TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 FELICE CARLA e dell'avv. DE FELICE LUCA ( ) VIA DEI MARRUCCINI 5 C.F._2
PESCARA; elettivamente domiciliato in VIA DEI MARRUCCINI 5 PESCARA presso il difensore avv. DE FELICE CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
QUALE COEREDE DI (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 dell'avv. MARESCOTTI ANGELA, elettivamente domiciliata in VIALE CAVOUR 45 FERRARA presso il difensore avv. MARESCOTTI ANGELA ALBERTO QUALE COEREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Pt_1 CP_3 dell'avv. MARESCOTTI ANGELA, elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR 45 FERRARA presso il difensore avv. MARESCOTTI ANGELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1. Parte ricorrente ha concluso come indicato all'interno dell'atto introduttivo del 09.01.2025:
«Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di la cancellazione della CP_1 trascrizione della domanda giudiziale del 18/10/2005 repertorio 15972, nota di trascrizione
R.G. n. 14429, Reg. Particolare n. 8604 Presentazione n. 144 del 28/02/2006 con oggetto
“Domanda Giudiziale Tribunale di Azione negatoria”.
Condannare i convenuti in solido tra loro o pro quota al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari».
pagina 1 di 7 2. e hanno concluso come da comparsa di Parte_2 Controparte_4 costituzione e risposta del 26.02.2025:
«Nel merito rigettare la domanda avversaria, avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione di cui si discute, in quanto infondata in fatto e diritto e priva di supporto probatorio.
Condannare il ricorrente al pagamento in favore dei sigg.ri e Parte_2 CP_4
di una somma da determinarsi in via equitativa ex art 96 cpc.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidare secondo le vigenti tabelle forensi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario».
3. La CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI , essendo rimasta CP_1 contumace, non ha di conseguenza rassegnato alcuna conclusione.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4. Con sentenza n. 811 del 16.03.2012, la Prima sezione civile del Tribunale di Bologna, nel giudizio con n. r.g. 15972/2005, ha condannato ossia l'odierno ricorrente Parte_1
– a regolarizzare le aperture del proprio edificio con affaccio sulla corte interna di proprietà del fratello «in conformità a quanto stabilito dal C.T.U.». Detta pronuncia ha CP_3
successivamente acquistato efficacia di giudicato per mancata impugnazione, come attesta il certificato prodotto dal ricorrente.
5. In particolare, il C.T.U. ing. nella propria relazione, ha dichiarato quanto segue Persona_1
(cfr. pag. 5 e 6 della relazione prodotta dall'odierno ricorrente):
«La situazione esistente, per quanto attiene le aperture, non ottempera al patto stabilito all'art.
9 dell'atto di divisione convenuto fra le parti in causa, che stabilisce la costituzione di “servitù di luce con esclusione di veduta e affaccio”.
Le “luci” definite dall'art. 901 del Codice Civile debbono essere dotate di inferriate idonee a garantire la sicurezza del vicino oltre a una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Inoltre il lato inferiore (bancale) deve risultare a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento del luogo al quale si vuole dare luce ed aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori.
Per ridurre lo stato di fatto esistente delle aperture in oggetto, al rispetto del ”patto stabilito fra le parti occorre creare le condizioni perché le stesse siano soltanto “servitù di luce” fra le due proprietà.
Per ottemperare al combinato dell'art. 901 del Codice Civile si constata che:
- le aperture al piano terra della proprietà non hanno i requisiti Parte_1
richiesti per essere mantenute, e inoltre l'altezza interna dei locali al piano terra è di ml.
2,50 e quindi non è possibile realizzare “servitù di luce” verso il cortile adiacente di proprietà ; CP_3
- anche le aperture al piano primo non presentano i requisiti richiesti per essere mantenute con le stesse dimensioni, ma possono e debbono essere ridotte in altezza portando il livello del bancale (base inferiore) alla quota di ml. 2,00 dal pavimento del piano primo. Risulterà una apertura di ml. 0,90 di larghezza e ml. 0,25 di altezza. Per avere una apertura di altezza maggiore occorre spostare il bordo superiore verso l'alto demolendo la muratura soprastante.
pagina 3 di 7 Affinché le aperture così ottenute siano “luci” in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice
Civile, dovranno essere dotate di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie e non siano maggiori di tre centimetri quadrati.
Per completare la necessaria soluzione per il rispetto dei patti occorre chiudere totalmente le aperture al piano terra e parzialmente le aperture al piano primo».
6. Sicché, il predetto C.T.U., sulla scorta delle valutazioni appena richiamate, ha formulato due diverse «proposte» di «opere da eseguire» per la regolarizzazione delle aperture (pag. 7 e 8 della relazione):
«Proposta “A”
Per la realizzazione di quanto sopra riportato occorre realizzare un tamponamento:
- totale con muratura mattoni di varia natura delle aperture al piano primo,
- parziale, per un'altezza di ml. 1,05, con una muratura di mattoni di varia natura e
l'installazione di una inferriata e di una grata fissa metallica con i requisiti richiesti dal
Codice Civile.
Proposta “B”
Analizzando il significato del termine “luce” di cui all'art. 901 del C.C., si ritiene che esso si riferisca ad una apertura nel muro di confine tra due proprietà, e non una limitazione dell'illuminazione dei luoghi adiacenti. Un tamponamento delle aperture, di dimensioni come sopra descritte, realizzato con pannelli formati da mattonelle di vetro-cemento con armatura di tondini di ferro, soddisfa a quanto richiesto.
Il materiale indicato costituisce una schermatura che impedisce l'affaccio e la veduta, ma permette di illuminare i locali e a1 piano terra e ai plano primo».
7. A distanza di tredici anni dal deposito della sentenza che lo ha condannato alla regolarizzazione delle aperture sul proprio edificio, ha incardinato il presente Parte_1
giudizio nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile che prima fu di proprietà del fratello
– ossia e –, oltre che nei CP_3 Parte_2 Controparte_4
confronti della CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI , allo scopo di CP_1
ottenere da questo Tribunale un ordine giudiziale – rivolto alla predetta Conservatoria – di cancellazione della domanda giudiziale di negatoria servitutis a suo tempo trascritta da
[...]
CP_3
8. Secondo quanto argomentato dal ricorrente, in particolare, l'ordine di cancellazione dovrebbe essere oggi emesso per due ragioni: in primo luogo perché – a suo dire – la sentenza del 2012 avrebbe rigettato la domanda attorea;
in secondo luogo perché egli, in ogni caso, avrebbe nel pagina 4 di 7 frattempo realizzato le opere necessarie per la regolarizzazione delle aperture, avendo perciò adempiuto all'ordine impartito dal Tribunale.
9. anno contestato entrambi gli argomenti addotti Parte_2 Controparte_4
dal ricorrente. A loro avviso, infatti, la sentenza del 2012 non sarebbe una sentenza di rigetto e, in ogni caso, essi negano che controparte abbia regolarizzato le aperture in conformità al giudicato.
10. Ebbene, in prima battuta, deve necessariamente osservarsi come l'impianto motivazionale posto alla base della domanda giudiziale sia con tutta evidenza contraddittorio: per un verso, infatti, il ricorrente nega che dalla sentenza del 2012 sia derivato un obbligo a suo carico;
invece, per altro verso – ma contemporaneamente –, egli afferma di aver correttamente ottemperato alla pronuncia, all'uopo fornendo documenti volti a provare il corretto adempimento.
11. In verità, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza del Tribunale di Bologna n.
811 del 16.03.2012 ha chiaramente accolto la domanda attorea con specifico riferimento alla regolarizzazione delle aperture. La ragione per la quale il giudicante, all'interno del dispositivo, ha utilizzato l'espressione «In parziale accoglimento della domanda» è evidentemente dovuta al fatto che talune istanze di rano state dallo stesso ritenute non fondate;
ma – giova CP_3
evidenziarlo ulteriormente – si trattava di istanze che nulla avevano a che vedere con la questione relativa alla regolarizzazione delle aperture, che ha invece trovato pieno accoglimento. Sicché, la mancata emissione, da parte del giudicante, dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale non corrisponde affatto a un errore o ad una dimenticanza – come invece ritiene, sbagliando, il ricorrente (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo) –, bensì ad una corretta qualificazione della natura del dispositivo e a una corretta applicazione dei presupposti di cui all'art. 2668 c.c.
12. Con riguardo al primo argomento addotto dal ricorrente, la domanda va quindi rigettata.
13. Ci si deve, a questo punto domandare, se al giudice, su istanza di parte, sia consentito ordinare alla
Conservatoria di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di negatoria servitutis allorquando il soccombente provi di aver correttamente adempiuto a quanto stabilito dalla sentenza, posto che, com'è noto, l'art. 2668, comma 2, c.c., stabilisce che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali «Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti» (e con la precisazione che tale quesito non deve essere confuso con l'annosa questione – dibattuta già con riferimento all'art. 1945 del Codice civile previgente – sulla possibilità di estendere l'istituto della cancellazione della trascrizione ad atti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge).
14. A tale quesito va data risposta affermativa, non essendovi ragioni per escludere l'interpretazione estensiva delle ipotesi paradigmatiche di cui al citato art. 2668, comma 2, c.c., o per non ammettere pagina 5 di 7 l'applicazione analogica della norma. Infatti, benché la disposizione in parola faccia testualmente riferimento al «rigetto» della domanda o alla estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, la dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo chiarito come l'ordine di cancellazione possa
(anzi, debba) essere impartito dal giudice anche in altre ipotesi in cui l'interesse al mantenimento della trascrizione della domanda venga parimenti meno, come nel caso in cui il processo si sia estinto per l'accertata cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 5587/2007; Cass, Cass.
304/1997).
15. Del resto, a fronte del corretto adeguamento dell'immobile a quanto stabilito in sentenza con conseguente comprovato soddisfacimento della pretesa di controparte, laddove si precludesse l'ordine giudiziale di cancellazione dell'originaria domanda di negatoria servitutis, si finirebbe evidentemente per imporre al privato, in maniera del tutto irragionevole, di sopportare un pregiudizio di fatto consistente nella maggiore difficoltà nella vendita del bene;
e ciò almeno sino al decorso del termine ventennale di inefficacia di cui all'art. 2668-bis, comma 1, c.c.
16. Sennonché, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito né richiesto prove adeguate per dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di regolarizzazione delle aperture contenuto nella sentenza del 2012; o meglio, ha tentato di farlo producendo due documenti (allegati al ricorso) a cui, in applicazione delle più basilari regole di diritto civile sostanziale e processuale, non può essere dato valore alcuno. Trattasi, in particolare: a) di un documento scritto a computer privo di qualsiasi sottoscrizione (analogica o elettronica) nel quale una tale «società Controparte_5
[…] certifica che l'intervento realizzato nell'abitazione di LC (BO) è Persona_2
conforme ad una delle soluzioni prospettate dal CTU nella sentenza del Tribunale»; b) di una
«dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» a firma di tale geom. con la Controparte_6
quale quest'ultimo dichiara che «ha ottemperato a quanto Parte_1 previsto dall'atto giudiziario».
17. Per verità, dalle fotografie prodotte dalla difesa di e Parte_2 [...]
si evince come alcuni lavori di chiusura delle aperture siano stati effettivamente CP_4 eseguiti (lavori che, peraltro, appaiono, seppur prima facie, tutt'altro che eseguiti a regola d'arte, considerato l'infelice risultato estetico). Al netto di ciò, rimane che l'accertamento dell'esatto adempimento deve essere rigoroso, e non può basarsi su semplici fotografie come quelle prodotte nel presente giudizio – per giunta dalla parte non onerata in tal senso –, dalle quali non può trarsi alcuna conclusione in ordine, fra l'altro, alla adeguatezza dei materiali utilizzati, al rispetto delle misure, alla stabilità delle opere eseguite.
pagina 6 di 7 18. Per le plurime ragioni illustrate, il ricorso di non può quindi Parte_1
trovare accoglimento.
19. Le spese devono seguire la soccombenza come previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. La liquidazione del compenso della difesa dei resistenti costituitisi in giudizio deve essere fatta in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014 e in particolare: a) la presente controversia, per l'oggetto della domanda spiegata dal ricorrente, ha valore indeterminabile ed è, per la tipologia e la quantità di questioni giuridiche che coinvolge, di bassa complessità; b) appare adeguato applicare i parametri tabellari minimi, tenuto conto, ancora, della qualità e della quantità delle questioni giuridiche coinvolte, nonché del livello di articolazione argomentativa e di approfondimento giuridico degli atti difensivi;
c) occorre escludere, ai fini del calcolo, i compensi previsti per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e per la fase decisionale (nella quale le parti non hanno fatto che ribadire quanto già prospettato nella fase introduttiva, senza alcuna significativa integrazione difensiva); d) la perfetta identità di posizione processuale dei due assistiti dell' avv. Angela
Marescotti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, sicché, visto l'art. 4, comma 4, d.m. 55/2014, non v'è ragione per riconoscere alcuna maggiorazione.
20. Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta la domanda giudiziale formulata dal ricorrente;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'antistatario avv. Angela Marescotti, che liquida in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a.;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dai resistenti e Parte_2
Controparte_4
Bologna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 FELICE CARLA e dell'avv. DE FELICE LUCA ( ) VIA DEI MARRUCCINI 5 C.F._2
PESCARA; elettivamente domiciliato in VIA DEI MARRUCCINI 5 PESCARA presso il difensore avv. DE FELICE CARLA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
QUALE COEREDE DI (C.F. ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 dell'avv. MARESCOTTI ANGELA, elettivamente domiciliata in VIALE CAVOUR 45 FERRARA presso il difensore avv. MARESCOTTI ANGELA ALBERTO QUALE COEREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Pt_1 CP_3 dell'avv. MARESCOTTI ANGELA, elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR 45 FERRARA presso il difensore avv. MARESCOTTI ANGELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1. Parte ricorrente ha concluso come indicato all'interno dell'atto introduttivo del 09.01.2025:
«Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di la cancellazione della CP_1 trascrizione della domanda giudiziale del 18/10/2005 repertorio 15972, nota di trascrizione
R.G. n. 14429, Reg. Particolare n. 8604 Presentazione n. 144 del 28/02/2006 con oggetto
“Domanda Giudiziale Tribunale di Azione negatoria”.
Condannare i convenuti in solido tra loro o pro quota al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari».
pagina 1 di 7 2. e hanno concluso come da comparsa di Parte_2 Controparte_4 costituzione e risposta del 26.02.2025:
«Nel merito rigettare la domanda avversaria, avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione di cui si discute, in quanto infondata in fatto e diritto e priva di supporto probatorio.
Condannare il ricorrente al pagamento in favore dei sigg.ri e Parte_2 CP_4
di una somma da determinarsi in via equitativa ex art 96 cpc.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidare secondo le vigenti tabelle forensi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario».
3. La CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI , essendo rimasta CP_1 contumace, non ha di conseguenza rassegnato alcuna conclusione.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4. Con sentenza n. 811 del 16.03.2012, la Prima sezione civile del Tribunale di Bologna, nel giudizio con n. r.g. 15972/2005, ha condannato ossia l'odierno ricorrente Parte_1
– a regolarizzare le aperture del proprio edificio con affaccio sulla corte interna di proprietà del fratello «in conformità a quanto stabilito dal C.T.U.». Detta pronuncia ha CP_3
successivamente acquistato efficacia di giudicato per mancata impugnazione, come attesta il certificato prodotto dal ricorrente.
5. In particolare, il C.T.U. ing. nella propria relazione, ha dichiarato quanto segue Persona_1
(cfr. pag. 5 e 6 della relazione prodotta dall'odierno ricorrente):
«La situazione esistente, per quanto attiene le aperture, non ottempera al patto stabilito all'art.
9 dell'atto di divisione convenuto fra le parti in causa, che stabilisce la costituzione di “servitù di luce con esclusione di veduta e affaccio”.
Le “luci” definite dall'art. 901 del Codice Civile debbono essere dotate di inferriate idonee a garantire la sicurezza del vicino oltre a una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Inoltre il lato inferiore (bancale) deve risultare a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento del luogo al quale si vuole dare luce ed aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori.
Per ridurre lo stato di fatto esistente delle aperture in oggetto, al rispetto del ”patto stabilito fra le parti occorre creare le condizioni perché le stesse siano soltanto “servitù di luce” fra le due proprietà.
Per ottemperare al combinato dell'art. 901 del Codice Civile si constata che:
- le aperture al piano terra della proprietà non hanno i requisiti Parte_1
richiesti per essere mantenute, e inoltre l'altezza interna dei locali al piano terra è di ml.
2,50 e quindi non è possibile realizzare “servitù di luce” verso il cortile adiacente di proprietà ; CP_3
- anche le aperture al piano primo non presentano i requisiti richiesti per essere mantenute con le stesse dimensioni, ma possono e debbono essere ridotte in altezza portando il livello del bancale (base inferiore) alla quota di ml. 2,00 dal pavimento del piano primo. Risulterà una apertura di ml. 0,90 di larghezza e ml. 0,25 di altezza. Per avere una apertura di altezza maggiore occorre spostare il bordo superiore verso l'alto demolendo la muratura soprastante.
pagina 3 di 7 Affinché le aperture così ottenute siano “luci” in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice
Civile, dovranno essere dotate di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie e non siano maggiori di tre centimetri quadrati.
Per completare la necessaria soluzione per il rispetto dei patti occorre chiudere totalmente le aperture al piano terra e parzialmente le aperture al piano primo».
6. Sicché, il predetto C.T.U., sulla scorta delle valutazioni appena richiamate, ha formulato due diverse «proposte» di «opere da eseguire» per la regolarizzazione delle aperture (pag. 7 e 8 della relazione):
«Proposta “A”
Per la realizzazione di quanto sopra riportato occorre realizzare un tamponamento:
- totale con muratura mattoni di varia natura delle aperture al piano primo,
- parziale, per un'altezza di ml. 1,05, con una muratura di mattoni di varia natura e
l'installazione di una inferriata e di una grata fissa metallica con i requisiti richiesti dal
Codice Civile.
Proposta “B”
Analizzando il significato del termine “luce” di cui all'art. 901 del C.C., si ritiene che esso si riferisca ad una apertura nel muro di confine tra due proprietà, e non una limitazione dell'illuminazione dei luoghi adiacenti. Un tamponamento delle aperture, di dimensioni come sopra descritte, realizzato con pannelli formati da mattonelle di vetro-cemento con armatura di tondini di ferro, soddisfa a quanto richiesto.
Il materiale indicato costituisce una schermatura che impedisce l'affaccio e la veduta, ma permette di illuminare i locali e a1 piano terra e ai plano primo».
7. A distanza di tredici anni dal deposito della sentenza che lo ha condannato alla regolarizzazione delle aperture sul proprio edificio, ha incardinato il presente Parte_1
giudizio nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile che prima fu di proprietà del fratello
– ossia e –, oltre che nei CP_3 Parte_2 Controparte_4
confronti della CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI , allo scopo di CP_1
ottenere da questo Tribunale un ordine giudiziale – rivolto alla predetta Conservatoria – di cancellazione della domanda giudiziale di negatoria servitutis a suo tempo trascritta da
[...]
CP_3
8. Secondo quanto argomentato dal ricorrente, in particolare, l'ordine di cancellazione dovrebbe essere oggi emesso per due ragioni: in primo luogo perché – a suo dire – la sentenza del 2012 avrebbe rigettato la domanda attorea;
in secondo luogo perché egli, in ogni caso, avrebbe nel pagina 4 di 7 frattempo realizzato le opere necessarie per la regolarizzazione delle aperture, avendo perciò adempiuto all'ordine impartito dal Tribunale.
9. anno contestato entrambi gli argomenti addotti Parte_2 Controparte_4
dal ricorrente. A loro avviso, infatti, la sentenza del 2012 non sarebbe una sentenza di rigetto e, in ogni caso, essi negano che controparte abbia regolarizzato le aperture in conformità al giudicato.
10. Ebbene, in prima battuta, deve necessariamente osservarsi come l'impianto motivazionale posto alla base della domanda giudiziale sia con tutta evidenza contraddittorio: per un verso, infatti, il ricorrente nega che dalla sentenza del 2012 sia derivato un obbligo a suo carico;
invece, per altro verso – ma contemporaneamente –, egli afferma di aver correttamente ottemperato alla pronuncia, all'uopo fornendo documenti volti a provare il corretto adempimento.
11. In verità, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza del Tribunale di Bologna n.
811 del 16.03.2012 ha chiaramente accolto la domanda attorea con specifico riferimento alla regolarizzazione delle aperture. La ragione per la quale il giudicante, all'interno del dispositivo, ha utilizzato l'espressione «In parziale accoglimento della domanda» è evidentemente dovuta al fatto che talune istanze di rano state dallo stesso ritenute non fondate;
ma – giova CP_3
evidenziarlo ulteriormente – si trattava di istanze che nulla avevano a che vedere con la questione relativa alla regolarizzazione delle aperture, che ha invece trovato pieno accoglimento. Sicché, la mancata emissione, da parte del giudicante, dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale non corrisponde affatto a un errore o ad una dimenticanza – come invece ritiene, sbagliando, il ricorrente (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo) –, bensì ad una corretta qualificazione della natura del dispositivo e a una corretta applicazione dei presupposti di cui all'art. 2668 c.c.
12. Con riguardo al primo argomento addotto dal ricorrente, la domanda va quindi rigettata.
13. Ci si deve, a questo punto domandare, se al giudice, su istanza di parte, sia consentito ordinare alla
Conservatoria di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di negatoria servitutis allorquando il soccombente provi di aver correttamente adempiuto a quanto stabilito dalla sentenza, posto che, com'è noto, l'art. 2668, comma 2, c.c., stabilisce che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali «Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti» (e con la precisazione che tale quesito non deve essere confuso con l'annosa questione – dibattuta già con riferimento all'art. 1945 del Codice civile previgente – sulla possibilità di estendere l'istituto della cancellazione della trascrizione ad atti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge).
14. A tale quesito va data risposta affermativa, non essendovi ragioni per escludere l'interpretazione estensiva delle ipotesi paradigmatiche di cui al citato art. 2668, comma 2, c.c., o per non ammettere pagina 5 di 7 l'applicazione analogica della norma. Infatti, benché la disposizione in parola faccia testualmente riferimento al «rigetto» della domanda o alla estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, la dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo chiarito come l'ordine di cancellazione possa
(anzi, debba) essere impartito dal giudice anche in altre ipotesi in cui l'interesse al mantenimento della trascrizione della domanda venga parimenti meno, come nel caso in cui il processo si sia estinto per l'accertata cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 5587/2007; Cass, Cass.
304/1997).
15. Del resto, a fronte del corretto adeguamento dell'immobile a quanto stabilito in sentenza con conseguente comprovato soddisfacimento della pretesa di controparte, laddove si precludesse l'ordine giudiziale di cancellazione dell'originaria domanda di negatoria servitutis, si finirebbe evidentemente per imporre al privato, in maniera del tutto irragionevole, di sopportare un pregiudizio di fatto consistente nella maggiore difficoltà nella vendita del bene;
e ciò almeno sino al decorso del termine ventennale di inefficacia di cui all'art. 2668-bis, comma 1, c.c.
16. Sennonché, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito né richiesto prove adeguate per dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di regolarizzazione delle aperture contenuto nella sentenza del 2012; o meglio, ha tentato di farlo producendo due documenti (allegati al ricorso) a cui, in applicazione delle più basilari regole di diritto civile sostanziale e processuale, non può essere dato valore alcuno. Trattasi, in particolare: a) di un documento scritto a computer privo di qualsiasi sottoscrizione (analogica o elettronica) nel quale una tale «società Controparte_5
[…] certifica che l'intervento realizzato nell'abitazione di LC (BO) è Persona_2
conforme ad una delle soluzioni prospettate dal CTU nella sentenza del Tribunale»; b) di una
«dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» a firma di tale geom. con la Controparte_6
quale quest'ultimo dichiara che «ha ottemperato a quanto Parte_1 previsto dall'atto giudiziario».
17. Per verità, dalle fotografie prodotte dalla difesa di e Parte_2 [...]
si evince come alcuni lavori di chiusura delle aperture siano stati effettivamente CP_4 eseguiti (lavori che, peraltro, appaiono, seppur prima facie, tutt'altro che eseguiti a regola d'arte, considerato l'infelice risultato estetico). Al netto di ciò, rimane che l'accertamento dell'esatto adempimento deve essere rigoroso, e non può basarsi su semplici fotografie come quelle prodotte nel presente giudizio – per giunta dalla parte non onerata in tal senso –, dalle quali non può trarsi alcuna conclusione in ordine, fra l'altro, alla adeguatezza dei materiali utilizzati, al rispetto delle misure, alla stabilità delle opere eseguite.
pagina 6 di 7 18. Per le plurime ragioni illustrate, il ricorso di non può quindi Parte_1
trovare accoglimento.
19. Le spese devono seguire la soccombenza come previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. La liquidazione del compenso della difesa dei resistenti costituitisi in giudizio deve essere fatta in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014 e in particolare: a) la presente controversia, per l'oggetto della domanda spiegata dal ricorrente, ha valore indeterminabile ed è, per la tipologia e la quantità di questioni giuridiche che coinvolge, di bassa complessità; b) appare adeguato applicare i parametri tabellari minimi, tenuto conto, ancora, della qualità e della quantità delle questioni giuridiche coinvolte, nonché del livello di articolazione argomentativa e di approfondimento giuridico degli atti difensivi;
c) occorre escludere, ai fini del calcolo, i compensi previsti per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e per la fase decisionale (nella quale le parti non hanno fatto che ribadire quanto già prospettato nella fase introduttiva, senza alcuna significativa integrazione difensiva); d) la perfetta identità di posizione processuale dei due assistiti dell' avv. Angela
Marescotti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, sicché, visto l'art. 4, comma 4, d.m. 55/2014, non v'è ragione per riconoscere alcuna maggiorazione.
20. Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta la domanda giudiziale formulata dal ricorrente;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'antistatario avv. Angela Marescotti, che liquida in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a.;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dai resistenti e Parte_2
Controparte_4
Bologna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7