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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18028 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati
dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco - Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 25/2023 R.G. il 2.1.2023 e vertente tra
e , nella qualità di eredi della sig.ra , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. RC Tocci, giusta procura in calce all'atto di intervento
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Segnalini, giusta procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Piccioni, giusta CP_2 CP_3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
nonché , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pompei, giusta procura in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2022, la sig.ra nella qualità di erede Persona_1
universale, unitamente alla sorella , del sig. (deceduto in data 3.1.2012), Per_2 Persona_3
chiedeva dichiararsi la nullità, per apocfirifa del testo e della sottoscrizione, dei successivi testamenti olografi a firma del de cuius, rispettivamente del 20.6.2011 (pubblicato con atto del notaio da Ariccia del 26.11.2019, Rep. n. 109229, Racc. n. 29865), Persona_4
che istituiva erede universale il sig. e del 10.11.2009 e 1.12.2011 (pubblicati Controparte_1
con atto del notaio da Roma del 18.6.2020, Rep. n. 39442, Racc. n. 23784), Persona_5
che istituivano erede universale il sig. si costituiva in giudizio il sig. Controparte_5 CP_1
che, nel contestare genericamente la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto;
[...]
si costituivano, altresì, in giudizio i sigg.ri , RC e nella qualità di eredi CP_2 Controparte_4
della sig.ra (deceduta in data 9.8.2017), che aderivano alla domanda attorea, Persona_6
chiedendone l'integrale accoglimento;
nonostante regolare notifica, non si costituiva in giudizio il sig. e, all'udienza del 3.5.2023, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_5
In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione e del testo delle tre schede testamentarie oggetto del presente giudizio;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 2.7.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'acquisizione di certificazione anagrafica attestante il decesso della sig.ra e la qualità di eredi della predetta in capo ai Persona_6
convenuti, sigg.ri ribadite le conclusioni all'udienza del 5.12.2025, la causa è stata CP_2
decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dalla originaria attrice, sig.ra Persona_1
(e fatta propria dai sigg.ri suoi eredi universali, oltre che dai convenuti, sigg.ri Pt_1 CP_2
ha ad oggetto la declaratoria di nullità dei due testamenti olografi del 10.11.2009 e 1.12.2011
(pubblicati con atto del notaio da Roma del 18.6.2020, Rep. n. 39442, Racc. n. Persona_5
23784), che istituivano erede universale il sig. e del testamento olografo del Controparte_5
20.6.2011 (pubblicato con atto del notaio da Ariccia del 26.11.2019, Persona_4
Rep. n. 109229, Racc. n. 29865), che istituiva erede universale il sig. , per Controparte_1
apocrifia della scrittura e della firma del testatore.
La domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 602 c.c. “…il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore…la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e
anno…”; ai sensi del successivo art. 606 c.c. “…il testamento è nullo quando manca l'autografia
o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo…per ogni altro difetto di forma il testamento
può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse…”.
Le schede testamentarie oggetto del presente giudizio (ossia i testamenti olografi del 10.11.2009
e 1.12.2011), e delle quali gli attori chiedono dichiararsi la nullità ai sensi delle menzionate disposizioni normative, presentano, rispettivamente, il seguente tenore letterale “…Io
sottoscritto nella mia piena facoltà dichiaro di voler lasciare tutti i miei beni a Persona_3
mio figlio nato dalla relazione con mia cugina scrivo questa mia Controparte_5 Persona_7
volontà per il motivo che vengo minacciato di morte. E non voglio che qualcuno diverso da mio
figlio si prenda i miei beni. ” (testamento del 10.11.2009); “…Io sottoscritto Persona_8
nella mia facoltà dichiaro per mia volontà di lasciare le mie proprietà comprese Persona_3
i mezzi da lavoro al mio unico figlio avuto con la relazione con mia cugina Controparte_5 [...]
che per sua volontà ha voluto tenere segreto il nostro rapporto. Sono felice id poter dare Per_7
ha mio figlio quello che non ho potuto fare prima perché mia cugina mi ha sempre vietato. Caro figlio sappi che ti ho amato ricordati di me anche che quando leggerai questo io non ci sarò più.
Ti voglio bene, papà. ” (testamento del 1.12.2011); il testamento olografo del Persona_8
20.6.2011, redatto in favore del sig. risulta così formulato “…Testamento Io Controparte_1
sottoscritto nato a [...] il [...], nel pieno delle mie facoltà di mente Persona_3
nomino erede universale di tutti i miei beni immobili mobili denaro titoli e quanto altro in mio
possesso , nato a [...] il [...]. Revoco ogni altra mia precedente Controparte_1
disposizione testamentaria. Roma 20 – 06 – 2011 ”; dette schede Persona_8
testamentarie evidenziano profili di invalidità che devono necessariamente condurre alla loro caducazione.
Secondo l'insegnamento della S.C. “…il testamento olografo, come il testamento pubblico e
quello segreto, costituisce un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d.
negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di
determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale
non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge. Sono requisiti
formali del testamento olografo: la scrittura autografa del testatore, la data e la sottoscrizione…”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 23014 del 11.11.2015).
Sulla base dei complessi ed esaustivi accertamenti peritali svolti in corso di causa, è emersa la palese apocrifia del testo e della sottoscrizione di tutte le schede in verifica e la non riferibilità
delle stesse alla mano del sig. dal momento che “…dall'esame dei tre testamenti Persona_3
olografi oggetto di verifica, è emersa la presenza di almeno due differenti mani. Cionondimeno,
nessuna di queste è risultata essere quella del de cuius. Chi ha vergato le tre schede
testamentarie conosceva il modello autografo da riprodurre, almeno riguardo alla sottoscrizione
sebbene l'imitazione messa in atto abbia generato un risultato assolutamente mediocre e
maldestro. Nessuno dei parametri individualizzanti del grafismo del de cuius risulta riprodotto in
verifica. Nonostante non si disponga di testi autografi, è stato comunque possibile effettuare dei
confronti efficaci tra i testi in verifica e le sottoscrizioni autografe, in quanto fra questi esistono
tante e tali difformità da non rendere plausibile che il de cuius potesse scrivere nel modo
osservato nei testi in verifica. Il grafismo in verifica spicca per insincerità, sia a causa
dell'esasperata lentezza ed incertezza del movimento, con pressione fortemente appoggiata, impuntamenti del gesto, tremori nel tratto, ammaccature e rabberci nelle forme, sia per la
qualità del tratto, spesso e infangato, specie nei testamenti pubblicati presso il notaio
[...]
. Le disimogeneità riscontrate tra il testo e la firma in calce al testamento del 20.6.2011 Per_5
non necessariamente implicano la presenza di due differenti mani realizzatrici, in quanto nella
sottoscrizione si evince un maggiore tentativo di imitare il grafismo del de cuius, che potrebbe
essere comunque il prodotto dello stesso falsario che ha vergato il testo. Alla luce di quanto
emerso durante lo svolgimento dell'incarico peritale…le due schede testamentarie pubblicate
presso il notaio , rispettivamente datate 10.11.2009 e 1.12.2011, risultano Persona_5
vergate e sottoscritte da una stessa mano. Le caratteristiche individualizzanti del grafismo che
le appone risultano non appartenere alla mano del de cuius. Detti olografi sono pertanto apocrifi.
La scheda testamentaria pubblicata presso il notaio datata 20.6.2011 Persona_4
presenta un testo ed una firma non omogenei, non è quindi certo se provengano dalla medesima
mano. Cionondimeno, né il testo né tantomeno la sottoscrizione in calce presentano i tratti grafici
individualizzanti del grafismo del de cuius. Anche questo olografo, quindi, risulta apocrifo…”:
sono queste le conclusioni cui perviene l'ausiliare dopo ampia ed analitica disamina delle firme in verifica e delle scritture di comparazione (conclusioni che questo Collegio ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione).
La accertata apocrifia del testo e delle sottoscrizioni e la non riconducibilità degli stessi alla mano della de cuius costituiscono motivi di per sé sufficienti alla declaratoria di nullità dei tre testamenti in oggetto ai sensi dell'art. 606 c.c.; alla declaratoria di nullità dei testamenti consegue la declaratoria di apertura della successione legittima del sig. (nato a [...] il Persona_3
9.6.1957 ed ivi deceduto in data 3.1.2012) in favore dei sigg.ri e nella qualità CP_1 Parte_2
di eredi della sig.ra (deceduta in data 13.1.2024) e dei sigg.ri , RC e Persona_1 CP_2
nella qualità di eredi della sig.ra (deceduta in data 9.8.2017), come Controparte_4 Persona_6
da certificazioni anagrafiche in atti (cfr. gli estratti degli atti di nascita versate in atti dai convenuti sigg.ri e la dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dagli attori). CP_2
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, sigg.ri e le spese di CTU, CP_1 CP_5 liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei sigg.ri e CP_1 CP_5
nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , nella qualità di eredi della sig.ra , con atto di
[...] Parte_2 Persona_1
citazione notificato in data 28.12.2022, nei confronti di , Controparte_1 CP_5
, e , ogni altra istanza
[...] Controparte_4 CP_3 CP_2
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.c., dei testamenti olografi a firma apparente del sig. rispettivamente del 20.6.2011 Persona_3
(pubblicato con atto del notaio da Ariccia del 26.11.2019, Rep. n. Persona_4
109229, Racc. n. 29865), del 10.11.2009 e del 1.12.2011 (pubblicati con atto del notaio da Roma del 18.6.2020, Rep. n. 39442, Racc. n. 23784),--- Persona_5
2) dichiara aperta la successione legittima del sig. (nato a [...] il [...] ed Persona_3
ivi deceduto in data 3.1.2012), in favore dei sigg.ri e (nella qualità Parte_1 Parte_2
di eredi della sig.ra deceduta in data 13.1.2024) e dei sigg.ri Persona_1 CP_2
e (nella qualità di eredi della sig.ra deceduta in CP_3 Controparte_4 Persona_6
data 9.8.2017);---
3) condanna i convenuti, sigg.ri e , al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00 in favore di parte attrice, in complessivi €
10.860,00 in favore dell'avv. Andrea Piccioni per dichiarato anticipo, ed in complessivi €
10.860,00 in favore del convenuto, sig. il tutto oltre spese generali, IVA e Controparte_4
CPA, come per legge;
---
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti,
sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno.--- Controparte_1 Controparte_5
Roma, 20.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan