratterizzata da “essenza di differenziazione pressoria tra i tratti discendenti, ascendenti, orizzontali (pressione piatta), 5
mancanza di fluidità, interruzioni, punti di sosta, eccesso di uguaglianza con il documento imitato, ritocchi” e concludere che “la firma apposta in calce alla scrittura privata del 25/11/2009 denominata dichiarazione debitoria non è riferibile al signor (vedi conclusioni dell'elaborato Parte_1 tecnico peritale in atti).
Il Consulente tecnico ha così risposto al quesito, dando conto del metodo seguito e delle indagini svolte: ha poi concluso nel senso che la firma non era riconducibile alla stessa mano scrivente.
Ritiene il Giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto ampiamente argomentate con motivazione convincente esente da vizi logici, anche in risposta alle osservazioni della parte opponente: ne discende che debba accertarsi la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano del e – quindi - verificarsi l'effettiva falsità della scrittura privata Parte_1 disconosciuta.
In questa prospettiva, l'istanza di verificazione - avendo natura e finalità di carattere istruttorio - consente la non utilizzazione della prova documentale dimessa in atti.
Né la parte opposta ha fornito ulteriori prove o altri elementi indiziari tali da far dedurre che tra le parti vi fosse un rapporto di credito-debito e che la dichiarazione debitoria in forza della quale il ricorrente aveva agito per l'ingiunzione nei suoi confronti, fosse diversamente efficace.
Le ragioni creditorie complessivamente fatte valere non trovano un concreto e documentale riscontro.
Manca un compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo giudicante, tale da consentire di individuare l'avvenuto prestito di denaro € 15.025,00 in favore del . Pt_1
Il dott. , opposto, nel pieno rispetto dell'onere che si assume ripartito, non ha fornito piena CP_1 prova del credito azionato, laddove il lamentato inadempimento è risultato privo di efficienti riscontri istruttori.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, essendo stato accertato a favore del il CP_1 credito oggetto del decreto ingiuntivo, né con la scrittura privata disconosciuta né con altro mezzo.
4. Quanto alla domanda proposta "in ordine all'abuso del processo", l'opponente chiede la condanna del per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per avere quest'ultima tenuto una CP_1 condotta fraudolenta, consistente nella manipolazione delle risultanze documentali.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale può essere desunta anche da elementi extratestuali che attestino l'intenzione abusiva o strumentale dell'iniziativa processuale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2025, n.
13315).
In una dimensione interamente processuale, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. è vista come sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di lealtà e probità imposto dall' art. 88 c.p.c. nell'impiego dello strumento processuale o nell'utilizzo di un singolo atto della procedura e si fonda sulla violazione di 6
una norma di diritto processuale, diverso rispetto al generale illecito aquiliano, basato invece sulla violazione di una norma di diritto sostanziale. Secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Nel caso de quo, la domanda di condanna ex art. 96 non può trovare accoglimento perché è carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave ( C. St. 23.4.2019,
n. 2578), ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. sul punto T. Ivrea
17.2.2012).
L'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo è oggetto di indagine di fatto rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. civ. ord. n. 13315/2025; C. 8174/2025; C. 7222/2022; C.
5558/2022; C. 3993/2011).
La domanda ex art. 96 c.p.c., appare infondata perché essa postula un'azione od una resistenza, da parte soccombente, contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, che l'opponente ha omesso di provare.
Per di più, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. quando non risulti allegato, né dimostrato alcun pregiudizio.
Il non ha dato una prova precisa del quantum, eventualmente da risarcire, nonostante fosse CP_1 onerato di allegare e provare l'esistenza del danno (Cass. civ sez. 3 n. 9712 del 14/04/2025).
La possibilità di liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità e la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno, ma non consente affatto di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato (Cass. civ sez. 3 n. 15175 del 30/05/2023).
Anche sotto tale profilo la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
5. Le spese del presente giudizio - liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum - vanno poste a carico di parte opposta in ragione della sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.
NN LO nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 nei confronti del dott. , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e - per l'effetto – REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
195/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 30.04.2015 e notificato il 23.6.2015; 7
2) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente;
3) ON parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, come per legge, se dovute;
4) PONE definitivamente a carico di parte opposta anche le spese di CTU per come già liquidate in atti con separato decreto.
Lamezia Terme, 28.10.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico
Dott. NN LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. NN Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Calatafimi n. 262, presso lo studio degli avv.ti Sante Luca ROPERTO e Michele ROPERTO che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parte opponente- contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), via Sinopoli n. 58, presso lo studio dell'avv. Gennaro PALERMO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 195/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 30.04.2015 e notificato il 23.6.2015.
CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il dott. al fine di proporre opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 195/2015, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.025,00 oltre interessi e spese legali della procedura monitoria, quale somma dovuta a titolo di prestito, riconosciuto con la scrittura del 25 novembre 2009 (vedi in atti).
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la dichiarazione debitoria Parte_1 suddetta non era mai stata sottoscritta e ne disconosceva sia la firma apposta che il sottostante rapporto di prestito, in più soluzioni, asseritamente privo – tra altre cose – della data di inizio e fine della 2
presunta dilazione.
Sulla scorta di tali deduzioni, la parte opponente domandava perciò il rigetto della domanda monitoria azionata dal dott. con conseguente annullamento, revoca e/o dichiarazione di CP_1 nullità o - comunque - di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta depositata tempestivamente in atti, il dott. , preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione CP_1 dell'art. 165 c.p.c., avendo l'opponente omesso di depositare, per tempo – a suo modo di vedere -
l'atto originale notificato e - nel merito della pretesa - contestava tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente, domandava che venisse dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che lo stesso venisse confermato, con condanna alle spese di lite della parte opponente.
Con ordinanza del 22 giugno 2016, il G.I., diversamente impersonato, rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del D.I., oltre che l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 165 c.p.c., in quanto la produzione della c.d. “velina”, in luogo dell'originale, non determinava l'improcedibilità della causa, ma – semmai - la nullità, comunque sanabile per mancata lesione del diritto sostanziale della controparte e, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 25.09.2017, in accoglimento della domanda di verificazione della firma apposta sulla scrittura privata datata 25.11.2009, incaricava un CTU per la comparazione delle sottoscrizioni.
Depositata la consulenza tecnica, dopo una serie di rinvii interlocutori, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. Prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova evidenziare l'assenza, in atti, del fascicolo della fase monitoria.
Tuttavia, la parte opposta ha depositato, contestualmente alla comparsa costitutiva, tutta la documentazione presente nel fascicolo monitorio stesso, come in sostanza confermato dalla mancata contestazione in tal senso da parte dell'opponente il quale - successivamente alla costituzione dell'opposto - avrebbe se del caso dovuto evidenziare l'assenza della suddetta documentazione ed il deposito nella sola fase di opposizione.
Correttamente il giudice istruttore, cui lo scrivente magistrato è subentrato, non ne disponeva l'acquisizione, non essendo la stessa assolutamente necessaria per la risoluzione della presente 3
controversia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata del decreto opposto con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione stessa, non essendo applicabile
a essa - che non è mezzo di impugnazione - la disciplina propria di queste ultime. La mancata produzione in questione, in particolare, può eventualmente spiegare rilievo solo ai fini della declaratoria di inammissibilità della opposizione per inosservanza del termine di cui all'articolo 641 del c.p.c. ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa” (Cass. civ., Sez. III, 28/12/2004, n. 24048).
2. Fatta questa debita premessa, appare opportuno ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è – dunque - sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. 13685/2019, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che la parte opposta abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante.
3. Nel giudizio di opposizione in oggetto, la doglianza del consisteva nel Pt_1 disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della firma sulla scrittura privata datata 25 novembre
2009, stante l'assoluta sua apocrifia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo danno.
L'articolo 216 c.p.c. consente, come è noto, di attivare il procedimento di verificazione di scrittura privata nel caso in cui, in sede stragiudiziale, ovvero all'interno del processo in cui questa sia stata 4
prodotta, la relativa sottoscrizione sia stata formalmente disconosciuta dalla controparte e così privata di qualsiasi valore probatorio all'interno del processo.
Lo scopo del giudizio di verificazione è quella di accertare l'autenticità della sottoscrizione anche con l'ausilio di scritture di comparazione e costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura della sottoscrizione disconosciuta.
Il suo obiettivo è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'articolo 2702 c.c. mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
Il primo presupposto è la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto;
posto che il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass. Civ. sentenza 9202/2004), l'acquisizione dell'originale agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia e ciò al fine precipuo di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e - con ciò - rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti ma anche dello stesso ordinamento giuridico (vedi, in tal senso, Cass. civ., sent. n. 35167/2021).
Il secondo presupposto della verificazione è che la scrittura non sia già stata riconosciuta, neppure tacitamente, con il comportamento delle parti;
per cui dagli atti di causa deve emergere che - prima ancora del giudizio - la parte non abbia dato volontaria esecuzione al documento con un comportamento incompatibile con quello dell'istanza di verificazione della sottoscrizione validamente disconosciuta.
Nel caso de quo, la perizia è stata correttamente eseguita sul documento originale e deve ritenersi attendibile scientificamente, in quanto gli elementi rinvenuti non hanno consentito di risalire al reale autore della sottoscrizione.
Le informazioni di carattere tecnico-scientifico fornite dal consulente provano pertanto senza dubbio l'attestazione diretta e sicura della falsità della sottoscrizione sulla base della valutazione grafologica operata nel relativo e condivisibile elaborato peritale in atti.
La comparazione tra il documento d'identità, il saggio grafico rilasciato l'1.6.2018, la procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la copia dei modelli F 24 del
22/07/2010 e del 19/07/2005, il modello 740/97 relativo ai redditi 93, hanno infatti rappresentato un ineludibile supporto comparativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo ed hanno indotto il consulente, dott.ssa , a rilevare “la presenza di analogia formale tra le grafie, Persona_1 contrastata però da segni specifici prova della non identità” tanto da ipotizzare “che la scrittura sia stata imitata “per lucido” (o per calcolo o diretta). La scrittura imitata è caratterizzata da “essenza di differenziazione pressoria tra i tratti discendenti, ascendenti, orizzontali (pressione piatta), 5
mancanza di fluidità, interruzioni, punti di sosta, eccesso di uguaglianza con il documento imitato, ritocchi” e concludere che “la firma apposta in calce alla scrittura privata del 25/11/2009 denominata dichiarazione debitoria non è riferibile al signor (vedi conclusioni dell'elaborato Parte_1 tecnico peritale in atti).
Il Consulente tecnico ha così risposto al quesito, dando conto del metodo seguito e delle indagini svolte: ha poi concluso nel senso che la firma non era riconducibile alla stessa mano scrivente.
Ritiene il Giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto ampiamente argomentate con motivazione convincente esente da vizi logici, anche in risposta alle osservazioni della parte opponente: ne discende che debba accertarsi la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano del e – quindi - verificarsi l'effettiva falsità della scrittura privata Parte_1 disconosciuta.
In questa prospettiva, l'istanza di verificazione - avendo natura e finalità di carattere istruttorio - consente la non utilizzazione della prova documentale dimessa in atti.
Né la parte opposta ha fornito ulteriori prove o altri elementi indiziari tali da far dedurre che tra le parti vi fosse un rapporto di credito-debito e che la dichiarazione debitoria in forza della quale il ricorrente aveva agito per l'ingiunzione nei suoi confronti, fosse diversamente efficace.
Le ragioni creditorie complessivamente fatte valere non trovano un concreto e documentale riscontro.
Manca un compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo giudicante, tale da consentire di individuare l'avvenuto prestito di denaro € 15.025,00 in favore del . Pt_1
Il dott. , opposto, nel pieno rispetto dell'onere che si assume ripartito, non ha fornito piena CP_1 prova del credito azionato, laddove il lamentato inadempimento è risultato privo di efficienti riscontri istruttori.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, essendo stato accertato a favore del il CP_1 credito oggetto del decreto ingiuntivo, né con la scrittura privata disconosciuta né con altro mezzo.
4. Quanto alla domanda proposta "in ordine all'abuso del processo", l'opponente chiede la condanna del per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per avere quest'ultima tenuto una CP_1 condotta fraudolenta, consistente nella manipolazione delle risultanze documentali.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale può essere desunta anche da elementi extratestuali che attestino l'intenzione abusiva o strumentale dell'iniziativa processuale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2025, n.
13315).
In una dimensione interamente processuale, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. è vista come sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di lealtà e probità imposto dall' art. 88 c.p.c. nell'impiego dello strumento processuale o nell'utilizzo di un singolo atto della procedura e si fonda sulla violazione di 6
una norma di diritto processuale, diverso rispetto al generale illecito aquiliano, basato invece sulla violazione di una norma di diritto sostanziale. Secondo le definizioni maggiormente diffuse, la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto, oppure nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Nel caso de quo, la domanda di condanna ex art. 96 non può trovare accoglimento perché è carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave ( C. St. 23.4.2019,
n. 2578), ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. sul punto T. Ivrea
17.2.2012).
L'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo è oggetto di indagine di fatto rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. civ. ord. n. 13315/2025; C. 8174/2025; C. 7222/2022; C.
5558/2022; C. 3993/2011).
La domanda ex art. 96 c.p.c., appare infondata perché essa postula un'azione od una resistenza, da parte soccombente, contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa grave, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, che l'opponente ha omesso di provare.
Per di più, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. quando non risulti allegato, né dimostrato alcun pregiudizio.
Il non ha dato una prova precisa del quantum, eventualmente da risarcire, nonostante fosse CP_1 onerato di allegare e provare l'esistenza del danno (Cass. civ sez. 3 n. 9712 del 14/04/2025).
La possibilità di liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità e la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno, ma non consente affatto di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato (Cass. civ sez. 3 n. 15175 del 30/05/2023).
Anche sotto tale profilo la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
5. Le spese del presente giudizio - liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum - vanno poste a carico di parte opposta in ragione della sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.
NN LO nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 nei confronti del dott. , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e - per l'effetto – REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
195/2015, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 30.04.2015 e notificato il 23.6.2015; 7
2) RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente;
3) ON parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, come per legge, se dovute;
4) PONE definitivamente a carico di parte opposta anche le spese di CTU per come già liquidate in atti con separato decreto.
Lamezia Terme, 28.10.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico
Dott. NN LO