Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.