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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R. G. N. 2415/2024
Riuniti R.G. nn. 3050/24 e 41/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
ON Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa promossa da
R. G. N. 2415/2024 Parte_1
R. G. N. 3050/24 Parte_2
R. G. N. 41/2025 Parte_3 con le avv.sse SAURO Michela e CUOCO Marzia
RICORRENTI contro
Controparte_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione delle ferie lavoratore a tempo determinato
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorsi riuniti depositati avanti al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente ha citato il al fine di sentire accertare il diritto dei ricorrneti Controparte_1
l'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse pari a
- € 1.834,91 per gli anni scolastici 2022/2023- 2023/2024 in favore di Parte_1
1 - € 3.102,81 per gli anni scolastici 2020/2021; 2022/2023 in favore di Parte_2
[...]
- € 8.179,11 per gli anni scolastici a.s. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021 in favore di Parte_3 con spese rifuse ai procuratori antistatari.
La parte ricorrente ha chiesto, altresì, il riconoscimento della Carta Docente per Parte_2
l'a.s. 2024/25.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse, eccependo la necessità di scomputare dalle ferie maturate durante il rapporto di lavoro a termine tutti i giorni oggetto di sospensione previsti dal calendario regionale e di istituto, quelli dalla fine delle lezioni alla fine del contratto a termine e i giorni effettivamente richiesti dalla parte ricorrente.. In diritto, il ha inoltre eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I. L'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute
Le parti ricorrenti, docenti precarie, da ultimo in servizio presso il circondario del Tribunale adito, hanno lavorato in favore del convenuto per il convenuto in forza di contratti a tempo determinato.
Le parti ricorrenti hanno, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturavano il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio hanno quindi richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla 2 corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n.
14268 – parte motiva).
***
Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
3 delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”.
*
Tanto detto, al fine del decidere il giudicante rileva che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 (in questa sede da intendersi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc) che ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art.
1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno CP_1 ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. 4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent.
Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
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Alla luce di detto principio la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte e delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto. Ne deriva che i ricorrenti non potevano essere considerati in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno)
e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
* Cont Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , la stessa va disattesa atteso che, per contro, il termine è quello decennale, così come stabilito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche
Stante gli anni oggetto di domanda, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL
EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse 5 alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
*
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della somma di
- € 1.834,91 in favore di Parte_1
- € 3.102,81 in favore di Parte_2
- € 8.116,48 (€ 8.179,11 - € 62.63 pari a un giorno di ferie goduto nell'a.s. 2018/19 cfr. doc.
4.5 della memoria) in favore di del sig. Parte_3
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati sono stati calcolati secondo criteri che già nel ricorso sono stati chiaramente esplicitati e non contestati dal convenuto, ed effettuati avendo riguardo a CP_1 quanto documentato dal medesimo nella memoria difensiva circa i giorni di ferie che effettivamente la parte ricorrente aveva richiesto nel corso dei singoli rapporti di lavoro a termine che, per l'effetto, sono stati decurtati dalle richieste.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della CP_1 8 legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020,
n. 13624).
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II. La carta docente per l'a.s. 2024/25 per la docente Parte_2
In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n.
107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
6 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Cont Sulla base di tali disposizioni, il ha negato ai docenti titolari di contratti a termine la carta di cui sopra.
***
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, ON Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». 7 Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a 8 tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
***
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine».
Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed
9 equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “Carta Elettronica del docente” alle
“condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
Avverso l'attribuzione della “Carta Elettronica del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della
CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, Cont che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Nel caso di specie, si osserva che la ricorrente per l'anno per il quale chiede la concessione del beneficio ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, sul punto si veda il prospetto non contestato e la relativa documentazione a corredo e anche dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta (doc. 1).
La parte ricorrente, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di contratti a termine per l'a.s. 2024/25. CP_1
***
Il convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che CP_1 possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del 10 contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del CCNL del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza degli altri presupposti di CP_1 operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla
Corte di Giustizia.
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.
L'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come il ricorrente. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di 11 ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (Cass., n. 31149/2019).
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli a.s. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_1
In assenza di elementi in senso contrario, la pacifica esistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente con la domanda di condanna del che ha ad oggetto esattamente ciò che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere CP_1 tempestivamente in ciascuno degli a.s. in questione ovvero la messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal DPCM 28 novembre 2016.
Sul punto, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della CGUE è costante, ex multis: Tribunale di Milano sez. lav. 15/12/2022 n. 3006, Tribunale di Milano sez. lav.
13/12/2022 n. 2996, Tribunale Milano sez. lav. 24/11/2022, n. 2816, Tribunale Arezzo,
23/11/2022, n. 286, Tribunale di Torino sez. V, 22/11/2022, n.1648, Tribunale di GO , sez. lav. , 22/11/2022, n. 91, Tribunale di Torino sez. V, 10/11/2022, n.1533
In conclusione, rilevato che la parte ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a Cont quella del personale di ruolo e considerato che il non ha né allegato né provato ragioni
12 concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Quanto all'anno 2022/23, la parte convenuta evidenzia di aver intenzione di riconoscere in via amministrativa il diritto, ma non deduce né benchè meno prova di aver effettivamente accreditato la somma, la parte convenuta avrebbe dovuto aver già riconosciuto e accreditato la somma sulla carta docente, non vi è prova che ciò è avvenuto e, come noto, l'onere della prova dell'adempimento grava sul datore di lavoro.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Il deve essere, dunque, condannato non al pagamento Controparte_1 diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario.
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Infine, la parte convenuta ha prodotto stato matricolare (doc. 1 della memoria) dal quale risulta un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato per la parte ricorrente, il che consente di ritenere integrato, ove mai la circostanza rilevi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio il Legislatore per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente 13 rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.
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La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ma essa non è fondata considerati gli aa.ss. oggetto di domanda.
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Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione degli opposti orientamenti giurisprudenziali e per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari, sui minimi considerata la serialità del contenzioso con un aumento del 5% per ricorrente, essendo posizioni del tutto identiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta il diritto delle parti ricorrenti alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / Cont festività soppresse non godute e per l'effetto condanna il al pagamento o € 1.834,91 in favore di Parte_1
o € 3.102,81 in favore di Parte_2
o € 8.116,48 in favore di del sig. Parte_3
oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta Parte_2
docente per l'a.s. 2024/25 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge,
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna il convenuto alla rifusione delle residue spese di lite che liquida in complessivi euro 1.159,95 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino 14 15