Versione
7 aprile 1963
7 aprile 1963
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 21/07/1983, n. 230Provvedimento: N. 230 SENTENZA 15 LUGLIO 1983 Deposito in cancelleria: 21 luglio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983. Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD ELIA, Presidente - Prof. GU SS - Avv. OR EA - Dott. ET AR CC - Avv. AL GU - Prof. LI AD - Dott. AL AC - Prof. AN LA LA - Prof. LI ANDRIOLI - Dott. RA SA - Prof. IO NS - Prof. RE GALLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1963, n. 260 (Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione) promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1975 dal Tribunale di …Leggi di più...
- artigiani·
- infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in base ad essa.·
- malattia·
- sent. 230/83. assistenza·
- erroneita' di tale esegesi