Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2470/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza di discussione del
10.6.2025, tenutasi in forma cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dagli avv.ti BOTTINI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e FRANCESCO MONTANARI
RICORRENTE
e
, c.f. , rappresentata in giudizio dalla Controparte_1 P.IVA_2 dott.ssa Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
CONVENUTA
Conclusioni: come da udienza di discussione per il ricorrente;
come da memoria di costituzione per la convenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 notificata in data 25.10.2024, con cui è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.070 oltre € €.41,00 per spese del procedimento innanzi al Corpo Polizia Locale Provinciale di ed €.17,00 per spese di notifica per la violazione CP_1 degli artt. 190 e 258, comma 3, d.lgs 152/2006, fondata sul verbale di accertamento n.
2/24 della Regione Carabinieri Forestale Emilia – Romagna Nucleo di Cervia.
L'opposizione si fonda, in sostanza, su un unico motivo: l'assenza di un obbligo in capo a di tenere il registro di carico e scarico;
i soggetti non Parte_1 produttori di rifiuti pericolosi che hanno un numero di dipendenti inferiore a dieci sarebbero, infatti, esonerati dalla tenuta di registro di carico e scarico.
Si è costituita la resistendo al ricorso. Controparte_1
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Va preliminarmente richiamata la disciplina applicabile al caso di specie.
L'art. 190, comma 1, d.lgs 152/2006 così statuisce: “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti
e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per ((il)) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.”.
Il comma 5 dell'art. 190 citato così prevede: “Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.”.
Dal verbale di accertamento in atti emerge che, nel corso di un accertamento effettuato presso la sede sociale della società opponente, gli agenti accertatori hanno verificato che aveva conferito alla società Stella Alpina S.r.l.
5.800 kg di rifiuti Parte_1 speciali pericolosi identificati con il cod. cer 150110 (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze) e che il relativo registro di carico non esisteva (quest'ultima circostanza non è contestata).
Ora, il codice sopra indicato identifica un rifiuto pericoloso secondo la classifica del
CER (Catalogo Europeo dei rifiuti), sicché non vi è alcun esonero, in base all'art. 190, comma 5, dalla tenuta del registro di carico e scarico per le imprese che effettuino lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto – come nel caso di specie – sebbene esse abbiano un numero di dipendenti inferiori a dieci.
L'opponente, quindi, era obbligata alla tenuta del registro, obbligo pacificamente non assolto.
Relativamente al quantum della sanzione, risulta già applicato il minimo di legge previsto dall'art. 258, comma 3, d.lgs 152/2006 (“Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti
2 non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in relazione alle tre fasi svolte, in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'amministrazione resistente, liquidate in € 852 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
10.6.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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