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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LOPES Parte_1 C.F._1
MARILENA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – merito atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15/02/2024, formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetto da “Pregressa emorragia subaracnoidea post-traumatica con frattura della rocca petrosa dx, artrosi polidistrettuale ad incidenza medio-grave, vasculopatia cerebrale cronica lieve” Tali affezioni irreversibili ed inemendabili, a carattere cronico evolutivo, determinano una invalidità del
100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il consulente ha chiarito che la ricorrente nel 2020 in seguito ad incidente domestico, riportò trauma cranico, con emotimpano ed emomastoidite e con frattura dell'occipitale e della rocca petrosa dell'osso temporale con il coinvolgimento dei canali semicircolari del labirinto. […] In esito al predetto trauma la ricorrente lamenta ipoacusia e soprattutto instabilità deambulatoria peraltro emersa in corso dell'accertamento eseguito. La deambulazione è difficoltosa a piccoli passi con appoggio, con frequenti sbandamenti ed in maniera difficoltosa avvengono soprattutto i cambi posturali che necessitano di ausilio. Appare di tutta evidenza che siffatta condizione morbosa determini una marcata limitazione dell'autonomia personale che risulta già limitata per fenomeni degenerativi a livello dell'apparato osteo-articolare. Infine la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica responsabile delle turbe mnesiche che comunque nel soggetto in esame appare in forma lieve e sostenuta da un quadro depressivo. Pertanto si può concludere che per Parte_1 effetto delle patologie espresse in diagnosi, irreversibili ed inemendabili, a prevalente carattere degenerativo evolutivo, a decorso cronico, determinano una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, è inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
302/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono, in capo a Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LOPES Parte_1 C.F._1
MARILENA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – merito atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15/02/2024, formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetto da “Pregressa emorragia subaracnoidea post-traumatica con frattura della rocca petrosa dx, artrosi polidistrettuale ad incidenza medio-grave, vasculopatia cerebrale cronica lieve” Tali affezioni irreversibili ed inemendabili, a carattere cronico evolutivo, determinano una invalidità del
100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il consulente ha chiarito che la ricorrente nel 2020 in seguito ad incidente domestico, riportò trauma cranico, con emotimpano ed emomastoidite e con frattura dell'occipitale e della rocca petrosa dell'osso temporale con il coinvolgimento dei canali semicircolari del labirinto. […] In esito al predetto trauma la ricorrente lamenta ipoacusia e soprattutto instabilità deambulatoria peraltro emersa in corso dell'accertamento eseguito. La deambulazione è difficoltosa a piccoli passi con appoggio, con frequenti sbandamenti ed in maniera difficoltosa avvengono soprattutto i cambi posturali che necessitano di ausilio. Appare di tutta evidenza che siffatta condizione morbosa determini una marcata limitazione dell'autonomia personale che risulta già limitata per fenomeni degenerativi a livello dell'apparato osteo-articolare. Infine la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica responsabile delle turbe mnesiche che comunque nel soggetto in esame appare in forma lieve e sostenuta da un quadro depressivo. Pertanto si può concludere che per Parte_1 effetto delle patologie espresse in diagnosi, irreversibili ed inemendabili, a prevalente carattere degenerativo evolutivo, a decorso cronico, determinano una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, è inammissibile in questa sede la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
302/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono, in capo a Parte_1 le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano per la prima fase in euro 1.170,00 e per la presente fase in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano