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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 123/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 7/2025 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 123/2024 R.G.
Lav. promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Paglia, elettivamente domiciliata Parte_2
come in atti appellante
contro
:
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi, ope legis, domiciliato appellato
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19.07.2024, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della “ , avverso i verbali n. Parte_2
CB00000/2022-694-01 e CB00000/2022-694-02 del 14.06.22, di accertamento di violazioni amministrative rilevate dall' in relazione a rapporti di lavoro intrattenuti dalla Controparte_1
menzionata società. La contestazione aveva ad oggetto: impiego irregolare di lavoratori subordinati
(irrogazione della “maxisanzione”); omessa istituzione del libro unico del lavoro (sanzione prevista dall'art 39, comma 6, del decreto-legge 112/2008); corresponsione retribuzione in contanti
(sanzione prevista dall'art 1, comma 913, della legge 205/2017); stipulazione di contratto di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 276/2003.
1.2. La ricorrente aveva agito chiedendo che fosse dichiarata la nullità dei predetti verbali per violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81 e difetto di motivazione, essendo, comunque, insussistenti le contestate violazioni, e non dovute, per l'effetto, le poste contributive e relative sanzioni.
1.3 Si era costituito in giudizio l' che, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per difetto di interesse, ne deduceva, comunque, l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
1.4 Il Tribunale di Isernia dichiarava inammissibile l'opposizione per non essere il verbale di accertamento ispettivo della violazione di norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.
2. Avverso detta decisione ha proposto appello, nelle indicate qualità, che, richiamato Parte_1
il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'impugnativa del verbale di accertamento e notificazione, all'uopo richiamando la giurisprudenza (in particolare Cass. Sez. L., sentenza n. 23744/2022) in materia di
2 diffida accertativa, la quale risulterebbe sempre impugnabile al fine di accertare negativamente il credito.
Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ha affermato la carenza di interesse ad agire della ricorrente. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che, oltre ad avere generato rilevantissime sanzioni da parte di INPS e INAIL, “la diffida de qua” avrebbe determinato l'apertura di un procedimento penale nei confronti della odierna appellante (Proc. N. 2080/2021
RGNR).
Si chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta l'ammissibilità del ricorso in opposizione, siano accolte le conclusioni del ricorso di primo grado.
2.1. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e/o 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
2.3. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. L'appello, pur ammissibile, è infondato, dovendosi, di conseguenza, confermare la sentenza di primo grado.
4. Come correttamente osservato dal primo giudice, che ha sul punto fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.
Trattasi, infatti, di atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale verrà incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determinerà l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infliggerà con l'ordinanza ingiunzione, solo da tale momento sorgendo l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, Cass., sez. L. ordinanza n. 32886 del 19.12.2018, in fattispecie in cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della avverso il verbale di accertamento prima Parte_3
dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.).
Né è pertinente al caso che ci occupa la pronuncia richiamata dall'appellante (Cass., sez. L, ordinanza n. 23744/2022), intervenuta in tema di interesse del datore di lavoro ad impugnare la
3 diffida accertativa pur quando la stessa abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo in conseguenza del mancato ricorso in via amministrativa o del rigetto dello stesso.
5. Quanto al processo penale nei confronti della per le violazioni accertate dagli ispettori e Pt_1 aventi rilevanza penale, basterà osservare che nell'ambito di detto procedimento l'odierna appellante eserciterà il suo diritto di difesa, secondo le regole e i principi previsti dal codice di procedura penale e, in particolare, di quello per il quale la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del
Lavoro del 19.07.2024, proposto con ricorso qui depositato il 27.08.2024 da Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2
, nei confronti di
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza,
[...]
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Campobasso, 10.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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