Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1963, n. 260
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 1963
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Entrata in vigore il 7 aprile 1963
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