Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1646/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni Loconte (c.f. , con domicilio eletto in Trani al C.so CodiceFiscale_2
Italia n. 8,
pec: Email_1
Appellante
Contro
Controparte_1
Appellata contumace
Nonché
già (c.f. ), e per essa, Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 quale mandataria, già (c.f. Controparte_3 CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (c.f. P.IVA_2 [...]
), C.F._3
pec: Email_2
Appellata
Conclusioni: All'udienza del 27 settembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Il giudizio di primo grado nasce come opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla in danno di per Controparte_1 Parte_1
l'importo di €uro 16.486,60 oltre accessori e spese, quale saldo a chiusura del conto corrente acceso presso la filiale di Bisceglie. A motivo dell'opposizione il Pt_1 deduceva il superamento del tasso soglia in 26 trimestri con la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni.
La nel costituirsi, riteneva la domanda affetta da decadenza, CP_1 prescrizione, soluti retentio e comunque inammissibile, improcedibile ed infondata e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa, anche a mezzo CTU, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice monocratico rigettava la domanda principale, la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In particolare, osservava il Tribunale che il tasso degli interessi dovuti sullo scoperto del conto corrente era soggetto alla disciplina dell'articolo 1284 c.c. che prevede la forma scritta ad substantiam nel caso in cui sia previsto un interesse superiore a quello legale. Tale requisito secondo il Giudice monocratico poteva essere soddisfatto oltre che attraverso una pattuizione esplicita, anche mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente determinati ed individuabili.
Nel caso in esame emergeva dalla documentazione in atti che i tassi debitori, come anche quelli creditori, erano stati espressamente pattuiti per iscritto tra le parti e capitalizzati entrambi con cadenza trimestrale, con la conseguenza che l'eventuale applicazione di interessi ultra legali doveva ritenersi legittima;
peraltro, non era stata pag. 2/6 oggetto di contestazione. L'ammissione degli interessi a debito sullo scoperto di conto corrente invece era stata contestata, cosicché si trattava di stabilire se fossero stati concretamente superati i limiti posti dal tasso soglia di cui alla legge numero
108/1996 e quali elementi si dovessero comprendere nella concreta determinazione del tasso effettivo globale applicato dalla banca al correntista. Le parti avevano disquisito sulla necessità di comprendere in tale conteggio le commissioni di massimo scoperto, che il CTU aveva espressamente escluso nel suo elaborato del 27 ottobre
2017, con il conseguente accertamento della non usurarietà dei tassi praticati dall'opposta.
Dopo aver fatto cenno ai diversi orientamenti giurisprudenziali emersi al riguardo, il Giudice di prime cure richiamava il pronunciamento della Corte di
Cassazione a SS.UU. (sentenza numero 16303 del 20 giugno 2018) che aveva ritenuto che la CMS non rientrasse nel calcolo del TEG concretamente applicato ai rapporti controversi esauriti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 bis del decreto legge numero 185/2008. Infatti, pur riconoscendo la natura innovativa e non interpretativa di tale ultima disposizione rispetto all'articolo 644 del codice penale e pur considerando le CMS come remunerazione della banca per la concessione del credito ai clienti, la S.C. aveva ritenuto che la CMS non dovesse entrare a far parte del calcolo del TEG concretamente applicato dalle banche, dovendo essere rilevate separatamente in relazione ai decreti ministeriali di rilevazione del cosiddetto tasso soglia che, conformemente alle indicazioni della Banca d'Italia, escludevano prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge numero 185/2008, tale elemento remunerativo dal calcolo.
Nella fattispecie concreta, trattandosi di un rapporto che si era esaurito il 2 luglio 2009, così come emergeva dagli estratti conto depositati dalla banca, la CMS non poteva rientrare nel calcolo del TEG concretamente applicato al correntista durante il rapporto, così come statuito dalla pronuncia delle SS.UU. Doveva quindi ritenersi corretto, secondo il Tribunale, l'approccio del CTU che, conformandosi ai quesiti posti dal giudice, non aveva considerato tale elemento nel calcolo del tasso effettivo globale applicato dalla banca al correntista e quindi aveva ritenuto non superati i cosiddetti tassi soglia nel periodo in contestazione. Inoltre, non si poteva accogliere l'eccezione di nullità delle commissioni di massimo scoperto avanzata dall'opponente nelle proprie osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio, poiché le stesse erano espressamente previste nel contratto del 28 novembre 2002 e pag. 3/6 determinate nella loro misura, sicché si dovevano ritenere correttamente stipulate per iscritto.
Escluso l'illecito, veniva rigettata la domanda risarcitoria.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il soccombente, chiedendo la riforma della sentenza, evidenziando come il Giudice avesse dato della richiamata sentenza delle SS.UU. una lettura sommaria, atteso che, quanto alla CMS, l'appellante aveva sollevato due questioni, una relativa alla loro nullità e un'altra inerente la loro inclusione nel TEG. A causa della nullità della commissione, questa doveva essere inclusa nel calcolo del
TEG. Contestava inoltre il regime delle spese di lite.
Nelle more, cedeva pro soluto il credito CP_1 Controparte_5 nei confronti del Sig. a che si costituiva in giudizio in luogo Pt_1 Controparte_2 della cedente, che restava contumace, quale successore a titolo particolare nel diritto di credito oggetto di giudizio. Nel merito, contestava le argomentazioni svolte da parte appellante e ne chiedeva il rigetto.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva istruita mediante nomina di CTU ed all'udienza del 27 settembre 2024 veniva riservata in decisione.
Nessuna delle parti depositava comparse conclusionali e/o memorie di replica, limitandosi all'invio di note difensive di udienza.
4: Motivi della decisione
Trattasi, in sostanza, di un unico motivo di appello, sia pure sviluppato per due profili di vizio della sentenza gravata, e la decisione non può prescindere dal contenuto della CTU svolta nel presente grado.
All'Ausiliario, con ordinanza del 22 giugno 2025, venne affidato il seguente quesito: “…. Appare necessaria la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio che ridetermini il saldo del conto corrente escludendo del tutto la commissione di massimo scoperto, che dovrà essere inclusa per intero fra gli oneri che concorrono a formare il tasso effettivo globale dovuto dal correntista.”
Sulla base di quanto innanzi, il saldo finale del conto corrente, con l'esclusione dei detti oneri e restando invariate tutte le altre voci, veniva rideterminato in €uro
15.409,95 a debito del correntista, a fronte di un estratto conto che riportava un debito pari ad €uro 16.483,75. pag. 4/6 Azzerata in tal modo la CMS, la stessa non può essere considerata parte degli elementi di calcolo del TAEG.
L'accoglimento dell'appello limitatamente alla sola rideterminazione del saldo finale del conto, per effetto dell'esclusione della CMS, non è motivo sufficiente per procedere ad una diversa determinazione delle spese di lite di primo grado, così come richiesto da parte appellante, potendosi, al contrario, escludere la sola applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
5: spese di lite.
Considerato che le parti non hanno depositato le difese di cui all'art. 190
c.p.c., pur avendo sollecitato la concessione dei termini dalla norma previsti, le spese di lite vengono liquidate al minimo di tariffa, secondo lo scaglione di valore della causa. Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, vengono poste a totale carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1646/2019, proposta da contro (appellata contumace) Parte_1 Controparte_1 nonché già e per essa, quale Controparte_2 Controparte_2 mandataria, già avverso la sentenza n. Controparte_3 CP_4
748/2019, pubblicata il 25 marzo 2019, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 6964/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Dichiara che il saldo del conto corrente intestato a alla data Parte_1 del 2 luglio 2009 era pari a €uro 15.409,95;
C) Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2 già e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3 già la somma di €uro 15.409,95, oltre gli interessi al tasso legale CP_4 dalla data di deposito del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo;
pag. 5/6 D) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
già e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_2 [...]
già che come da motivazione liquida in Controparte_3 CP_4
€uro 2.906,00, oltre rimb. forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
E) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 6/6