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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2822/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2822/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI PUMPO MATTEO e dell'avv. MONTANARI FRANCESCO VIA G. C.F._2
CARDUCCI N. 5 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. e per essa quale mandataria e Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale (c.f. e n. nel Registro delle Controparte_3
Imprese di Roma ) con il patrocinio dell'avv. ARENA ANTONINO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FORTIS 18 FORLI' presso il difensore avv. ARENA ANTONINO;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 10.7.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione quale mandataria e procuratrice speciale di CP_3
ha ottenuto da questo Tribunale il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 644/2020 del 29.6.2020, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di Euro 122.877,96, Controparte_1 oltre a interessi e spese, quale residuo debito derivante da mutuo fondiario del 05.10.2007, stipulato tra Parte_1 ravennate da e imolese di cui Controparte_4
l'ingiunto si è reso fideiussore, sino alla concorrenza di €.
221.000,00(doc. all. 3 ricorso monitorio).
ha proposto rituale opposizione avverso tale Controparte_1 provvedimento monitorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito in particolare:
• Il difetto di legittimazione ad agire della;
Controparte_2
• la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI in violazione dell'art. 2 della L. 278/1990;
• la violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR del
22.4.1995 e nullità del mutuo fondiario;
• l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario oggetto di controversia;
• l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo;
• la mancata dimostrazione delle erogazione della somma oggetto del mutuo.
Si è costituita nel giudizio di opposizione , quale CP_3 mandataria e procuratrice speciale della società CP_2 contestando integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito di una serie di rinvii richiesti concordemente dalle parti, in data 1.2.2023 si è tenuta la prima udienza a seguito della quale il giudice con separata ordinanza ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnato termine all'opposta per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza del 14.6.2023 alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita per il tramite dell'acquisizione dei documenti offerti delle parti.
All'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Sulla improcedibilità del giudizio
In via preliminare, va ritenuto correttamente espletato il procedimento di mediazione come risulta dalla documentazione prodotta da parte opposta. Parte opponente si limita ad eccepire l'assenza della firma sul verbale da parte del mediatore senza tuttavia contestare di essere stato correttamente convocato o che in effetti la mediazione non si è svolta.
Sulla legittimazione attiva.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016).
Più nel dettaglio, riguardo alle operazioni di cessione del credito in materia bancaria, la giurisprudenza ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del
28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Con particolare riferimento alla disciplina delineata dall'art. 58
T.U.B. giova rammentare che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale (art. 58 T.U.B.) in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, produce l'effetto pubblicitario dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario.
La normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito spetta pur sempre al cessionario fornire la prova del fatto che lo specifico credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass.
n. 4116/2016).
La Corte di Cassazione con l'arresto n. 10200 del 16.4.2021 ha avuto modo di precisare che: “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,
19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del
1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” ed inoltre, ha chiarito che è possibile “trarre elementi di prova anche all'oggettivo contegno tenuto dalla parte che ha ceduto il credito ed eventualmente ad una sua dichiarazione.”
In definitiva, risulta, allo stato, prevalente in materia l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lg n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. “Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944”;
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, devono essere senza dubbio valorizzati ai fini dell'accertamento della sussistenza di legittimazione sostanziale del cessionario i seguenti plurimi e concordanti elementi probatori.
Parte opposta è in possesso della documentazione contrattuale relativa alla posizione contrattuale dell'opponente con
[...]
; ed in Controparte_5 particolare: contratto di mutuo intervenuto tra l'istituto di credito e fideiussione specifica costituita Controparte_4 dall'opponente; documentazione relativa alla procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) della Controparte_4
(sentenza di fallimento, domanda di ammissione al passivo, comunicazione del curatore, piano di riparto, decreto di chiusura del fallimento).
Ancora, tra e l'istituto di credito cedente è avvenuto un CP_2 contratto di cessione crediti prodotto agli atti e debitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.12.2017; l'avviso in
Gazzetta riguarda crediti: “i tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
“Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1987 e il 2016.
(…)Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i
Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”.
La descrizione dei crediti ceduti consenti di ricomprendervi il contratto di mutuo stipulato originariamente da Controparte_4 in data 5.10.2007.
Da ultimo, parte opposta ha prodotto (doc. all. n. 3 comparsa) la dichiarazione dell'istituto di credito che attesta l'avvenuta cessione del credito.
Dall'insieme degli elementi richiamati può dunque ritenersi raggiunta la piena prova circa la titolarità della posizione soggettiva azionata in via monitoria in capo a CP_2
Per quanto riguarda invece, il potere di rappresentanza sostanziale e processuale di esso risulta dalla procura Controparte_3 rilasciata da in suo favore in data 08.11.2018 Controparte_2 per atto Notaio in Pordenone, Rep. 299798 Fasc. Persona_1
32654 (doc. n. 12 del ricorso monitorio) avente ad oggetto l'“amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei
Crediti” “relativi a finanziamenti” di cui è divenuta CP_2 titolare a seguito di operazione di cartolarizzazione, come è nel caso di specie.
La procura è rilasciata “anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c.”. Tale norma disciplina la c.d. rappresentanza processuale volontaria tramite cui un soggetto, che ha il libero esercizio dei diritti, conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo in un processo.
Per la valida attribuzione del potere di rappresentanza non è richiesta la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali viene attribuita la rappresentanza, bensì che sia stata conferita espressamente e per iscritto, come è nel caso di specie,
e che tale procura venga attribuita a chi sia in pari tempo anche rappresentante sostanziale.
Sicché anche sotto tale profilo, non si ravvisano difetti di potere di rappresentanza in capo alla società mandataria.
Sulla nullità della fideiussione L'opponente sostiene la nullità della fideiussione – specifica – in quanto conforme al modello ABI.
La tesi va respinta.
L'eccezione sollevata ha ad oggetto sorte del contratto di fideiussione omnibus che replica gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust
(art. 2, l. 287/1990) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Secondo tale ultimo provvedimento, in particolare, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia bancaria in maniera uniforme, non offrendo ai consumatori-clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche.
Più nel dettaglio, il modello predisposto dall'ABI introduce all'art. 2 la clausola di “reviviscenza” della fideiussione, mantenendo in vita la garanzia anche qualora la banca dovesse restituire al debitore principale le somme percette in ragione dell'annullamento, della inefficacia o della revoca dei pagamenti;
all'art. 8 la clausola di “sopravvivenza”, che estende la garanzia anche ai casi di invalidità del rapporto principale;
all'art. 6 la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che disciplina l'onere del creditore di proporre e coltivare le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la decadenza dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore.
La ha ritenuto l'uniforme applicazione di tali Controparte_6 previsioni contrattuali frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dunque nulla ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990.
Quanto alla sorte dei contratti di fideiussione stipulati “a valle”, che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 29810/2017; 13846/2019), unitamente ad una parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre,
Trib. Salerno 23.8.2018; Trib. Rovigo 9.9.2018; Trib. Treviso
26.7.2018; Trib. Torino 17.4.2019), ha invocato la sanzione della nullità per contrarietà a norme imperative (nullità totale o parziale, a seconda degli orientamenti).
In merito, deve osservarsi che il fideiussore che invochi tale nullità è soggetto a rigorosi oneri di allegazione e prova, non potendo limitarsi ad un semplice raffronto tra contratto di fideiussione stipulato con la banca e modello ABI.
In particolare, ove la fideiussione sia stata stipulata dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia), grava integralmente sul fideiussore - quantomeno -
l'onere di allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari (cfr. provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, ove si precisa al punto 78 che «ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche
a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante» e si conclude che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90»).
Tale orientamento appare peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, secondo la quale «il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui
l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es.,
Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della
Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» (cfr. Cass. civ. n. 30818/2018).
Né può ritenersi che con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano inteso sollevare il fideiussore da ogni onere probatorio in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, stabilendo un automatico parallelismo tra riproduzione delle tre clausole nel contratto di fideiussione e prova dell'intesa.
Da un lato, infatti, il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava due fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia o comunque in stretta prossimità allo stesso (2004 e 2006), circostanza che consentiva di presumere iuris tantum l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
dall'altro, le
Sezioni Unite non risultano essersi soffermate specificamente sul tema dell'onere probatorio che grava sul fideiussore che invoca la nullità, specie nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata molti anni prima o molti anni dopo l'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia.
Analoghe considerazioni valgono poi per le fideiussioni specifiche, per le quali vigono oneri di allegazione e prova ancor più rigorosi.
È pacifico, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia abbia riguardato soltanto il modello di fideiussione omnibus - che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca – e non anche il modello di fideiussione specifica, posta a garanzia di una determinata operazione.
Infatti «se il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da Banca
d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte, Trib. Padova 7.4.2021).
Ciò premesso in via generale, va osservato che nel caso di specie la fideiussione specifica stipulata dall'opponente porta una data di molto successiva (5.10.2007 - cfr doc all. n. 3 ricorso monitorio) al periodo oggetto di scrutinio da parte della Banca d'Italia.
L'opponente, tuttavia, si è limitato a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della stessa, producendo e chiedendo l'acquisizione di altri modelli di condizioni contrattuali di fideiussioni omnibus di altri istituti di credito.
A prescindere dalla insufficienza di tale documentazione ai fini della prova della persistenza di una intesa anticoncorrenziale, peraltro riguardante le fideiussioni specifiche, fra i maggiori istituti di credito italiani anche nell'anno 2007 – considerato che la documentazione versata in atti non risulta di per sé significativa in ordine alla prova degli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale - va comunque osservato che nel caso di specie la nullità invocata non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio all'opponente, che a ben vedere risulta privo di un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità della garanzia.
Questo perché, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus che riproducono le tre clausole la cui applicazione uniforme
è stata ritenuta contraria al principio della concorrenza dalla Banca
d'Italia sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
In particolare, la disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti.
Ciò chiarito, va osservato che nel caso di specie non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, l'opponente non si sarebbe determinato alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione in questione.
A questo riguardo tuttavia, non è stata dedotta nelle debite scansioni temporali che regolano il processo, una diretta rilevanza della pronuncia di nullità parziale di nessuna delle clausole di cui si invoca la nullità; in altre parole, nella fattispecie oggetto del giudizio, non vengono in rilievo ai fini della decisione né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza né quella di decadenza.
L'eccezione pertanto è infondata.
Sulla nullità del mutuo fondiario.
L'opponente sostiene che il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo per violazione dell'art. 38 TUB. Afferma, in sostanza, che il valore del bene dato a garanzia per la concessione del mutuo fondiario risulterebbe manifestamente incapiente rispetto alla somma erogata dalla Banca e dunque la nullità deriverebbe dal mancato rispetto del limite di finanziabilità.
La tesi è infondata e va respinta.
La corte di Cassazione con pronuncia a Sezioni Unite, poi seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito – che il
Tribunale condivide – ha statuito che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere(
Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719).
Sulla indeterminatezza dei tassi di interesse
L'opponente sostiene la nullità del contratto di mutuo in quanto la clausola relativa al tasso di interesse contenuto nel mutuo, con previsione del rimborso delle somme oggetto del mutuo, attraverso il c.d. ammortamento alla francese, non soddisferebbe il requisito della determinatezza, o determinabilità del suo oggetto ex art. 1418
- 1346 c.c..
La tesi è infondata.
Come recentemente, ed in modo condivisibile, statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Sulla impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo
L'opponente sostiene l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo.
La tesi è infondata.
Il tasso di interesse è esplicitamente disciplinato dall'art. 5 del contratto di mutuo ove è previsto che:
È evidente dalla lettura del testo del contratto che il contraente- mutuatario è posto nelle condizioni di comprendere esattamente le l'indicizzazione del mutuo stipulato.
La condizione di cui agli artt. 117 tub – 1346 c.c. (pattuizione per iscritto a pena di nullità e determinazione o determinabilità degli interessi) infatti si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale Modena, 11 novembre
2014, Tribunale Teramo, 25 gennaio 2017 n. 47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è determinabile in base a criteri oggettivi.
Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che ne delimiti con precisione i criteri di rilevazione.
Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione, la durata dell'Euribor, ed il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. Sono quindi soddisfatti i criteri di cui all'art. agli artt. 117 TUB e 1346 c.c. sopra richiamati, essendo indicati tutti gli elementi necessari per una obiettiva indicazione del tasso di interesse.
Sulla mancata dimostrazione delle erogazioni
L'eccezione di mancata prova della erogazione del mutuo va respinta.
Emerge invero documentalmente che la somma oggetto del contratto di mutuo è stata consegnata al mutuatario.
Quest'ultimo infatti in sede di stipula del contratto di mutuo ha rilasciato apposita quietanza (art. 1 punto 2 del contratto di mutuo) nella quale dichiara di avere ricevuto la somma finanziata.
Sulla violazione dell'art. 106 TUB
L'opponente ha eccepito in comparsa conclusionale la violazione da parte della società opposta dell'art. 106 TUB trattandosi di società non iscritta all'albo previsto dal citato articolo, requisito - in tesi - imprescindibile ex art. 2, sesto comma, della legge 130/1999.
In disparte ogni considerazione circa la tempestività, l'eccezione non ha fondamento.
In primo luogo, risulta iscritta all'albo di cui all'art. CP_3
106 TUB come emerge dalle pagine 21-22 della visura camerale depositata in atti (all. memoria di replica parte opposta).
In secondo luogo, come chiarito anche dalla recente, condivisibile, pronuncia della Corte di cassazione, 18.3.2024, n. 7243: “-
l'eccezione - pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito - è artificiosa e destituita di fondamento;
- la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
- in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il
T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
"derivata"; - in altri termini - anche richiamando le argomentazioni
e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla) - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art.
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).
L'opposizione proposta da va pertanto Controparte_1 rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di Controparte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001, ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è tenuta, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Controparte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 664/2020 del 29.6.2020;
2. condanna a rifondere a all'opposta le spese Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Ravenna, 7.1.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2822/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI PUMPO MATTEO e dell'avv. MONTANARI FRANCESCO VIA G. C.F._2
CARDUCCI N. 5 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. e per essa quale mandataria e Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale (c.f. e n. nel Registro delle Controparte_3
Imprese di Roma ) con il patrocinio dell'avv. ARENA ANTONINO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FORTIS 18 FORLI' presso il difensore avv. ARENA ANTONINO;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 10.7.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione quale mandataria e procuratrice speciale di CP_3
ha ottenuto da questo Tribunale il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 644/2020 del 29.6.2020, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di Euro 122.877,96, Controparte_1 oltre a interessi e spese, quale residuo debito derivante da mutuo fondiario del 05.10.2007, stipulato tra Parte_1 ravennate da e imolese di cui Controparte_4
l'ingiunto si è reso fideiussore, sino alla concorrenza di €.
221.000,00(doc. all. 3 ricorso monitorio).
ha proposto rituale opposizione avverso tale Controparte_1 provvedimento monitorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha eccepito in particolare:
• Il difetto di legittimazione ad agire della;
Controparte_2
• la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI in violazione dell'art. 2 della L. 278/1990;
• la violazione dell'art. 38 TUB e della delibera CICR del
22.4.1995 e nullità del mutuo fondiario;
• l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario oggetto di controversia;
• l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo;
• la mancata dimostrazione delle erogazione della somma oggetto del mutuo.
Si è costituita nel giudizio di opposizione , quale CP_3 mandataria e procuratrice speciale della società CP_2 contestando integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito di una serie di rinvii richiesti concordemente dalle parti, in data 1.2.2023 si è tenuta la prima udienza a seguito della quale il giudice con separata ordinanza ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnato termine all'opposta per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza del 14.6.2023 alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita per il tramite dell'acquisizione dei documenti offerti delle parti.
All'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Sulla improcedibilità del giudizio
In via preliminare, va ritenuto correttamente espletato il procedimento di mediazione come risulta dalla documentazione prodotta da parte opposta. Parte opponente si limita ad eccepire l'assenza della firma sul verbale da parte del mediatore senza tuttavia contestare di essere stato correttamente convocato o che in effetti la mediazione non si è svolta.
Sulla legittimazione attiva.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016).
Più nel dettaglio, riguardo alle operazioni di cessione del credito in materia bancaria, la giurisprudenza ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del
28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Con particolare riferimento alla disciplina delineata dall'art. 58
T.U.B. giova rammentare che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale (art. 58 T.U.B.) in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, produce l'effetto pubblicitario dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario.
La normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
In caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito spetta pur sempre al cessionario fornire la prova del fatto che lo specifico credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass.
n. 4116/2016).
La Corte di Cassazione con l'arresto n. 10200 del 16.4.2021 ha avuto modo di precisare che: “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,
19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del
1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” ed inoltre, ha chiarito che è possibile “trarre elementi di prova anche all'oggettivo contegno tenuto dalla parte che ha ceduto il credito ed eventualmente ad una sua dichiarazione.”
In definitiva, risulta, allo stato, prevalente in materia l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lg n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. “Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944”;
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, devono essere senza dubbio valorizzati ai fini dell'accertamento della sussistenza di legittimazione sostanziale del cessionario i seguenti plurimi e concordanti elementi probatori.
Parte opposta è in possesso della documentazione contrattuale relativa alla posizione contrattuale dell'opponente con
[...]
; ed in Controparte_5 particolare: contratto di mutuo intervenuto tra l'istituto di credito e fideiussione specifica costituita Controparte_4 dall'opponente; documentazione relativa alla procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) della Controparte_4
(sentenza di fallimento, domanda di ammissione al passivo, comunicazione del curatore, piano di riparto, decreto di chiusura del fallimento).
Ancora, tra e l'istituto di credito cedente è avvenuto un CP_2 contratto di cessione crediti prodotto agli atti e debitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.12.2017; l'avviso in
Gazzetta riguarda crediti: “i tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
“Crediti”).
In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1987 e il 2016.
(…)Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i
Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”.
La descrizione dei crediti ceduti consenti di ricomprendervi il contratto di mutuo stipulato originariamente da Controparte_4 in data 5.10.2007.
Da ultimo, parte opposta ha prodotto (doc. all. n. 3 comparsa) la dichiarazione dell'istituto di credito che attesta l'avvenuta cessione del credito.
Dall'insieme degli elementi richiamati può dunque ritenersi raggiunta la piena prova circa la titolarità della posizione soggettiva azionata in via monitoria in capo a CP_2
Per quanto riguarda invece, il potere di rappresentanza sostanziale e processuale di esso risulta dalla procura Controparte_3 rilasciata da in suo favore in data 08.11.2018 Controparte_2 per atto Notaio in Pordenone, Rep. 299798 Fasc. Persona_1
32654 (doc. n. 12 del ricorso monitorio) avente ad oggetto l'“amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei
Crediti” “relativi a finanziamenti” di cui è divenuta CP_2 titolare a seguito di operazione di cartolarizzazione, come è nel caso di specie.
La procura è rilasciata “anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c.”. Tale norma disciplina la c.d. rappresentanza processuale volontaria tramite cui un soggetto, che ha il libero esercizio dei diritti, conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo in un processo.
Per la valida attribuzione del potere di rappresentanza non è richiesta la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali viene attribuita la rappresentanza, bensì che sia stata conferita espressamente e per iscritto, come è nel caso di specie,
e che tale procura venga attribuita a chi sia in pari tempo anche rappresentante sostanziale.
Sicché anche sotto tale profilo, non si ravvisano difetti di potere di rappresentanza in capo alla società mandataria.
Sulla nullità della fideiussione L'opponente sostiene la nullità della fideiussione – specifica – in quanto conforme al modello ABI.
La tesi va respinta.
L'eccezione sollevata ha ad oggetto sorte del contratto di fideiussione omnibus che replica gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI, ritenuto lesivo della normativa antitrust
(art. 2, l. 287/1990) dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Secondo tale ultimo provvedimento, in particolare, le predette clausole sarebbero state applicate nei contratti di garanzia bancaria in maniera uniforme, non offrendo ai consumatori-clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche.
Più nel dettaglio, il modello predisposto dall'ABI introduce all'art. 2 la clausola di “reviviscenza” della fideiussione, mantenendo in vita la garanzia anche qualora la banca dovesse restituire al debitore principale le somme percette in ragione dell'annullamento, della inefficacia o della revoca dei pagamenti;
all'art. 8 la clausola di “sopravvivenza”, che estende la garanzia anche ai casi di invalidità del rapporto principale;
all'art. 6 la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che disciplina l'onere del creditore di proporre e coltivare le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la decadenza dalla facoltà di agire nei confronti del fideiussore.
La ha ritenuto l'uniforme applicazione di tali Controparte_6 previsioni contrattuali frutto di un'intesa anticoncorrenziale e dunque nulla ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990.
Quanto alla sorte dei contratti di fideiussione stipulati “a valle”, che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, la Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 29810/2017; 13846/2019), unitamente ad una parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre,
Trib. Salerno 23.8.2018; Trib. Rovigo 9.9.2018; Trib. Treviso
26.7.2018; Trib. Torino 17.4.2019), ha invocato la sanzione della nullità per contrarietà a norme imperative (nullità totale o parziale, a seconda degli orientamenti).
In merito, deve osservarsi che il fideiussore che invochi tale nullità è soggetto a rigorosi oneri di allegazione e prova, non potendo limitarsi ad un semplice raffronto tra contratto di fideiussione stipulato con la banca e modello ABI.
In particolare, ove la fideiussione sia stata stipulata dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia), grava integralmente sul fideiussore - quantomeno -
l'onere di allegare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari (cfr. provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, ove si precisa al punto 78 che «ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche
a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante» e si conclude che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90»).
Tale orientamento appare peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, secondo la quale «il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui
l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cod. civ.. Né il ricorrente può utilmente invocare, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza di questa Corte, giustificata anche con il criterio della vicinanza della prova, in materia di presunzione del danno per il consumatore a seguito dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale in sede amministrativa (cfr., ad es.,
Cass. 11904/2014, 7039/2012). Nel caso che ci occupa, infatti, è appunto contestata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della
Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» (cfr. Cass. civ. n. 30818/2018).
Né può ritenersi che con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano inteso sollevare il fideiussore da ogni onere probatorio in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, stabilendo un automatico parallelismo tra riproduzione delle tre clausole nel contratto di fideiussione e prova dell'intesa.
Da un lato, infatti, il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava due fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia o comunque in stretta prossimità allo stesso (2004 e 2006), circostanza che consentiva di presumere iuris tantum l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale;
dall'altro, le
Sezioni Unite non risultano essersi soffermate specificamente sul tema dell'onere probatorio che grava sul fideiussore che invoca la nullità, specie nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata molti anni prima o molti anni dopo l'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia.
Analoghe considerazioni valgono poi per le fideiussioni specifiche, per le quali vigono oneri di allegazione e prova ancor più rigorosi.
È pacifico, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia abbia riguardato soltanto il modello di fideiussione omnibus - che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca – e non anche il modello di fideiussione specifica, posta a garanzia di una determinata operazione.
Infatti «se il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da Banca
d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte, Trib. Padova 7.4.2021).
Ciò premesso in via generale, va osservato che nel caso di specie la fideiussione specifica stipulata dall'opponente porta una data di molto successiva (5.10.2007 - cfr doc all. n. 3 ricorso monitorio) al periodo oggetto di scrutinio da parte della Banca d'Italia.
L'opponente, tuttavia, si è limitato a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della stessa, producendo e chiedendo l'acquisizione di altri modelli di condizioni contrattuali di fideiussioni omnibus di altri istituti di credito.
A prescindere dalla insufficienza di tale documentazione ai fini della prova della persistenza di una intesa anticoncorrenziale, peraltro riguardante le fideiussioni specifiche, fra i maggiori istituti di credito italiani anche nell'anno 2007 – considerato che la documentazione versata in atti non risulta di per sé significativa in ordine alla prova degli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale - va comunque osservato che nel caso di specie la nullità invocata non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio all'opponente, che a ben vedere risulta privo di un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità della garanzia.
Questo perché, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus che riproducono le tre clausole la cui applicazione uniforme
è stata ritenuta contraria al principio della concorrenza dalla Banca
d'Italia sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
In particolare, la disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti.
Ciò chiarito, va osservato che nel caso di specie non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, l'opponente non si sarebbe determinato alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione in questione.
A questo riguardo tuttavia, non è stata dedotta nelle debite scansioni temporali che regolano il processo, una diretta rilevanza della pronuncia di nullità parziale di nessuna delle clausole di cui si invoca la nullità; in altre parole, nella fattispecie oggetto del giudizio, non vengono in rilievo ai fini della decisione né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza né quella di decadenza.
L'eccezione pertanto è infondata.
Sulla nullità del mutuo fondiario.
L'opponente sostiene che il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo per violazione dell'art. 38 TUB. Afferma, in sostanza, che il valore del bene dato a garanzia per la concessione del mutuo fondiario risulterebbe manifestamente incapiente rispetto alla somma erogata dalla Banca e dunque la nullità deriverebbe dal mancato rispetto del limite di finanziabilità.
La tesi è infondata e va respinta.
La corte di Cassazione con pronuncia a Sezioni Unite, poi seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito – che il
Tribunale condivide – ha statuito che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere(
Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719).
Sulla indeterminatezza dei tassi di interesse
L'opponente sostiene la nullità del contratto di mutuo in quanto la clausola relativa al tasso di interesse contenuto nel mutuo, con previsione del rimborso delle somme oggetto del mutuo, attraverso il c.d. ammortamento alla francese, non soddisferebbe il requisito della determinatezza, o determinabilità del suo oggetto ex art. 1418
- 1346 c.c..
La tesi è infondata.
Come recentemente, ed in modo condivisibile, statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Sulla impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo
L'opponente sostiene l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo.
La tesi è infondata.
Il tasso di interesse è esplicitamente disciplinato dall'art. 5 del contratto di mutuo ove è previsto che:
È evidente dalla lettura del testo del contratto che il contraente- mutuatario è posto nelle condizioni di comprendere esattamente le l'indicizzazione del mutuo stipulato.
La condizione di cui agli artt. 117 tub – 1346 c.c. (pattuizione per iscritto a pena di nullità e determinazione o determinabilità degli interessi) infatti si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale Modena, 11 novembre
2014, Tribunale Teramo, 25 gennaio 2017 n. 47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è determinabile in base a criteri oggettivi.
Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che ne delimiti con precisione i criteri di rilevazione.
Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione, la durata dell'Euribor, ed il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. Sono quindi soddisfatti i criteri di cui all'art. agli artt. 117 TUB e 1346 c.c. sopra richiamati, essendo indicati tutti gli elementi necessari per una obiettiva indicazione del tasso di interesse.
Sulla mancata dimostrazione delle erogazioni
L'eccezione di mancata prova della erogazione del mutuo va respinta.
Emerge invero documentalmente che la somma oggetto del contratto di mutuo è stata consegnata al mutuatario.
Quest'ultimo infatti in sede di stipula del contratto di mutuo ha rilasciato apposita quietanza (art. 1 punto 2 del contratto di mutuo) nella quale dichiara di avere ricevuto la somma finanziata.
Sulla violazione dell'art. 106 TUB
L'opponente ha eccepito in comparsa conclusionale la violazione da parte della società opposta dell'art. 106 TUB trattandosi di società non iscritta all'albo previsto dal citato articolo, requisito - in tesi - imprescindibile ex art. 2, sesto comma, della legge 130/1999.
In disparte ogni considerazione circa la tempestività, l'eccezione non ha fondamento.
In primo luogo, risulta iscritta all'albo di cui all'art. CP_3
106 TUB come emerge dalle pagine 21-22 della visura camerale depositata in atti (all. memoria di replica parte opposta).
In secondo luogo, come chiarito anche dalla recente, condivisibile, pronuncia della Corte di cassazione, 18.3.2024, n. 7243: “-
l'eccezione - pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito - è artificiosa e destituita di fondamento;
- la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
- in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il
T.U.B. o il T.U.F.); - in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
"derivata"; - in altri termini - anche richiamando le argomentazioni
e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla) - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art.
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).
L'opposizione proposta da va pertanto Controparte_1 rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di Controparte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 8.000, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001, ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le fasi, eccetto quella istruttoria che non si è tenuta, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Controparte_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 664/2020 del 29.6.2020;
2. condanna a rifondere a all'opposta le spese Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Ravenna, 7.1.2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni