Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
L'art.2, comma terzo del d.l. 11 luglio 1988, n.258, convertito, con modificazioni, con legge 5 agosto 1988, n.337, ha ristretto territorialmente i benefici previsti dagli artt.59,63,69,70,101,102 e 105 del d.p.r.6 marzo 1978, n.218, escludendo definitivamente, dopo il 31dicembre 1990, le province di Ascoli Piceno e Roma. A nulla rileva, pertanto, che l'art.5 della legge n.510 del 1996, di conversione del d.l.n.608 del 1996, abbia dettato una particolare disciplina in materia di contratti di riallineamento e di regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone indicate nell'art. 92, par. 3 lett. a) della legge n.1203 del 1957 di ratifica ed esecuzione del trattato istitutivo della Commissione europea, posto che la citata decisione della Commissione CEE/88/318 ha rilevato che per talune province nelle quali erano previsti gli aiuti di cui alla legge n.64 del 1986 e al d.p.r. n.218 del 1978, ai sensi dell'art. 92 ult.cit., secondo i dati per il 1985, non erano più sussistenti le condizioni per l'applicazione di detto articolo 92 e il legislatore, per quei territori, ha conseguentemente stabilito, con il citato art. 2, la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza dei benefici ivi indicati.(Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla sanatoria concessa dall'art. 5, comma 2, del d.l. n.519 del 1996, convertito nella legge n.608 del 1996, per le pendenze contributive e per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, senza tener conto del fatto che il citato art.2, comma 3, del d.l. n.258 del 1988 fissava come termine finale per la concessione degli sgravi degli oneri sociali a favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno, la data del 31 dicembre 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12787 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE S.P.A., in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante, pro tempore, LE LE in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che lo difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 228/01 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 31/07/01 R.G.N. 410/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verbale di accertamento del 3.2.1994, il dirigente della sede INPS di Ascoli Piceno emetteva ordinanza ingiunzione per complessive lire 680.000 nei confronti di EO TT e, in solido, della TT s.p.a., per le violazioni degli obblighi contributivi, per il periodo dall'1.11.1992 al 31.12.1993, conseguenti all'aver assoggettato a contribuzione, per i dipendenti a tempo determinato, retribuzioni inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. di categoria.
L'ordinanza veniva opposta, dinanzi al Pretore di Ascoli Piceno, da EO TT e dalla società.
Gli opponenti sostenevano che i contratti collettivi applicati erano quelli provinciali, stipulati tuttavia dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con il conseguente rispetto del disposto dell'art. 1 del d.l. n. 338/89, conv. nella legge n. 389/89. In subordine invocavano la deroga di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. 338/89 e all'art. 2 bis del d.l. n. 129/90, conv. nella legge n. 210/90.
L'INPS resisteva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che i contratti collettivi da osservare erano quelli conclusi in sede nazionale e, quanto alla subordinata, negava che l'azienda operasse nel mezzogiorno, negava la stipulazione di accordi aziendali finalizzati al riallineamento e la loro comunicazione, negava comunque la loro rilevanza.
Con sentenza del 20 luglio 1999 il Tribunale di Ascoli in composizione monocratica, succeduto al Pretore a seguito della entrata in vigore del d.leg.vo n. 51 del 1988, annullava l'ordinanza ingiunzione, ritenendo sufficiente l'applicazione dei contratti provinciali, purché stipulati, come nella fattispecie, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La decisione veniva appellata dall'INPS, che insisteva nelle tesi prospettale in primo grado, osservando, inoltre, che mancava la prova dell'effettivo riallineamento retributivo della ditta appellata. In subordine chiedeva l'estinzione del giudizio, in applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 5 del d.l. n. 510/1996. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 6/31 luglio 2001, dichiarava estinta la sanzione amministrativa oggetto di opposizione e compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. I giudici di appello ritenevano, contrariamente al primo giudice, che i contratti collettivi da osservare, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 338/89, conv. nella legge n. 389/89, fossero quelli nazionali.
Rilevavano, peraltro, che ricorreva l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389: l'azienda si trovava nel mezzogiorno, aveva stipulato un accordo aziendale che recepiva gli accordi provinciali finalizzati ad un graduale riallineamento delle retribuzioni a quelle previste dagli accordi nazionali, aveva depositato i contratti provinciali e quello aziendale presso la sede INPS di Ascoli Piceno il 29 novembre 1991, oltre il termine stabilito dall'art. 2 bis del d.l. n. 9 del 1990, conv. nella legge n. 210 del 1990, ma tale ritardo era stato sanato dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 519 del 1996, conv. nella legge n. 608 dello stesso anno.
Osservavano che l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 dispone che l'avvenuto riallineamento estingue i reati in materia di contributi e premi e le obbligazioni per le sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.
Ritenevano poi tardiva, perché proposta per la prima volta in appello, la contestazione, da parte dell'INPS, della concreta applicazione nel tempo dell'accordo provinciale.
Assumevano che tale circostanza, priva di rilievo al momento della proposizione della opposizione, era divenuta rilevante in seguito alla riapertura dei termini disposta dal d.l. n. 510 del 1996 e alla relativa sanatoria;
sicché l'INPS avrebbe dovuto chiedere al giudice, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c., di estendere anche a detta mancata applicazione la causa petendi a sostegno della pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione.
Aggiungevano che, l'art. 2 bis, comma 3, del d.l. 129/90, conv. nella legge 210/90, e l'art. 5, comma 3, del d.l. 510/96, conv. nella legge n. 608/96, assegnavano allo stesso INPS il compito di accertare il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto negli accordi territoriali. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La TT s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria, mentre EO TT non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2, comma 3, del d.l. 11 luglio 1988, n. 258, convertito nella legge 5 agosto 1988, n. 337, la difesa dell'INPS lamenta che la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto alla sanatoria concessa dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 519/96, conv. nella legge n. 608/96, per le pendenze contributive e per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, senza tener conto del fatto che il citato art. 2, comma 3, del d.l. n. 258/88, fissa come termine finale per la concessione degli sgravi degli oneri sociali, a favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno, la data del 31 dicembre 1990.
Nel riconoscere il beneficio degli sgravi per un periodo successivo, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di falsa applicazione della legge.
Il motivo è fondato.
L'art. 2, comma terzo, del d.l. 11 luglio 1988, n. 258, recante "modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988", convertito, con modificazioni, con legge 5 agosto 1988, n. 337, ha stabilito che "nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990 (...), sono concesse le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico (delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218) di cui al comma secondo, fermi restando i nuovi criteri e procedure fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64". Il senso di questa disposizione non può che essere quello di restringere territorialmente i benefici indicati dalle citate norme del d.p.r. n. 218/1978 e di escluderne definitivamente, dopo il 31 dicembre 1990, le province di Ascoli Piceno e Roma.
A nulla rileva, pertanto, che l'art. 5 (richiamato nel controricorso) della legge 1 ottobre 1996, n. 510, di conversione del d.l. 1 ottobre 1996, n. 608, abbia dettato una particolare disciplina in materia di contratti di riallineamento retributivo e di regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3 lett. a ("...regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione") della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 di ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, posto che la citata decisione della Commissione CEE/88/318 ha rilevato che per talune province (e tra esse quella di Ascoli Piceno), nelle quali erano previsti gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al d.p.r. n. 218 del 1978, ai sensi dell'art. 92 uh. cit., secondo i dati per il 1985, non erano più sussistenti le condizioni per l'applicazione di detto articolo 92 e il nostro legislatore, per quei territori, ha conseguentemente stabilito, con il citato art. 2, la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza dei benefici ivi indicati.
Il periodo per il quale si discute della osservanza dei minimi retributivi di cui ai c.c.n.l. nazionali è successivo al 31 dicembre 1990, per cui le disposizioni di cui all'art. 5 del d.l. n. 510/96 non risultano applicabili alla fattispecie in esame. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo (sull'onere della prova dell'osservanza nel tempo dei contratti di riallineamento, ai fini della sanatoria per i periodi pregressi). La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione all'ingiunzione proposta davanti al Pretore di Ascoli Piceno.
Si ritiene equo compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
P.T.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'ingiunzione; compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004