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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1170/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nato a RA (ROMANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
1.4.1985, rappresentato e difeso dall'avv. MAGARAGGIA ALBERTO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a RA (ROMANIA) in [...] Controparte_1 C.F._2
5.9.1990, rappresentata e difesa dall'avv. DUO' EMANUELA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per le parti: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, cittadino rumeno, nato ad [...] l'[...], residente in C.F._1
Bagnolo di Po (RO), Via San Giuliano n.387 e (C.F.: Controparte_1
, cittadina rumena, nata il [...] ad [...], residente in C.F._2
Bagnolo di Po (RO), Via San Giuliano n. 387, coniugatisi il 21.08.2010 in Pecica – distretto di
Arad (Romania), come da atto di matrimonio n.000714, seria C.11 completo di apostille e relativa
1 traduzione, con riserva di trascrizione al Registro dello stato civile del Comune di Bagnolo di Po
(RO) per le annotazioni di rito, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) Dichiararsi che i coniugi reciprocamente rinunciano alle rispettive domande di addebito;
3) Dichiararsi che la casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari sita Bagnolo di Po (RO),
Via San Giuliano n.387, completa di tutti gli arredi, rimane nella disponibilità della signora
sino alla data del 31.07.2025, con pagamento del rateo mensile del mutuo Controparte_1
nella quota rispettivamente del 50%, a partire dal mese di dicembre 2024;
4) Dichiararsi che i coniugi si impegnano, da data successiva al 31.07.2025, a mettere in vendita la casa familiare di cui sono comproprietari sita in Bagnolo di Po (RO), Via San Giuliano n.387 ad un prezzo non inferiore ad € 50.000,00 e ad estinguere il mutuo con il ricavato della vendita.
L'eventuale residuo del ricavato della vendita estinto il mutuo verrà ripartito tra i coniugi al 50%;
5) Dichiarasi che nulla è reciprocamente dovuto tra le Parti a titolo di mantenimento del coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) Dichiarasi che l'autovettura Alfa Romeo modello Giulietta tg.EJG73RV di cui i coniugi sono comproprietari, verrà intestata in via esclusiva alla signora con spese del Parte_2
passaggio di proprietà interamente in capo alla stessa, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di comparizione coniugi del 3.12.2024;
7) La signora si impegna a ritirare la querela sporta a danno del sig. Parte_3 [...]
, nonché a revocare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico del Parte_1
sig. ; Parte_1
8) Spese di lite compensate del presente procedimento di separazione e del procedimento penale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 21.8.2010 a Pecica (Romania);
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che in data 28.7.2017 hanno acquistato, ciascuno per la quota del 50 %, l'immobile sito in
Bagnolo di Po (RO), unitamente alle relative pertinenze, via San Giuliano, 387, contraendo entrambi mutuo fondiario di € 40.000,00 con banca Monte Dei Paschi di Siena;
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa delle condotte della resistente, che ha intrattenuto una relazione extraconiugale, tale da giustificare una pronuncia di addebito.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli Parte_1
opportuni provvedimenti indicati in ricorso.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: Controparte_1
2 - di non aver mai posto in essere comportamenti contrari ai doveri coniugali;
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dell'abuso di alcol da parte del ricorrente e dei suoi comportamenti ossessivi;
- che, a seguito della querela sporta in data 16.7.2024, il resistente si è allontanato dalla casa familiare.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Controparte_1
provvedimenti indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 3.12.2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, alle condizioni riportate in epigrafe.
Tuttavia, il giudice designato ha rilevato l'omessa produzione dell'atto di matrimonio, ragione per cui ha fissato ulteriore udienza al fine di consentire il deposito del documento e per la discussione ex art.473-bis, comma 4, c.p.c..
All'udienza del 28.1.2025, i difensori hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e la causa è stata rimessa in decisione.
3. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Non risulta dirimente che il matrimonio sia stato celebrato all'estero, né che le parti non siano cittadini italiani: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del
Consiglio n. 1111/2019, ratione temporis applicabile, risultando entrambi i coniugi abitualmente residenti in Italia.
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Tanto premesso, si osserva che le parti hanno entrambe dato atto dell'applicabilità della legge italiana;
in ogni caso, anche in difetto di una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel
3 momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, in ogni caso, risultando entrambi le parti residenti in Italia, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett a) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
Inoltre, giova precisare che la Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n.
218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni
Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
4. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, domanda alla quale le parti hanno espressamente rinunciato.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
4 PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 28.1.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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