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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 n.r.g.
4652 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e vertente
TRA
AT RO (codice fiscale [...]), rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Lucio Di Milia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
E. Fioretti n. 2 giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale - pec lucio.dimilia@avvocatiavellinopec.it
OPPONENTE
E
DUE P S.R.L. (p. iva 00546000647) elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Umberto I,
n. 80 presso lo studio degli avv.ti Francesco Castellano e Costantino Sabatino che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta - pec francesco.castellano@avvocatiavellinopec.it costantino.sabatino@avvocatiavellinopec.it
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.12.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, TT TR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2021 emesso dal Tribunale di Avellino notificato in data
11.10.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 5.223,60 (oltre interessi e spese del giudizio monitorio), in favore della società DUE P S.r.l..
Il credito costituiva il saldo delle fatture emesse dalla società per lavori effettuati presso il
Condominio di Corso Europa n. 27 (relativi all'appalto per la somma complessiva di euro
57.662,00); in particolare, la somma di euro 5.473,60 era la quota non versata dal condomino odierno opponente;
costui, rispetto alla quota di contribuzione di euro 6.473,60, aveva versato in due rate la somma di euro 1.250,00.
A fondamento dell'opposizione, il TR deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per l'inesistenza del credito. Rilevava che nel mese di agosto 2021 aveva provveduto ad inviare all'opposta a mezzo raccomandata a/r due assegni circolari per la somma complessiva di euro
2.754,00. Proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni (come da fatture di € 2.200,00 e di € 1.600,00) relativi al rifacimento dell'intonaco, pitturazione e riparazione della serranda del locale garage;
precisava che i danni erano stati causati dell'operato imprudente e negligente della società DUE P S.r.l. e ne limitava la quantificati entro la somma di € 5.230,60.
Instauratosi il contraddittorio l'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione,
evidenziando la carenza di allegazioni specifiche e di prove anche in ordine alla richiesta di risarcimento danni oggetto della domanda riconvenzionale.
Il Giudice, all'udienza del 23.05.2022, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 2.754,66; istruiva, quindi, la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, si rileva come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass., 27 settembre
1999 n.10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n.807).
Da tale principio deriva che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cass. n. 6404 del 15
marzo 2018; Cass. n. 16034 del 2007; Cass. n. 2573 del 2002; Cass. n. 419 del 2006).
Dunque, l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio è priva di pregio
Venendo all'esame del merito, va osservato che le eccezioni sollevate dall'opponente si sono rilevate destituite di fondamento.
Va, innanzitutto, evidenziato che emersa la piena prova della pretesa creditoria vantata dalla società DUE P s.r.l., che, in forza di contratto di appalto, ha eseguito lavori qualificabili come indispensabili per il fabbricato condominiale -di cui fa parte l'immobile dell'opponente-,
approvati con delibera condominiale non impugnata dall'opponente.
Del resto, mentre il credito è documentato con il contratto di appalto di lavori, le fatture,
la delibera di assemblea condominiale del 4.7.17 con cui è stata adotta la decisione di stipulare il contratto con l'opposta e previsto il piano di riparto della spesa tra i condomini (cfr.
documentazione allegata al fascicolo dell'opposta); invece, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica né sul contratto, né sull'esecuzione dello stesso.
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che afferma come la
“mancata contestazione, a fronte di un onere, come nella specie, esplicitamente imposto dal
dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la
negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (Cass. n.
14652/2016)”.
E' opportuno passare all'esame della domanda riconvenzionale, che appare priva di fondamento.
In via preliminare, va posta in luce la genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni. L'opponente si duole della malaccorta esecuzione dei lavori, che avrebbero causato danni all'interno del box-garage nonché alla serranda a causa del passaggio all'interno del locale delle tubazioni dell'impianto antincendio.
Ebbene, dall'esame della documentazione fotografica del box depositata non sono visibili danni al locale, né tantomeno fori lasciati aperti, contrariamente a quanto si legge in citazione. Sono visibili i tubi dell'impianto antincendio installati proprio in esecuzione del contratto.; nè v'è contestazione di un'esecuzione difforme dal contratto.
L'opponente non indica in quale modo sia stata danneggiata la serranda. Non sono visibili i danni provocati dai lavori.
Non v'è prova del nesso di causalità tra i lavori e le riparazioni effettuate dall'opponente come descritte nella fattura del 22.12.2019 n. 66 e nel mero preventivo depositato.
Inoltre, il locale garage appare bisognevole di intonaco e pitturazione già prima dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto.
Infine, l'opponente non ha ritenuto, tramite ad esempio un accertamento tecnico preventivo, di procurarsi prove dei lamentati danni. Pertanto, non è stata fornita la prova dei presupposti di fatto necessari all'accoglimento della domanda riconvenzionale, che va rigettata.
In definitiva, alla luce degli elementi versati in atti, deve ritenersi che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposta era effettivamente creditrice nei confronti dell'opponente della somma oggetto di ingiunzione.
Dunque, l'opposizione va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino in data 14.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 n.r.g.
4652 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e vertente
TRA
AT RO (codice fiscale [...]), rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Lucio Di Milia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla via
E. Fioretti n. 2 giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale - pec lucio.dimilia@avvocatiavellinopec.it
OPPONENTE
E
DUE P S.R.L. (p. iva 00546000647) elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Umberto I,
n. 80 presso lo studio degli avv.ti Francesco Castellano e Costantino Sabatino che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta - pec francesco.castellano@avvocatiavellinopec.it costantino.sabatino@avvocatiavellinopec.it
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 06.12.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, TT TR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2021 emesso dal Tribunale di Avellino notificato in data
11.10.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 5.223,60 (oltre interessi e spese del giudizio monitorio), in favore della società DUE P S.r.l..
Il credito costituiva il saldo delle fatture emesse dalla società per lavori effettuati presso il
Condominio di Corso Europa n. 27 (relativi all'appalto per la somma complessiva di euro
57.662,00); in particolare, la somma di euro 5.473,60 era la quota non versata dal condomino odierno opponente;
costui, rispetto alla quota di contribuzione di euro 6.473,60, aveva versato in due rate la somma di euro 1.250,00.
A fondamento dell'opposizione, il TR deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per l'inesistenza del credito. Rilevava che nel mese di agosto 2021 aveva provveduto ad inviare all'opposta a mezzo raccomandata a/r due assegni circolari per la somma complessiva di euro
2.754,00. Proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni (come da fatture di € 2.200,00 e di € 1.600,00) relativi al rifacimento dell'intonaco, pitturazione e riparazione della serranda del locale garage;
precisava che i danni erano stati causati dell'operato imprudente e negligente della società DUE P S.r.l. e ne limitava la quantificati entro la somma di € 5.230,60.
Instauratosi il contraddittorio l'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione,
evidenziando la carenza di allegazioni specifiche e di prove anche in ordine alla richiesta di risarcimento danni oggetto della domanda riconvenzionale.
Il Giudice, all'udienza del 23.05.2022, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 2.754,66; istruiva, quindi, la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, si rileva come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass., 27 settembre
1999 n.10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio 1999 n.807).
Da tale principio deriva che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cass. n. 6404 del 15
marzo 2018; Cass. n. 16034 del 2007; Cass. n. 2573 del 2002; Cass. n. 419 del 2006).
Dunque, l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione all'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio è priva di pregio
Venendo all'esame del merito, va osservato che le eccezioni sollevate dall'opponente si sono rilevate destituite di fondamento.
Va, innanzitutto, evidenziato che emersa la piena prova della pretesa creditoria vantata dalla società DUE P s.r.l., che, in forza di contratto di appalto, ha eseguito lavori qualificabili come indispensabili per il fabbricato condominiale -di cui fa parte l'immobile dell'opponente-,
approvati con delibera condominiale non impugnata dall'opponente.
Del resto, mentre il credito è documentato con il contratto di appalto di lavori, le fatture,
la delibera di assemblea condominiale del 4.7.17 con cui è stata adotta la decisione di stipulare il contratto con l'opposta e previsto il piano di riparto della spesa tra i condomini (cfr.
documentazione allegata al fascicolo dell'opposta); invece, l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica né sul contratto, né sull'esecuzione dello stesso.
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che afferma come la
“mancata contestazione, a fronte di un onere, come nella specie, esplicitamente imposto dal
dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la
negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (Cass. n.
14652/2016)”.
E' opportuno passare all'esame della domanda riconvenzionale, che appare priva di fondamento.
In via preliminare, va posta in luce la genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni. L'opponente si duole della malaccorta esecuzione dei lavori, che avrebbero causato danni all'interno del box-garage nonché alla serranda a causa del passaggio all'interno del locale delle tubazioni dell'impianto antincendio.
Ebbene, dall'esame della documentazione fotografica del box depositata non sono visibili danni al locale, né tantomeno fori lasciati aperti, contrariamente a quanto si legge in citazione. Sono visibili i tubi dell'impianto antincendio installati proprio in esecuzione del contratto.; nè v'è contestazione di un'esecuzione difforme dal contratto.
L'opponente non indica in quale modo sia stata danneggiata la serranda. Non sono visibili i danni provocati dai lavori.
Non v'è prova del nesso di causalità tra i lavori e le riparazioni effettuate dall'opponente come descritte nella fattura del 22.12.2019 n. 66 e nel mero preventivo depositato.
Inoltre, il locale garage appare bisognevole di intonaco e pitturazione già prima dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto.
Infine, l'opponente non ha ritenuto, tramite ad esempio un accertamento tecnico preventivo, di procurarsi prove dei lamentati danni. Pertanto, non è stata fornita la prova dei presupposti di fatto necessari all'accoglimento della domanda riconvenzionale, che va rigettata.
In definitiva, alla luce degli elementi versati in atti, deve ritenersi che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposta era effettivamente creditrice nei confronti dell'opponente della somma oggetto di ingiunzione.
Dunque, l'opposizione va rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino in data 14.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli