Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 186/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente relat. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 186/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...]_1 CodiceFiscale_1
l'11.07.1980 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Di Pietro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo Studio Legale in Avezzano, Corso della Libertà n. 70, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._3
(Cuba) il 3.07.1984, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Amiconi (C.F. ), presso il cui C.F._4
Studio Legale in Magliano de' Marsi, alla Via Cicolana 21, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
1
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 14.03.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni, come integrate all'udienza dell'11.6.2025
CONDIZIONI
“1. Sulla cessazione della convivenza e sull'assegnazione della casa coniugale.
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare sita in Avezzano, alla Via Monte San Michele n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, resta assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi.
1. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione della figlia.
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
(nata il [...]) e riconoscono il diritto di quest'ultima di Persona_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra Controparte_1 Pt_1 loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa della bambina.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Avezzano, alla Via Monte San Michele n. 4.
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che la bambina stia con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 16:00 alle ore 19:00; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 16:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendola a casa dalla madre entro le ore
10:00.
Si precisa che nelle due settimane al mese in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, infrasettimanalmente la piccola resterà con il sig. solo il martedì (o in Per_1 Pt_1
altro giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Il sig. si rende comunque sin d'ora disponibile, al di là dei propri turni di cura della Pt_1
figlia, a tenere con sé la piccola anche in ipotesi di eventuali ulteriori necessità Per_1
manifestate dalla madre per ragioni di lavoro, sia durante il giorno che per il pernottamento.
2 Durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno 24 e il giorno 25 dicembre oppure il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Pt_1
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per quindici giorni, anche non Pt_1 Per_1
consecutivi, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la signora
[...]
entro il 31 maggio di ogni anno. CP_1
3. Sul mantenimento della minore.
Il sig. al momento con lavoro in prova, contribuirà al mantenimento della figlia Pt_1
versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro Controparte_1
150,00. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di saranno a carico di Per_1
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
4. Sui rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra i coniugi.
Con il presente atto il sig. si obbliga a cedere, entro il 31 luglio 2026, alla Parte_1
signora i propri diritti di proprietà, pari al 50% pro indiviso, sul Controparte_1
seguente immobile sito in Avezzano, Via Monte San Michele n. 4, e precisamente: porzione immobiliare per civile abitazione composta da otto vani catastali al piano quinto con annessa cantina al piano sottostrada, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 29, particella 74, sub 29, cat. A/2, cl. 4, vani 8; la signora si impegna a predisporre quanto necessario onde subentrare nel Controparte_1 contratto di mutuo, di cui sono cointestatari entrambi i coniugi, stipulato per l'acquisto della descritta abitazione e relative pertinenze con atto a rogito del Notaio il 25.2.2022, rep. Per_2
n. 431384/31555, con durata di 360 mesi, per la sorte capitale di € 180.000,00, o in eventuale altro contratto di mutuo all'uopo stipulato ex novo previa estinzione del primo, quale esclusivo contraente, con totale liberazione del sig. da ogni obbligo e vincolo reale e/o Pt_1 personale;
contestualmente al trasferimento dell'indicato immobile, la signora
[...] si obbliga a versare al sig. la complessiva somma di € 17.000,00 (Euro CP_1 Pt_1
diciassettemila/00), di cui € 4.000,00 (Euro quattromila/00) al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni separative e la restante somma di € 13.000,00 in rate mensili dell'importo di € 1.000,00 ciascuna, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto;
3 la signora si obbliga, altresì, a far data dalla sottoscrizione del presente Controparte_1 ricorso e fino a completa estinzione, al pagamento dell'intera rata mensile, pari a € 590,26, oltre interessi colà previsti, del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della suddetta abitazione sita in Avezzano, alla Via Monte San Michele n. 4.
I coniugi concordano, inoltre, di definire il pagamento, al 50% ciascuno, delle rate di mutuo e delle spese condominiali relative all'abitazione familiare maturate sino alla cessazione della convivenza, ad esclusione di quelle inerenti al portone condominiale.
Segnatamente, alla data odierna, salvo errori e/o omissioni, risultano i seguenti arretrati a carico del Pt_1 riguardo alle rate del mutuo cointestato, il sig. deve a tutt'oggi corrispondere alla Pt_1 signora gli importi del 50% delle rate relative ai mesi di novembre 2024 (€ Controparte_1
590,00:2=295,00) e dicembre 2024 (€ 650,00:2=325,00), pagati per intero dalla moglie, per un totale di € 620,00; con riferimento alle spese condominiali (da cui si esclude, come sopra precisato, il costo pro quota del portone che sarà sostenuto in via esclusiva dalla moglie), il sig. deve a Pt_1 tutt'oggi corrispondere alla signora la somma di € 390,00 (€ 65,00x12 Controparte_1 mensilità 2024=€ 780:2=390);
e così per una somma complessiva di € 1.010,00, che il sig. si obbliga a versare alla Pt_1
signora al momento della sottoscrizione del presente atto o che verrà Controparte_1 sottratta dall'importo di € 4.000,00, come sopra indicato, che la signora si Controparte_1
è impegnata a corrispondere al marito, parimenti già effettuato alla sottoscrizione del ricorso separativo de quo.
La signora si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze entro la Controparte_1
fine del mese riguardanti l'abitazione sita in Avezzano alla Via Monte S. Michele n. 4, manlevando e tenendo indenne il sig. da ogni obbligazione di pagamento delle spese Pt_1
maturate e maturande relative alle dette utenze domestiche.
I ricorrenti danno atto, altresì, che alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni della separazione consensuale dei coniugi, il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, provvedendo ad una propria autonoma sistemazione e restituendo contestualmente alla signora
[...] le chiavi, in doppia copia come possedute, del portone di accesso all'abitazione CP_1
familiare di Via Monte San Michele n. 4, del portone di ingresso condominiale, del garage, della cantina, del sottotetto e del portone di accesso a quest'ultimo.
I signori e si danno atto che ciascuno di essi provvederà Controparte_1 Pt_1
autonomamente al proprio mantenimento e con la sottoscrizione del presente atto e nei termini
4 suddetti, in particolare con l'adempimento delle clausole di cui al presente punto 4, i ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico, patrimoniale e finanziario, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 14.03.2025
e hanno adito Parte_1 Controparte_1
congiuntamente il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile in data 11 agosto 2018, presso il Comune di Cerchio
(AQ) - e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'Atto
n. 4 parte I – Serie – Ufficio 1 anno 2018, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nasceva in Avezzano (AQ) in data 15.3.2019 Persona_1
ad oggi minorenne.
[...]
All'udienza dell'11 giugno 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra riportate e modificate all'udienza, sentito il Presidente.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Controparte_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento della figlia minore:
“I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
(nata il [...]) e riconoscono il diritto di quest'ultima di Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra Controparte_1 Pt_1 loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa della bambina.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Avezzano, alla Via Monte San Michele n. 4.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare sita in Avezzano, alla Via Monte San Michele n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, resta assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi.”
-al diritto di visita paterno:
“Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che la bambina stia con il padre per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 16:00 alle ore 19:00; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 16:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendola a casa dalla madre entro le ore 10:00.
Si precisa che nelle due settimane al mese in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, infrasettimanalmente la piccola esterà con il sig. solo il martedì (o in altro Per_1 Pt_1 giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori) dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
6 Il sig. si rende comunque sin d'ora disponibile, al di là dei propri turni di cura della Pt_1 figlia, a tenere con sé la piccola nche in ipotesi di eventuali ulteriori necessità manifestate Per_1 dalla madre per ragioni di lavoro, sia durante il giorno che per il pernottamento.
Durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno 24 e il giorno 25 dicembre oppure il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio.
Il sig. trascorrerà, altresì, con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Pt_1
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per quindici giorni, anche non Pt_1 Per_1 consecutivi, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la signora Controparte_1 entro il 31 maggio di ogni anno.”
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“Il sig. al momento con lavoro in prova, contribuirà al mantenimento della figlia Pt_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro Controparte_1
150,00. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di saranno a carico di Per_1 entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze. Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Cerchio (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n. 4 parte I – Serie – Ufficio 1, anno 2018.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente relat.
dott. Leopoldo Sciarrillo
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