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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 339/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.03.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino come da procura in atti
RICORRENTE
E
con sede in Trieste, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Errico
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.01.2023 parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per la società in forza di un contratto di agenzia Controparte_1 stipulato in data 04.12.2013, in qualità di promotore finanziario;
che tale rapporto professionale veniva interrotto in data 14.06.2022 per risoluzione del contratto stipulato, comunicata tramite raccomANata per mezzo PEC, per presunta giusta causa, per violazione degli obblighi in capo all'agente previsti dal contratto.
Parte ricorrente ha inoltre esposto che conseguentemente alla comunicazione di risoluzione veniva alla stessa impedito l'accesso al portale per avvenuta modifica delle credenziali di accesso, impedendo così la comunicazione con tutti i propri clienti;
che in data 24.06.2022 veniva inviata formale contestazione alla banca convenuta per l'avvenuta risoluzione del contratto chiedendo altresì ulteriori chiarimenti riguardo alle sue motivazioni, senza ricevere alcuna risposta;
che a seguito della risoluzione del rapporto la banca non ha corrisposto alcuna somma a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica nonché di indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso in fatto parte ricorrente ha chiesto di: “1) Accertare le circostanze di fatto di cui alla base del presente ricorso, e, di conseguenza, 2) Dichiarare inesistente la giusta causa per grave inadempimento del dott. ; 3) Dichiarare, altresì, nulla Pt_1
1 e/o inefficace la risoluzione del contratto di Agenzia, e la conseguente revoca del mANato operata da nei confronti del dott. ; 4) Di CP_1 Parte_1 conseguenza, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale a Trieste (TS), alla Via Machiavelli n. 4, al pagamento in favore del dott. della somma di € 80.000,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e Pt_1 indennità meritocratica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, anche mediante CTU, della quale se ne chiede sin d'ora l'ammissione; 5) Condannare, la
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del dott. della Controparte_1 Pt_1 somma di € 19.453,53 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, anche mediante apposita CTU, della quale si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) Condannare, la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati al dott. a seguito dell'ingiustificata revoca Pt_1 del contratto di agenzia, da quantificarsi in € 80.000,00, o nella diversa somma che il Giudice, riterrà equa in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) Condannare in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese diritti ed CP_1 onorari di causa, oltre IVA e CPA, e 15% di spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La società convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita, contestANo quanto dedotto da parte ricorrente, in particolare sostenendo la sussistenza della giusta causa di risoluzione del contratto in presenza di gravi irregolarità nelle procedure di controllo dei clienti tanto preventive quanto in corso di rapporto, nonché dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di obblighi in capo all'agente previsti dal contratto. Per tali ragioni ha chiesto per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese tanto del presente giudizio quanto di quello cautelare precedentemente proposto e definito con ordinanza del 27.09.2022 resa nel procedimento recante RG. 9340/2022.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, non essendosi addivenuti ad una composizione conciliativa della lite nelle precedenti udienze, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidedum del presente giudizio è la verifica della legittimità dell'esercizio del diritto del preponente del contratto di agenzia (in questo caso di Controparte_1 recedere dallo stesso in presenza di giusta causa o dell'avversarsi della pattizia previsione di risoluzione di diritto dello stesso.
Quanto alla possibilità di apporre clausole risolutive espresse al contratto di agenzia, a differenza di quanto previsto in materia di rapporto di lavoro subordinato, le parti negoziali hanno facoltà di predeterminare l'inadempimento da cui far discendere la risoluzione di diritto del rapporto stesso;
in altre parole, preponente e agente, preventivamente, determinano l'importanza dell'inadempimento dal quale far derivare la risoluzione del rapporto. La possibilità di poter prevedere una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c. è avvalorata dalla mancata previsione legislativa di una norma imperativa che obblighi la sussistenza del fatto imputabile al solo agente,
2 rimettendo dunque la possibilità all'autonomia privata di poterne decidere l'evento o, per meglio dire, l'inadempimento rilevante a tal fine.
Pertanto, laddove (come in questo caso) le parti ne abbiano, in sede di stipula del contratto, valutato l'importanza, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che, peraltro, si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 4 ottobre 2013, n. 22722; Cass., sez. lav., 5 giugno 2009, n. 13076; Cass., sez. lav., 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass., sez. lav., 4 maggio 2005, n. 9275; Cass., sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659).
Secondo la prospettazione attorea, il potere di recesso è stato esercitato in modo illegittimo, in assenza di giusta causa di recesso ed in assenza dei gravi inadempimenti solo genericamente contestati al ricorrente con la comunicazione di recesso del 14.6.22.
In tema di recesso dal contratto di agenzia, la previsione sancita dal disposto di cui all'art. 1750 c.c. abilita ciascuna delle parti al recesso dal contratto dANone preavviso entro un termine stabilito, con la conseguenza che laddove non si versi in ipotesi di inadempimento dell'agente corrispondente alla violazione di doveri fondamentali, il recesso unilaterale in tronco del preponente dal rapporto di agenzia comporti l'obbligo di corrispondere l'indennità per quel preavviso che non è stato reso, così come, in virtù dell'interpretazione delle disposizioni codicistiche in tema di recesso per giusta causa di cui all'art.2119 c.c. deve reputarsi configurabile il diritto dell'agente il quale receda dal rapporto per giusta causa, a percepire la indennità di mancato preavviso.
La valutazione circa la sussistenza di una giusta causa di recesso determina anche la sorte processuale dei successivi capi di domANa di parte ricorrente.
Con riferimento alla mancata percezione delle somme a titolo di indennità di mancato preavviso ed indennità suppletiva di clientela nonché di indennità meritocratica devono essere poste differenti considerazioni.
L'articolo 1751 cc al suo comma primo prevede che: “ All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Costituiva onere, non adempiuto, dal ricorrente indicare specificamente i nominativi dei singoli clienti procurati al preponente, ovvero i nominativi di quelli preesistenti e per i quali ci sia stato notevole incremento di ordinativi nonché la persistenza di rapporti economici con i clienti.
Deroga a tale indennità è prevista però al secondo comma del medesimo articolo:
“L'indennità non è dovuta: quANo il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quANo l'agente recede dal contratto, a
3 meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quANo, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
Con riferimento all'ultimo capo di domANa è da rilevarsi che parte ricorrente in conseguenza della segnalazione fatta dalla banca convenuta in giudizio all'autorità di vigilanza, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare come da legislazione antiriciclaggio applicata e facente parte integrante del rapporto contrattuale di agenzia, ha richiesto che fosse ristorata dei danni di immagine sopportati medio tempore dalla segnalazione stessa.
La giurisprudenza, al riguardo, è unanime nel ritenere che il danno all'immagine sia un danno-conseguenza che richiede, quindi, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha statuito che, in tema di applicabilità delle tutele risarcitorie per danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche e in particolare per le lesioni del diritto all'immagine o della reputazione sociale di una società commerciale intesi come diritto della personalità che: “AbbANonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa›› (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevANo, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domANa il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto,
4 la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)”. (cfr. anche Corte di Cassazione Sent. 4005/2020).
Dopo aver tracciato il quadro normativo giurisprudenziale sotteso alle domANe di parte ricorrente e dunque essenziale alla decisione, di seguito si valutano gli esiti dell'istruttoria probatoria disposta in corso di giudizio.
All'udienza del 29.06.2023 il ricorrente dichiarava di aver sempre inviato tempestivamente tutti i questionari di rafforzata verifica ribadendo che la società era a lui stata presentata dalla NOa e non Controparte_2 Parte_2 dal NO . Per_1
Sul punto alle udienze successive venivano escussi i testi di parti ricorrente e resistente.
Il teste dichiarava di essere dipendete delle costituita lavorANo Tes_1 CP_1 nel ramo assicurativo della stessa presso la sede di AM (NA) e di conoscere il ricorrente dall'atto di immissione in servizio di quest'ultimo circa nel 2020; ha precisato di sapere che il Dott. svolgesse funzioni di consulente finanziario Pt_1 evidenziANo che il proprio studio era confinante con quello del ricorrente. Ha inoltre esposto di avere presentato al alcuni clienti già in aventi rapporti nel Pt_1 CP_1 settore assicurativo e di essere a conoscenza per sommi capi delle prassi della Banca per poter aprire i conti correnti, in particolare delle fasi di conoscenza personale del cliente, di sottoposizione allo stesso del questionario, della valutazione delle referenze eventuali e della stesura della relazione sul cliente, quest'ultima necessaria per consentire la valutazione del profilo del cliente e le verifiche sullo stesso. Ha sottolineato sul punto di essere a conoscenza di un caso in cui la ha deciso di rifiutare CP_1
l'apertura di un conto corrente non avendo ritenuto il soggetto idoneo, precisamente nei confronti del NOe . Con riferimento alle circostanze inerenti al Persona_2 successivo procedimento di indagine e di verifica rafforzata azionato dalla banca così come riportato in ricorso e nella memoria difensiva ha dichiarato di essere stato presente in ufficio il giorno della videoconferenza ascoltANo la stessa e notANo le capacità del NO di fare fronte alle domANe postegli dal Responsabile del Pt_1 settore di chiarendo in particolare i punti inerenti il mancato rispetto CP_1 della normativa antiriciclaggio.
Il teste dichiarava di essere, a partire dal 2018, un consulente in Testimone_2 nel ramo assicurativo presso la sede di AM (NA) e di conoscere il CP_1 sig. in quanto lavorava al secondo piano del medesimo ufficio. Confermava Pt_1 quanto dichiarato dalla precedente testimonianza in punto di mansioni svolte dal e di prassi della Banca per l'acquisizione di nuovi clienti e l'apertura di nuovi Pt_1
c/c; esponeva di essersi rivolto spesso al Sig. sia per presentargli alcune Pt_1 persone, già clienti del ramo assicurativo, sia per presentargli ulteriori persone in via non formale anche al di fuori del lavoro, al fine di far aprire loro i conti correnti presso
Concordemente con il teste precedente ha dichiarato di aver sentito il CP_1 contenuto della videochiamata, poi successivamente raccontategli anche dal ricorrente.
Ad avviso di questo Giudice, entrambe le testimonianze rese appaiono, per il loro contenuto, concordi nell'affermare le prassi seguite dalla convenuta, non CP_1
5 raggiungendo però un grado di prova tale da poter escludere l'imputabilità del grave inadempimento al ricorrente, quale espressione di violazione colpevole degli oneri di cui al contratto di agenzia intercorrente tra le parti.
Elementi rilevanti ai fini del giudizio sono sorti dall'escussione dei successivi due testimoni di parte resistente. Con ordinanza del 26.10.2023 il presente Giudice autorizzava la prova testimoniale per delega al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste. In tale sede all'udienza del 25.01.2024 venivano escussi i due testimoni di parte resistente i NOi e . Testimone_3 Testimone_4
Il teste dipendente della dal 30.09.2023 al 30.11.2023 in Tes_3 CP_1 qualità di responsabile del coordinamento del personale, ha dichiarato di conoscere il ricorrente e le sue mansioni, ha dichiarato di ricordare chiaramente la call conference con il dott. alla quale aveva anche partecipato il manager dello stesso il dott. Pt_1
, confermANo anche la circostanza secondo la quale il aveva ammesso Per_3 Pt_1 di aver acconsentito attraverso socio unico della a Persona_4 Controparte_2 far da tramite tra la famiglia e Ha precisato anche che il ricorrente Per_1 CP_1 aveva effettuato in maniera sommaria le verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio per la quale ragione era stata indetta la call conference stessa, sottolineANo che le informazioni prodotte nel questionario di rafforzata verifica erano state ottenute dal ricorrente da informazioni dirette del cliente e non corrispondenti a situazioni oggettivamente riscontrate.
Il teste , dipendente della fino al 30.09.2023 in qualità di Tes_4 CP_1 responsabile del coordinamento del personale, ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto era un consulente presso la convenuta. Precisava che fino al 30.11.2023, data di risoluzione del rapporto, è rimasto in compliance. Esponeva di aver partecipato alla call conference e di ricordarsi del riferimento alla sig.ra , ma non di Parte_2 quello al sig. . Contrariamente a quanto dichiarato dal precedente teste, ha Per_1 affermato di non ricordare se il per il tramite del NO avesse Pt_1 Per_4 acconsentito a fare da tramite tra il NO VE e Con specifico CP_1 riferimento alla call conference, precisava che erano sia lui che il dott. a porre Tes_3 delle domANe nei confronti del ricorrente. Confermava quanto precedentemente dichiarato sugli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio aggiungendo che era stato il ricorrente stesso a confermare tale circostanza. Il teste poi specificava che in sede di apertura del rapporto bisogna fare una serie di verifiche previste dalla legge e che, in una prima fase, in base ai dati inseriti dal risultava una conoscenza Pt_1 limitata e recente delle caratteristiche del cliente specificANo che l'Ufficio Antiriciclaggio chiese ulteriori informazioni, attraverso una procedura chiamata “adeguata verifica rafforzata”, e che la risposta del fu che non risultava alcun comportamento Pt_1 anomalo, differentemente a quanto rilevato dalla Ha concluso specificANo che CP_1 le fatture relativa ai movimenti sul conto corrente fosse sì necessariamente da acquisire dal cliente titolare del conto, ma che l'anomalia non fosse nella loro o meno provenienza quanto nella valutazione dell'ingente movimentazione di capitale rispetto alla consistenza di una società quale la con capitale sociale di 500€ da Controparte_2 poco tempo costituita.
Gli esiti della prova testimoniale sono stati poi messi a confronto con le informazioni documentali addotte dalle parti nel corso del procedimento.
6 È per tabulas confermato che il NO ha corrisposto alla Banca richiedente il Pt_1 questionario di rafforzata verifica inerente al neo-cliente assunto;
da questo si evince che il ricorrente rispondeva come poi confermato dalle testimonianze che i bonifici predisposti dalla erano sorretti da regolari fatture di acquisto da Controparte_2 fornitori di beni commerciali utili allo svolgimento dell'attività della società.
Ugualmente non era ignota a parte ricorrente la movimentazione di capitali suddetta come confermata altresì dall'estratto dei movimenti sul conto corrente allegato alle comunicazioni mail del 16.03.2022. Analogamente è documentale che in data 31.03.2022 il ricorrente fosse a conoscenza che i movimenti del mese di marzo della fossero ricorrentemente verso medesimi soggetti in precedenza Controparte_2 già oggetto di accertamenti dalla e di relazioni alla stessa dal ricorrente CP_1 medesimo, nonché che la IS IN S.R.L. fosse una società riconducibile al gruppo . Per_1
È stato inoltre documentalmente prodotto e poi confermato all'esito dell'istruttoria espletata in udienza che il procedimento di verifica delle anomalie e degli adempimenti dell'agente si sia protratto per tutto il periodo intercorso, dalla scoperta delle circostanze in oggetto fino all'avvenuta risoluzione del rapporto.
Parte resistente ha inoltre dedotto in giudizio documentazione inerente ad un pendente procedimento penale di sequestro ed indagine inerente a specifici movimenti finanziari di accredito sul conto corrente della società e successivamente in Controparte_2 uscita con equivalente controvalore verso le società TG DI AN LT e EL RI S.R.L., proventi da attività illecita di truffa ai danni di estranei a questo giudizio, titolari di conti correnti presso la CP_1
E' opportuno per questo giudice specificare che il sottoscritto contratto di agenzia integri, all'interno delle estrinsecazioni delle volontà negoziali, quanto previsto, in capo ai doveri del Promotore Finanziario, dalla disciplina del decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007.
L'articolo 15 citato decreto prevede che: “I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti”.
Il citato decreto inoltre precisa che nell'analisi delle movimentazioni finanziarie rilevanti i soggetti obbligati al controllo delle stesse in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento debbano quanto meno tenere in considerazione i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attività svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
7 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.
Inoltre, all'articolo 18 medesimo decreto è specificato che: “. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
”.(cfr. successivi commi medesimo articolo)
È desumibile dunque che gli oneri di verifica della clientela in termini di rilevanza delle movimentazioni finanziarie ai fini della corretta e tempestiva individuazione delle condotte riconducibili a potenziali violazioni della normativa antiriciclaggio permangono anche successivamente alla fase di conoscenza ed individuazione del cliente risolvendosi in un controllo costante in corso di rapporto che sia sviluppato sulla base di informazioni dedotto da fonti attendibili, non potendosi limitare alla sola comparazione di documentazione contabile del soggetto sottoposto a tali controlli.
Si è già discorso circa l'applicabilità della giusta causa nel recesso dal rapporto di agenzia e della possibilità in capo alle parti di predisporre una clausola di risoluzione di diritto del rapporto in caso di particolari forme di inadempimento. Nel merito si rileva che dunque quanto previsto all'articolo 11 del contratto di agenzia allegato è idoneo ad integrare per espressa previsione pattizia ragione sufficiente all'interruzione del rapporto. Il sindacato che il giudice può porre in essere sulla base delle motivazioni di cui alla comunicazione di risoluzione del rapporto però si estende alle circostanze di fatto allegate e provate ai fini della prova della gravità necessaria a rendere quanto previsto al comma terzo dell'articolo 11 suddetto contratto integrante la giusta causa di per sé abilitante parte preponente alla non corresponsione di alcuna delle indennità previste e in motivazione ricostruite.
ApplicANo al caso concreto le considerazioni giuridiche e fattuali fin qui esposte, può rilevarsi la sussistenza dei gravi inadempimenti imputabili ad un grave comportamento colposo tenuto dal ricorrente nella procedura di controllo e verifica inerenti l'accensione del rapporto di conto corrente del cliente, , socio unico della Commercial Persona_4
Services for Companies s.r.l., inadempimenti verificatisi:
a) sia non segnalANo anomalie, nella fase preventiva di conoscenza e presentazione del cliente, titolare di una società con capitale di euro 500,00, dunque poco propedeutica ad investire, risultato collegato e/o collegabile agevolmente ad un precedente cliente, già “attenzionato” dalla Persona_5 banca che stava progressivamente chiudendo i conti delle società ad esso riconducibili;
8 b) Sia per non aver acquisito da soggetti terzi di informazioni utili ed oggettive sull'identità del titolare effettivo del conto;
c) sia in corso di rapporto, avendo corrisposto alla Banca richiedente il questionario di rafforzata verifica inerente al neo-cliente assunto da cui si evince che i bonifici predisposti dalla erano sorretti da regolari fatture di Controparte_2 acquisto da fornitori di beni commerciali utili allo svolgimento dell'attività della società, senza segnalare anomalie, pur essendo a conoscenza che i movimenti del mese di marzo della fossero ricorrentemente verso Controparte_2 medesimi soggetti in precedenza già oggetto di accertamenti dalla CP_1
e di relazioni alla stessa dal ricorrente medesimo, nonché che le società beneficiarie fossero riconducibili al gruppo . Per_1
Tali gravi inadempimenti risultano integrare violazioni delle disposizioni in materia di obblighi in capo all'agente previsti dal contratto e dalla succitata normativa antiriciclaggio.
In altri termini il ricorrente in primo luogo, essendo tenuto sulla base del contatto e della normativa antiriciclaggio, a reperire e fornire informazioni coerenti oggettive e veritiere circa l'identità del cliente non ha assunto da terzi informazioni attendibili circa l'identità del cliente, fondANo il suo report esclusivamente sulle informazioni ottenute dal controllato stesso;
in secondo luogo, in violazione della normativa antiriciclaggio e del contratto stesso e con grave colpa ha omesso di segnalare l'anomalo ed ingente flusso di denaro in entrata ( 1.500.000,00 euro circa) , avuto riguardo al fatto che la società si presenta come una società Controparte_2 con capitale sociale di euro 500,00, priva di dipendenti e dunque con capacità di operatività ridotta ed ha omesso di segnalare che vi erano flussi di denaro in uscita dalla predetta società verso realtà societarie riconducibili al gruppo . Per_1
Tali gravi omissioni hanno avuto una efficienza causale in relazione al verificarsi di movimenti finanziari di accredito sul conto corrente della società CP_2
e successivamente in uscita con equivalente controvalore verso le società
[...]
TG DI AN LT e EL RI S.R.L., movimenti finanziari riguardanti proventi da attività illecita di truffa ai danni di estranei a questo giudizio, titolari di conti correnti presso la CP_1
Le gravi inadempienze cosi come emerse nel presente giudizio corrispondono alle specifiche contestazioni di cui alla comunicazione di recesso del 14.6.22.
La comunicazione di risoluzione, che non appare generica perchè tra l'altro compie un chiaro riferimento alla conversazione in video collegamento tenuta in data 8.4.22 il cui contenuto è stato anche oggetto di prova in questa sede.
Alla luce delle considerazioni esposte risulta legittimo il recesso per giusta causa del 14.6.22 ed in conseguente del diritto di risoluzione di cui all'art. 11 del contratto di agenzia.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso
Le spese di giudizio, non tengono conto della fase cautelare del procedimento recante RG. 9340/2022, in quanto il presente giudizio non ha avuto ad oggetto la reintegra del ricorrente, bensì la richiesta come in questa sede di spettanze economiche.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciANo così provvede:
- rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2.490,50.
Aversa, 19.03.2025
Il giudice del lavoro
Marco Bottino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.03.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino come da procura in atti
RICORRENTE
E
con sede in Trieste, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Errico
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.01.2023 parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per la società in forza di un contratto di agenzia Controparte_1 stipulato in data 04.12.2013, in qualità di promotore finanziario;
che tale rapporto professionale veniva interrotto in data 14.06.2022 per risoluzione del contratto stipulato, comunicata tramite raccomANata per mezzo PEC, per presunta giusta causa, per violazione degli obblighi in capo all'agente previsti dal contratto.
Parte ricorrente ha inoltre esposto che conseguentemente alla comunicazione di risoluzione veniva alla stessa impedito l'accesso al portale per avvenuta modifica delle credenziali di accesso, impedendo così la comunicazione con tutti i propri clienti;
che in data 24.06.2022 veniva inviata formale contestazione alla banca convenuta per l'avvenuta risoluzione del contratto chiedendo altresì ulteriori chiarimenti riguardo alle sue motivazioni, senza ricevere alcuna risposta;
che a seguito della risoluzione del rapporto la banca non ha corrisposto alcuna somma a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica nonché di indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso in fatto parte ricorrente ha chiesto di: “1) Accertare le circostanze di fatto di cui alla base del presente ricorso, e, di conseguenza, 2) Dichiarare inesistente la giusta causa per grave inadempimento del dott. ; 3) Dichiarare, altresì, nulla Pt_1
1 e/o inefficace la risoluzione del contratto di Agenzia, e la conseguente revoca del mANato operata da nei confronti del dott. ; 4) Di CP_1 Parte_1 conseguenza, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale a Trieste (TS), alla Via Machiavelli n. 4, al pagamento in favore del dott. della somma di € 80.000,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e Pt_1 indennità meritocratica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, anche mediante CTU, della quale se ne chiede sin d'ora l'ammissione; 5) Condannare, la
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del dott. della Controparte_1 Pt_1 somma di € 19.453,53 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, anche mediante apposita CTU, della quale si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) Condannare, la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati al dott. a seguito dell'ingiustificata revoca Pt_1 del contratto di agenzia, da quantificarsi in € 80.000,00, o nella diversa somma che il Giudice, riterrà equa in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) Condannare in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese diritti ed CP_1 onorari di causa, oltre IVA e CPA, e 15% di spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La società convenuta, regolarmente citata in giudizio, si è costituita, contestANo quanto dedotto da parte ricorrente, in particolare sostenendo la sussistenza della giusta causa di risoluzione del contratto in presenza di gravi irregolarità nelle procedure di controllo dei clienti tanto preventive quanto in corso di rapporto, nonché dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di obblighi in capo all'agente previsti dal contratto. Per tali ragioni ha chiesto per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese tanto del presente giudizio quanto di quello cautelare precedentemente proposto e definito con ordinanza del 27.09.2022 resa nel procedimento recante RG. 9340/2022.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 06.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, non essendosi addivenuti ad una composizione conciliativa della lite nelle precedenti udienze, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidedum del presente giudizio è la verifica della legittimità dell'esercizio del diritto del preponente del contratto di agenzia (in questo caso di Controparte_1 recedere dallo stesso in presenza di giusta causa o dell'avversarsi della pattizia previsione di risoluzione di diritto dello stesso.
Quanto alla possibilità di apporre clausole risolutive espresse al contratto di agenzia, a differenza di quanto previsto in materia di rapporto di lavoro subordinato, le parti negoziali hanno facoltà di predeterminare l'inadempimento da cui far discendere la risoluzione di diritto del rapporto stesso;
in altre parole, preponente e agente, preventivamente, determinano l'importanza dell'inadempimento dal quale far derivare la risoluzione del rapporto. La possibilità di poter prevedere una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c. è avvalorata dalla mancata previsione legislativa di una norma imperativa che obblighi la sussistenza del fatto imputabile al solo agente,
2 rimettendo dunque la possibilità all'autonomia privata di poterne decidere l'evento o, per meglio dire, l'inadempimento rilevante a tal fine.
Pertanto, laddove (come in questo caso) le parti ne abbiano, in sede di stipula del contratto, valutato l'importanza, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che, peraltro, si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 4 ottobre 2013, n. 22722; Cass., sez. lav., 5 giugno 2009, n. 13076; Cass., sez. lav., 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass., sez. lav., 4 maggio 2005, n. 9275; Cass., sez. lav., 16 aprile 1992, n. 4659).
Secondo la prospettazione attorea, il potere di recesso è stato esercitato in modo illegittimo, in assenza di giusta causa di recesso ed in assenza dei gravi inadempimenti solo genericamente contestati al ricorrente con la comunicazione di recesso del 14.6.22.
In tema di recesso dal contratto di agenzia, la previsione sancita dal disposto di cui all'art. 1750 c.c. abilita ciascuna delle parti al recesso dal contratto dANone preavviso entro un termine stabilito, con la conseguenza che laddove non si versi in ipotesi di inadempimento dell'agente corrispondente alla violazione di doveri fondamentali, il recesso unilaterale in tronco del preponente dal rapporto di agenzia comporti l'obbligo di corrispondere l'indennità per quel preavviso che non è stato reso, così come, in virtù dell'interpretazione delle disposizioni codicistiche in tema di recesso per giusta causa di cui all'art.2119 c.c. deve reputarsi configurabile il diritto dell'agente il quale receda dal rapporto per giusta causa, a percepire la indennità di mancato preavviso.
La valutazione circa la sussistenza di una giusta causa di recesso determina anche la sorte processuale dei successivi capi di domANa di parte ricorrente.
Con riferimento alla mancata percezione delle somme a titolo di indennità di mancato preavviso ed indennità suppletiva di clientela nonché di indennità meritocratica devono essere poste differenti considerazioni.
L'articolo 1751 cc al suo comma primo prevede che: “ All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Costituiva onere, non adempiuto, dal ricorrente indicare specificamente i nominativi dei singoli clienti procurati al preponente, ovvero i nominativi di quelli preesistenti e per i quali ci sia stato notevole incremento di ordinativi nonché la persistenza di rapporti economici con i clienti.
Deroga a tale indennità è prevista però al secondo comma del medesimo articolo:
“L'indennità non è dovuta: quANo il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quANo l'agente recede dal contratto, a
3 meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quANo, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
Con riferimento all'ultimo capo di domANa è da rilevarsi che parte ricorrente in conseguenza della segnalazione fatta dalla banca convenuta in giudizio all'autorità di vigilanza, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare come da legislazione antiriciclaggio applicata e facente parte integrante del rapporto contrattuale di agenzia, ha richiesto che fosse ristorata dei danni di immagine sopportati medio tempore dalla segnalazione stessa.
La giurisprudenza, al riguardo, è unanime nel ritenere che il danno all'immagine sia un danno-conseguenza che richiede, quindi, una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perciò risarcito (Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha statuito che, in tema di applicabilità delle tutele risarcitorie per danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche e in particolare per le lesioni del diritto all'immagine o della reputazione sociale di una società commerciale intesi come diritto della personalità che: “AbbANonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio - di natura non patrimoniale - risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa›› (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevANo, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domANa il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3. 31/03/2021, n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto,
4 la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)”. (cfr. anche Corte di Cassazione Sent. 4005/2020).
Dopo aver tracciato il quadro normativo giurisprudenziale sotteso alle domANe di parte ricorrente e dunque essenziale alla decisione, di seguito si valutano gli esiti dell'istruttoria probatoria disposta in corso di giudizio.
All'udienza del 29.06.2023 il ricorrente dichiarava di aver sempre inviato tempestivamente tutti i questionari di rafforzata verifica ribadendo che la società era a lui stata presentata dalla NOa e non Controparte_2 Parte_2 dal NO . Per_1
Sul punto alle udienze successive venivano escussi i testi di parti ricorrente e resistente.
Il teste dichiarava di essere dipendete delle costituita lavorANo Tes_1 CP_1 nel ramo assicurativo della stessa presso la sede di AM (NA) e di conoscere il ricorrente dall'atto di immissione in servizio di quest'ultimo circa nel 2020; ha precisato di sapere che il Dott. svolgesse funzioni di consulente finanziario Pt_1 evidenziANo che il proprio studio era confinante con quello del ricorrente. Ha inoltre esposto di avere presentato al alcuni clienti già in aventi rapporti nel Pt_1 CP_1 settore assicurativo e di essere a conoscenza per sommi capi delle prassi della Banca per poter aprire i conti correnti, in particolare delle fasi di conoscenza personale del cliente, di sottoposizione allo stesso del questionario, della valutazione delle referenze eventuali e della stesura della relazione sul cliente, quest'ultima necessaria per consentire la valutazione del profilo del cliente e le verifiche sullo stesso. Ha sottolineato sul punto di essere a conoscenza di un caso in cui la ha deciso di rifiutare CP_1
l'apertura di un conto corrente non avendo ritenuto il soggetto idoneo, precisamente nei confronti del NOe . Con riferimento alle circostanze inerenti al Persona_2 successivo procedimento di indagine e di verifica rafforzata azionato dalla banca così come riportato in ricorso e nella memoria difensiva ha dichiarato di essere stato presente in ufficio il giorno della videoconferenza ascoltANo la stessa e notANo le capacità del NO di fare fronte alle domANe postegli dal Responsabile del Pt_1 settore di chiarendo in particolare i punti inerenti il mancato rispetto CP_1 della normativa antiriciclaggio.
Il teste dichiarava di essere, a partire dal 2018, un consulente in Testimone_2 nel ramo assicurativo presso la sede di AM (NA) e di conoscere il CP_1 sig. in quanto lavorava al secondo piano del medesimo ufficio. Confermava Pt_1 quanto dichiarato dalla precedente testimonianza in punto di mansioni svolte dal e di prassi della Banca per l'acquisizione di nuovi clienti e l'apertura di nuovi Pt_1
c/c; esponeva di essersi rivolto spesso al Sig. sia per presentargli alcune Pt_1 persone, già clienti del ramo assicurativo, sia per presentargli ulteriori persone in via non formale anche al di fuori del lavoro, al fine di far aprire loro i conti correnti presso
Concordemente con il teste precedente ha dichiarato di aver sentito il CP_1 contenuto della videochiamata, poi successivamente raccontategli anche dal ricorrente.
Ad avviso di questo Giudice, entrambe le testimonianze rese appaiono, per il loro contenuto, concordi nell'affermare le prassi seguite dalla convenuta, non CP_1
5 raggiungendo però un grado di prova tale da poter escludere l'imputabilità del grave inadempimento al ricorrente, quale espressione di violazione colpevole degli oneri di cui al contratto di agenzia intercorrente tra le parti.
Elementi rilevanti ai fini del giudizio sono sorti dall'escussione dei successivi due testimoni di parte resistente. Con ordinanza del 26.10.2023 il presente Giudice autorizzava la prova testimoniale per delega al Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste. In tale sede all'udienza del 25.01.2024 venivano escussi i due testimoni di parte resistente i NOi e . Testimone_3 Testimone_4
Il teste dipendente della dal 30.09.2023 al 30.11.2023 in Tes_3 CP_1 qualità di responsabile del coordinamento del personale, ha dichiarato di conoscere il ricorrente e le sue mansioni, ha dichiarato di ricordare chiaramente la call conference con il dott. alla quale aveva anche partecipato il manager dello stesso il dott. Pt_1
, confermANo anche la circostanza secondo la quale il aveva ammesso Per_3 Pt_1 di aver acconsentito attraverso socio unico della a Persona_4 Controparte_2 far da tramite tra la famiglia e Ha precisato anche che il ricorrente Per_1 CP_1 aveva effettuato in maniera sommaria le verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio per la quale ragione era stata indetta la call conference stessa, sottolineANo che le informazioni prodotte nel questionario di rafforzata verifica erano state ottenute dal ricorrente da informazioni dirette del cliente e non corrispondenti a situazioni oggettivamente riscontrate.
Il teste , dipendente della fino al 30.09.2023 in qualità di Tes_4 CP_1 responsabile del coordinamento del personale, ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto era un consulente presso la convenuta. Precisava che fino al 30.11.2023, data di risoluzione del rapporto, è rimasto in compliance. Esponeva di aver partecipato alla call conference e di ricordarsi del riferimento alla sig.ra , ma non di Parte_2 quello al sig. . Contrariamente a quanto dichiarato dal precedente teste, ha Per_1 affermato di non ricordare se il per il tramite del NO avesse Pt_1 Per_4 acconsentito a fare da tramite tra il NO VE e Con specifico CP_1 riferimento alla call conference, precisava che erano sia lui che il dott. a porre Tes_3 delle domANe nei confronti del ricorrente. Confermava quanto precedentemente dichiarato sugli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio aggiungendo che era stato il ricorrente stesso a confermare tale circostanza. Il teste poi specificava che in sede di apertura del rapporto bisogna fare una serie di verifiche previste dalla legge e che, in una prima fase, in base ai dati inseriti dal risultava una conoscenza Pt_1 limitata e recente delle caratteristiche del cliente specificANo che l'Ufficio Antiriciclaggio chiese ulteriori informazioni, attraverso una procedura chiamata “adeguata verifica rafforzata”, e che la risposta del fu che non risultava alcun comportamento Pt_1 anomalo, differentemente a quanto rilevato dalla Ha concluso specificANo che CP_1 le fatture relativa ai movimenti sul conto corrente fosse sì necessariamente da acquisire dal cliente titolare del conto, ma che l'anomalia non fosse nella loro o meno provenienza quanto nella valutazione dell'ingente movimentazione di capitale rispetto alla consistenza di una società quale la con capitale sociale di 500€ da Controparte_2 poco tempo costituita.
Gli esiti della prova testimoniale sono stati poi messi a confronto con le informazioni documentali addotte dalle parti nel corso del procedimento.
6 È per tabulas confermato che il NO ha corrisposto alla Banca richiedente il Pt_1 questionario di rafforzata verifica inerente al neo-cliente assunto;
da questo si evince che il ricorrente rispondeva come poi confermato dalle testimonianze che i bonifici predisposti dalla erano sorretti da regolari fatture di acquisto da Controparte_2 fornitori di beni commerciali utili allo svolgimento dell'attività della società.
Ugualmente non era ignota a parte ricorrente la movimentazione di capitali suddetta come confermata altresì dall'estratto dei movimenti sul conto corrente allegato alle comunicazioni mail del 16.03.2022. Analogamente è documentale che in data 31.03.2022 il ricorrente fosse a conoscenza che i movimenti del mese di marzo della fossero ricorrentemente verso medesimi soggetti in precedenza Controparte_2 già oggetto di accertamenti dalla e di relazioni alla stessa dal ricorrente CP_1 medesimo, nonché che la IS IN S.R.L. fosse una società riconducibile al gruppo . Per_1
È stato inoltre documentalmente prodotto e poi confermato all'esito dell'istruttoria espletata in udienza che il procedimento di verifica delle anomalie e degli adempimenti dell'agente si sia protratto per tutto il periodo intercorso, dalla scoperta delle circostanze in oggetto fino all'avvenuta risoluzione del rapporto.
Parte resistente ha inoltre dedotto in giudizio documentazione inerente ad un pendente procedimento penale di sequestro ed indagine inerente a specifici movimenti finanziari di accredito sul conto corrente della società e successivamente in Controparte_2 uscita con equivalente controvalore verso le società TG DI AN LT e EL RI S.R.L., proventi da attività illecita di truffa ai danni di estranei a questo giudizio, titolari di conti correnti presso la CP_1
E' opportuno per questo giudice specificare che il sottoscritto contratto di agenzia integri, all'interno delle estrinsecazioni delle volontà negoziali, quanto previsto, in capo ai doveri del Promotore Finanziario, dalla disciplina del decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007.
L'articolo 15 citato decreto prevede che: “I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti”.
Il citato decreto inoltre precisa che nell'analisi delle movimentazioni finanziarie rilevanti i soggetti obbligati al controllo delle stesse in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento debbano quanto meno tenere in considerazione i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attività svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
7 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.
Inoltre, all'articolo 18 medesimo decreto è specificato che: “. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
”.(cfr. successivi commi medesimo articolo)
È desumibile dunque che gli oneri di verifica della clientela in termini di rilevanza delle movimentazioni finanziarie ai fini della corretta e tempestiva individuazione delle condotte riconducibili a potenziali violazioni della normativa antiriciclaggio permangono anche successivamente alla fase di conoscenza ed individuazione del cliente risolvendosi in un controllo costante in corso di rapporto che sia sviluppato sulla base di informazioni dedotto da fonti attendibili, non potendosi limitare alla sola comparazione di documentazione contabile del soggetto sottoposto a tali controlli.
Si è già discorso circa l'applicabilità della giusta causa nel recesso dal rapporto di agenzia e della possibilità in capo alle parti di predisporre una clausola di risoluzione di diritto del rapporto in caso di particolari forme di inadempimento. Nel merito si rileva che dunque quanto previsto all'articolo 11 del contratto di agenzia allegato è idoneo ad integrare per espressa previsione pattizia ragione sufficiente all'interruzione del rapporto. Il sindacato che il giudice può porre in essere sulla base delle motivazioni di cui alla comunicazione di risoluzione del rapporto però si estende alle circostanze di fatto allegate e provate ai fini della prova della gravità necessaria a rendere quanto previsto al comma terzo dell'articolo 11 suddetto contratto integrante la giusta causa di per sé abilitante parte preponente alla non corresponsione di alcuna delle indennità previste e in motivazione ricostruite.
ApplicANo al caso concreto le considerazioni giuridiche e fattuali fin qui esposte, può rilevarsi la sussistenza dei gravi inadempimenti imputabili ad un grave comportamento colposo tenuto dal ricorrente nella procedura di controllo e verifica inerenti l'accensione del rapporto di conto corrente del cliente, , socio unico della Commercial Persona_4
Services for Companies s.r.l., inadempimenti verificatisi:
a) sia non segnalANo anomalie, nella fase preventiva di conoscenza e presentazione del cliente, titolare di una società con capitale di euro 500,00, dunque poco propedeutica ad investire, risultato collegato e/o collegabile agevolmente ad un precedente cliente, già “attenzionato” dalla Persona_5 banca che stava progressivamente chiudendo i conti delle società ad esso riconducibili;
8 b) Sia per non aver acquisito da soggetti terzi di informazioni utili ed oggettive sull'identità del titolare effettivo del conto;
c) sia in corso di rapporto, avendo corrisposto alla Banca richiedente il questionario di rafforzata verifica inerente al neo-cliente assunto da cui si evince che i bonifici predisposti dalla erano sorretti da regolari fatture di Controparte_2 acquisto da fornitori di beni commerciali utili allo svolgimento dell'attività della società, senza segnalare anomalie, pur essendo a conoscenza che i movimenti del mese di marzo della fossero ricorrentemente verso Controparte_2 medesimi soggetti in precedenza già oggetto di accertamenti dalla CP_1
e di relazioni alla stessa dal ricorrente medesimo, nonché che le società beneficiarie fossero riconducibili al gruppo . Per_1
Tali gravi inadempimenti risultano integrare violazioni delle disposizioni in materia di obblighi in capo all'agente previsti dal contratto e dalla succitata normativa antiriciclaggio.
In altri termini il ricorrente in primo luogo, essendo tenuto sulla base del contatto e della normativa antiriciclaggio, a reperire e fornire informazioni coerenti oggettive e veritiere circa l'identità del cliente non ha assunto da terzi informazioni attendibili circa l'identità del cliente, fondANo il suo report esclusivamente sulle informazioni ottenute dal controllato stesso;
in secondo luogo, in violazione della normativa antiriciclaggio e del contratto stesso e con grave colpa ha omesso di segnalare l'anomalo ed ingente flusso di denaro in entrata ( 1.500.000,00 euro circa) , avuto riguardo al fatto che la società si presenta come una società Controparte_2 con capitale sociale di euro 500,00, priva di dipendenti e dunque con capacità di operatività ridotta ed ha omesso di segnalare che vi erano flussi di denaro in uscita dalla predetta società verso realtà societarie riconducibili al gruppo . Per_1
Tali gravi omissioni hanno avuto una efficienza causale in relazione al verificarsi di movimenti finanziari di accredito sul conto corrente della società CP_2
e successivamente in uscita con equivalente controvalore verso le società
[...]
TG DI AN LT e EL RI S.R.L., movimenti finanziari riguardanti proventi da attività illecita di truffa ai danni di estranei a questo giudizio, titolari di conti correnti presso la CP_1
Le gravi inadempienze cosi come emerse nel presente giudizio corrispondono alle specifiche contestazioni di cui alla comunicazione di recesso del 14.6.22.
La comunicazione di risoluzione, che non appare generica perchè tra l'altro compie un chiaro riferimento alla conversazione in video collegamento tenuta in data 8.4.22 il cui contenuto è stato anche oggetto di prova in questa sede.
Alla luce delle considerazioni esposte risulta legittimo il recesso per giusta causa del 14.6.22 ed in conseguente del diritto di risoluzione di cui all'art. 11 del contratto di agenzia.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso
Le spese di giudizio, non tengono conto della fase cautelare del procedimento recante RG. 9340/2022, in quanto il presente giudizio non ha avuto ad oggetto la reintegra del ricorrente, bensì la richiesta come in questa sede di spettanze economiche.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciANo così provvede:
- rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2.490,50.
Aversa, 19.03.2025
Il giudice del lavoro
Marco Bottino
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