Art. 16.
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilita' si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilita' si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.