Articolo 16 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 dicembre 1962
Art. 16.
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilita' si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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