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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5273/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Tanzi ed Enrica Giannetta;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.5.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 6.894,09 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 19.4.2018, a titolo di recupero di indennità di disoccupazione naspi indebitamente erogata nel periodo dal 15.12.2012 al
30.11.2013.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha richiesto all'istante la restituzione della indennità di CP_1
disoccupazione naspi erogatagli nel periodo dal 15.12.2012 al 30.11.2013
perché asseritamente non spettante in ragione della natura autonoma dell'attività lavorativa da lui prestata quale socio de “La futura” scrl nel periodo dall'1.4.2011 al 30.11.2012 (oltre che in un altro periodo non rilevante ai fini di questo giudizio), e ciò sulla base del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato inter partes operato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016.001732/DDL del 17.5.2016.
Ebbene, questo tribunale, con sentenza n. 866 del 27.2.2019, confermata dalla corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto con sentenza n. 100 del 6.3.2024 passata in giudicato (come da certificazione in atti) il
7.9.2024, “dichiarata la valida costituzione sotto il profilo assicurativo-
previdenziale del rapporto di lavoro di natura subordinata fra la scrl 'La
futura' e per i periodi oggetto del giudizio”, ha altresì Parte_1
dichiarato “la insussistenza delle violazioni contestate nel verbale di
accertamento impugnato”.
Ne risulta così giudizialmente accertata, con autorità di giudicato, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la
[...]
. CP_2
2 Deve a questo punto evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto
sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente
valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non
specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse
necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono
come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato
implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per
oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa
una situazione giuridica con la risoluzione di una questione di fatto o di
diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o
costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta
nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto
accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”: cfr.
Cass. 11.2.2020 n. 3285; conformi Cass. 18.10.2019 n. 26089 e Cass.
26.2.2019 n. 5486.
Dal suo canto, l ha riconosciuto la sussistenza tra i due giudizi di un CP_1
rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, chiedendo la sospensione del presente giudizio sino alla definizione con efficacia di giudicato del precedente, la quale è intervenuta, tuttavia, in corso di causa.
3 Nella presente sede pertanto non può essere messa in discussione la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e “La
futura” scrl.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità di disoccupazione naspi nel periodo di riferimento, non essendo in contestazione gli ulteriori presupposti di legge a tale scopo prescritti.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la somma pretesa dall a titolo di recupero di indebito. CP_1
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante all la somma di euro 6.894,09 CP_1
richiesta con comunicazione del 19.4.2018; condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Francesco Tanzi ed Enrica Giannetta.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5273/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Tanzi ed Enrica Giannetta;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.5.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 6.894,09 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 19.4.2018, a titolo di recupero di indennità di disoccupazione naspi indebitamente erogata nel periodo dal 15.12.2012 al
30.11.2013.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha richiesto all'istante la restituzione della indennità di CP_1
disoccupazione naspi erogatagli nel periodo dal 15.12.2012 al 30.11.2013
perché asseritamente non spettante in ragione della natura autonoma dell'attività lavorativa da lui prestata quale socio de “La futura” scrl nel periodo dall'1.4.2011 al 30.11.2012 (oltre che in un altro periodo non rilevante ai fini di questo giudizio), e ciò sulla base del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato inter partes operato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016.001732/DDL del 17.5.2016.
Ebbene, questo tribunale, con sentenza n. 866 del 27.2.2019, confermata dalla corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto con sentenza n. 100 del 6.3.2024 passata in giudicato (come da certificazione in atti) il
7.9.2024, “dichiarata la valida costituzione sotto il profilo assicurativo-
previdenziale del rapporto di lavoro di natura subordinata fra la scrl 'La
futura' e per i periodi oggetto del giudizio”, ha altresì Parte_1
dichiarato “la insussistenza delle violazioni contestate nel verbale di
accertamento impugnato”.
Ne risulta così giudizialmente accertata, con autorità di giudicato, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la
[...]
. CP_2
2 Deve a questo punto evidenziarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto
sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente
valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non
specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse
necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono
come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato
implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per
oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa
una situazione giuridica con la risoluzione di una questione di fatto o di
diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o
costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta
nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto
accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”: cfr.
Cass. 11.2.2020 n. 3285; conformi Cass. 18.10.2019 n. 26089 e Cass.
26.2.2019 n. 5486.
Dal suo canto, l ha riconosciuto la sussistenza tra i due giudizi di un CP_1
rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, chiedendo la sospensione del presente giudizio sino alla definizione con efficacia di giudicato del precedente, la quale è intervenuta, tuttavia, in corso di causa.
3 Nella presente sede pertanto non può essere messa in discussione la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e “La
futura” scrl.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità di disoccupazione naspi nel periodo di riferimento, non essendo in contestazione gli ulteriori presupposti di legge a tale scopo prescritti.
Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la somma pretesa dall a titolo di recupero di indebito. CP_1
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante all la somma di euro 6.894,09 CP_1
richiesta con comunicazione del 19.4.2018; condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Francesco Tanzi ed Enrica Giannetta.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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