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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 78934/2019
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 78934/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 19.9.2024 e promosso da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Decimopotzu (CA), via Roma n.
1-A, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Antonini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Muzio Clementi n. 51, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
ATTRICE contro
C.F , con sede in Roma, via di Valle Lupara n. 10, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesidio Cavaioli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Colleferro (RM), via Consolare Latina n. 144, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato
CONVENUTA
OGGETTO: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: Conclude come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato dalla Signora
[...] e la Sottoscritto in data 04.10.2017, per l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1 quest'ultima Società; - per l'effetto condannare la al versamento della Controparte_1 somma di Euro 10.959,02 a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse legali dalla domanda al soddisfo, ovvero di quella maggiore minor somma che il Magistrato riterrà giusta seco ndo equità; - in via subordinata dichiarare la nullità del contratto stipulato dalla Signora e la Parte_1
Sottoscritto in data 04.10.2017, per cause imputabili a quest'ultima Società; Controparte_1
- in caso di accoglimento della domanda subordinata per l'effetto condannare la CP_1 al versamento della somma di Euro 10.959,02 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1338,
[...] oltre interesse legali dalla domanda al soddisfo, ovvero di quella maggiore minor somma che il
Magistrato riterrà giusta secondo equità.
Con condanna alla refusione di spese ed onorari a carico della controparte soccombente, calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023,
n. 49”
PARTE CONVENUTA: conclude come da comparsa di costituzione e risposta
“- IN VIA PRELIMINARE:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D. Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42, 76 Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare inammissibili le domande relative alla mancata operatività della polizza fideiussoria per difetto di integrità del contraddittorio, dovendo le stesse essere proposta nei confronti del soggetto emittente le polizze;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta Parte_1
(art. 1463 c.c.);
- IN OGNI CASO:
- rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 18.12.2019 agiva in giudizio Parte_1
avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1 all'intestato Tribunale di dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto inter partes stipulato in data 4.10.2017, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 10.959,02, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La ricorrente, a fondamento della propria domanda, esponeva:
- che in data 4.10.2017 aveva acquistato, mediante un finanziamento erogato dall' CP_2
Family dalla l'autovettura Renault Clio targata FL257LJ, veicolo CP_3 Controparte_1
attraverso cui la avrebbe dovuto espletare servizi pubblicitari, acquisto effettuato tramite Pt_2
la a cui la ricorrente avrebbe dovuto versare, per mezzo del suddetto istituto Controparte_1 bancario, la somma di € 19.300,00, a fronte del costo del finanziamento di 22.254,20;
- che, in esecuzione delle obbligazioni assunte, la aveva acquistato la vettura sopra Pt_1
descritta; - che, come emergeva dal contratto, il prezzo ammontava a complessivi € 19.300,00, di cui €
13.500,00 per l'autovettura ed € 5.800,00 per il presunto allestimento del veicolo a fini pubblicitari, contrattualmente denominato “wrapping”, ma in realtà non era stato fatto alcun allestimento, ma erano stati apposti solo n. 4 adesivi sulla carrozzeria;
- che, per corrispondere il prezzo pattuito, la aveva fatto ricorso ad un finanziamento Pt_1
erogato dalla del costo complessivo di € 22.254,20; Controparte_4
- che, a fronte dell'utilizzo del veicolo ai fini pubblicitari previsti dal contratto, la CP_1 si era obbligata a rimborsare alla la somma mensile di € 440,00, per complessivi €
[...] Pt_1
26.400,00;
- che l'odierna ricorrente aveva sostenuto, altresì, spese di istruttoria, assicurazioni e per ottenere la fideiussione (in contratto definita “opzione 2”), per complessivi € 1.950,00
- che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la aveva Controparte_1 rilasciato in favore della na fideiussione bancaria emessa dall'istituto HSBC Bank, le cui Pt_1 spese, unitamente a quelle di istruttoria e di assicurazione, ammontanti a complessivi € 1.950.00, erano state poste a carico della Pt_1
- che la aveva adempiuto le obbligazioni assunte, avendo, altresì, pubblicato sul social Pt_1
network “Facebook” le fotografie attestanti la circolazione dell'automobile così come previsto dal contratto, mentre la si era limitata a corrisponderle la somma di € 2.832,44; Controparte_1
- che, alla luce dell'inadempimento imputabile alla la l'aveva Controparte_1 Pt_1
diffidata ad adempiere ex art. 1454 c.c., diffida inviata anche alla HSBC Bank ai fini dell'escussione della fideiussione bancaria, senza alcun esito, tanto che la Banca aveva negato la sussistenza di qualsivoglia fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni in oggetto;
- che la somma complessivamente richiesta a titolo di risarcimento del danno era così composta:
€ 5.800,00 pari alla differenza del valore effettivo del veicolo rispetto a quanto versato;
€ 2.954,20 per interessi dovuti in forza del finanziamento erogato;
€ 255,00 per la manutenzione dovuta al maggior utilizzo del veicolo;
€ 1.950,00 per spese di istruttoria e fideiussione non operante.
2.- Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6.3.2020 si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: Controparte_1
- che il contratto inter partes non aveva ad oggetto la vendita di un'autovettura, essendo la vendita intervenuta tra la ed una terza società, bensì la prestazione, da parte della in Pt_1 Pt_1 qualità di “driver”, in favore della di servizi pubblicitari e statistici dietro il Controparte_1
versamento di un corrispettivo consistente nel rimborso delle spese previste per le rate del finanziamento stipulato per l'acquisto del veicolo, rapporto rispetto al quale la resistente era estranea;
- che nel caso di specie non era applicabile la normativa consumeristica, atteso che il contratto in oggetto atteneva alla fornitura di servizi e che, in assenza di inadempimenti della resistente, non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto;
- che si era verificata nella fattispecie l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto causata dall'interpretazione data dalle autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale, che vieta la circolazione degli autoveicoli adibiti a mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari, con conseguente nullità del contratto intercorso tra le parti ed infondatezza della domanda di controparte;
- che la giurisprudenza, in casi analoghi a quello in oggetto, aveva dichiarato la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto;
- che la ricorrente, che non aveva dato atto di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il contratto inter partes, con particolare riferimento all'obbligo di circolazione a bordo dell'autovettura interessata dal contratto inter partes, nelle more del rapporto, aveva percepito la somma di € 5.280,00, evidenziando che quest'ultima non aveva instaurato il contraddittorio nei confronti dell'istituto garante e non aveva prodotto alcun documento idoneo a provare la dedotta mancata operatività della relativa polizza.
La resistente chiedeva, altresì, al Giudice adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, con riferimento all'art. 57 D.P.R. n.
495 del 16.12.1992, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42, 76 della Costituzione.
3.- All'udienza del 22.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, il giudice disponeva il mutamento del rito ex ar. 702-ter c.p.c., quindi, assegnati i termini ex art. 183, co, VI c.p.c., all'udienza del
10.3.2022, tenutasi in modalità cartolare, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale circa le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società convenuta in altri procedimenti analoghi.
In seguito, la ricorrente, con istanza depositata il 6.9.2023, riassumeva il giudizio, quindi, mutato il Giudice istruttore, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19/9/2024, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Giova premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma II, del D.Lgs.
n. 285 del 30.4.1992, come integrato dall'art. 57, comma I del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, sollevate con riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione dal Tribunale ordinario di
Roma con ordinanze del 12.5.2021, iscritte, rispettivamente, ai n. 142 e n. 155 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 2022 e n. 1 prima serie speciale dell'anno 2023.
La questione di l.c. era stata proposta con riferimento alla citata normativa nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo”.
Dalla lettura combinata delle norme censurate dall'odierno rimettente, risulta che l'art. 23, comma
2, cod. strada, da un lato, contiene un divieto assoluto di «apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli»; dall'altro, consente invece l'apposizione di «scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti», ma nei «limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento», ponendo, altresì, una condizione cui neppure la norma secondaria può derogare, e cioè quella che «sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli».
La Corte costituzionale ha osservato che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992 contiene unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le
«rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, secondo il giudice delle leggi, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793).
Il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992 potrebbe, allora, dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992. Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma
4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992.
Le ordinanze di rimessione riferiscono che le fattispecie oggetto dei giudizi principali riguardano contratti per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti;
ipotesi, ad avviso della Corte costituzionale, estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Il giudice rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, supponeva che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, e perciò riteneva illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
È stata dunque posta a fondamento delle stesse ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria.
Secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica: l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa, infatti, «radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso» l'atto regolamentare (Corte cost. n. 133 del 1992).
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi «il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima» (Corte cost. n. 102 del 1972).
Sulla base di tali assunti, la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con le citate ordinanze.
5. Ciò posto e venendo al merito della controversia, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza dell'ufficio consolidatasi in casi analoghi, il contratto inter partes stipulato il
4/10/2017, di cui chiede la risoluzione per inadempimento della Parte_1 CP_1
con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in proprio favore, è nullo
[...] per impossibilita dell'oggetto della prestazione posta a carico della ricorrente, ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma II c.c., 1346 c.c., 23, comma II del
D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992.
Ed invero, con l'accordo sopra menzionato, avente ad oggetto l'erogazione di servizi statistici per lo sviluppo della società, per la durata di cinque anni, si è obbligata nei confronti Parte_1
della ad acquistare da una concessionaria individuata dall'odierna resistente Controparte_1 la vettura al prezzo di € 13.500,00, con inclusione nell'acquisto dell'accessorio Controparte_5 wrapping, da installarsi a cura della al prezzo di € 5.500,00, IVA inclusa: La Controparte_1 era obbligata a corrispondere alla “a fronte dell'utilizzo del veicolo Controparte_1 Pt_1 ai fini previsti in contratto”, “la somma di euro 440,00 mensili”, mentre l'odierna ricorrente, in qualità di driver, era tenuta, oltre ad altre obbligazioni accessorie, ad apporre sulle fiancate della vettura acquistata i c.d. “wrapping no cost”, ossia ad apporre, senza corrispettivo, ma godendo del rimborso del rateo per il finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autoveicolo, del logo della e dei marchi o slogan di altre aziende in partnership commerciale con la Controparte_1
resistente ed a circolare almeno per un numero di giorni prefissato nel corso del mese.
Orbene, si osserva al riguardo che l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentito apporre scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento attuativo, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. L'art. 57 del D.P.R. n. 495/1992, inoltre, dispone che l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi III e IV, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è, infine, consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.
Le pattuizioni contrattuali in esame ed in particolare l'obbligo pubblicitario posto a carico della si pongono, dunque, in contrasto con le citate disposizioni normative, che vietano Pt_2
l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi;
ebbene, trattandosi di nullità che involge l'obbligazione principale posta a carico della deve predicarsi la nullità del contratto e non della singola clausola afferente all'obbligo Pt_1
di pubblicità, come peraltro affermato dall'adito Tribunale con ordinanza del 19.7.2019.
Ne consegue il rigetto della domanda principale proposta da di risoluzione del Parte_1
contratto inter partes per impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico della ricorrente e della consequenziale pretesa risarcitoria attorea, con assorbimento dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda attorea relativa alla mancata operatività della fideiussione prestata dalla banca HSBC a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
nei confronti della con il contratto in esame.
[...] Pt_1
E' parimenti infondata, per i motivi sopra addotti, la riconvenzionale proposta in via gradata dalla di risoluzione del contratto inter partes per impossibilità sopravvenuta della Controparte_1
prestazione.
Deve, dunque, dichiararsi la nullità del contratto su cui si controverte per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma II c.c., 1346 c.c., 23, comma II del D.Lgs. n. 285/1992
e 57 del D.P.R. 495/1992. chiede, sempre in via gradata e quale conseguenza della nullità dell'accordo, la Parte_1 condanna della al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., da liquidarsi in € Controparte_1
10.959,02.
La domanda è priva di pregio.
Per consolidata giurisprudenza, la responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all'articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 16508 del 21/0812004); ma quando la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. civ. n. 10156 del 18/05/2016;
Cass. civ. n. 6337 del 26/06/1998).
Non può, dunque, la imputare alla né la declaratoria di nullità del Pt_1 Controparte_1
contratto, che consegue alla violazione di norme imperative, né la responsabilità per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 1338 c.c., poiché era da lei conoscibile, usando l'ordinaria diligenza, la illegittimità delle pattuizioni contrattuali de quibus.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria attorea proposta in via subordinata.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca ed avuto riguardo alle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 78934/2019 tra e la in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la nullità del contratto inter partes stipulato il 4/10/2017 per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, co. II c.c., 1346 c.c., 23, co. II del D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992;
2) RIGETTA le altre domande proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla avverso Controparte_1 [...]
Pt_1
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 31/12/2024
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 78934/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 19.9.2024 e promosso da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Decimopotzu (CA), via Roma n.
1-A, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Antonini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Muzio Clementi n. 51, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
ATTRICE contro
C.F , con sede in Roma, via di Valle Lupara n. 10, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesidio Cavaioli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Colleferro (RM), via Consolare Latina n. 144, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato
CONVENUTA
OGGETTO: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: Conclude come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato dalla Signora
[...] e la Sottoscritto in data 04.10.2017, per l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1 quest'ultima Società; - per l'effetto condannare la al versamento della Controparte_1 somma di Euro 10.959,02 a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse legali dalla domanda al soddisfo, ovvero di quella maggiore minor somma che il Magistrato riterrà giusta seco ndo equità; - in via subordinata dichiarare la nullità del contratto stipulato dalla Signora e la Parte_1
Sottoscritto in data 04.10.2017, per cause imputabili a quest'ultima Società; Controparte_1
- in caso di accoglimento della domanda subordinata per l'effetto condannare la CP_1 al versamento della somma di Euro 10.959,02 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1338,
[...] oltre interesse legali dalla domanda al soddisfo, ovvero di quella maggiore minor somma che il
Magistrato riterrà giusta secondo equità.
Con condanna alla refusione di spese ed onorari a carico della controparte soccombente, calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023,
n. 49”
PARTE CONVENUTA: conclude come da comparsa di costituzione e risposta
“- IN VIA PRELIMINARE:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D. Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42, 76 Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare inammissibili le domande relative alla mancata operatività della polizza fideiussoria per difetto di integrità del contraddittorio, dovendo le stesse essere proposta nei confronti del soggetto emittente le polizze;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta Parte_1
(art. 1463 c.c.);
- IN OGNI CASO:
- rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 18.12.2019 agiva in giudizio Parte_1
avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1 all'intestato Tribunale di dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto inter partes stipulato in data 4.10.2017, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 10.959,02, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La ricorrente, a fondamento della propria domanda, esponeva:
- che in data 4.10.2017 aveva acquistato, mediante un finanziamento erogato dall' CP_2
Family dalla l'autovettura Renault Clio targata FL257LJ, veicolo CP_3 Controparte_1
attraverso cui la avrebbe dovuto espletare servizi pubblicitari, acquisto effettuato tramite Pt_2
la a cui la ricorrente avrebbe dovuto versare, per mezzo del suddetto istituto Controparte_1 bancario, la somma di € 19.300,00, a fronte del costo del finanziamento di 22.254,20;
- che, in esecuzione delle obbligazioni assunte, la aveva acquistato la vettura sopra Pt_1
descritta; - che, come emergeva dal contratto, il prezzo ammontava a complessivi € 19.300,00, di cui €
13.500,00 per l'autovettura ed € 5.800,00 per il presunto allestimento del veicolo a fini pubblicitari, contrattualmente denominato “wrapping”, ma in realtà non era stato fatto alcun allestimento, ma erano stati apposti solo n. 4 adesivi sulla carrozzeria;
- che, per corrispondere il prezzo pattuito, la aveva fatto ricorso ad un finanziamento Pt_1
erogato dalla del costo complessivo di € 22.254,20; Controparte_4
- che, a fronte dell'utilizzo del veicolo ai fini pubblicitari previsti dal contratto, la CP_1 si era obbligata a rimborsare alla la somma mensile di € 440,00, per complessivi €
[...] Pt_1
26.400,00;
- che l'odierna ricorrente aveva sostenuto, altresì, spese di istruttoria, assicurazioni e per ottenere la fideiussione (in contratto definita “opzione 2”), per complessivi € 1.950,00
- che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la aveva Controparte_1 rilasciato in favore della na fideiussione bancaria emessa dall'istituto HSBC Bank, le cui Pt_1 spese, unitamente a quelle di istruttoria e di assicurazione, ammontanti a complessivi € 1.950.00, erano state poste a carico della Pt_1
- che la aveva adempiuto le obbligazioni assunte, avendo, altresì, pubblicato sul social Pt_1
network “Facebook” le fotografie attestanti la circolazione dell'automobile così come previsto dal contratto, mentre la si era limitata a corrisponderle la somma di € 2.832,44; Controparte_1
- che, alla luce dell'inadempimento imputabile alla la l'aveva Controparte_1 Pt_1
diffidata ad adempiere ex art. 1454 c.c., diffida inviata anche alla HSBC Bank ai fini dell'escussione della fideiussione bancaria, senza alcun esito, tanto che la Banca aveva negato la sussistenza di qualsivoglia fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni in oggetto;
- che la somma complessivamente richiesta a titolo di risarcimento del danno era così composta:
€ 5.800,00 pari alla differenza del valore effettivo del veicolo rispetto a quanto versato;
€ 2.954,20 per interessi dovuti in forza del finanziamento erogato;
€ 255,00 per la manutenzione dovuta al maggior utilizzo del veicolo;
€ 1.950,00 per spese di istruttoria e fideiussione non operante.
2.- Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6.3.2020 si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: Controparte_1
- che il contratto inter partes non aveva ad oggetto la vendita di un'autovettura, essendo la vendita intervenuta tra la ed una terza società, bensì la prestazione, da parte della in Pt_1 Pt_1 qualità di “driver”, in favore della di servizi pubblicitari e statistici dietro il Controparte_1
versamento di un corrispettivo consistente nel rimborso delle spese previste per le rate del finanziamento stipulato per l'acquisto del veicolo, rapporto rispetto al quale la resistente era estranea;
- che nel caso di specie non era applicabile la normativa consumeristica, atteso che il contratto in oggetto atteneva alla fornitura di servizi e che, in assenza di inadempimenti della resistente, non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto;
- che si era verificata nella fattispecie l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto causata dall'interpretazione data dalle autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale, che vieta la circolazione degli autoveicoli adibiti a mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari, con conseguente nullità del contratto intercorso tra le parti ed infondatezza della domanda di controparte;
- che la giurisprudenza, in casi analoghi a quello in oggetto, aveva dichiarato la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto;
- che la ricorrente, che non aveva dato atto di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con il contratto inter partes, con particolare riferimento all'obbligo di circolazione a bordo dell'autovettura interessata dal contratto inter partes, nelle more del rapporto, aveva percepito la somma di € 5.280,00, evidenziando che quest'ultima non aveva instaurato il contraddittorio nei confronti dell'istituto garante e non aveva prodotto alcun documento idoneo a provare la dedotta mancata operatività della relativa polizza.
La resistente chiedeva, altresì, al Giudice adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, con riferimento all'art. 57 D.P.R. n.
495 del 16.12.1992, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42, 76 della Costituzione.
3.- All'udienza del 22.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, il giudice disponeva il mutamento del rito ex ar. 702-ter c.p.c., quindi, assegnati i termini ex art. 183, co, VI c.p.c., all'udienza del
10.3.2022, tenutasi in modalità cartolare, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale circa le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società convenuta in altri procedimenti analoghi.
In seguito, la ricorrente, con istanza depositata il 6.9.2023, riassumeva il giudizio, quindi, mutato il Giudice istruttore, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19/9/2024, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Giova premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma II, del D.Lgs.
n. 285 del 30.4.1992, come integrato dall'art. 57, comma I del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, sollevate con riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione dal Tribunale ordinario di
Roma con ordinanze del 12.5.2021, iscritte, rispettivamente, ai n. 142 e n. 155 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 2022 e n. 1 prima serie speciale dell'anno 2023.
La questione di l.c. era stata proposta con riferimento alla citata normativa nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo”.
Dalla lettura combinata delle norme censurate dall'odierno rimettente, risulta che l'art. 23, comma
2, cod. strada, da un lato, contiene un divieto assoluto di «apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli»; dall'altro, consente invece l'apposizione di «scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti», ma nei «limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento», ponendo, altresì, una condizione cui neppure la norma secondaria può derogare, e cioè quella che «sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli».
La Corte costituzionale ha osservato che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992 contiene unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le
«rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, secondo il giudice delle leggi, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793).
Il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992 potrebbe, allora, dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992. Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma
4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992.
Le ordinanze di rimessione riferiscono che le fattispecie oggetto dei giudizi principali riguardano contratti per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti;
ipotesi, ad avviso della Corte costituzionale, estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Il giudice rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, supponeva che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, e perciò riteneva illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
È stata dunque posta a fondamento delle stesse ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria.
Secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica: l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa, infatti, «radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso» l'atto regolamentare (Corte cost. n. 133 del 1992).
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi «il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima» (Corte cost. n. 102 del 1972).
Sulla base di tali assunti, la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con le citate ordinanze.
5. Ciò posto e venendo al merito della controversia, si rileva che, conformemente alla giurisprudenza dell'ufficio consolidatasi in casi analoghi, il contratto inter partes stipulato il
4/10/2017, di cui chiede la risoluzione per inadempimento della Parte_1 CP_1
con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in proprio favore, è nullo
[...] per impossibilita dell'oggetto della prestazione posta a carico della ricorrente, ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma II c.c., 1346 c.c., 23, comma II del
D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992.
Ed invero, con l'accordo sopra menzionato, avente ad oggetto l'erogazione di servizi statistici per lo sviluppo della società, per la durata di cinque anni, si è obbligata nei confronti Parte_1
della ad acquistare da una concessionaria individuata dall'odierna resistente Controparte_1 la vettura al prezzo di € 13.500,00, con inclusione nell'acquisto dell'accessorio Controparte_5 wrapping, da installarsi a cura della al prezzo di € 5.500,00, IVA inclusa: La Controparte_1 era obbligata a corrispondere alla “a fronte dell'utilizzo del veicolo Controparte_1 Pt_1 ai fini previsti in contratto”, “la somma di euro 440,00 mensili”, mentre l'odierna ricorrente, in qualità di driver, era tenuta, oltre ad altre obbligazioni accessorie, ad apporre sulle fiancate della vettura acquistata i c.d. “wrapping no cost”, ossia ad apporre, senza corrispettivo, ma godendo del rimborso del rateo per il finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autoveicolo, del logo della e dei marchi o slogan di altre aziende in partnership commerciale con la Controparte_1
resistente ed a circolare almeno per un numero di giorni prefissato nel corso del mese.
Orbene, si osserva al riguardo che l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentito apporre scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento attuativo, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. L'art. 57 del D.P.R. n. 495/1992, inoltre, dispone che l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi III e IV, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è, infine, consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.
Le pattuizioni contrattuali in esame ed in particolare l'obbligo pubblicitario posto a carico della si pongono, dunque, in contrasto con le citate disposizioni normative, che vietano Pt_2
l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi;
ebbene, trattandosi di nullità che involge l'obbligazione principale posta a carico della deve predicarsi la nullità del contratto e non della singola clausola afferente all'obbligo Pt_1
di pubblicità, come peraltro affermato dall'adito Tribunale con ordinanza del 19.7.2019.
Ne consegue il rigetto della domanda principale proposta da di risoluzione del Parte_1
contratto inter partes per impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico della ricorrente e della consequenziale pretesa risarcitoria attorea, con assorbimento dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda attorea relativa alla mancata operatività della fideiussione prestata dalla banca HSBC a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
nei confronti della con il contratto in esame.
[...] Pt_1
E' parimenti infondata, per i motivi sopra addotti, la riconvenzionale proposta in via gradata dalla di risoluzione del contratto inter partes per impossibilità sopravvenuta della Controparte_1
prestazione.
Deve, dunque, dichiararsi la nullità del contratto su cui si controverte per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, comma II c.c., 1346 c.c., 23, comma II del D.Lgs. n. 285/1992
e 57 del D.P.R. 495/1992. chiede, sempre in via gradata e quale conseguenza della nullità dell'accordo, la Parte_1 condanna della al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., da liquidarsi in € Controparte_1
10.959,02.
La domanda è priva di pregio.
Per consolidata giurisprudenza, la responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all'articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 16508 del 21/0812004); ma quando la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. civ. n. 10156 del 18/05/2016;
Cass. civ. n. 6337 del 26/06/1998).
Non può, dunque, la imputare alla né la declaratoria di nullità del Pt_1 Controparte_1
contratto, che consegue alla violazione di norme imperative, né la responsabilità per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 1338 c.c., poiché era da lei conoscibile, usando l'ordinaria diligenza, la illegittimità delle pattuizioni contrattuali de quibus.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria attorea proposta in via subordinata.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca ed avuto riguardo alle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 78934/2019 tra e la in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la nullità del contratto inter partes stipulato il 4/10/2017 per contrasto con il combinato disposto degli artt. 1418, co. II c.c., 1346 c.c., 23, co. II del D.Lgs. n. 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992;
2) RIGETTA le altre domande proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla avverso Controparte_1 [...]
Pt_1
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 31/12/2024
Il Giudice
Enrica Ciocca