Articolo 7 della Legge 10 maggio 1983, n. 190
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 giugno 1983
Art. 7.
Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' modificato come segue:
"I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a piu' di un danneggiato".
L' articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.
Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 4 l'interessato dovra' presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire.
La dichiarazione dovra' essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale.
Nei casi previsti dall' articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785 , i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata.
Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento e' corrisposto in ragione del:
25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;
15 per cento sulla base di stati di avanzamento;
10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile.
La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".
Entrata in vigore il 2 giugno 1983