TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2991/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Teresa Giardino Presidente dott. ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott. ssa Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2021 promossa da:
Par (P.I. in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore pro tempore Dr. ( fall.to 46- 2016 del Tribunale di Perugia), Per_1 autorizzato all'azione giudiziaria con provvedimento del G.D. Dr.ssa De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sardegna e presso lo stesso elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Orlandi e Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Orlandi e presso gli stessi elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 giugno 2025 l'attrice ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La UR del fall.to e ha convenuto in Parte_1
giudizio il dr. già membro del Consiglio di Amministrazione della società fallita Controparte_1
nominato con la delibera in data 2 settembre 2015 e, dopo aver esposto che dall'esame della documentazione contabile della società fallita risultavano annotati a suo favore “rimborsi spese non chilometrici “ per €. 3.056,42 (€. 1.481,30+ €. 1.575,12), “Spese pasti e Viaggi e soggiorni “ per €.
6.773,09 (€. 5.402,00+1.371.09), per un importo complessivo, dal 16.09.2015 sino al 31.12.2015, di €.
9.829,50 e che risultavano eseguiti, tramite la carta di credito abbinata al conto corrente della società fallita n.ro 287874 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, prelievi di denaro in contanti ed addebiti di spese per complessivi €. 6.852,04, ha dedotto che l'organo di controllo aveva denunziato come l'iscrizione in contabilità dei costi per rimborsi spese non risultasse riconciliabile in forza della documentazione esaminata e che le carte di credito venissero impropriamente utilizzate per prelievi di contante.
Dedotta quindi la violazione delle regole sul mandato richiamate dagli artt. artt. 2364 e 2389 cod. civ. in quanto i prelievi, addebiti e rimborsi non erano riferibili, come invece richiesto dall'art. 24.1 dello
Statuto societario, a ragioni dell'ufficio ricoperto, ha concluso chiedendo di “accertare che il convenuto nella qualità di Amministratore Delegato della società Parte_1 ha indebitamente percepito tra il 16.09.15 ed il 31.12.15, la somma di complessivi €.16.681,55; condannare il medesimo al rimborso della somma di €. 16.681,55 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi di legge”.
Nella contumacia del convenuto, sono state acquisite – all'udienza dell' 8 giugno 2023 - le prove orali articolate dall'attrice, procedendosi all'interpello del convenuto e all'escussione del teste, dr. Tes_1
già sindaco della società fallita.
[...]
Il convenuto si è quindi costituito con comparsa depositata in data 5 giugno 2024, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, ha eccepito che il rimborso spese, in quanto previsto dall'art. 24.1. dello Statuto, non richiedesse alcuna deliberazione societaria e che i costi sostenuti nello svolgimento delle funzioni ricoperte fossero contenuti ed ampiamente inferiori rispetto a quelli da quantificare secondo parametri noti in relazione alla funzione svolta ed al concreto evolversi dell'attività lavorativa.
All'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., solamente la UR ha depositato la propria comparsa conclusionale e quindi, atteso comunque il decorso del termine per le memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 2. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che il convenuto ha ammesso, rispondendo ai capitoli dell'interrogatorio formale deferitogli, di aver utilizzato la carta di credito abbinata al conto corrente n.ro 287874 acceso presso MP Siena s.p.a. per il prelievo di danaro contante e, allo stesso modo, ha ammesso di aver percepito rimborsi per viaggi, pasti e soggiorno. Ciò che ha invece sostenuto il convenuto è la legittimità dei prelievi eseguiti e dei rimborsi ricevuti in quanto rifusione del costo che doveva sostenere per raggiungere e soggiornare presso la sede dell'impresa fallita dove svolgeva, presso la redazione del giornale, la propria attività. (ha infatti risposto di aver “ricevuto dei rimborsi chilometri in quanto avevo iniziato la mia attività per il giornale all'incirca a giugno, quando iniziava la trattativa per l'acquisto del giornale da parte dell'editore, io mi spostavo da a CP_2
Perugia – circa 700 KM a/r – sempre con la mia autovettura;
da ottobre avevo iniziato ad utilizzare un mezzo aziendale. I rimborsi sono relativi infatti al periodo settembre-ottobre, compreso un forfait delle spese sostenute nei mesi precedenti” e che i prelievi tramite la carta erano riferibili al periodo in cui, seppure rimasto in carica quale amministratore delegato fino al 16.1.2016, non percepiva uno stipendio e doveva fare fronte ai costi di permanenza a Perugia per svolgere l'attività presso il giornale).
Il convenuto – sul quale gravava l'onere di dimostrare le perdite economiche da rimborsare in quanto sostenute a causa, e non semplicemente in occasione, dell'incarico – non ha tuttavia comprovato in alcun modo la riferibilità delle somme percepite, e del danaro prelevato, alla copertura dei costi di attività funzionalmente collegate all'incarico ricoperto (si è difatti costituito ben oltre la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie e non ha corredato la propria comparsa con il deposito di alcun documento). Infatti, non ha prodotto alcun documento giustificativo o riepilogativo degli esborsi (quali potevano essere fatture, scontrini, pedaggi autostradali), ma si è invece limitato a richiamare il contenuto della clausola statutaria al fine di sostenere che la stessa consentisse rimborsi forfettari da quantificare sulla base di “parametri peraltro noti”.
La clausola statutaria (“24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.”), invece, non prevede affatto un meccanismo forfettario di rimborso spese: stabilendo espressamente il rimborso delle “spese sostenute per ragione dell'ufficio” essa pone un chiaro riferimento a specifici esborsi che l'amministratore avesse anticipato (“spese sostenute” significa infatti “perdite economiche documentabili da parte di colui che le ha sostenute) a causa dell'esercizio della funzione (“per ragione dell'ufficio” circoscrive infatti l'ambito degli esborsi rimborsabili a quelli funzionalmente collegati all'esercizio della funzione con esclusione delle spese che trovano nell'esercizio della funzione una semplice “occasione” e non la loro causa).
La citata clausola statutaria esprime quindi la regola che deriva dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. in tema di mandato al diritto dell'amministratore di società di capitali di ottenere il rimborso pagina 3 di 5 delle spese (non previsto dall'art. 2389 c.c.) con riferimento alla rifusione di quanto è servito all'amministratore per dare esecuzione all'incarico. In tal senso, il costo del viaggio dalla sede di residenza a Perugia, ed il costo del relativo soggiorno, sono oneri economici che trovano nello svolgimento dell'incarico la loro occasione e non la loro causa: Perugia era, difatti, la sede ove si svolgeva l'attività dell'amministratore presso il giornale e non una trasferta, sicché i viaggi ed il soggiorno non dipendevano oggettivamente dall'esercizio della funzione presso una sede diversa da quella abituale dell'impresa ma, soggettivamente, dalla residenza dell'amministratore in regione differente da quella dove era la sede dell'impresa amministrata. E, in ogni caso, non è stata indicata, né meglio chiarita e circostanziata, la fonte degli evocati “parametri noti” che avrebbero condotto a quantificare le spese – ove rimborsabili - in misura superiore ai rimborsi ricevuti ed ai prelievi effettuati.
Non è sostenibile, infine, che i rimborsi fossero un modo convenzionale per retribuire l'attività svolta ad integrazione ovvero in luogo del compenso non corrisposto: a prescindere dal fatto che i rimborsi vengono pagati al netto di oneri contributivi e fiscali che invece gravano sulla retribuzione, non è stata fornita alcuna prova di un accordo in forza del quale la società avesse accordato, oltre al compenso, anche la copertura delle spese di viaggio ed alloggio presso la sede di svolgimento dell'attività aziendale (il convenuto, costituitosi ben oltre la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie, non ha corredato la propria comparsa con il deposito di alcun documento), né è stato alcun riscontro delle spese sostenute, le quali dovevano essere rendicontate alla società al fine di ottenerne la rifusione.
La necessità di giustificare i rimborsi ricevuti ed i prelievi eseguiti con la carta della società era, invece, circostanza che – anche prima del fallimento – era stata contestata agli amministratori dall'organo di controllo e, fino da allora, risulta priva di riscontro. Sul punto ha difatti deposto il teste sindaco della società fallita, il quale ha ribadito, confermando la missiva inviata agli Tes_1
amministratori e depositata dalla UR come doc. 5, di aver rilevato sia la mancata corrispondenza dei prelievi operati con la carta della società con le contabilizzazioni in accredito per cassa sia le modalità della registrazione in contabilità degli addebiti a titolo di rimborsi spese, segnalandone la lacunosità (“all'interno del rapportino di trasferta non vengono specificate le località raggiunte ed il motivo che le causa”) ove non addirittura “incompresibili”.
3. La domanda della UR deve essere quindi accolta ed il convenuto deve essere condannato a rifondere quanto indebitamente distratto dalla società attraverso prelievi privi da causa e rimborsi non spettanti in assenza di titolo giustificativo, complessivamente pari ad euro 16.681,55 somma che, non soggetta al principio nominalistico in quanto obbligazione con natura risarcitoria, deve essere pagina 4 di 5 maggiorata degli interessi c.d. compensativi da conteggiare senza anatocismo al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata a far data dal 31.12.2015 (data di cessazione della condotta), fino a giungere alla somma, all'attualità, di euro 22.210,14 . Su tale somma, che per effetto della liquidazione si trasforma in debito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
4. Le spese di lite sono regolate secondo la regola generale della soccombenza e quindi – liquidate secondo parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento in relazione a tutte le fase svolte – sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 22.210,14, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare alla UR le spese di lite, che si liquidano in euro
264,00 per spese ed in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 3 marzo 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Teresa Giardino Presidente dott. ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott. ssa Sara Fioroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2991/2021 promossa da:
Par (P.I. in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore pro tempore Dr. ( fall.to 46- 2016 del Tribunale di Perugia), Per_1 autorizzato all'azione giudiziaria con provvedimento del G.D. Dr.ssa De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sardegna e presso lo stesso elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Orlandi e Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Orlandi e presso gli stessi elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 giugno 2025 l'attrice ha rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La UR del fall.to e ha convenuto in Parte_1
giudizio il dr. già membro del Consiglio di Amministrazione della società fallita Controparte_1
nominato con la delibera in data 2 settembre 2015 e, dopo aver esposto che dall'esame della documentazione contabile della società fallita risultavano annotati a suo favore “rimborsi spese non chilometrici “ per €. 3.056,42 (€. 1.481,30+ €. 1.575,12), “Spese pasti e Viaggi e soggiorni “ per €.
6.773,09 (€. 5.402,00+1.371.09), per un importo complessivo, dal 16.09.2015 sino al 31.12.2015, di €.
9.829,50 e che risultavano eseguiti, tramite la carta di credito abbinata al conto corrente della società fallita n.ro 287874 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, prelievi di denaro in contanti ed addebiti di spese per complessivi €. 6.852,04, ha dedotto che l'organo di controllo aveva denunziato come l'iscrizione in contabilità dei costi per rimborsi spese non risultasse riconciliabile in forza della documentazione esaminata e che le carte di credito venissero impropriamente utilizzate per prelievi di contante.
Dedotta quindi la violazione delle regole sul mandato richiamate dagli artt. artt. 2364 e 2389 cod. civ. in quanto i prelievi, addebiti e rimborsi non erano riferibili, come invece richiesto dall'art. 24.1 dello
Statuto societario, a ragioni dell'ufficio ricoperto, ha concluso chiedendo di “accertare che il convenuto nella qualità di Amministratore Delegato della società Parte_1 ha indebitamente percepito tra il 16.09.15 ed il 31.12.15, la somma di complessivi €.16.681,55; condannare il medesimo al rimborso della somma di €. 16.681,55 o la diversa che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi di legge”.
Nella contumacia del convenuto, sono state acquisite – all'udienza dell' 8 giugno 2023 - le prove orali articolate dall'attrice, procedendosi all'interpello del convenuto e all'escussione del teste, dr. Tes_1
già sindaco della società fallita.
[...]
Il convenuto si è quindi costituito con comparsa depositata in data 5 giugno 2024, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, ha eccepito che il rimborso spese, in quanto previsto dall'art. 24.1. dello Statuto, non richiedesse alcuna deliberazione societaria e che i costi sostenuti nello svolgimento delle funzioni ricoperte fossero contenuti ed ampiamente inferiori rispetto a quelli da quantificare secondo parametri noti in relazione alla funzione svolta ed al concreto evolversi dell'attività lavorativa.
All'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., solamente la UR ha depositato la propria comparsa conclusionale e quindi, atteso comunque il decorso del termine per le memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 2. Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che il convenuto ha ammesso, rispondendo ai capitoli dell'interrogatorio formale deferitogli, di aver utilizzato la carta di credito abbinata al conto corrente n.ro 287874 acceso presso MP Siena s.p.a. per il prelievo di danaro contante e, allo stesso modo, ha ammesso di aver percepito rimborsi per viaggi, pasti e soggiorno. Ciò che ha invece sostenuto il convenuto è la legittimità dei prelievi eseguiti e dei rimborsi ricevuti in quanto rifusione del costo che doveva sostenere per raggiungere e soggiornare presso la sede dell'impresa fallita dove svolgeva, presso la redazione del giornale, la propria attività. (ha infatti risposto di aver “ricevuto dei rimborsi chilometri in quanto avevo iniziato la mia attività per il giornale all'incirca a giugno, quando iniziava la trattativa per l'acquisto del giornale da parte dell'editore, io mi spostavo da a CP_2
Perugia – circa 700 KM a/r – sempre con la mia autovettura;
da ottobre avevo iniziato ad utilizzare un mezzo aziendale. I rimborsi sono relativi infatti al periodo settembre-ottobre, compreso un forfait delle spese sostenute nei mesi precedenti” e che i prelievi tramite la carta erano riferibili al periodo in cui, seppure rimasto in carica quale amministratore delegato fino al 16.1.2016, non percepiva uno stipendio e doveva fare fronte ai costi di permanenza a Perugia per svolgere l'attività presso il giornale).
Il convenuto – sul quale gravava l'onere di dimostrare le perdite economiche da rimborsare in quanto sostenute a causa, e non semplicemente in occasione, dell'incarico – non ha tuttavia comprovato in alcun modo la riferibilità delle somme percepite, e del danaro prelevato, alla copertura dei costi di attività funzionalmente collegate all'incarico ricoperto (si è difatti costituito ben oltre la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie e non ha corredato la propria comparsa con il deposito di alcun documento). Infatti, non ha prodotto alcun documento giustificativo o riepilogativo degli esborsi (quali potevano essere fatture, scontrini, pedaggi autostradali), ma si è invece limitato a richiamare il contenuto della clausola statutaria al fine di sostenere che la stessa consentisse rimborsi forfettari da quantificare sulla base di “parametri peraltro noti”.
La clausola statutaria (“24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.”), invece, non prevede affatto un meccanismo forfettario di rimborso spese: stabilendo espressamente il rimborso delle “spese sostenute per ragione dell'ufficio” essa pone un chiaro riferimento a specifici esborsi che l'amministratore avesse anticipato (“spese sostenute” significa infatti “perdite economiche documentabili da parte di colui che le ha sostenute) a causa dell'esercizio della funzione (“per ragione dell'ufficio” circoscrive infatti l'ambito degli esborsi rimborsabili a quelli funzionalmente collegati all'esercizio della funzione con esclusione delle spese che trovano nell'esercizio della funzione una semplice “occasione” e non la loro causa).
La citata clausola statutaria esprime quindi la regola che deriva dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. in tema di mandato al diritto dell'amministratore di società di capitali di ottenere il rimborso pagina 3 di 5 delle spese (non previsto dall'art. 2389 c.c.) con riferimento alla rifusione di quanto è servito all'amministratore per dare esecuzione all'incarico. In tal senso, il costo del viaggio dalla sede di residenza a Perugia, ed il costo del relativo soggiorno, sono oneri economici che trovano nello svolgimento dell'incarico la loro occasione e non la loro causa: Perugia era, difatti, la sede ove si svolgeva l'attività dell'amministratore presso il giornale e non una trasferta, sicché i viaggi ed il soggiorno non dipendevano oggettivamente dall'esercizio della funzione presso una sede diversa da quella abituale dell'impresa ma, soggettivamente, dalla residenza dell'amministratore in regione differente da quella dove era la sede dell'impresa amministrata. E, in ogni caso, non è stata indicata, né meglio chiarita e circostanziata, la fonte degli evocati “parametri noti” che avrebbero condotto a quantificare le spese – ove rimborsabili - in misura superiore ai rimborsi ricevuti ed ai prelievi effettuati.
Non è sostenibile, infine, che i rimborsi fossero un modo convenzionale per retribuire l'attività svolta ad integrazione ovvero in luogo del compenso non corrisposto: a prescindere dal fatto che i rimborsi vengono pagati al netto di oneri contributivi e fiscali che invece gravano sulla retribuzione, non è stata fornita alcuna prova di un accordo in forza del quale la società avesse accordato, oltre al compenso, anche la copertura delle spese di viaggio ed alloggio presso la sede di svolgimento dell'attività aziendale (il convenuto, costituitosi ben oltre la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie, non ha corredato la propria comparsa con il deposito di alcun documento), né è stato alcun riscontro delle spese sostenute, le quali dovevano essere rendicontate alla società al fine di ottenerne la rifusione.
La necessità di giustificare i rimborsi ricevuti ed i prelievi eseguiti con la carta della società era, invece, circostanza che – anche prima del fallimento – era stata contestata agli amministratori dall'organo di controllo e, fino da allora, risulta priva di riscontro. Sul punto ha difatti deposto il teste sindaco della società fallita, il quale ha ribadito, confermando la missiva inviata agli Tes_1
amministratori e depositata dalla UR come doc. 5, di aver rilevato sia la mancata corrispondenza dei prelievi operati con la carta della società con le contabilizzazioni in accredito per cassa sia le modalità della registrazione in contabilità degli addebiti a titolo di rimborsi spese, segnalandone la lacunosità (“all'interno del rapportino di trasferta non vengono specificate le località raggiunte ed il motivo che le causa”) ove non addirittura “incompresibili”.
3. La domanda della UR deve essere quindi accolta ed il convenuto deve essere condannato a rifondere quanto indebitamente distratto dalla società attraverso prelievi privi da causa e rimborsi non spettanti in assenza di titolo giustificativo, complessivamente pari ad euro 16.681,55 somma che, non soggetta al principio nominalistico in quanto obbligazione con natura risarcitoria, deve essere pagina 4 di 5 maggiorata degli interessi c.d. compensativi da conteggiare senza anatocismo al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata a far data dal 31.12.2015 (data di cessazione della condotta), fino a giungere alla somma, all'attualità, di euro 22.210,14 . Su tale somma, che per effetto della liquidazione si trasforma in debito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
4. Le spese di lite sono regolate secondo la regola generale della soccombenza e quindi – liquidate secondo parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento in relazione a tutte le fase svolte – sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 22.210,14, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare alla UR le spese di lite, che si liquidano in euro
264,00 per spese ed in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 3 marzo 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 5 di 5